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martedì 28 giugno 2011

Consiglio di Stato "...Il signor ####################, già vice ispettore della Polizia di Stato, a seguito di una condanna penale definitiva alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione per peculato continuato in concorso, veniva sottoposto a procedimento disciplinare, in esito al quale gli veniva inflitta la sanzione della destituzione..."


IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-05-2011, n. 2916
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.  Il signor F. F., già vice ispettore della Polizia di Stato, a seguito di una condanna penale definitiva alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione per peculato continuato in concorso, veniva sottoposto a procedimento disciplinare, in esito al quale gli veniva inflitta la sanzione della destituzione con decreto del Capo della Polizia di Stato 20 febbraio 2002.
2. Contro tale decreto e contro gli atti presupposti (e, segnatamente: l'atto di contestazione degli addebiti del  5 novembre 2001, la sua integrazione del 27 novembre 2001, i verbali del consiglio di disciplina; la deliberazione del consiglio di disciplina 23 gennaio 2002; la relazione del funzionario istruttore 21 dicembre 2001), egli proponeva ricorso al Tar Marche, che, disattese le censure di ordine procedurale, accoglieva quelle di carattere sostanziale con la sentenza 6 agosto 2003, n. 948.
3. A seguito di tale sentenza l'Amministrazione riattivava il procedimento disciplinare, e, in particolare, con decreto 9 settembre 2003:
a) faceva salvi gli atti del precedente procedimento disciplinare fino a quello del 5 gennaio 2002 di deferimento al consiglio di disciplina;
b) annullava gli atti del precedente procedimento  disciplinare a partire dalla prima riunione del consiglio provinciale di disciplina.
Con successivo decreto 2 dicembre 2003 il Capo della polizia di Stato infliggeva nuovamente la sanzione della destituzione dal servizio.
4. Contro tali provvedimenti e contro gli atti presupposti l'interessato proponeva due ricorsi al Tar (nn. 242 e 402 del 2004), integrati da motivi aggiunti.
Il Tar, con la sentenza 12 aprile 2005 n. 289, riuniti i ricorsi:
- disattendeva alcune censure di carattere procedurale;
- accoglieva altre censure di carattere procedurale e sostanziale;
- assorbiva alcune ulteriori censure e ne respingeva altre in ordine al trattamento economico.
5. Contro tale sentenza ha proposto appello principale l'Amministrazione.
5.1. Ha proposto appello incidentale l'appellato,  al fine di riproporre la censura assorbita dal Tar in ordine all'efficacia retroattiva, anziché ex nunc, della destituzione e al fine di contestare il capo di sentenza che in parte nega le differenze stipendiali per i periodi di sospensione cautelare anteriori alla riapertura del procedimento disciplinare.
5.2. La Sezione con l'ordinanza cautelare 11 luglio 2006 n. 3082, ha sospeso l'esecuzione della sentenza appellata.
5.3. Nell'ordine logico delle questioni occorre esaminare prima l'appello principale e poi quello incidentale.
6. Con il primo motivo dell'appello principale, l'Amministrazione contesta il capo di sentenza che ha ritenuto sussistente, in relazione al provvedimento disciplinare di destituzione, il vizio di violazione del giudicato.
6.1. Assume il Tar con la sentenza n. 289 del 2005, oggetto del presente appello, che la precedente sentenza n. 948/2003 avrebbe onnicomprensivamente annullato tutti gli atti impugnati, espressamente menzionati nell'epigrafe della sentenza, ivi compresi pertanto l'atto di contestazione degli addebiti, la sua integrazione del successivo 27 e la relazione del 21 dicembre 2001 del funzionario istruttore.
6.2. Parte appellante critica la sentenza gravata, osservando che il dispositivo della precedente sentenza n. 948 del 2003 andrebbe interpretato alla luce della motivazione della sentenza, in cui si censura solo l'attività valutativa del consiglio di disciplina e del provvedimento sanzionatorio.
6.3. La censura così riassunta è fondata.
La Sezione condivide sul punto quanto già affermato dall'ordinanza cautelare di sospensione della esecutività della sentenza, laddove si afferma che "il precedente giudicato di annullamento va interpretato alla luce delle indicazioni contenute nella  motivazione".
E, invero, la prima sentenza (n. 948/2003), pur affermando genericamente che sono annullati gli atti impugnati, non ha ravvisato alcuna illegittimità negli atti preparatori, ritenendo viziato  solo l'operato del consiglio di disciplina e dunque il provvedimento finale.
Si pone pertanto un problema di interpretazione del giudicato, che va risolto nel senso che l'annullamento giurisdizionale non può che riguardare i soli atti in relazione ai quali  sono stati ravvisati dei vizi.
7. Con il secondo motivo dell'appello principale viene contestato il capo di sentenza che ha ritenuto fondata la censura di difetto di motivazione in ordine all'esame delle questioni pregiudiziali e incidentali.
7.1. Ad avviso del Tar, dal verbale del 24 ottobre 2003 del consiglio di disciplina, nulla risulterebbe sul contenuto delle questioni pregiudiziali, di quelle incidentali e di quelle di fatto e di diritto, e non risulterebbe in che ordine esse sono  state esaminate e se sono state adottate a maggioranza o all'unanimità.
7.2. Lamenta l'appellante che la ricostruzione è errata in fatto, perché le questioni pregiudiziali e incidentali risultano già dalla seduta del 7 ottobre 2003 e nella seduta del 24 ottobre 2003 sono state esaminate in dettaglio le quesiti di merito.
Il verbale fa poi fede che le questioni sono state sottoposte al voto separatamente, e decise a maggioranza.
7.3. Tali doglianze sono fondate.
Dispone l'art. 20, comma 7, lett. a) e b), d.P.R. n. 737/1981, che:
"non verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, il consiglio delibera a maggioranza di voti, con le seguenti modalità:
a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e, quindi, i componenti del consiglio danno il loro voto su ciascuna questione;
b) qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni, i componenti il consiglio che hanno votato per la sanzione  più grave si uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione immediatamente inferiore fino a che venga a sussistere la maggioranza. In ogni altro caso, quando su una questione vi è parità di voti, prevale  l'opinione più favorevole al giudicando".
L'esame dei verbali del 7 e del 24 ottobre 2003 evidenzia che nessuna violazione delle riportate disposizioni è stata commessa:
a) nel verbale del 7 ottobre 2003 sono state indicate le questioni pregiudiziali e incidentali e la relativa decisione;
b) nel verbale del 24 ottobre 2003 sono state indicate le questioni di fatto e di diritto e il relativo ordine di trattazione, e si è dato atto che ciascun componente ha espresso il proprio voto, e che la sanzione p stata deliberata a maggioranza.
Non si può ravvisare pertanto nessuna violazione dell'archetipo procedimentale normativo.
8. Il terzo, il quarto e il quinto motivo dell'appello principale possono essere esaminati congiuntamente.
8.1. Con il terzo motivo dell'appello principale,  si contesta il capo di sentenza che ha ritenuto insufficiente la motivazione del provvedimento, per mancata comparazione della posizione dell'incolpato con quella degli altri due dipendenti coinvolti negli stessi fatti penali, ai quali era stata inflitta una sanzione disciplinare meno grave.
8.2. Ad avviso del Tar, dal giudicato n. 948/2003  discenderebbe l'obbligo di valutare la responsabilità disciplinare del dipendente anche tenendo conto dei procedimenti disciplinari nei confronti degli altri due coimputati, sicché contraddittoriamente il consiglio di disciplina, in un primo momento, nella riunione del 7 ottobre 2003, decideva di acquisire gli atti dei relativi procedimenti disciplinari, e successivamente, nella riunione del 24 ottobre 2003, con  decisione unilaterale del presidente, decideva di non acquisire tali atti, a causa dell'impossibilità di compiere l'adempimento entro i termini perentori di conclusione del procedimento disciplinare.
Inoltre, secondo il Tar la necessità del rispetto  dei termini non avrebbe potuto giustificare l'omissione di un adempimento ritenuto necessario.
8.3. Parte appellante osserva criticamente che l'appellato aveva una qualifica superiore rispetto agli altri due imputati e questo elemento - evidenziato nella motivazione - ha giustificato la maggiore severità della punizione.
8.4. Con il quarto e quinto motivo di appello si contesta il capo di sentenza che ha ritenuto il provvedimento carente di  motivazione. Il provvedimento, secondo il Tar, non avrebbe considerato in modo adeguato le circostanze ambientali e di servizio all'epoca dei fatti aventi rilevanza penale, né sarebbe stata valutata l'attività di servizio successiva ai medesimi fatti, che risulta ineccepibile e premiata con encomio, lodi e premi in denaro; per converso, secondo il Tar sarebbero stati sopravvalutati i precedenti disciplinari.
8.5. Parte appellante critica tale capo di sentenza, osservando che il provvedimento è stato congruamente motivato ed ha valutato tutte le circostanze personali e ambientali.
9. Anche le censure di qui al terzo, quarto e quinto motivo sono fondate.
9.1. Come già ritenuto dalla Sezione in sede cautelare, il provvedimento di destituzione risulta congruamente motivato in relazione alla gravità degli addebiti per i fatti penalmente accertati, alla qualifica dell'appellato ed ai suoi precedenti disciplinari, nonché, aggiunge ora il Collegio, alla situazione ambientale.
A seguito della precedente senza di annullamento,  l'Amministrazione ha rinnovato il procedimento rivalutando le risultanze del procedimento ed esaminando la specifica posizione dell'appellato, anche con riferimento ai colleghi rimasti coinvolti nei fatti.
9.2. Va solo aggiunto che la valutazione di gravità dell'illecito, pur tenendo conto dei meriti di servizio del dipendente, è riservata alla Amministrazione ed è sindacabile solo se illogica, viziata da travisamento dei fatti, sproporzionata.
In considerazione dei fatti accertati, la valutazione compiuta, nella specie, dall'amministrazione, è del tutto immune da vizi di travisamento, illogicità, sproporzione, e ad essa non può sostituirsi quella del giudice, pena un inammissibile e non consentito sconfinamento del giudice nel merito amministrativo.
9.3. Quanto, in particolare, all'asserita omessa comparazione con la posizione dei coimputati, basta rilevare che il consiglio di disciplina ha ritenuto sufficienti gli elementi raccolti e non necessario acquisire gli atti dei procedimenti disciplinari a carico  dei medesimi coimputati.
Il giudicato imponeva una rivalutazione complessiva della posizione dell'incolpato, non necessariamente ancorata  ad un confronto con la posizione degli altri. Inoltre il vizio di disparità di trattamento è apprezzabile in relazione ad atti vincolati, quando le situazioni di fatto e di diritto siano assolutamente identiche. Nella specie si è in presenza di una situazione di fatto e diritto diversa, in quanto diversa è la qualifica dell'appellato.
Di tanto si dà espressamente conto nella motivazione del provvedimento disciplinare.
10. In conclusione, l'appello principale va accolto, con conseguente reviviscenza del provvedimento di destituzione e degli altri atti impugnati con i ricorsi di primo grado.
11. L'accoglimento dell'appello principale impone al Collegio di esaminare l'appello incidentale.
11.1. Con l'appello incidentale, si lamenta che -  dopo la sospensione obbligatoria disposta nel novembre 1991 - vi è stato un lungo periodo di prestazione del servizio, che va valutato come  servizio effettivo, ivi compresa la promozione disposta con decreto n. 333/1995, per cui illegittimamente il decreto di destituzione avrebbe annullato tale promozione.
Per l'effetto l'appellante incidentale chiede la corresponsione delle differenze stipendiali dovute, detratto quanto percepito a titolo di assegno alimentare, nel periodo dal 16 novembre 1991 fino alla data di pronuncia della sentenza di appello o, in subordine, fino alla data del primo provvedimento disciplinare.
12. La censura merita parziale accoglimento.
12.1. Di regola, la decorrenza del provvedimento disciplinare di destituzione,  come ha chiarito la giurisprudenza, va fissata al momento dell'inizio della sospensione cautelare (Cons. St., sez. IV, 7 marzo 2001 n. 1312; Cons. St., sez. VI, 22 marzo 2001 n. 1695; Cons. St., sez. IV, 28 maggio  1999 n. 888).
Tale principio si fonda sulla lettera e sulla ratio degli artt. 85, 91 e 92 del t.u. n. 3/1957, poiché:
- la ricostruzione della carriera è prevista per i  casi previsti dagli articoli 91 e 92 del testo unico e non ha luogo nel  ben diverso caso in cui il procedimento disciplinare vi sia e si concluda col provvedimento di destituzione,  poiché opera il principio di non contraddizione, per il quale non spettano certo emolumenti arretrati al dipendente che legittimamente sia  stato dapprima sospeso e poi destituito dal servizio (non potendosi ammettere che l'atto di destituzione costituisca addirittura il titolo per la corresponsione di differenze retributive nei confronti di chi non ha prestato servizio per un fatto a  lui imputabile: in termini, sez. VI, 29 settembre 1998 n. 1322);
- il provvedimento di sospensione dal servizio (per la sua natura cautelare e non sanzionatoria: in tal senso, da ultimo v. anche ad. plen., 28 febbraio 2002, n. 2, punto 8.1. della motivazione; Corte cost., 3 giugno 1999, n. 206, punto 5 della motivazione) produce effetti provvisori destinati ad essere rimossi e sostituiti dal provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, sicché vi è la "naturalè retrodatazione della cessazione del rapporto, in caso di destituzione (in termini, Sez. IV, 10 giugno 1980, n. 640).
12.2. Il principio della "naturalè retroattività dell'atto di destituzione - quando esso sia stato preceduto dalla sospensione cautelare facoltativa - è stato ritenuto applicabile anche quando l'Amministrazione, in considerazione della durata del processo penale, abbia doverosamente riammesso in servizio il dipendente, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 19/1990 (per il quale la sospensione cautelare dal servizio non può avere una durata maggiore di cinque anni) (Cons. St. sez. VI, 25 giugno 2002 n. 3476).
Si è infatti osservato che l'art. 9 della l. n. 19/1990:
- nel prevedere la revoca "di dirittò della sospensione cautelare, ha contemperato gli interessi dell'Amministrazione con le esigenze del processo penale e con quelle del dipendente, attuando una "clausola di garanzia", coerente col principio di "proporzionalità della misura cautelare, riconducibile all'art. 3 della Costituzione" (Corte Cost., 3 maggio 2002 n. 145);
- ha evitato che la durata del processo penale, superiore a cinque anni, comportasse una "eccessivà durata anche della sospensione cautelare, particolarmente incidente sulla posizione del dipendente in ragione della possibilità dell'Amministrazione di attendere il passaggio in giudicato della sentenza penale.
In base ad esso, con effetti ex nunc, l'Amministrazione deve comunque riammettere in servizio il dipendente a seguito del decorso del quinquennio e (non dovendo ricadere sulla sua posizione lavorativa la durata superiore del processo penale) per legge non può esprimere alcuna valutazione contraria: neppure è possibile una ulteriore sospensione cautelare (Sez. VI, 28 dicembre 2000 n. 7025), tranne il caso in cui la condotta del dipendente abbia dato luogo ad altri e diversi procedimenti penali (Sez. IV, 22 febbraio 2001 n. 971).
Oltre alla regola della riammissione (ed a quella della necessità del procedimento disciplinare perché sia irrogata della destituzione), la l. n. 19 del 1990 non ha previsto specifiche disposizioni in ordine ai rapporti tra la sospensione cautelare ed il provvedimento di destituzione e non ha neppure in qualche modo disciplinato gli effetti del provvedimento disciplinare (anche quando si tratti della destituzione irrogata all'esito del relativo procedimento).
In altri termini, la legge n. 19 del 1990,  nel prendere in considerazione il caso in cui il processo penale duri più di cinque anni nei confronti del dipendente sospeso dal servizio, si  è limitata ad imporre che abbia luogo la prestazione lavorativa (con la  corrispondente pretesa del dipendente di ottenere la retribuzione ex nunc), senza incidere sulla previgente disciplina riguardante le conseguenze e gli effetti del provvedimento di destituzione, emesso all'esito del processo penale in relazione ai medesimi fatti che abbiano condotto alla sospensione cautelare.
Pertanto, non è configurabile alcuna abrogazione,  neppure per incompatibilità, della normativa generale di cui al testo unico n. 3 del 1957, in ordine agli effetti della destituzione.
Ciò comporta che la decorrenza del provvedimento di destituzione dal servizio (emesso all'esito di un giudizio penale) va riferita alla data in cui sia stata in precedenza disposta la sospensione cautelare, anche quando il dipendente sia stato riammesso in servizio, in applicazione dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19,  alla scadenza del quinquennio, con salvezza della valutazione, ai fini previdenziali e di quiescenza, del periodo intercorrente tra la data di riammissione in servizio e quella della destituzione.
12.3. I principi espressi dal citato precedente della sezione n. 3476/2002 non si attagliano tuttavia al caso di specie:  in quella fattispecie, infatti, l'Amministrazione aveva riammesso in servizio il dipendente, doverosamente, per decorso dei termini massimi di durata della sospensione cautelare.
Nel caso di specie, invece, l'Amministrazione ha riammesso in servizio il dipendente per propria scelta discrezionale, pur potendo, in astratto, disporre una sospensione cautelare facoltativa.
Infatti la prima sospensione cautelare, disposta con provvedimento del 16 novembre 1991, era obbligatoria, essendo stato il dipendente tratto in arresto nel corso di indagine penale; tuttavia l'ordinanza di custodia cautelare in carcere veniva annullata, e l'Amministrazione, pur potendo disporre una sospensione cautelare facoltativa, disponeva invece la riammissione in servizio con il provvedimento del 12 marzo 1992.
Si deve perciò ritenere che, ove dopo un periodo di sospensione cautelare il dipendente venga riammesso in servizio sulla  base di una scelta dell'Amministrazione (e non per obbligo di riammissione), e, come nella specie, sia anche promosso, vi è soluzione di continuità tra la sospensione cautelare e la destituzione, che sono state intervallate da un lungo periodo di prestazione del servizio.
Ne consegue che la destituzione non può essere fatta decorrere dalla data di inizio della prima sospensione cautelare (16 novembre 1991), ma dalla data del 13 luglio 1999, di adozione della ulteriore sospensione cautelare, a seguito della  condanna penale in primo grado pronunciata il 16 giugno 1999 (argomenta  da Cons. St., sez. VI, 25 giugno 2002, n. 3476; v. inoltre Cons. St., sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 251; Cons. St., sez. IV, 9 dicembre 2002, n. 6669).
Pertanto non poteva essere annullata la qualifica  conseguita durante il servizio, in epoca successiva alla prima sospensione cautelare e prima della nuova sospensione cautelare.
Non spettano tuttavia le differenze stipendiali per il periodo di durata della prima sospensione cautelare, rispetto all'assegno alimentare già percepito, atteso che tale prima sospensione cautelare è stata comunque legittimamente adottata e trova comunque copertura nel provvedimento finale di destituzione.
Non spettano inoltre le differenze stipendiali per il periodo successivo all'adozione della sospensione cautelare nel 1999, rispetto all'assegno alimentare già percepito.
12.4. Dovendosi presumere che nel periodo temporale che va dalla cessazione della prima sospensione cautelare all'inizio della seconda sospensione cautelare, il dipendente, avendo prestato servizio, abbia percepito le competenze stipendiali, null'altro  gli è dovuto, né l'Amministrazione può esigere la ripetizione delle somme eccedenti l'assegno alimentare; ove in ipotesi il dipendente avesse percepito il solo assegno alimentare, l'Amministrazione sarebbe tenuta a corrispondergli la differenza tra stipendio e assegno alimentare.
13. In conclusione, l'appello principale va accolto; l'appello incidentale va accolto in parte. Per l'effetto, il provvedimento di destituzione resta annullato solo nella parte in cui fa decorrere gli effetti della destituzione dal 16 novembre 1991, anziché dal 13 luglio 1999.
14. Le spese di lite possono essere compensate in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.P.Q.M.
Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello principale n. 4848 del 2006 e sull'appello incidentale in epigrafe:
accoglie l'appello principale;
accoglie in parte l'appello incidentale;
per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento amministrativo di destituzione nella sola parte in cui fa decorrere gli effetti della destituzione dal 16 novembre 1991 anziché dal 13 luglio 1999.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

CGAS "..I ricorrenti - già in servizio presso la Polizia di Stato o l'Arma dei carabinieri o il Corpo forestale dello Stato, con la qualifica di agente o di assistente dei rispettivi corpi - venivano poi immessi (il 4/11/1990 ed il 10/1/1992) nel ruolo regionale del Corpo forestale, a seguito del superamento del relativo concorso pubblico..."

Cons. Giust. Amm. Sic., 19-05-2011, n. 380Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
I ricorrenti - già in servizio presso la Polizia di Stato o l'Arma dei carabinieri o il Corpo forestale dello Stato,  con la qualifica di agente o di assistente dei rispettivi corpi - venivano poi immessi (il 4/11/1990 ed il 10/1/1992) nel ruolo regionale del Corpo forestale, a seguito del superamento del relativo concorso pubblico.
Con successivi provvedimenti, i predetti conseguivano il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, ex art. 11 della L. n. 11/88 del servizio prestato presso i Corpi di polizia di provenienza. Ne conseguiva un incremento dell'indennità mensile pensionabile che veniva calcolata tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata anche nell'Amministrazione di provenienza. Dopo l'entrata in vigore della L. n. 16/96, l'Amministrazione regionale non procedeva più tuttavia, per oltre un anno, ad adeguare l'indennità mensile pensionabile versata ai ricorrenti, che invano ne reclamavano la  corresponsione. In seguito detta indennità veniva concessa al solo ricorrente Ca., dal marzo 1999.
Con provvedimento di cui alle note assessoriali Dir. For.-Gruppo XII del 29 marzo 2000, l'Amministrazione riduceva la misura della indennità mensile pensionabile versata ai ricorrenti, avendone stabilito l'importo considerando la sola anzianità di servizio maturata nei ruoli regionali e non quella espletata nelle amministrazioni di provenienza.
Avverso tale provvedimento essi hanno proposto ricorso.
Con decisione n. 1528/2009 il T.A.R. di Palermo (sezione seconda) ha rigettato il ricorso, ritenendolo inammissibile per  difetto di giurisdizione.
Contro tale decisione i ricorrenti propongono appello.Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il giudice di prime cure ha esattamente ricostruito il quadro normativo di riferimento circa la giurisdizione in  subiecta materia.
L'art. 63, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,  stabilisce che "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro  alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al  comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il  conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti".
L'art. 3, comma 1 del medesimo decreto stabilisce  a sua volta quali rapporti rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti (e sono perciò eventualmente sottratti alla giurisdizione ordinaria) e tra essi include quelli relativi al "personale militare e alle forze di polizia di Stato".
Ora, gli appartenenti al Corpo forestale della Regione siciliana non possono essere assimilati agli agenti del Corpo forestale statale.
Il fatto che, ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, il Corpo forestale regionale svolga nell'ambito del territorio regionale le funzioni e i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo forestale dello Stato,  è irrilevante. L'attribuzione di funzioni simili non implica di per sé una assimilazione anche sotto il profilo della qualità del soggetto che ne è investito, presupponendo la investitura nella qualità la potestà relativa nel soggetto che dovrebbe attribuirla. E certo la Regione non può ritenersi titolare della potestà di costituire "forze militari" o di  "polizia" in tutto assimilate, nella posizione, a quelle statali.
Come il giudice di prime cure ha esattamente osservato: "Ne è conferma la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 20 febbraio 2007, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095,  stralcio 12°), recante "riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione". In tale sentenza si afferma, in particolare, che non è possibile sottrarre il Corpo forestale alla contrattazione collettiva e che "al personale del Corpo forestale regionale si applica il contratto dei dipendenti regionali". Peraltro, negli stessi termini si è espresso il legislatore regionale con l'art. 1, comma 6, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4 "Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della
Regione"".
L'assimilazione, sul piano sostanziale, delle competenze amministrative del Corpo non può avere perciò ricadute od implicazioni in punto di applicazione della norma sul riparto di giurisdizione, posto che quest'ultima definisce il suo ambito di applicazione soggettivo non in relazione a soggetti che "svolgano attività di polizia", ma con riferimento al "personale militare" e alle "Forze di polizia di Stato" (espressioni insuscettibili per natura di interpretazione estensiva su base analogica).
Né può trovare applicazione, nella fattispecie, l'art. 69, comma 7, del citato D.Lgs. n. 165/2001,  in quanto - anche questo il giudice ha esattamente osservato - il regime transitorio del riparto di giurisdizione ivi previsto attribuisce  al giudice amministrativo, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mantenendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo quelle che siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. I provvedimenti impugnati sono stati comunicati con note assessoriali del 29/3/2000. Sono dunque relativi ad un periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998.
La decisione del giudice in ordine alla giurisdizione appare dunque ineccepibile e va perciò confermata.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo  od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Va ribadito, come già operato in prime cure, che sussistono giusti motivi per compensare le spese.P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando,  rigetta il ricorso in appello di cui in epigrafe, confermando per l'effetto la sentenza impugnata.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo il 24 febbraio 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Luciano Barra Caracciolo, Presidente, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, estensore, componenti.
Depositata in Segreteria il 19 maggio 2011.

SIENA 9 - 10 LUGLIO 2011 - SE NON ORA QUANDO?



La diretta della conferenza stampa su Radio Articolo1

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Il 9 e 10 luglio molla tutto e vieni a Siena!


Lo spot di Cristina Comencini per le due giornate di mobilitazione “Se non ora quando un paese per donne?” a Siena, il 9 e il 10 luglio
Incontro aperto a tutte e tutti!

Se non ora quando un paese per donne


Il 13 febbraio abbiamo riempito le piazze per difendere la nostra dignità di donne e riscattare l’immagine del Paese.
La mobilitazione ha contribuito a portare tante donne al governo delle città e a risvegliare uno straordinario spirito civico.
Ma sono solo primi segnali.
La fotografia dell’ultimo rapporto ISTAT ci conferma che l’immagine deformata delle donne, così presente nei media e nella pubblicità, è solo l’altra faccia della diffusa resistenza a fare spazio alla libertà femminile.
I dati ci dicono che le donne italiane studiano, si professionalizzano, raggiungono livelli di eccellenza in molti campi. Ma sono donne, vogliono esserlo, e questo basta, nel nostro Paese, perché non entrino nel mercato del lavoro (il 50% è senza occupazione) o perdano il lavoro, spesso precario, se scelgono di diventare madri.
Sembrava fino a ieri che dovessimo aver solo un po’ più di pazienza, che la società italiana, forse più lentamente di altre, avrebbe accolto la libertà femminile.
Ma così non è. Occorre prenderne atto.
Vogliamo difendere noi stesse, il nostro presente e il nostro futuro perché una cosa è chiara: un Paese che deprime le donne è vecchio, senza vita, senza speranza.
Mettiamo a punto le nostre idee. Rilanciamo, forti delle nostre diversità, un grande movimento. Stringiamo un patto per rendere le nostre voci più forti e autorevoli.
SE NON ORA QUANDO UN PAESE PER DONNE?
il 9 e 10 luglio, a Siena
Santa Maria della Scala
L’incontro è aperto anche agli uomini

Archeologhe che (r)esistono per Se non ora, quando? (Siena, 9-10 luglio 2011)



SeNonOraQuando Torino: A Siena!



Lettera alle donne e ai comitati Se Non Ora Quando

Care tutte, come vi abbiamo già scritto, sentiamo il desiderio di incontrarci e conoscerci. Vi proponiamo una grande riunione il 9 e 10 luglio, a Siena per cominciare a tracciare il nostro progetto e definire la nostra proposta politica dopo il 13 febbraio.
La città ci ha messo a disposizione un luogo bellissimo, il Santa Maria della Scala, che ha tutte le caratteristiche di spazio per accogliere il nostro incontro. Un gruppo che comprende il comitato SNOQ di Siena e di Roma è già al lavoro per organizzare l’ospitalità e risolvere tutti i problemi logistici.
Saremo in contatto continuo con voi attraverso il blog per aiutarvi in tutti i modi a partecipare. Abbiamo pensato e discusso i contenuti per questo nostro primo incontro, e ci sembra che il nesso tra le brutte immagini di donne che attraversano gli schermi e ricoprono i muri di questo paese e il mancato posto fatto alle donne nella vita pubblica, a cominciare dal lavoro, sia il nodo su cui lavorare insieme.
Questi due aspetti, rappresentazione dei corpi e lavoro delle donne, sono le due facce dello scandalo italiano che abbiamo denunciato il 13 febbraio e che i dati ISTAT impietosamente fotografano.
Le 800.000 costrette a lasciare il loro impiego dopo una gravidanza, l’insieme indistinto e difficilmente quantificabile delle altre, inattive, disoccupate e precarie a cui di fatto viene sottratta anche solo la possibilità di immaginare una gravidanza, sono la dimostrazione che l’Italia non ha mai accettato la libertà e la differenza delle donne e ha sancito così il suo declino. Cominciamo da qui.
Vi chiediamo di contribuire con le vostre riflessioni e le vostre proposte all’elaborazione su questi due punti.

lunedì 27 giugno 2011

Assegno per il nucleo familiare al personale della Polizia di Stato.

Prot. 557/RS/01/33/1619 del 27 giugno 2011 e Prot. 333-G/I/Sett.2-anf n.5/2001 del 20 giugno 2011  - Assegno per il nucleo familiare al personale della Polizia di Stato. Circolare n. 22 del 20 giugno 2011emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.



Circolari


Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare - Rivalutazione dei livelli di reddito a decorrere dal 1° luglio 2011
 
Nuovi limiti di reddito familiare da considerare, elaborati sulla base del reddito conseguito nel 2010, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2011 - 30 giugno 2012. Tabelle di riferimento. Modello di domanda.
Scarica la circolare

Lucca: ladri speronano auto polizia, inseguimento a Forte dei Marmi

LUCCA: LADRI SPERONANO AUTO POLIZIA, INSEGUIMENTO A FORTE DEI MARMI =

Lucca, 27 giu. - (Adnkronos) - Hanno speronato un'auto della
polizia e sono riusciti a scappare. Il fatto e' avvenuto questa notte
intorno alle 3 a Forte dei Marmi: gli agenti sono intervenuti in via
Ponchielli dove era stata segnalata la presenza di un uomo con una
torcia in mano che si aggirava nel giardino di una casa.

Nella zona i poliziotti hanno fermato un'auto Lancia Musa, che
e' risultato essere stata rubata a Massa nei giorni scorsi, ma a
questo punto il guidatore ha diretto la macchina contro la volante,
riuscendo a speronarla. Nonostante i poliziotti abbiano sparato in
aria un colpo di pistola per bloccare la fuga dei malviventi, gli
uomini sono riusciti a scappare a bordo dell'auto. A questo punto e'
scattato un inseguimento e la Lancia Musa e' stata ritrovata ma gli
occupanti, almeno tre persone, sono fuggiti probabilmente a piedi,
fecendo perdere le tracce.

(Fas/Ct/Adnkronos)
27-GIU-11 12:54

NNNN

TAV: 25 FERITI FRA LE FORZE DELL'ORDINE - Tav/ Sale il bilancio dei feriti dopo gli scontri a Chiomonte

TAV: 25 FERITI FRA LE FORZE DELL'ORDINE (2)

(ANSA) - CHIOMONTE (TORINO), 27 GIU - Nel lancio di pietre e
altri oggetti contro le Forze dell'ordine - si e' saputo dalla
Questura di Torino - sono stati anche danneggiati automezzi
delle Forze dell'ordine e quelli utilizzati per rimuovere gli
ostacoli sui percorsi che conducono alla Maddalena.
Contro le Forze dell'ordine - ha riferito la Questura - sono
state lanciate bombe carta, rami e tronchi d' albero. I
manifestanti - sempre secondo quanto riferito da fonti della
Questura - hanno sradicato alcune vigne e hanno danneggiato
un'area archeologica che si trova in una posizione considerata
favorevole per il lancio di oggetti.
Alla svincolo di Giaglione, inoltre, le Forze dell'ordine
hanno trovato un contenitore di chiodi a quattro punte che non
erano ancora stati sparsi sul terreno. (ANSA).

DF/DF
27-GIU-11 10:55 NNNN
 TAV: FIOM, SCIOPERO SPONTANEO IN FABBRICHE METALMECCANICHE VAL SUSA (2) =

(Adnkronos) - Tra le fabbriche che a fronte dello sgombero del
presidio No Tav alla Maddalena sono scese in sciopero, informa la Fiom
figurano Vertek di Condove, la Beltrame di San Didero, la Gmc di
Chiusa San Michele e la Tecnocar di Sant'Antonino.

"Queste prime risposte dei lavoratori della Val di Susa
-commenta Federico Bellono, segretario provinciale della Fiom
torinese- sono importanti di fronte alla scellerata decisione di usare
la forza contro il presidio della Maddalena perche', come abbiamo
sempre detto, quello della Val Susa non e' un problema di ordine
pubblico".

"La Fiom e' sempre stata ed e' tuttora parte di questo movimento
popolare -aggiunge- ancora in questi giorni siamo stati al presidio e
alla fiaccolata di ieri sera e saremo presenti alle iniziative che il
movimento prendera' nei prossimi giorni", conclude.

(Abr/Ct/Adnkronos)
27-GIU-11 10:46

NNNNTav/ Ferrero: successo militare, ma non politico del governo
Ora regna l'ordine, l'amara ironia del politico

Chiomonte (Torino), 27 giu. (TMNews) - "Un successo militare del
governo, ma non un successo politico. E' avvenuto ciò' che il
governo ha voluto, con una manovra di ordine pubblico hanno
sgomberato l'area. Ma non e' sufficiente perché' la valle
continua ad essere contraria". Lo ha dichiarato il segretario di
Rifondazione Comunista Paolo Ferrero, che ha trascorso la notte
al presidio No Tav di Chiomonte, che e' stato sgomberato dalle
forze dell'ordine questa mattina.

"L'ordine regna a Chiomonte, ora" ha concluso Ferrero,
raccontando di anziani che scappavano per la montagna. "Il
presidio si e' disperso nella boscaglia" ha detto.

Prs/Rcc

271044 giu 11
TAV: QUESTURA, TAFFERUGLI TRA NO-TAV E AUTOMOBILISTI

(ANSA) - SUSA (TORINO), 27 GIU - Tafferugli fra manifestanti
che si oppongono all'apertura del cantiere della Tav in Val di
Susa e alcuni automobilisti sono avvenuti a Sant'Ambrogio di
Susa (Torino), dove una cinquantina di manifestanti avevano
bloccato la strada statale 25. Lo si apprende da fonti della
Questura di Torino.
A protestare contro i manifestanti No Tav sono stati
soprattutto pendolari e autisti di autocarri. Non sono al
momento segnalati feriti. (ANSA).

DF
27-GIU-11 10:30 NNNNTav/ Sale il bilancio dei feriti dopo gli scontri a Chiomonte
25 poliziotti feriti, tra i manifestanti non si sa ancora

Chiomonte (Torino), 27 giu. (TMNews) - Ci sarebbero 25 poliziotti
feriti, dei quali 5 trasportati in ospedale, tra le forze
dell'ordine impegnate da questa mattina in Val di Susa per
consentire l'avvio dei cantieri preliminari alla realizzazione
del tunnel geognostico della Maddalena.

Non trapela ancora il numero di feriti tra i manifestanti.

Il bilancio degli scontri e' ancora provvisorio, mentre sulle
strade di Chiomonte e' un via vai continuo di ambulanze.

TAV: 27 FERITI TRA LE FORZE DELL'ORDINE A CHIOMONTE =

Torino, 27 giu. (Adnkronos) - Al momento ci sarebbero 27 feriti
tra le forze dell'ordine impegnate nei tafferugli con i manifestanti
durante l'intervento alla Maddalena di Chiomonte per installare il
cantiere per la Torino- Lione. A quanto si apprende da fonti della
Questura sarebbero 25 gli agenti della polizia feriti con conusioni
varie, di cui cinque trasportati in ospedale a Torino.

Ci sarebbero poi un militare della Guardia di finanza medicato
sul posto e un carabiniere che ha riportato delle bruciature sul
volto, anche lui medicato sul posto. Tutti i feriti al momento non
risultano in gravi condizioni.

(Ssa/Ct/Adnkronos)
27-GIU-11 10:24

NNNN


TAV: FORTI TENSIONI AL PRESIDIO, FERITI TRA FORZE DELL'ORDINE =

Torino, 27 giu. (Adnkronos) - Ci sarebbero almeno sei persone
ferite tra le forze dell'ordine a seguito delle forti tensioni che si
stanno verificando nei pressi del presidio No Tav della Maddalena, a
Chiomonte. A quanto si apprende le forze dell'ordine sarebbero state
colpite dagli oggetti che i manifestanti stanno lanciando contro le
ruspe, scortate, che da questa mattina all'alba stanno avanzando
lentamente per raggiungere l'area dove dovrebbero avere inizio i
lavori del tunnel geognostico propedeutico alla realizzazione della
Torino-Lione.

Al momento per farsi strada le forze dell'ordine stanno
lanciando lacrimogeni, ma non si hanno notizie di contatti con i
manifestanti. Secondo le prime informazioni i feriti sarebbero stati
soccorsi e trasportati in ospedale.

(Abr/Ct/Adnkronos)
27-GIU-11 09:54

NNNN
TAV. FERRERO: DA OPERAZIONE FORZE ORDINE RISCHI PER MANIFESTANTI
STA METTENDO IN PERICOLO LORO INCOLUMITA', ASSURDO IN DEMOCRAZIA.

(DIRE) Roma, 27 giu. - "Alle 5 e 10 di questa mattina la polizia
ha iniziato le grandi manovre per cercare di aprire il cantiere
della Tav a Chiomonte. Alle 8 hanno iniziato ad usare gli idranti
per cercare di disperdere i manifestanti e nello stesso tempo
hanno iniziato la demolizione della barriera autostradale con una
macchina operatrice, nel tentativo di raggiungere la zona dove
dovrebbe sorgere il cantiere. Questa operazione sta mettendo in
pericolo l'incolumita' dei manifestanti. Ho immediatamente
protestato con il prefetto per questa situazione assurda in uno
stato democratico". Lo dice Paolo Ferrero, segretario nazionale
del Partito della Rifondazione Comunista.

(Com/Ran/ Dire)
09:46 27-06-11
TAV. FERRERO: DA POLIZIA LACRIMOGENI SOLO PER GASARE MANIFESTANTI
'LANCIATI SU AREA PIAZZALE DOVE E' CONCENTRATA TUTTA LA GENTE'.

(DIRE) Roma, 27 giu. - In Val di Susa, dove sono in corso scontri
tra manifestanti No Tav e forze dell'ordine, "la polizia ha
riempito di lacrimogeni l'area del piazzale dove oramai e'
concentrata tutta la gente. Un lancio di lacrimogeni senza senso,
solo per gasare la gente". Lo dice Paolo Ferrero, segretario
nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, in una nota.

(Com/Ran/Dire)
09:47 27-06-11

NNNNTAV: BLOCCATI COLLEGAMENTI STRADALI VERSO LA FRANCIA =

Torino, 27 giu. - (Adnkronos) - Sono bloccate tutte le strade
tra Torino e il confine francese passando per la Valle di Susa.
L'autostrada A32, Torino-Bardonecchia, e' stata chiusa all'alba dalle
forze dell'ordine che stanno intervenendo per consentire l'avvio del
cantiere della Torino-Lione.

L'autostrada e' chiusa tra Bardonecchia e Avigliana Ovest, in
entrambe le direzioni mentre da poco alcuni manifestanti No Tav hanno
bloccato il traffico sulla SS24, la statale che porta verso il
confine.

(Ssa/Ct/Adnkronos)
27-GIU-11 09:46

TAV: FORZE ORDINE RAGGIUNGONO PRESIDIO, NO-TAV IN FUGA ++

(ANSA) - CHIOMONTE (TORINO, 27 GIU - Le forze dell'ordine, due
ore dopo avere forzato il primo sbarramento, sono arrivate sul
piazzale della Maddalena di Chiomonte dove fino a poco prima
c'erano centinaia di No Tav e hanno occupato l' area.
I manifestanti si sono rifugiati nei boschi e di tanto in
tanto esplodono grossi petardi.(ANSA).

BOT
27-GIU-11 09:35 NNNNTAV: FITTO LANCIO DI LACRIMOGENI CONTRO IL PRESIDIO A CHIOMONTE =
(AGI) - Chiomonte (Torino), 27 giu. - La colonna delle Forze
dell'Ordine si sta avvicinando sempre di piu' al piazzale della
Maddalena dove e' presente il presidio 'no Tav'. Al momento
sulla zona e' visibile un fitto lancio di lacrimogeni sparati
anche dall'alto della montagna e, come comunica anche la radio
che trasmette dal presidio, l'aria e' ormai irrespirabile e i
manifestanti stanno faticosamente cercando di resistere.
Intanto diversi esponenti del movimento 'no Tav' stanno
cercando di organizzare blocchi stradali in tutta la valle.
(AGI)
Chc/Msc
270935 GIU 11

NNNNTAV: MANIFESTANTI TENTANO DI BLOCCARE RUSPE, LANCIO DI LACRIMOGENI =

Torino, 27 giu. - (Adnkronos) - Prosegue l'avanzata delle ruspe
scortate dalle forze dell'ordine lungo le strade che portano al
presidio No Tav della Maddalena nel tentativo di rimuovere gli
ostacoli posizionati dai manifestanti per impedire l'accesso all'area
dove dovrebbero cominciare i lavori per la realizzazione del tunnel
geognostico della Torino-Lione.

Resta, pertanto, molto alta la tensione tra manifestanti e forze
dell'ordine: i primi per impedire l'avanzamento delle ruspe stanno
scaricando estintori, lanciando pietre e grossi petardi mentre i
secondi per disperderli stanno lanciando lacrimogeni. Al momento non
si registrano feriti.

A quanto si apprende, al momento anche all'altezza
dell'autostrada A/32 dove verra' realizzato l'accesso al cantiere,
manifestanti appartenenti alla frangia piu' oltranzista del movimento
No Tav, che si trovano sulla strada dell'Avana', stanno lanciando
pece, sacchi di vernice, e altri oggetti all'indirizzo delle
maestranze e delle forze dell'ordine. Intanto, il manifestante
bloccato questa mattina compiute le procedure di identificazione,
informano le forze dell'ordine, verra' rilasciato.


(Abr/Ct/Adnkronos)
27-GIU-11 09:10

NNNNTAV: MEZZI FORZE DELL'ORDINE E DITTE ABBATTONO BARRIERE PRESIDIO =
(AGI) - Chiomonte (Torino), 27 giu. - Prosegue il tam tam degli
attivisti 'no Tav', allertati gia' dalle prime ore di questa
mattina del blitz delle Forze dell'Ordine, per portare aiuto e
solidarieta' al presidio di Chiomonte. Intanto dal varco della
Centrale elettrica, la colonna di mezzi delle Forze dell'ordine
sta continuando ad avanzare preceduta da una draga che una per
una toglie le barriere costruite in questi giorni dai 'no Tav'
con traversine, pezzi di guard rail, cavi elettrici, e ogni
altro genere di materiale. Nella colonna anche mezzi delle
aziende incaricate di aprire i lavori del cantiere accolti dai
'no Tav' al grido di "vergogna, vergogna". Intanto dal presidio
sarebbe giunta anche la richiesta di aiuto di un ragazzo che
avrebbe dovuto subire in questi giorni un intervento al cuore,
ma che non ha voluto lasciare la zona per essere presente al
momento del blitz. (AGI)
Chc/Msc
270900 GIU 11

NNNNTAV: LACRIMOGENI SU CAMPO BASE NO TAV; SPEAKER, ANDREMO VIA

(ANSA) - CHIOMONTE (TORINO), 27 GIU - Il campo base dei No
Tav alla Maddalena di Chiomonte (Torino) al quale le forze
dell'ordine si stanno avvicinando da due diversi lati, e' stato
raggiunto da un lancio lacrimogeni.
I manifestanti che si trovavano nel campo sono scappati nei
boschi per evitare il fumo.
Uno speaker, parlando attraverso un altoparlante, ha detto
che le modalita' di sgombero dell'intera area sono ''legalmente
illegittime'' e che, comunque, l'area sara' sgomberata dopo un
confronto fra la Digos e gli amministratori locali. (ANSA).

BRL

“ Indicazioni Operative per gli adempimenti per il Datore di Lavoro (DdL) previsti dall’art 29 comma 3 D.Leg.vo 81/2008 in occasione di infortuni significativi”,













I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 24-6-2011 n. 90 Articolo 12, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall'articolo 1, comma 37, della L. 13 dicembre 2010, n. 220. Deroga al nuovo regime delle decorrenze di pensione per alcune tipologie di lavoratori (cd diecimila). Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.


Circ. 24 giugno 2011, n. 90 (1).
 Articolo 12, comma 5, del D.L.         31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.         122 e integrato dall'articolo 1, comma 37, della L. 13 dicembre 2010, n. 220.         Deroga al nuovo regime delle decorrenze di pensione per alcune tipologie di         lavoratori (cd diecimila).     

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.


          
                           
Ai                          
Dirigenti centrali e periferici             
                           
Ai                          
Direttori delle Agenzie             
                           
Ai                          
Coordinatori generali, centrali e               periferici dei Rami professionali  
                           
Al                          
Coordinatore generale medico legale e               dirigenti medici  
                         
e, p.c.:                          
Al                          
Presidente  
                           
Al                          
Presidente e ai componenti del Consiglio di               indirizzo e vigilanza  
                           
Al                          
Presidente e ai componenti del collegio dei               sindaci  
                           
Al                          
Magistrato della Corte dei Conti delegato               all’esercizio del controllo  
                           
Ai                          
Presidenti dei comitati amministratori di               fondi, gestioni e casse  
                           
Al                          
Presidente della commissione centrale per               l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati             
                           
Ai                          
Presidenti dei comitati regionali             
                           
Ai                          
Presidenti dei comitati provinciali                       



              



Con Circ. 24 settembre 2010, n. 126 sono state         fornite le prime istruzioni per l'applicazione della deroga prevista dall'art.         12, comma 5 della L. n. 122 del 2010 (allegato 1).      
L'articolo 1, comma 37, della L. 13 dicembre         2010, n. 220 (allegato 2), che ha integrato il comma 5, della legge in oggetto,         ha esteso la deroga anche ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai         sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive         modificazioni e integrazioni.      
La norma in oggetto prevede che le disposizioni         in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data         di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 continuano ad applicarsi, nel limite         di 10.000 soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a         decorrere dal 1° gennaio 2011, alle seguenti categorie di lavoratori:      
a) lavoratori posti in mobilità ordinaria sulla         base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;      
b) lavoratori posti in mobilità lunga sulla base         di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;      
c) titolari di prestazione straordinaria a carico         dei fondi di solidarietà al 31 maggio 2010.      
La deroga in questione riguarda le sole finestre         di accesso al pensionamento e afferisce perciò sia alla pensione di vecchiaia,         sia alla pensione di anzianità.      
Conseguentemente, una volta perfezionati i         requisiti di età anagrafica e di contribuzione richiesti alla generalità degli         assicurati, i lavoratori collocati in posizione utile nella graduatoria dei         potenziali beneficiari potranno accedere al pensionamento di anzianità o         vecchiaia sulla scorta delle disposizioni previgenti in materia di decorrenza         della pensione.      
Con la presente circolare, che tiene conto del         parere espresso in materia dal Ministero del Lavoro con nota 23 giugno 2011, n.         04/UL/0009089/L, si forniscono le prime indicazioni per l'individuazione della         platea dei potenziali beneficiari della disposizione.    



1. Lavoratori in mobilità ordinaria      
La deroga è concessa a tutti i lavoratori         collocati in mobilità ordinaria. Il beneficio è applicabile ai lavoratori alle         seguenti condizioni:      
- che siano collocati in mobilità ordinaria sulla         base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;      
- che, entro il periodo di fruizione della         mobilità ordinaria, perfezionino i requisiti previsti per la generalità dei         lavoratori per l'accesso al pensionamento di vecchiaia o di anzianità.      
Riguardo alla modalità di definizione della data         fine mobilità ordinaria, si precisa che per tali lavoratori il presupposto         della maturazione dei requisiti per il pensionamento, entro il periodo di         fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria, deve essere verificato al 31         maggio 2010, data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010. Pertanto, eventuali         periodi di sospensione della percezione dell'indennità di mobilità successive         al 31 maggio 2010 non possono essere considerate rilevanti ai fini del         prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i         requisiti per il pensionamento (Circ. 24 settembre 2010, n. 126, punto         1.3).    



2. Lavoratori in mobilità lunga      
La deroga è concessa a tutti i lavoratori         collocati in mobilità lunga ai sensi della L. n. 176/1998, della L. n. 81/2003 e della L.         n. 296/2006.      
Il beneficio è applicabile ai lavoratori alle         seguenti condizioni:      
- che siano collocati in mobilità lunga sulla         base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;      
- che raggiungano i requisiti per la vecchiaia e         per l'anzianità (57/58 anni di età e 35 anni di contribuzione) previsti dalle         citate norme successivamente al 31 dicembre 2010.    



3. Lavoratori in esodo      
La deroga al nuovo regime delle decorrenza è         riservata anche ai lavoratori che al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore         del D.L. n. 78/2010, erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei         fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della L. 23         dicembre 1996, n. 662.      
Si precisa che i lavoratori in esodo che         perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 31 dicembre 2010,         continuano ad usufruire, oltre tale data, dell'assegno straordinario fino         all'apertura della finestra e accedono al pensionamento alla scadenza della         prestazione straordinaria, previa presentazione della relativa domanda.    



4. Formazione della graduatoria dei potenziali         beneficiari      
Il comma 6 dell'art. 12 della L. n. 122/2010 ha,         tra l'altro, previsto che la graduatoria venga redatta sulla base della data di         cessazione dell'attività lavorativa.      
La cessazione si riferisce ovviamente         all'attività di lavoro svolto presso l'azienda che ha provveduto al         collocamento in mobilità ovvero in esodo.      
Si sottolinea che la graduatoria è unica per         tutte e tre le tipologie di lavoratori interessati.      
Per i lavoratori di cui al punto 1 e 2,         l'inserimento in graduatoria sarà effettuato previo accertamento da parte delle         sedi del perfezionamento, all'interno dei periodi di mobilità ordinaria e         lunga, dei requisiti di età e contribuzione per il diritto a pensione previsti         per le due tipologie di lavoratori.      
Per i lavoratori di cui al punto 3, l'inserimento         in graduatoria sarà effettuato senza alcun accertamento da parte delle sedi in         quanto il diritto alla pensione in uscita dall'esodo è stato verificato         all'atto della liquidazione della prestazione straordinaria.      
Gli elenchi relativi a tutte e tre le tipologie         di lavoratori saranno comunque inviati alle sedi per la determinazione della         finestra con e senza la salvaguardia della decorrenza.    



5. Domanda di avvalimento della deroga da parte dei soggetti         potenzialmente beneficiari      
Il comma 6 dell'art. 12 della citata L. n.         122/2010 stabilisce che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di         pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono         avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze vigente         prima della data di entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.      
Di conseguenza, la volontà di avvalersi della         deroga in argomento deve essere manifestata all'atto della presentazione della         domanda di pensione.      
Al solo scopo di agevolare gli assicurati, ai         potenziali beneficiari collocati in posizione utile verrà inviata la         comunicazione della possibilità di accedere alla salvaguardia immediatamente         prima dell'apertura della finestra di accesso al pensionamento.      
Resta inteso che la certificazione non esonera         l'interessato dalla presentazione, in tempo utile, della domanda di pensione,         corredata dalla richiesta di avvalimento del beneficio in oggetto.      
Si sottolinea, nuovamente, che i soggetti che         hanno perfezionato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2010         continuano ad accedere al pensionamento con il previgente regime delle         decorrenze.    



6. Certificazione del diritto a pensione utile ai fini della         salvaguardia della decorrenza      
Con successivo messaggio sarà illustrata la         modalità di trattazione da parte delle sedi delle liste dei potenziali         beneficiari della salvaguardia, che sono in corso di predisposizione.    



7. Prolungamento dell'intervento di tutela del reddito      
Il comma 5-bis (introdotto dall'articolo 1, comma         37, della L. 13 dicembre 2010, n. 220) prevede "in alternativa a quanto previsto         dal comma 5 la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del         reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza         del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente         articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo         intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in         materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di         entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del         trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente         articolo".      
Tale intervento non determina ope legis un         diritto al suddetto prolungamento ma deve essere assunto da un apposito decreto         del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro         dell'economia e delle finanze.    



8. Definizione delle domande di pensione giacenti      
Nelle more della formazione della graduatoria dei         potenziali beneficiari l'esame delle domande di pensione presentate con         richiesta di avvalimento della deroga di cui all'articolo 12, comma 6, L. n.         122/2010 deve essere sospeso in attesa dell'accertamento del diritto alla         deroga in questione.      
Le Sedi avranno cura di costituire apposita         evidenza delle suddette casistiche e le riesamineranno d'ufficio all'esito del         procedimento di cui al precedente punto 4.      
Di tali circostanze devono essere resi edotti gli         interessati.      
Resta fermo che l'esito positivo del procedimento         di riesame resta subordinato alla sussistenza degli ulteriori requisiti di         legge previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità (es.         cessazione del rapporto di lavoro dipendente).      
Per la trattazione delle fattispecie di cui sopra         sotto il profilo informatico si rinvia al messaggio tecnico operativo di         imminente pubblicazione.      
       
      
Il Direttore generale      
Nori    



Allegato 1      
       
      
 L. 30 luglio 2010, n. 122              
 Conversione in legge, con         modificazioni, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in         materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (pubblicata         sulla G.U. del 30 luglio 2010, n. 176)       
       
      
 Art. 12       
 Interventi in materia         previdenziale.       
       
      
Omissis ...      
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei         trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del         presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000         lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al         pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:      
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi         degli articoli 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive         modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30         aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di         fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della L.         23 luglio 1991, n. 223;      
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai         sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e         successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi         stipulati entro il 30 aprile 2010;      
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del         presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi         di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della L. 23 dicembre         1996, n. 662.      
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale         (INPS) provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del         rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di         cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del         regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in         vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il         raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto         non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad         usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5.      
...Omissis    



Allegato 2      
       
      
 L. 13 dicembre 2010, n.         220.       
 Disposizioni per la formazione         del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità        2011)       
 (pubblicata nella Gazz. Uff. 21         dicembre 2010, n. 297, S.O).       
       
      
Omissis ...      
37. All’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio         2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122,         sono apportate le seguenti modificazioni:      
a) al comma 5, lettera a), le parole: «comma 2»         sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;      
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:         «5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma         5, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal         1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di         tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle         politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,         nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e         formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre         2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2,         può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto         previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento
dell’intervento         di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento         della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito         dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di         tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in         materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di         entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del         trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente         articolo».    
...Omissis



D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art.       12
L. 23 luglio 1991, n. 223, art.       7
L. 13 dicembre 2010, n. 220, art.       1

Nuovi servizi ausiliari di polizia agli steward: iniziato l’esame del decreto ministeriale

Nuovi servizi ausiliari di polizia agli steward: iniziato l’esame del decreto ministeriale
Le Commissioni riunite I Affari costituzionali e VII Cultura hanno iniziato l’esame dello Schema di decreto ministeriale recante attuazione dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 187 del 2010, concernente la definizione di nuovi servizi ausiliari dell’attività di polizia affidati agli steward, nonché ulteriori integrazioni e modifiche al decreto del ministro dell’interno 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi (esame Atto n. 360 - rel. per la I Commissione: Volpi – LNP; Relatore per la VII Commissione: Frassinetti – PdL).