Translate

sabato 30 novembre 2024

Atto Camera Ordine del Giorno 9/02088-AR/094 presentato da RUSSO Paolo Emilio testo di Martedì 26 novembre 2024, seduta n. 387   La Camera, premesso che: l'articolo 12 del provvedimento in esame autorizza le forze di polizia ad accedere ai dispositivi elettronici dei migranti trattenuti nei centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) o richiedenti asilo, in caso di mancata collaborazione all'identificazione; in data 24 ottobre 2024, nel corso dell'audizione in commissione Affari Costituzionali alla Camera dei deputati, il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso perplessità rispetto alla succitata disposizione evidenziando la necessità di valutare la proporzionalità di tale misura e di sottoporla ad una verifica giudiziale preventiva, in particolar modo per quanto concerne i minori non accompagnati;

 

            ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02088-AR/094

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 387 del 26/11/2024

Firmatari
Primo firmatario: RUSSO PAOLO EMILIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Data firma: 26/11/2024


Stato iter:
26/11/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 26/11/2024
FERRO WANDA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 26/11/2024

ACCOLTO IL 26/11/2024

PARERE GOVERNO IL 26/11/2024

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 26/11/2024

CONCLUSO IL 26/11/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02088-AR/094
presentato da
RUSSO Paolo Emilio
testo di
Martedì 26 novembre 2024, seduta n. 387

  La Camera,

premesso che:

l'articolo 12 del provvedimento in esame autorizza le forze di polizia ad accedere ai dispositivi elettronici dei migranti trattenuti nei centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) o richiedenti asilo, in caso di mancata collaborazione all'identificazione;

in data 24 ottobre 2024, nel corso dell'audizione in commissione Affari Costituzionali alla Camera dei deputati, il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso perplessità rispetto alla succitata disposizione evidenziando la necessità di valutare la proporzionalità di tale misura e di sottoporla ad una verifica giudiziale preventiva, in particolar modo per quanto concerne i minori non accompagnati;

l'articolo 15 della Costituzione italiana prevede che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili e che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge;

la libertà di corrispondenza e di comunicazione rappresentano un diritto dell'uomo in quanto tale, prescindendo dalla qualifica di cittadino, straniero o apolide;

si ritiene, alla luce di quanto sopra evidenziato, prevedere un bilanciamento tra la sicurezza e il diritto alla riservatezza delle comunicazioni costituzionalmente garantito, anche attraverso un coordinamento con il Garante per la protezione dei dati personali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione citata in premessa al fine di verificare il rispetto dei diritti alla riservatezza dei dati dei titolari dei dispositivi elettronici nel rispetto della normativa dell'Unione europea.
9/2088-AR/94. (Testo modificato nel corso della seduta)Paolo Emilio Russo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

asilo politico

diritto comunitario

Nessun commento: