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martedì 13 settembre 2011

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 9-9-2011 n. 117 Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'Inps. Ulteriori modalità di invio degli attestati ai datori di lavoro privati tramite i propri intermediari. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale entrate, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Coordinamento generale medico legale.


Circ. 9 settembre 2011, n. 117 (1).
        Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'Inps. Ulteriori modalità di invio degli attestati ai datori di lavoro privati tramite i propri intermediari.         

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale entrate,  Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Coordinamento generale medico legale.


                               
                                                   
Ai                                                  
Dirigenti centrali e periferici                                           
                                                   
Ai                                                  
Direttori delle Agenzie                                           
                                                   
Ai                                                  
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali                                           
                                                   
Al                                                  
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici                                           
                                  
e, p.c.:                                                  
Al                                                  
Presidente                                           
                                                   
Al                                                  
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza                                           
                                                   
Al                                                  
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci                                           
                                                   
Al                                                  
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo                                           
                                                   
Ai                                                  
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse                                           
                                                   
Al                                                  
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati                                           
                                                   
Ai                                                  
Presidenti dei comitati regionali                                           
                                                   
Ai                                                  
Presidenti dei comitati provinciali                                         



                 



1. Quadro normativo     
La trasmissione telematica all'Inps delle certificazioni di malattia dei lavoratori dei settori privato e pubblico  da parte dei medici è divenuta operativa a seguito, rispettivamente, del D.M. 26 febbraio 2010 del Ministero della Salute e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Circ. 11 marzo 2010, n. 1/2010/DFP/DDI del Dipartimento della Funzione pubblica e Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e dell'innovazione tecnologica. La normativa di riferimento per i due settori è la seguente:     

     
Privato:     

     
- art. 1, comma 149, della L. n. 311/2004 (prevede la trasmissione telematica del certificato di malattia, da parte del medico curante, all'INPS);     
- art. 1, comma 810, della L. n. 296/2006 (aggiunge il comma 5-bis all'art. 50 del D.L. n. 269/1993, convertito con modificazioni, dalla L. n. 326/2003 - rende disponibile, dal 1° luglio 2007, il collegamento in rete dei medici del SSN, secondo le regole del sistema pubblico di connettività);     
- D.P.C.M. 26 marzo 2008 (definisce i principi generali relativi alle modalità di trasmissione telematica);     
- D.M. 26 febbraio 2010 e disciplinare tecnico ad esso allegato (definiscono le modalità tecniche per l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC);     
- art. 25 della L. n. 183/2010 (uniforma il regime del rilascio e della trasmissione delle certificazioni di malattia per il settore privato a quello già previsto per il settore pubblico).     


Pubblico:     


- art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009.   



2. Disposizioni attuative     
Con la Circ. 11 marzo 2010, n. 1/2010/DFP/DDI e Circ. 28 settembre 2010, n. 2/2010/DFP/DDI del Dipartimento per la funzione pubblica e il Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, sono state fornite, per i lavoratori del settore pubblico, le necessarie istruzioni operative ai fini dell'attuazione del nuovo processo che è stato avviato a decorrere dal 3 aprile 2010.
In  particolare, sono state previste specifiche sanzioni, nei confronti dei  medici del SSN o ad esso convenzionati, in caso di inosservanza circa gli obblighi di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia  e si è provveduto a fissare un periodo transitorio, inizialmente di quattro mesi e poi prorogato fino al 31 gennaio 2011, per la messa a regime di tale sistema. Inoltre, la citata Circ. 11 marzo 2010, n. 1/2010/DFP/DDI ha stabilito, per i lavoratori del settore pubblico, l'esonero dall'obbligo di presentazione delle attestazioni di malattia al proprio datore di lavoro, fermo restando l'onere, a carico del suddetto lavoratore, di comunicare tempestivamente l'assenza dal lavoro all'azienda.     
Successivamente, è intervenuta la Circ. 23 febbraio 2011, n. 1/2011/DFP/DDI del Dipartimento per la funzione pubblica e il Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, che ha stabilito la conclusione del predetto periodo transitorio ribadendo che, a decorrere dal 1° febbraio 2011, nei casi di  violazione della normativa in materia di trasmissione telematica dei certificati, purché non vi siano giustificati motivi che impediscano l'utilizzo delle tecnologie informatiche, i medici potranno incorrere in  sanzioni disciplinari secondo criteri di gradualità e proporzionalità. Analogamente, il processo di telematizzazione della certificazione di malattia è partito, anche per i lavoratori del settore privato, a decorrere dal 3 aprile 2010 a seguito dell'emanazione del citato D.M. 26 febbraio 2010 e del relativo disciplinare tecnico
(Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010).     
Recentemente, l'art. 25 della L. n. 183/2010 (Collegato Lavoro), fa rimando integrale ed esplicito all'art. 55-septies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - così uniformando totalmente il regime del rilascio e della trasmissione delle suddette certificazioni per i casi di assenza per malattia dei dipendenti dei settori pubblico e privato, ivi compresi gli  aspetti sanzionatori riferiti ai medici del SSN o con esso convenzionati eventualmente inadempienti.     
Nell'ottica di recepire tutte le innovazioni normative, nel tempo, l'Istituto ha emanato diverse circolari: Circ. 16 aprile 2010, n. 60, Circ. 7 settembre 2010, n. 119 e Circ. 28 dicembre 2010, n. 164 con le quali sono state fornite istruzioni operative sul nuovo flusso telematico, sia con riferimento a specifiche competenze previste per il medico che, soprattutto, ai servizi offerti al lavoratore e al datore di  lavoro per la consultazione e la stampa dei certificati e degli attestati di malattia.     
Con la Circ. 18 marzo 2011, n. 4/2011 dei Dipartimenti della funzione pubblica e della digitalizzazione della  pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono state impartite ulteriori disposizioni che, ribadendo le modalità per l'invio delle certificazioni  di malattia, mirano ad uniformare il regime della ricezione, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, degli attestati di malattia dei  propri lavoratori. La norma, infatti, dispone l'obbligatorietà per i datori di lavoro privati - che dovranno adeguarsi entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della circolare avvenuta con Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2011 (13 settembre 2011) - di utilizzare i servizi messi a disposizione dall'Inps, esonerando il lavoratore in stato di malattia dall'invio dell'attestato.     
Solo nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'invio telematico della certificazione suddetta ed il medico curante abbia rilasciato in modalità cartacea il certificato e l'attestato al lavoratore, quest'ultimo dovrà inviare il certificato medico all'INPS, entro il termine di due giorni dal rilascio e l' attestato di malattia al proprio datore di lavoro secondo le modalità tradizionali. Resta fermo l'obbligo del lavoratore di comunicare all'azienda l'assenza dovuta all'evento di malattia, secondo le norme contrattuali vigenti.     
Con tale circolare i Ministeri emittenti hanno espresso l'avviso che, a seguito dell'entrata in vigore (24 novembre 2010) della L. n. 183/2010,  la gestione della certificazione di malattia e della connessa attestazione della inidoneità al lavoro sia totalmente equiparata per i lavoratori dei settori pubblico e privato.     
Pertanto, a parziale modifica di quanto indicato con la Circ. 31 gennaio 2011, n. 21 dell'Istituto, la suddetta equiparazione tra i lavoratori dei settori privato e pubblico deve essere estesa anche ai soggetti abilitati al rilascio della certificazione di malattia.     
Infine, con l'entrata in vigore (6 luglio 2011) del D.L. n. 98/2011, successivamente convertito in L. n. 111 del 2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", sono state introdotte delle innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti.     
L'art. 16, comma 9 prevede, infatti, la sostituzione del comma 5 dell'art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001 introducendo un nuovo comma 5-ter che così recita: "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la  prestazione".     
Detta norma introduce, quindi, un regime speciale rispetto a quello contenuto nel comma 1 dell'art. 55-septies prevedendo la giustificabilità dell'assenza per malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici anche tramite certificazione rilasciata da medico o da struttura privata.     
Certificazione che, sino all'adeguamento del sistema di trasmissione telematica, potrà essere prodotta in forma cartacea.     
In tal senso il punto 3 della Circ. 1 agosto 2011, n. 10/2011 del Dipartimento Funzione Pubblica.     
Pertanto, nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni e comunque nei casi di eventi successivi al secondo, nel corso dell'anno solare, anche per il lavoratore del settore  privato vige l'obbligo di produrre idonea certificazione rilasciata unicamente dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, con esclusione delle assenze per malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche per le quali la certificazione giustificativa può essere rilasciata anche da medico o struttura privata.     
Per quanto riguarda gli eventi di malattia aventi durata pari o inferiore a 10 giorni nonché per le assenze fino al  secondo evento, nel corso dell'anno solare, il lavoratore può rivolgersi, per la certificazione di malattia, anche al medico curante non appartenente al Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.     
Risulta, altresì, equiparata la modalità sia di rilascio e trasmissione telematica del certificato di malattia all'Inps che dell'attestato di inidoneità al lavoro al datore di lavoro,  il quale dovrà acquisirlo telematicamente fermo restando l'obbligo del lavoratore di comunicare, come sopra menzionato, l'assenza per malattia.     
Nell'ottica della completa informatizzazione del flusso della certificazione di malattia, l'Istituto gestirà in modalità telematica anche le visite mediche domiciliari, sia richieste dai datori di lavoro che disposte d'ufficio, mediante assegnazione automatica al medico di controllo più vicino al domicilio del lavoratore  ammalato, con conseguenti vantaggi in termini di efficienza e tempestività del servizio.     
Si ribadisce che il medico che redige il certificato di malattia telematico è tenuto, se richiesto dal lavoratore, come viene chiarito dalla Circ. 18 marzo 2011, n. 4/2011 sopra citata a rilasciare, al momento della visita, copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia telematici. Tale adempimento ha  anche l'utilità di consentire al lavoratore di prendere visione della corretta digitazione dei dati anagrafici e, tra questi, dell'indirizzo di reperibilità, la cui esatta indicazione rimane un onere a carico del lavoratore stesso. Il lavoratore può in alternativa richiedere al medico  di inviare copia dei suddetti documenti, in formato pdf, alla propria casella di posta elettronica. Egli, inoltre, riceve dal medico il numero  di protocollo identificativo del certificato inviato telematicamente.     
Qualora la stampa del certificato e dell'attestato non sia oggettivamente possibile, il medico si limiterà a  chiedere conferma dei dati anagrafici inseriti e a rilasciare al lavoratore il citato numero di protocollo riferito al certificato telematico. Tale numero dovrà essere fornito dal lavoratore del settore privato al proprio datore di lavoro nel caso in cui costui ne faccia richiesta.     
L'Istituto, in attuazione di quanto disposto dalla citata Circ. 18 marzo 2011, n. 4/2011 ha realizzato un ulteriore servizio consistente nell'invio delle attestazioni di malattia al datore di lavoro anche per il tramite dei propri intermediari, come individuati dall'art. 1, commi 1 e 4 della L. 11 gennaio 1979, n. 12.     
Il servizio è esteso anche agli intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo - limitatamente all'attività di assistenza svolta in favore di tali datori di lavoro. In particolare ai seguenti soggetti:     
- agrotecnici;     
- periti agrari;     
- dottori agronomi e dottori forestali.     
Si precisa a tal riguardo che le leggi professionali che disciplinano l'attività di tali soggetti prevedono che  i medesimi possano svolgere anche le funzioni relative all'amministrazione del personale dipendente dalle aziende agricole cui per legge essi possono prestare assistenza (cfr., rispettivamente: art. 11, comma 1, lett. b), della L. n. 251/1986; art. 2, comma 1, lett. a), della L. n. 434/1968; e, sia pure in modo implicito, ma chiaro: art. 2, comma 1, lett. a), della L. n. 3/1976).     
Quanto sopra ai sensi delle circolari INPS e INAIL che hanno già riconosciuto ai datori di lavoro agricoli la possibilità di svolgere le suddette funzioni per il tramite dei professionisti sopra elencati: si tratta, in particolare, della Circ. 7 aprile 2008, n. 45 dell’INPS (in materia di trasmissione telematica della denuncia aziendale delle aziende agricole) e della nota 19 gennaio 2009, n. 1364 dell’INAIL (in materia di tenuta del Libro Unico del Lavoro).   



3. Istruzioni per i datori di lavoro/intermediari     
I datori di lavoro e gli intermediari, individuati dall'articolo 1, commi 1 e 4, della L. 11 gennaio 1979, n. 12,  nonchè gli intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo, come  specificato al punto 2, hanno a disposizione una nuova funzionalità per  la ricerca degli attestati di malattia mediante il codice fiscale e numero di protocollo, disponibile nel menu della consultazione on line degli attestati di malattia. Quest'ultima funzionalità è anche disponibile attraverso il canale Contact Center dell'INPS (803.164). Attraverso tale servizio il datore di lavoro e/o il suo delegato potrà verificare l'avvenuto invio del certificato di malattia. Sulla base del Codice Fiscale del dipendente e del numero di protocollo assegnato dall'INPS all'atto della ricezione del certificato di malattia telematico, il Contact Center ne confermerà o meno la presenza.     
Ai predetti intermediari è stata, inoltre, estesa la possibilità, già prevista per i datori di lavoro (cfr. Circ. 16 aprile 2010, n. 60 e Circ. 7 settembre 2010, n. 119), di richiedere il servizio di consultazione degli attestati di malattia attraverso il:     

     
- Sistema di invio con PEC.     
La richiesta di invio degli attestati tramite PEC deve essere inoltrata all'indirizzo di Posta certificata della Struttura territoriale Inps competente utilizzando lo stesso indirizzo di PEC al quale dovranno essere destinati gli attestati di malattia dei lavoratori.     

     
- Sistema di accesso con PIN.     
L' Inps mette a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal  medico curante, mediante accesso al portale INPS www.inps.it - servizi on-line e previa autorizzazione e attribuzione di un PIN.     

     
I sistemi appena descritti saranno resi disponibili nelle prossime settimane agli intermediari che abbiano ricevuto delega generale da un datore di lavoro allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale nei confronti dell'INPS ed abbiano comunicato all'Istituto l'esistenza di tale delega mediante l'apposita applicazione informatizzata descritta nella Circ. 8 febbraio 2011, n. 28,  nonché agli intermediari dei datori di lavoro agricoli che hanno ottenuto l'autorizzazione a svolgere gli adempimenti contributivi per conto delle aziende agricole (cfr. Circ. 12 ottobre 2009, n. 110).     
I datori di lavoro e/o l'intermediario in possesso di PIN e/o di abilitazione alla ricezione dell'attestato di malattia via PEC sono tenuti a chiedere tempestivamente la revoca dell'autorizzazione al verificarsi della cessazione dell'attività, della  sospensione o del trasferimento in altra struttura dell'intestatario del PIN e/o di abilitazione alla ricezione dell'attestato di malattia via PEC, in modo tale che l'Inps possa provvedere a revocare l'abilitazione.     
Infine, si trasmettono in allegato le nuove specifiche tecniche del formato XML che sostituiscono quelle trasmesse con la Circ. 7 settembre 2010, n. 119 (allegato 1).      



4. Istruzioni per il lavoratore
L'Inps  ha, inoltre, reso operativo un nuovo servizio che consente ai lavoratori di inoltrare richiesta di invio del certificato e dell' attestato di malattia alla propria casella di Posta Elettronica Certificata.     
La richiesta deve avvenire utilizzando esclusivamente la posta certificata rilasciata in base alle norme del D.P.C.M. 6 maggio 2009 (www.postacertificata.gov.it). La richiesta di invio degli attestati tramite PEC deve essere inoltrata all'indirizzo di Posta certificata della Struttura territoriale Inps competente indicando i propri dati anagrafi completi di codice fiscale.     
Per i cittadini che non dispongono di una casella di Posta Elettronica Certificata, ma sono in possesso di Pin valido per la consultazione dei certificati di malattia, l' Istituto ha reso operativo un nuovo servizio che consente al lavoratore di ricevere copia degli attestati di malattia presso un indirizzo di email dallo stesso indicato.



5. Istruzioni procedurali per le Sedi     
Per la gestione delle nuove richieste di invio  tramite PEC è stata aggiornata la procedura disponibile sul sito Intranet - Processi - prestazioni a sostegno del reddito - la funzione "Gestione P.E.C. per invio attestati di malattia Telematici" che rende disponibili sia la nuova opzione per gli intermediari individuati dall'articolo 1 commi 1 e 4 della L. 11 gennaio 1979, n. 12,  nonchè per gli intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo come indicato al punto 2, sia la registrazione delle richieste di invio tramite PEC degli attestati di malattia da parte del cittadino.     
Per la gestione delle richieste di invio tramite PEC degli attestati di malattia telematici da parte degli intermediari vale quanto già indicato nella Circ. 7 settembre 2010, n. 119 mentre per la gestione delle richieste di invio tramite PEC da parte del cittadino, l'operatore dovrà selezionare la nuova voce "Cittadino".     
Si ricorda che l'abilitazione degli operatori di Sede alla applicazione Intranet in argomento dovrà essere effettuata esclusivamente tramite il sistema Identity Management (IDM) dagli amministratori di IDM che hanno il ruolo di "Gestore profili web intranet".     
L'applicazione in oggetto prevede un unico profilo autorizzativo denominato "Invio Attestati di Malattia con PEC".     

     
Il Direttore generale     
Nori   



Allegato     

     
        Invio Attestati ai Datori di lavoro in formato XML           

     
        Specifiche Tecniche           

     
Il presente documento ha lo scopo di fornire le specifiche tecniche del messaggio contenente la lista degli Attestati, inviato da Inps ai Datori di lavoro tramite posta elettronica  certificata, allo scopo di facilitare l'eventuale gestione applicativa dei dati ivi contenuti.     

     
        Indicazioni generali           

     
Il messaggio è redatto in formato XML, conformemente allo schema XSD allegato. Ove non altrimenti specificato, i  caratteri sono nel range ASCII Printable (cod. ASCII da 32 a 126 inclusi). I valori riferiti a date sono indicati secondo il formato XMLDate:     

     
                               
                                  
giorno mese anno                                                  
AAAA-MM-GG                                         


                   

     
Gli elementi complessi sono indicati in grassetto.     

     
        Descrizione del messaggio           

     
Il messaggio si compone di:     

     
Elemento listaAttestati     

     
                               
                                  
                    attestato                                                                    
Attestato di malattia                                                  
elemento ripetuto da 0 a n occorrenze                                           
                                  
                    annullamento                                                                    
Certificato annullato                                                  
elemento ripetuto da 0 a n occorrenze                                         



                   

     
Elemento attestato     

     
                               
                                  
codFiscAzienda                                                  
CF dell'Azienda o dell'Ente datore di lavoro                                                  
Elemento presente obbligatoriamente ove l'elemento matricolaINPS non risulti valorizzato. tipo: string                 
È valorizzato almeno uno degli elementi matricolaINPS, codFiscAzienda identificativi del datore di lavoro.                                           
                                  
matricolaINPS                                                  
Matricola INPS datore di lavoro                                                  
Elemento presente obbligatoriamente ove l'elemento codFiscAzienda non risulti valorizzato.  tipo: string - pattern value="[0-9] {10}" È valorizzato almeno uno degli elementi matricolaINPS, codFiscAzienda identificativi del datore di lavoro.                                           
                                  
codSede                                                  
Progressivo INPDAP                                                  
Elemento valorizzato nel caso di datore di lavoro Ente Pubblico. Non presente se l'Ente ha richiesto l'invio accentrato.                                           
                                                                    
Contiene il progressivo INPDAP della sede di servizio.                 
tipo: string                                           
                                  
idCertificato                                                  
Protocollo identificativo del Certificato di malattia                                                  
Elemento sempre presente.. tipo: string                                           
                                                                              
                                                                              
                                  
Elemento medico                                                                             
                                                   
codiceFiscale                                                  
CF del medico                                                  
Elemento sempre presente.                 
tipo: string - formato CF persona fisica                 
formalmente valido                                                            
                                                   
cognome                                                  
Cognome medico                                                  
Elemento sempre presente.                 
tipo: string - min length 2 max length 24                                                            
                                                   
nome                                                  
Nome medico                                                  
Elemento sempre presente.                 
tipo: string - min length 2 max length 20                                                            
                                                   
codiceRegione                                                  
ASL di appartenenza: codice regione                                                  
tipo: string - formato [0-9] {3}                 
3 cifre decimali (Codifica Ministero Salute)                                                            
                                                   
codiceASL                                                  
Codice ASL di appartenenza                                                  
tipo: string - formato [0-9] {3}                 
3 cifre decimali (Codifica Ministero Salute)                                                            
                                                                                               
                                                                              
                                  
Elemento lavoratore                                                                             
                                                   
codiceFiscale                                                  
CF del lavoratore                                                  
Elemento sempre presente                 
tipo: string - formato CF persona fisica                 
formalmente valido                                                            
                                                   
cognome                                                  
Cognome lavoratore                                                  
Elemento sempre presente                 
tipo: string - min length 2 max length 24                                                            
                                                   
nome                                                  
Nome lavoratore                                                  
Elemento sempre presente                 
tipo: string - min length 2 max length 20                                                            
                                                   
sesso                                                  
Sesso lavoratore                                                  
Elemento sempre presente tipo: string - codificato M = Maschio F = Femmina                                                            
                                                   
dataNascita                                                  
Data nascita lavoratore                                                  
Elemento sempre presente formato: date - tipo: XML Date                                                            
                                                   
comuneNascita                                                  
Comune di nascita lavoratore                                                  
Elemento sempre presente tipo: string - formato"[a-zA-Z][0-9]{3}" Codice amministrativo del comune. È il codice unico identificativo del comune e coincidente con una parte del codice fiscale di ogni persona nata nel comune stesso, come da campo  "NAZIONALE" della tabella di codifica dell'agenzia del territorio. Per la codifica dei dati anagrafici in caso di nascita in stato Estero si utilizza la codifica degli stati esteri pubblicata dall'Agenzia del Territorio.                                                            
                                                   
provinciaNascita                                                  
Provincia di nascita lavoratore                                                  
Elemento sempre presente                 
tipo: string - formato [A-Za-z]{2}                 
Codice della provincia. È il codice identificativo                 
della provincia come da campo "PROVINCIA"                 
della tabella di codifica dell'agenzia del territorio.                 
Per la codifica dei dati anagrafici in caso di nascita                 
in stato Estero si utilizza il valore fisso "EE"                                                            
                                                             
                                                             
                                  
Elemento residenza (residenza / domicilio abituale)                                                            
                                                   
via                                                  
Indirizzo di domicilio abituale del lavoratore comprensivo di numero civico                                                  
tipo: string - min length 5 max length 35 Comprensivo di numero civico.                                                            
                                                   
cap                                                  
Codice di avviamento postale del domicilio abituale del lavoratore                                                  
tipo: string - formato [0-9]{5}                                                            
                                                   
comune                                                  
Comune di domicilio abituale del lavoratore                                                  
tipo: string - formato"[a-zA-Z][0-9]{3}" Codice amministrativo del comune. È il codice unico identificativo del comune, come da campo "NAZIONALE" della tabella  di codifica dell'agenzia del territorio.                                                            
                                                   
provincia                                                  
Provincia di domicilio abituale del lavoratore                                                  
tipo: string - formato"[A-Za-z]{2}" Codice della provincia. È il codice identificativo della provincia come da campo "PROVINCIA" della tabella di codifica dell'agenzia del territorio.                                                            
                                                             
                                                             
                                  
Elemento reperibilità (Elemento presente solo se segnalato dal lavoratore - contatto presso cui il lavoratore/trice dichiara di essere reperibile durante il periodo  di malattia)                                           
                                            
                                                   
cognome                                                  
Riferimento presso il quale il lavoratore dichiara di essere reperibile durante il periodo di prognosi                                                  
tipo: string - min length 2 max length 24                                                            
                                                             
                                  
Elemento indirizzo (di reperibilità)                                           
                                            
                                                   
via                                                  
Indirizzo di reperibilità comprensivo di numero civico                                                  
tipo: string - min length 5 max length 35 Comprensivo di numero civico.                                                            
                                                   
cap                                                  
Codice di avviamento postale della località di reperibilità                                                  
tipo: string - formato [0-9]{5}                                                            
                                                   
comune                                                  
Comune di reperibilità                                                  
tipo: string - formato [a-zA-Z][0-9]{3} Codice amministrativo del comune. È il codice unico identificativo del comune, come da campo "NAZIONALE" della tabella di codifica dell'agenzia del territorio.                                                            
                                                   
provincia                                                  
Provincia di reperibilità                                                  
tipo: string - formato [A-Za-z]{2}  Codice della provincia. È il codice identificativo della provincia come  da campo "PROVINCIA" della tabella di codifica dell'agenzia del territorio.                                                            
                                                                                               
                                  
dataRilascio                                                  
Data di rilascio del certificato                                                  
Elemento sempre presente formato: date - tipo: XML Date                                           
                                  
dataInizio                                                  
Data inizio malattia                                                  
Elemento sempre presente formato: date - tipo: XML Date                                           
                                  
dataFine                                                  
Data fine prognosi                                                  
Elemento sempre presente formato: date - tipo: XML Date                                           
                                  
tipoCertificato                                                  
Inizio / Continuazione / Ricaduta                                                  
Elemento sempre presente formato:string - codificato I = Inizio                 
C = Continuazione R = Ricaduta                                           
                                  
idCertificatoRettificato                                                  
Protocollo identificativo del Certificato di malattia originario                                                  
Elemento presente in caso di rettifica certificato. tipo:string                                         







                   

     
Elemento annullamento     

     
                               
                                  
codFiscAzienda                                                  
CF dell'Azienda o dell'Ente datore di lavoro                                                  
Elemento presente obbligatoriamente ove l'elemento matricolaINPS non risulti valorizzato. tipo: string                 
È valorizzato almeno uno degli elementi matricolaINPS, codFiscAzienda identificativi del datore di lavoro.                                           
                                  
matricolaINPS                                                  
Matricola INPS datore di lavoro                                                  
Elemento presente obbligatoriamente ove l'elemento codFiscAzienda non risulti valorizzato.  tipo: string - pattern value="[0-9] {10}" È valorizzato almeno uno degli elementi matricolaINPS, codFiscAzienda identificativi del datore di lavoro.                                           
                                  
codSede                                                  
Progressivo INPDAP                                                  
Elemento valorizzato nei caso di datore di lavoro Ente Pubblico. Contiene il progressivo INPDAP della sede di servizio. tipo: string                                           
                                  
idCertificato                                                  
Protocollo identificativo del Certificato di malattia annullato                                                  
Elemento sempre presente tipo: string                                         



                   

     
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        Riferimenti           

     
        XML           
Extensible Markup Language 1.0, Fifth Edition (W3C Recommendation, 26 November 2008). http://www.w3.org/TR/xml/     

     
        XSD           
XML Schema Definition 1.0, Second Edition (W3C Recommendation, 28 October 2004)     
http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/     
http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/         



D.M. 26 febbraio 2010
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 149
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 810
D.P.C.M. 26 marzo 2008
L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 25
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55-septies
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 16

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 9-9-2011 n. 116 Articolo 1 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, come modificato da articolo 1, comma 76, lett. b) della L. 24 dicembre 2007, n. 247 "Cumulo dei periodi assicurativi". Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.


Circ. 9 settembre 2011, n. 116 (1).
        Articolo 1 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, come modificato da articolo 1, comma 76, lett. b) della L. 24 dicembre 2007, n. 247 "Cumulo dei periodi assicurativi". Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi.         

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.


                               
                                                   
Ai                                                  
Dirigenti centrali e periferici                                           
                                                   
Ai                                                  
Direttori delle Agenzie                                           
                                                   
Ai                                                  
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali                                           
                                                   
Al                                                  
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici                                           
                                  
e, p.c.:                                                  
Al                                                  
Presidente                                           
                                                   
Al                                                  
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza                                           
                                                   
Al                                                  
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci                                           
                                                   
Al                                                  
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo                                           
                                                   
Ai                                                  
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse                                           
                                                   
Al                                                  
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati                                           
                                                   
Ai                                                  
Presidenti dei comitati regionali                                           
                                                   
Ai                                                  
Presidenti dei comitati provinciali                                         



                 



Premessa     
Il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 (G.U. - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1997 - allegato 1), in attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, contiene disposizioni in materia di ricongiunzione di periodi assicurativi, di riscatto e di prosecuzione volontaria.     
In particolare, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, l'articolo 1 del predetto decreto, rubricato "cumulo di periodi assicurativi", innovando la legislazione vigente, ha previsto, al primo comma, che per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 20, della L. 8 agosto 1995, n. 335,  i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità".     
Il citato articolo 1 è stato successivamente modificato dall'articolo 1, comma 76, lettera b), della L. 24 dicembre 2007, n. 247,  (pubblicata sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007) che ha soppresso, al primo comma, le parole "che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale".     
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, possono avvalersi della facoltà prevista dalla disposizione in oggetto anche i lavoratori che, in una delle gestioni presso le quali hanno effettuato versamenti contributivi, hanno maturato il diritto ad un trattamento pensionistico autonomo.     
Nessuna modifica è stata, invece, apportata ai commi successivi dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 184 del 1997.     
Il secondo comma del predetto articolo 1 dispone che "il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile".     
Il successivo comma 3 dispone che "Agli aventi  titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna gestione".     
Al quarto comma è stabilito che "Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del presente articolo  decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento".     
A tale proposito, si precisa che la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato.     
All'ultimo comma, che peraltro esula dalle competenze dell'Istituto, è precisato, infine, che "Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a  favore di liberi professionisti, conferiti dall'articolo 3, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335,  il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima".     
Con la presente circolare, che tiene conto del parere espresso in materia dal Ministero del Lavoro con nota del 13 aprile 2010, prot. 04/UL/0003472/P, si illustrano i criteri applicativi delle richiamate disposizioni normative.   



1. Campo di applicazione     
        1.1. Destinatari (articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 184 del 1997)           

     
L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 184 del 1997, come modificato dall'articolo 1, comma 76, della L. n. 247 del 2007, individua coloro che possono avvalersi della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.     
Si tratta dei lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo iscritti a due o più gestioni previdenziali dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995;  nonché dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 23, della medesima legge, che abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.     
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito all'ambito di applicazione del cumulo in argomento, con nota di cui sopra è cenno, ha precisato che "Ai fini del riconoscimento, da parte dell'Inps del cumulo dei periodi assicurativi, tra i soggetti destinatari vanno inseriti anche gli iscritti alle casse previdenziali di cui al D.Lgs. n. 103 del 1996 e, con riferimento ai restanti regimi previdenziali dei liberi professionisti, solo quei soggetti la cui cassa di appartenenza abbia adottato il sistema contributivo definito dalla L. n. 335 del 1995".     
Tenuto conto di quanto sopra illustrato, devono intendersi quali destinatari della norma in esame i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995 nonché ai regimi dei liberi professionistici disciplinati dal D.Lgs. n. 103 del 1996 ed alle casse disciplinate dal D.Lgs. n. 509 del 1994, qualora queste ultime abbiano optato, ai sensi del comma 12 dell'articolo 3 della L. n. 335 del 1995, per l'adozione del sistema contributivo.     
Nella considerazione che l'articolo 1 del decreto effettua un richiamo ai soli lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19, della L. n. 335 del 1995,  cioè ai lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, non possono avvalersi della facoltà in esame i lavoratori cui si applicano i cosiddetti sistemi di calcolo retributivo o misto.     
Tuttavia, in analogia con quanto esplicitato al secondo capoverso del punto 1.1 della presente circolare, sono parimenti inclusi nell'ambito di applicazione della disposizione in parola gli assicurati che hanno optato per il sistema di calcolo contributivo ai sensi di tale norma.     
Come detto in premessa, ai sensi della normativa in vigore fino al 31 dicembre 2007, la facoltà di cumulo in argomento non poteva essere esercitata dai lavoratori che avessero maturato il diritto ad un trattamento pensionistico autonomo in una delle gestioni nelle quali erano iscritti.     
L'articolo 1, comma 76, della L. n. 247 del 2007,  a decorrere dal 1° gennaio 2008, ha soppresso tale limite consentendo anche a coloro che hanno raggiunto il diritto a pensione in una delle gestioni in cui sono assicurati di avvalersi della facoltà in argomento.     
Nell'ipotesi in cui i lavoratori che hanno raggiunto un autonomo diritto a pensione in una delle gestioni intendano  beneficiare del cumulo, la decorrenza della pensione, conseguita utilizzando i contributi posseduti nelle diverse gestioni, non potrà essere anteriore al 1° febbraio 2008.     
È invece preclusa la possibilità di avvalersi dell'istituto in questione a coloro che siano già titolari di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni nell'ambito delle quali si chiede il cumulo.     

     
        1.2. Prestazioni pensionistiche (articolo 1, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 184 del 1997)           

     
L'istituto del cumulo dei periodi assicurativi  è consentito ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, così come definita dall'art. 1, comma 19, della L. n. 335/1995,  alla pensione di inabilità e alla pensione ai superstiti indiretta, mentre non è utilizzabile per il conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità in quanto prestazione non prevista dal D.Lgs. n. 184 del 1997.     
Le prestazioni pensionistiche conseguite avvalendosi del cumulo dei periodi assicurativi di cui al primo comma costituiscono un'unica pensione alla quale si applicano tutti gli istituti di carattere generale previsti per i trattamenti liquidati col sistema di calcolo contributivo.     
Al riguardo, si precisa che, a seguito dell'armonizzazione operata dalla L. n. 335 del 1995,  i requisiti amministrativi richiesti per i trattamenti pensionistici conseguibili con il cumulo dei periodi assicurativi sono i medesimi in tutte le forme assicurative ricomprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 184 del 1997   



2. Periodi di contribuzione cumulabili     
Il cumulo riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è, quindi, possibile il cumulo parziale sia per quanto riguarda le gestioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto in esame, così come indicato dal Ministero del Lavoro, sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione.     
Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti temporalmente.     
Pertanto, l'ente competente all'istruttoria dovrà valutare una sola volta i periodi eventualmente coincidenti.     

     
        2.1. Periodi di contribuzione utili per la misura della pensione e per l'importo minimo necessario per il diritto a pensione           

     
La misura del trattamento pensionistico deve essere calcolata utilizzando i periodi di contribuzione, anche coincidenti, versati in tutte le forme assicurative in cui è stato iscritto il lavoratore, escludendo, però, i contributi versati nelle casse professionali di cui al D.Lgs. n. 509 del 1994 e al D.Lgs. n. 103 del 1996.     
Infatti, l'articolo 1, comma 5, del D.Lgs. n. 184 del 1997 recita: "Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme  di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti  dall'articolo 3, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335,  il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima". Il legislatore ha previsto che la concessione da parte delle Casse professionali di una pensione con il cumulo gratuito dei periodi contributivi versati presso forme assicurative gestite da Enti previdenziali pubblici, valutando ai fini della misura i contributi versati presso le Casse stesse, sia subordinata ad
una loro deliberazione, nel rispetto del principio di autonomia riconosciuto dalla L. n. 335 del 1995.     
Pertanto, i contributi versati presso le Casse  professionali possono essere cumulati con quelli versati presso forme assicurative obbligatorie gestite da Enti previdenziali pubblici solo ai  fini del diritto, ma non per la misura della prestazione.     
Ne consegue che l'importo complessivo della pensione non può tenere conto dei contributi maturati presso le Casse professionali nemmeno ai fini del raggiungimento dell'importo minimo di pensione pari ad almeno 1,2 volte l'assegno sociale necessario, ai sensi  del suddetto articolo 1, comma 20, per l'accesso alla pensione contributiva prima del compimento del 65° anno di età.   



3. Esercizio del diritto. Individuazione Ente istruttore e modalità di liquidazione dei trattamenti pensionistici (articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 184 del 1997)     
Qualora il soggetto al momento della domanda di pensione di vecchiaia, del verificarsi dell'evento inabilitante ovvero del decesso sia iscritto presso una delle Casse di cui al D.Lgs. n. 509 del 1994 e al D.Lgs. n. 103 del 1996,  dovrà presentare la domanda all'ultimo Ente in cui è stato precedentemente iscritto. Sarà quest'ultimo Ente ad attivare la procedura istruttoria per la determinazione del diritto a pensione, richiedendo anche notizie sull'anzianità contributiva che il lavoratore ha maturato presso le Casse professionali.     
Se, al momento della domanda di prestazione con il cumulo dei periodi assicurativi, il lavoratore dovesse risultare iscritto contemporaneamente a più gestioni gli è data la facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda.     
Qualora l'Inps risulti l'Ente di ultima iscrizione o quello cui l'interessato ha scelto di presentare la domanda, sarà a carico dell'Istituto l'avvio del procedimento ed il compimento dell'istruttoria per il riconoscimento della prestazione richiesta.     
Al fine di consentire la predetta istruttoria,  l'assicurato o il suo superstite dovranno indicare, nella domanda, le altre gestioni previdenziali e Casse in cui sono accreditati i contributi da cumulare.     
La Struttura territoriale Inps richiederà agli  Enti ed alle Casse interessati dal cumulo di comunicare le informazioni  necessarie per verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la prestazione pensionistica richiesta.     
Al termine dell'accertamento dovrà essere data  comunicazione agli altri Enti interessati affinché procedano, secondo quanto stabilito al comma 3 dell'articolo in esame, al pagamento delle quote di pensione di propria competenza.   



4. Pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 19, della L. n. 335 del 1995)     
Nel caso in cui l'assicurato eserciti la facoltà di cumulo per il conseguimento della pensione di vecchiaia, la Struttura territoriale Inps, ove risulti ente istruttore, dovrà verificare che il lavoratore, al momento della domanda, abbia perfezionato i requisiti di cui all'articolo 1, comma 20, della L. n. 335 del 1995, come modificato dalla L. 23 agosto 2004, n. 243 e dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247.     
Pertanto, il lavoratore potrà accedere alla pensione di vecchiaia:     
- al compimento di 60 anni di età, se donna, e  65, se uomo, e purché abbia maturato, cumulando i periodi di contribuzione non coincidenti posseduti nelle diverse gestioni, comprese  le Casse se presenti, almeno cinque anni di contribuzione effettiva, con esclusione, cioè, di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.     
- Relativamente alle lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria il comma 12-sexies dell'articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla legge di conversione, L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la sostituzione del 1° comma dell'articolo 22-ter del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102 del 2009,  prevedendo a decorrere dal 2012 per le lavoratrici in argomento l'elevazione a 65 anni del requisito anagrafico già elevato a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010 per il conseguimento della pensione di vecchiaia.     
oppure     
- a prescindere dal requisito anagrafico, con un'anzianità contributiva maturata complessivamente nelle varie gestioni, comprese le Casse, se presenti, pari o superiore a 40 anni. Si  ricorda che, ai fini del computo della predetta anzianità, non concorrono i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria mentre la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5 (articolo 1, comma 7, della L. n. 335 del 1995).  Per le pensioni con decorrenza non anteriore al 1°gennaio 2008, è utile  anche l'anzianità derivante dal riscatto dei periodi di studio.     
- Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 l'accesso alla pensione di vecchiaia è concessa, in alternativa alle sopra citate ipotesi, anche al raggiungimento di un'anzianità contributiva complessiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età, per i lavoratori dipendenti, e di 59 per quelli autonomi. Dal 1° luglio 2009 si applica il sistema delle "quote" introdotto dalla L. n. 247 del 2007 ed illustrato nella Circ. 15 maggio 2008, n. 60 al punto 2.     
Anche per il raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva si utilizzano i criteri già illustrati per il computo dei 40 anni di contribuzione (vedi Msg. 4 dicembre 2007, n. 29224).     
Nei casi sopra descritti, qualora il lavoratore o la lavoratrice presenti domanda di pensione di vecchiaia prima del compimento dei 65 anni di età, l'ente istruttore dovrà verificare che, alla decorrenza del trattamento, l'importo della pensione di vecchiaia non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale (articolo 1, comma 20, della L. n. 335 del 1995).     
Al fine di accertare la sussistenza di tale condizione, la Struttura territoriale Inps competente dovrà richiedere agli altri Enti interessati, l'ammontare della quota di pensione maturata presso di essi secondo le regole vigenti nel rispettivo ordinamento al momento della presentazione della domanda (art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 184 del 1997). La somma di tutti i prorata non dovrà risultare inferiore al limite sopra richiamato.     
Nel caso in cui, tra le gestioni interessate dal cumulo vi sia anche una Cassa e, quest'ultima non abbia riconosciuto, con delibera, il predetto cumulo, l'assicurato avrà diritto alla pensione "cumulata" solo se il relativo importo, senza la quota a carico della Cassa, non risulti inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.     
Resta fermo che per l'accesso alla pensione, l'assicurato - alla data di decorrenza del trattamento pensionistico - deve aver cessato l'attività di lavoro dipendente eventualmente svolta (circolare n. 65 del 6 marzo 1995, punto 3; circolare n. 97 del 5 aprile  1995, punto 2).     

     
        4.2. Pensione di inabilità           

     
Per la liquidazione della pensione di inabilità deve preliminarmente essere verificato il requisito sanitario da parte dell'Ente o dalla Cassa al quale il soggetto è iscritto al momento dell'evento inabilitante.     
Una volta riconosciuto lo stato di inabilità, l'Ente istruttore deve verificare la sussistenza del requisito contributivo minimo richiesto per il diritto al trattamento in esame.     
Il diritto alla pensione di inabilità si consegue in presenza di almeno 5 anni di assicurazione e di contribuzione, di cui almeno 3 anni accreditati e/o dovuti nel quinquennio precedente la domanda.     
Il lavoratore riconosciuto inabile ha diritto alla maggiorazione convenzionale che dovrà essere attribuita con le modalità previste dall'articolo 1, comma 15, della L. n. 335 del 1995;  la maggiorazione è determinata in relazione al periodo mancante al compimento del sessantesimo anno di età, indipendentemente dal sesso dell'interessato.     
La maggiorazione convenzionale incrementerà le  singole quote di pensione a carico degli Enti interessati in misura proporzionale alle anzianità contributive maturate dal lavoratore presso  ciascuna di esse.     
La maggiorazione in argomento va comunque riconosciuta entro l'anzianità contributiva massima di 2080 settimane (articolo 1, comma 15, della L. n. 335 del 1995),  conseguentemente l'Ente istruttore deve tenere conto dei contributi complessivamente versati dal lavoratore presso tutte le gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo.     
I periodi contributivi maturati nelle diverse gestioni nelle quali l'assicurato è stato iscritto concorrono con quelli  maturati nella gestione "accertatrice" alla determinazione dell'anzianità contributiva massima riconoscibile come maggiorazione convenzionale.     
Nel sistema di calcolo contributivo, detta maggiorazione si determina aggiungendo al montante contributivo individuale effettivamente maturato dall'assicurato all'atto del pensionamento, un'ulteriore quota contributiva riferita al periodo di maggiorazione, determinato quest'ultimo secondo le modalità e le regole della medesima gestione (Circ. 14 settembre 1996, n. 180, paragrafo 3).     
Nel calcolo della quota di maggiorazione convenzionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della L. 8 agosto 1995, n. 335, rilevano esclusivamente le retribuzioni esistenti in tale gestione.     
La ripartizione dell'onere derivante dalla maggiorazione convenzionale tra le diverse gestioni, si effettua tenendo  conto del rapporto tra l'anzianità contributiva utile per la misura della pensione posseduta dal lavoratore in ciascuna gestione e l'anzianità contributiva utile per la misura acquisita complessivamente dal lavoratore nelle diverse gestioni totalizzate.     
Ove il lavoratore ottenga la pensione di inabilità prima del compimento dei 57 anni di età, per determinare la quota di pensione a carico delle forme assicurative gestite dall'Istituto dovrà essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni.     

     
        4.3. Pensione indiretta ai superstiti (articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 184 del 1997)           

     
Il cumulo dei periodi assicurativi può essere esercitato per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato, ancorchè il lavoratore sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile.     
L'Ente istruttore deve, quindi, accertare se il richiedente o i richiedenti la pensione ai superstiti con il cumulo dei periodi assicurativi rientrino tra i soggetti aventi titolo alla stessa e se, considerando tutti i periodi di contribuzione non coincidenti, compresi quelli posseduti nelle casse, se presenti, il de cuius abbia complessivamente maturato almeno:     
- cinque anni di assicurazione e contribuzione di cui almeno tre anni nel quinquennio precedente la data del decesso     

     
ovvero     

     
- quindici anni di assicurazione e di contribuzione.     
Nel caso in cui il lavoratore sia deceduto prima del compimento dei 57 anni di età, per determinare la quota di pensione a carico di ciascuna delle forme assicurative presso cui il de cuius aveva una posizione assicurativa dovrà essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni (Circ. 14 settembre 1996, n. 180, par. 2.2).     
Qualora il decesso del dante causa sia intervenuto anteriormente al 1° gennaio 2008, agli aventi diritto potrà essere riconosciuta la pensione ai superstiti con il cumulo dei periodi assicurativi, solo se il de cuius, al momento della morte, non risultava  aver perfezionato un autonomo diritto a pensione in alcuna delle gestioni presso cui era stato iscritto.   



5. Decorrenza dei trattamenti pensionistici conseguiti con il cumulo     
L'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. n. 184 del 1997 stabilisce che "gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 184 del 1997 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento".     
Tale disposizione opera nei confronti di coloro che abbiano perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2007.     
Quanto sopra in relazione alle norme c.d. di "salvaguardia del diritto a pensione" contenute nella L. n. 243 del 2004 (articolo 1, comma 3).     
Ciò posto, si richiama l'articolo 1, comma 5, della L. n. 247 del 2007 che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2008, le finestre di accesso alla pensione di vecchiaia (v. in proposito Circ. 15 maggio 2008, n. 60).     
Conseguentemente, per le pensioni di vecchiaia  aventi decorrenza 1° gennaio 2008, si dovrà tener conto della disciplina in materia di decorrenza introdotta dal menzionato articolo 1, comma 5, della L. n. 247/2007.     
In particolare dovranno essere applicate le finestre di accesso previste per i lavoratori dipendenti qualora i periodi di contribuzione cumulati siano tutti maturati in forme assicurative per i lavoratori dipendenti.     
Nei rimanenti casi (quindi anche nelle fattispecie in cui siano interessate le Casse) dovranno essere applicate  le "finestre di accesso" alla pensione di vecchiaia stabilite per i lavoratori autonomi.     
Inoltre, come illustrato al punto 1.1. della presente circolare, la facoltà di cumulare i periodi contributivi ai sensi della disposizione in esame è stata estesa anche ai lavoratori che  hanno maturato il requisito autonomo a pensione in una delle gestioni interessate al cumulo secondo quanto stabilito dal citato articolo 1, comma 76, lettera b), della L. n. 247 del 2007.     
Pertanto in tali fattispecie la pensione non può avere decorrenza anteriore al febbraio 2008 e conseguentemente nei confronti degli interessati si dovrà tener conto della disciplina in materia di decorrenza introdotta dal menzionato articolo 1, comma 5, della L. n. 247/2007.     

     
        5.1. Novità introdotte in materia previdenziale dalla L. n. 122 del 2010 e dalla L. n. 111 del 2011           

     
        A) L. n. 122/2010           

     
Com'è noto l'articolo 12, commi 1 e 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto nuove disposizioni in materia previdenziale, illustrate con Circ. 24 settembre 2010, n. 126 e Circ. 16 marzo 2011, n. 53.     
Di seguito, sommariamente, si riepilogano le disposizioni in materia di decorrenza per l'accesso alla pensione di vecchiaia.     
Relativamente alle pensioni di vecchiaia aventi decorrenza 1° gennaio 2011, l'articolo 12, commi 1 e 2, della L. 30 luglio 2010, n. 122  che ha convertito con modificazioni il D.L. 31 maggio 2010, n. 78,  ha tra l'altro introdotto, dal 1° gennaio 2011, un'ulteriore nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia rispetto  alle disposizioni previste dalla L. n. 243 del 2004 e dalla L. n. 247 del 2007.     
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, i soggetti che maturano il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia secondo le disposizioni in esame potranno accedere alla pensione di vecchiaia:     
a. trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti richiesti nei confronti di coloro che liquidano le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;     
b. trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei requisiti richiesti nei confronti di coloro che liquidano le pensioni a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.     
In particolare, dovranno essere applicate le finestre di accesso previste per i lavoratori dipendenti qualora i periodi di contribuzione cumulati siano tutti maturati in forme assicurative per i lavoratori dipendenti.     
Nei rimanenti casi, quindi, anche nei casi in cui siano interessate le Casse, dovranno essere applicate le "finestre di accesso" alla pensione di vecchiaia stabilite per i lavoratori autonomi e parasubordinati.     

     
        B) L. 15 luglio 2011, n. 111 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98           

     
Con apposita circolare saranno forniti gli approfondimenti per quanto riguarda le novità introdotte dalla L. n. 111/2011.   



6. Rivalutazione delle pensioni liquidate con il cumulo dei periodi assicurativi. Integrazione al trattamento minimo     
Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni conseguite con il cumulo dei periodi assicurativi sono liquidati con un meccanismo analogo a quello previsto per i trattamenti da totalizzazione di cui al D.Lgs. n. 42 del 2006.     
Infatti, la pensione conseguita in applicazione della normativa in esame deve essere considerata come un'unica pensione.     
Gli oneri di perequazione sono poi ripartiti proporzionalmente sulle singole quote in relazione al loro importo e posti a carico delle gestioni interessate.     
Non si applicano ai trattamenti liquidati con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi del comma 16 dell'art. 1 della L. n. 335 del 1995, le disposizioni sull'integrazione al minimo.   



7. Trattamenti di famiglia     
Sulle pensioni conseguite con il cumulo dei periodi assicurativi è possibile erogare, in presenza, ovviamente, dei requisiti previsti dalla normativa vigente, i trattamenti di famiglia.     
Per quanto concerne la normativa da applicare, il Ministero ha chiarito, con nota del 13 aprile 2010, prot. 04/UL/0002372/P, che si deve far riferimento ai medesimi criteri utilizzati per le pensioni in totalizzazione.     
Pertanto, qualora tra le quote che hanno dato luogo alla pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico di una forma assicurativa dei lavoratori dipendenti, al pensionato deve essere riconosciuto l'assegno al nucleo familiare.     
In mancanza di una quota a carico di una delle  suddette forme assicurative dei lavoratori dipendenti, troverà applicazione la disciplina dei trattamenti di famiglia prevista per i titolari di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.     

     
Il Direttore generale     
Nori   



Allegato 1     

     
        D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184           
        Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.           
        (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1997 n. 148)           

     
Il Presidente della Repubblica     

     
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;     
Visto l'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335;     
Visto l'articolo 1, comma 1, della L. 8 agosto 1996, n. 417;     
Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;     
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della camera dei deputati e del senato della Repubblica;     
Vista la deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;     
Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri e del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;     

     
Emana il seguente decreto legislativo:     

     
        Capo I           
        Disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi           

     
        Art. 1           
        Cumulo di periodi assicurativi.           

     
1. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19, della L. 8 agosto 1995, n. 335,  iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, [che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale [1] é  data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini  del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.     
2. Il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.     
3. Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna gestione.     
4. Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo,  dal mese successivo a tale evento.     
5. Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti dall'articolo 3, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335,  il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima.     

           
[1] Parole soppresse dall'articolo 1, comma 76, lettera b), della L. 24 dicembre 2007, n. 247.
omissis     

     
        Capo IV           
        Norme finali           

     
        Art. 9           
        Norme transitorie e finali.           

     
1. Nelle materie regolate dal presente decreto  legislativo continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni relativamente alle domande esercitate dagli interessati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto medesimo.               



D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, art. 1
D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, art. 9
L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1
L.  8 agosto 1995, n. 335, art. 1
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12
D.L. 6 luglio 2011, n. 98

Agenzia del territorio Circ. 8-9-2011 n. 5/T Articolo 5, comma 4-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106. Abolizione del divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. Modifica della Tabella delle tasse ipotecarie. Emanata dall'Agenzia del territorio, Direzione.


Circ. 8 settembre 2011, n. 5/T (1).
 Articolo 5, comma 4-bis, del   D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni,   dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106. Abolizione del   divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. Modifica   della Tabella delle tasse ipotecarie. 

(1) Emanata dall'Agenzia del territorio, Direzione.


     
 
Alle
Direzioni   centrali
 
Alle  
 Direzioni regionali
 
Agli
Uffici provinciali


     



1. Premessa
Come è noto, il D.L. 13 maggio 2011, n. 70,   convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della L. 12   luglio 2011, n. 106, recante prime disposizioni urgenti per l'economia,   contiene alcune norme che coinvolgono direttamente ambiti di competenza   dell'Agenzia [1].
In particolare, si fa riferimento alle   disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4-bis [2], che interviene, in senso innovativo, sia   nella previgente disciplina in materia di riutilizzazione commerciale dei dati   ipotecari e catastali, sia, in ambito più strettamente tributario, operando la   sostituzione della Tabella delle tasse ipotecarie allegata al Testo unico di   cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.
Si tratta, peraltro, di disposizioni che - a   differenza delle altre, entrate in vigore il giorno successivo alla   pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale   [3] - hanno acquisito   efficacia, per specifica previsione normativa, a decorrere dal 1° settembre   2011.
Tanto premesso, con la presente circolare si   ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul nuovo quadro normativo di settore   venutosi a delineare in seguito alla emanazione del citato D.L. n. 70 del 2011,   evidenziandone gli aspetti e i profili innovativi di maggior rilievo.
 
 
_________________
 
[1] Il provvedimento in esame è intervenuto, fra l'altro, anche in materia di cancellazione semplificata delle ipoteche, di portabilità dei mutui, di atti soggetti a trascrizione.
 
[2] Il comma 4-bis dell'art. 5 del D.L. n. 70 del 2011 dispone testualmente: "Per agevolare la circolazione delle informazioni concernenti gli immobili, è abolito il divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. È consentito il riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque consentita la fornitura di documenti, dati e informazioni da parte dell'Agenzia del territorio, in formato elaborabile, su base convenzionale, secondo modalità, tempi e costi da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. Il comma 367
dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. Non sono dovuti l'importo fisso annuale e la maggiorazione del 20 per cento di cui al comma 370 del citato articolo 1 della L. n. 311 del 2004, e successive modificazioni. La tabella allegata al testo unico di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia a decorrere dal 1° settembre 2011.".
 

_________________
 
[3] Pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011.



2. L'abolizione del divieto di riutilizzazione commerciale dei dati   ipotecari e catastali
Per cogliere compiutamente la portata delle   modifiche introdotte in materia di riutilizzazione commerciale dei dati   ipotecari e catastali, nonché allo scopo di evidenziarne la ratio ispiratrice e   le finalità perseguite, occorre premettere un breve inquadramento normativo del   settore in parola al fine di rappresentarne l'evoluzione sino all'odierno   intervento.
Prima della specifica disciplina introdotta nel   nostro ordinamento con la L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria per   l'anno 2005), già erano presenti alcune disposizioni che, negli ambiti di   interesse, contenevano specifici divieti di commercializzazione di informazioni   e documenti ipotecari e catastali per fini diversi da quelli consentiti dalla   normativa all'epoca vigente [4].
Detti divieti, tuttavia, avevano una portata   limitata, in quanto si riferivano ai soli dati acquisiti per via telematica; la   loro inosservanza, peraltro, non era inquadrata in una analitica disciplina   sanzionatoria, posto che alla violazione di tali divieti era normativamente   correlata solo la revoca della concessione e la denuncia all'autorità   giudiziaria.
La disciplina recata dall'articolo 1, commi da   367 a 373, della citata L. n. 311 del 2004, si era innestata su tale quadro   normativo, introducendo nell'ordinamento, al fine espressamente indicato di   contrastare fenomeni di elusione fiscale e di tutelare la fede pubblica, un   generale divieto di riutilizzazione commerciale di dati, documenti e   informazioni catastali e ipotecari acquisiti dagli archivi dell'Agenzia del   Territorio.
Nell'ambito di tale divieto generalizzato - con   riferimento al quale era stato previsto e disciplinato, peraltro, anche il   correlato aspetto sanzionatorio [5] - si configurava un regime speciale   derogatorio nel quale le ipotesi consentite di riutilizzazione venivano   condizionate aiia preventiva stipula di una apposita convenzione, aiio scopo,   tra l'altro, di creare i presupposti per una tracciabilità delle operazioni.   Dette ipotesi erano sottoposte al pagamento dei correlati tributi per ogni atto   di riutilizzazione posto in essere dalla parte convenzionata.
Su questo quadro normativo, si è innestata,   successivamente, la L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno   2007) che, pur non eliminando il divieto generalizzato vigente in materia,   aveva sostanzialmente sostituito il precedente regime convenzionale con un   "regime semplificato" nel quale l'autorizzazione alla riutilizzazione   commerciale dei dati veniva correlata al pagamento di un importo fisso annuale,   per ciò che concerneva i dati catastali, ovvero di una maggiorazione del 20 per   cento dell'importo dovuto, per i dati ipotecari [6].
In tale contesto, il riassetto della disciplina   di settore operato con il D.L. n. 70 del 2011 appare in evidente sintonia con i   principi generali fissati in materia dalla Dir. 2003/98/CE del Parlamento   europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa proprio al riutilizzo   dell'informazione del settore pubblico.
In particolare, il comma 4-bis dell'articolo 5   del decreto legge in argomento, con il dichiarato fine di agevolare le   informazioni concernenti gli immobili, ha espressamente abolito il divieto di   riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, peraltro abrogando   il comma 367 dell'art. 1 della L. n. 311 del 2004 che stabiliva detto   divieto.
Il predetto comma 4-bis, dunque, superando il   divieto di riutilizzazione sancito dalla normativa previgente, consente il   riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecarie   a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito   dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati   prodotti.
Un ulteriore elemento di novità, peraltro   coerente con la ratio complessiva della nuova disciplina, è rappresentato dalla   previsione che riconosce all'Agenzia la possibilità di fornire documenti, dati   e informazioni, in formato elaborabile, su base convenzionale, secondo   modalità, tempi e costi che saranno stabiliti con apposito provvedimento   direttoriale.
La disposizione in parola, inoltre, in coerenza   con l'abolizione del generale divieto di riutilizzazione commerciale, ha   eliminato l'importo fisso annuale precedentemente dovuto per la riutilizzazione   dei dati catastali, nonché la maggiorazione del 20 per cento che doveva essere   corrisposta per la riutilizzazione dei dati ipotecari.
Si ritiene opportuno evidenziare come, in tale   delicato settore - che, peraltro, vede direttamente coinvolta questa Agenzia   anche in sede processuale - il legislatore nazionale sia intervenuto con una   previsione di portata generale, ispirata al chiaro intento, ripetutamente   manifestato anche in ambito comunitario, di liberalizzare e agevolare la   circolazione delle informazioni, fermo restando il necessario rispetto della   normativa in materia di protezione dei dati personali.
Il tutto, peraltro, in coerenza con il percorso   già tracciato dalla legge finanziaria 2007 che, sostituendo il precedente   regime convenzionale con un "regime semplificato", aveva contribuito a superare   i presunti effetti di anticoncorrenzialità lamentati, da parte di alcuni   operatori di settore, con riferimento alla disciplina introdotta dalla legge   finanziaria 2005.
 
 
_________________
 
[4] Si fa riferimento all' art. 8 del D.M. 10 ottobre 1992, che detta disposizioni in materia di istituzione del servizio telematico nelle conservatorie dei registri immobiliari, nonché all'articolo 9 del D.P.R. 10 luglio 1991, n. 305, in tema di concessione dell'utenza del servizio di informatica per l'accesso alla base informativa del catasto.
 
[5] Il comma 372 dell'art. 1 della L. n. 311 del 2004 prevedeva che l'autore di atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi nella misura prevista, fosse soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti e, nell'ipotesi di dati la cui acquisizione non era soggetta al pagamento di tributi, ad una sanzione amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000.
 
[6] Il comma 370 dell'art. 1 della L. n. 311 del 2004, come sostituito dalla L. n. 296 del 2006, prevede, per l'acquisizione originaria di documenti, dati e informazioni ipotecarie da parte dei riutilizzatori commerciali autorizzati, la corresponsione dei tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali, è previsto che i riutilizzatori commerciali autorizzati corrispondano un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.



3. Le modifiche alla Tabella delle tasse ipotecarie
La nuova Tabella delle tasse ipotecarie,   anch'essa introdotta dal comma 4-bis in parola con efficacia decorrente dal 1°   settembre 2011, contiene importanti novità sia in tema di imponibilità delle   operazioni ipotecarie - stabilendone l'eliminazione o la nuova introduzione -   sia in ambito strettamente tributario, prevedendo la modifica di alcuni importi   rispetto a quelli previsti dalla previgente Tabella.
In relazione al primo profilo, la novità   principale è rappresentata dalla soppressione della voce: "ricerca   continuativa" (voce introdotta nella Tabella delle tasse ipotecarie, al numero   4, dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7). La precedente formulazione della voce di   Tabella prevedeva che detto servizio sarebbe stato fornito progressivamente su   base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione   commerciale. Di fatto, in realtà, il servizio di ricerca continuativa non è   stato mai attivato, né reso disponibile all'utenza.
Il punto n. 2.1.6 della nuova Tabella introduce   tra le operazioni imponibili - e, quindi, soggette al pagamento delle tasse   ipotecarie - il "tentativo di accesso non produttivo", cioè ii tentativo senza   esito, peraltro frequentemente effettuato neiia pratica, direttamente   finalizzato ad individuare una nota o un titolo come riferibili ad un   determinato soggetto.
Per ogni tentativo con esito negativo è stata   prevista l'applicazione del tributo nella misura di euro 0,15; la nota a   margine del punto n. 2.1.6. chiarisce inoltre che le modalità e i tempi di   attuazione saranno stabiliti con provvedimento del Direttore   dell'Agenzia.
Per quanto riguarda, invece, le modifiche   apportate agli importi dovuti per le operazioni già indicate in Tabella, si   richiama l'attenzione, in primo luogo, sulla riduzione del tributo connesso al   rilascio dell'elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato   giorno. Detto importo, precedentemente stabilito in euro 4,00 per ogni soggetto   presente nell'elenco, viene ora ridotto, secondo quanto previsto dal punto n.   6.1 della Tabella, ad euro 1,00 per ogni soggetto.
A questo specifico proposito, si ritiene   opportuno evidenziare che l'importo stabilito dalla nuova Tabella, in   applicazione dei principi generali in materia di efficacia temporale delle   norme e di effetti del giudicato, è applicabile, dal 1° settembre 2011, anche   ai servizi richiesti da soggetti destinatari di provvedimenti giudiziali   emanati con riferimento al previgente quadro tariffario   [7].
Sempre nell'ambito delle modifiche tariffarie, si   evidenzia che le variazioni apportate interessano anche gli importi dovuti per   le ispezioni effettuate nell'ambito di ogni singola circoscrizione di   pubblicità immobiliare.
In particolare, l'importo relativo alla ispezione   nominativa, per immobile, ovvero congiunta, è stato elevato da euro 6,00 ad   euro 7,00. Va evidenziata, peraltro, la circostanza che il nuovo importo è   comprensivo delle prime 30 formalità (o frazione di 30) contenute nell'elenco   sintetico; nella previgente formulazione, invece, il tributo comprendeva   soltanto le prime 10 formalità (o frazione di 10) dell'elenco sintetico.
L'importo dovuto per ogni gruppo di formalità   contenute nell'elenco sintetico, eccedenti le prime 30 (già comprese nel   tributo dovuto per l'ispezione) è stato elevato da euro 3,00 ad euro 3,50;   contestualmente, è stata modificata l'entità di detti gruppi di formalità che   passa da 5 (o frazione di 5) a 15 (o frazione di 15).
Il punto n. 2.1.4 della nuova Tabella individua   il tributo rispettivamente dovuto per ogni titolo o nota stampati, confermando   l'importo di euro 4,00 per la stampa della nota e prevedendo la tariffa di euro   8,00 per ogni titolo stampato. Si precisa che tale ultimo servizio concerne   esclusivamente la stampa dei titoli trasmessi per via telematica e disponibili   in forma digitale solamente presso gli uffici per i quali è stato attivato, in   via sperimentale, l'invio telematico del titolo.
Le modifiche tariffarie hanno, infine,   interessato anche l'ambito delle certificazioni ipotecarie; l'attuale punto n.   4.1.1 della Tabella ha, infatti, fissato in euro 30,00 l'importo dovuto "per   ogni certificato" riguardante una sola persona, precedentemente stabilito in   euro 20,00.
 
 
Si ritiene opportuno precisare che l'attuale   formulazione, sicuramente più chiara ed univoca, consente di superare le   incertezze interpretative riferibili alla formulazione del punto n. 5.1.1 della   previgente Tabella, laddove, invece, l'imponibilità era genericamente riferita   al corrispondente importo "per ogni stato o certificato".
 
 
Gli Uffici provinciali sono invitati al puntuale   rispetto della nuova disciplina contenuta nelle disposizioni richiamate e le   Direzioni regionali ne verificheranno la corretta applicazione.
 
 
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[7] Alcuni provvedimenti giudiziali, emanati nell'ambito di procedimenti incardinati ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, prevalentemente in sede cautelare - a fronte della intervenuta modifica della Tabella delle tasse ipotecarie operata dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 24 novembre 2006, n. 286, il quale, tra l'altro, aveva elevato l'importo dovuto per il rilascio dell'elenco soggetti da euro 7,00 per ogni pagina dell'elenco ad euro 4,00 per ogni soggetto presente nell'elenco - hanno inibito a questa Agenzia di precludere agli operatori di settore ricorrenti di proseguire nella loro attività di riutilizzazione dei dati acquisiti presso l'Agenzia del territorio alle stesse condizioni di concorrenza esistenti sul mercato al 30 settembre 2006 (cioè alle condizioni tariffarie
antecedenti alla modifica tariffaria apportata dal citato D.L. n. 262 del 2006).
 

Il Direttore
Gabriella Alemanno



D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 5
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, Tabella
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 367
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 372
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 370
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 386

Tirocini formativi e di orientamento professionale. Art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 concernente “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”


salute: dai puristi agli olistici, per 30% italiani viene al primo posto

SALUTE: DAI PURISTI AGLI OLISTICI, PER 30% ITALIANI VIENE AL PRIMO POSTO =
MA ALTRETTANTI SE NE DISINTERESSANO, NASCE OSSERVATORIO
ISPO-ASTRAZENECA

Milano, 13 set. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - La salute prima
di tutto. La pensano cosi' 3 italiani su 10 (29%), che superano il 90%
se si considera anche la quota (61%) di chi mette lo 'star bene' fra
le 3 cose piu' importanti nella vita. In generale, dopo la famiglia la
salute e' il valore universale al top per gli abitanti del Belpaese.
L'attenzione al benessere e' massima nei 35-54enni (salute primo
valore), cresce con l'eta' ed e' maggiore fra le donne.

Le declinazioni del salutismo in salsa italiana sono molte: dai
'puristi' che si fidano solo del medico che li conosce da una vita,
agli sperimentatori curiosi anche delle pratiche alternative e new
age, fino agli 'olistici' che fanno della cura di se' a 360 gradi una
specie di religione. E all'opposto non mancano gli indifferenti,
quelli che pensano a star bene soltanto quando stanno male: un buon
27% di italiani, speculare al 29% per cui la salute e' al centro.
(segue)

(Opa/Zn/Adnkronos)
13-SET-11 13:30

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SALUTE: DAI PURISTI AGLI OLISTICI, PER 30% ITALIANI VIENE AL PRIMO POSTO (2) =

(Adnkronos) - Questa, in sintesi, la fotografia scattata dalla
prima edizione dell'Osservatorio Salute lanciato oggi a Milano:
un'indagine sia qualitativa che quantitativa commissionata dal gruppo
farmaceutico AstraZeneca a Ispo, che periodicamente misurera' il
rapporto fra italiani e cultura della salute - secondo un 'termometro'
chiamato Ias (Indice di attenzione verso la salute) - e promuovera'
anche focus su argomenti di piu' stretta attualita'.

"L'intenzione e' quella di offrire un servizio regolare a tutti
gli attori chiamati a rispondere ai nuovi bisogni di salute del
cittadino - spiega all'Adnkronos Salute Nicola Braggio, presidente di
AstraZeneca in Italia - La nostra missione e' produrre salute",
sottolinea, e "ascoltare il cittadino e' il primo passo per capirlo e
assisterlo meglio". (segue)

(Opa/Zn/Adnkronos)
13-SET-11 13:35

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SALUTE: DAI PURISTI AGLI OLISTICI, PER 30% ITALIANI VIENE AL PRIMO POSTO (4) =
LE MISSIONI DELL'OSSERVATORIO, MISURARE ATTENZIONE A BENESSERE E
FOCUS SU TEMI ATTUALITA'

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "E' una ricerca che reputo di
grande valore sociale per l'ampiezza del campione coinvolto, gli
approfondimenti sulle diverse tematiche che di volta in volta
tratteremo e per l'approccio serio, ma innovativo nei contenuti",
commenta Renato Mannheimer, presidente dell'Ispo.

"La dinamica all'interno del sistema salute e' profondamente
cambiata - riflette Braggio - ed proprio partendo dalla consapevolezza
di una situazione di estrema complessita' abbiamo chiesto a Ispo di
indagare sul valore che i cittadini attribuiscono alla salute. Come
azienda che ha nel suo Dna la promozione della salute attraverso la
ricerca e lo sviluppo di farmaci innovativi - prosegue il numero uno
di AstraZeneca in Italia - il nostro obiettivo e' offrire un nuovo
strumento originale e utile a tutti i nostri interlocutori: i medici
che continuano a rappresentare un cardine insostituibile del sistema
salute, il mondo della ricerca che e' motore di progresso medico ed
economico, le Istituzioni che con noi operano in un contesto sempre
piu' sotto pressione, le societa' scientifiche".

Con tutti loro "abbiamo sempre cercato di interagire in modo
positivo e propositivo - aggiunge Braggio - Ora con questo
Osservatorio vogliamo aiutarli a intercettare e comprendere meglio i
nuovi bisogni del paziente, e prima ancora del cittadino. La
presentazione di oggi e' il primo atto di un percorso che ci auguriamo
lungo: da un lato monitoreremo periodicamente l'Indice di attenzione
alla salute, dall'altro approfondiremo una serie di aspetti in nuovi
incontri, di cui il primo speriamo gia' entro fine anno". Fra i temi
in agenda la salute come fenomeno di integrazione (dedicato alla
popolazione migrante), i giovani e la cultura della salute (con un
approfondimento sui nuovi media), lo sport come strumento di
prevenzione, e la donna come ambasciatrice e 'moltiplicatrice' di
salute.

(Opa/Ct/Adnkronos)
13-SET-11 15:50

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sanita': peduzzi (prc-fds), no a chiusura ospedale di montefiascone nel lazio

SANITA': PEDUZZI (PRC-FDS), NO A CHIUSURA OSPEDALE DI MONTEFIASCONE NEL LAZIO =

Roma, 13 set - (Adnkronos) - ''La Giunta Polverini sta
inesorabilmente compromettendo il diritto alla salute nella nostra
regione e la possibilita' di cura per i cittadini, soprattutto
anziani''. E' quanto afferma Ivano Peduzzi, capogruppo della
Federazione della Sinistra alla regione Lazio presente all'assemblea
pubblica organizzata questa mattina dal Cotom (Comitato per la tutela
dell'ospedale di Montefiascone).

''Oggi siamo qui - sottolinea Peduzzi - perche' dal 15 settembre
prossimo l'ospedale di Montefiascone verra' ulteriormente
depotenziato: il pronto soccorso verra' chiuso e ridotto a un punto di
primo intervento con il solo ausilio di guardie mediche. Questo vuol
dire che numerose prestazioni non verranno piu' erogate con
ripercussioni tangibili e disastrose per tutto il territorio''.

''Considerata infatti la vastita' della zona e l'ampia fascia di
ultrasettantenni che la popola - sottolinea il capogruppo della FdS -
il verra' a mancare un punto di riferimento importante per tutta
l'alta e bassa Teverina. Per soddisfare la domanda di salute
proveniente dal territorio, la gente sara' costretta ad andare in
Umbria e Toscana, dove la risposta a tali esigenze e' piu' immediata.
A pagare saranno gli anziani e persone piu' svantaggiate,
impossibilitate a effettuare lunghi e faticosi spostamenti''. (segue)

(Lac/Zn/Adnkronos)
13-SET-11 13:20

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SANITA': PEDUZZI (PRC-FDS), NO A CHIUSURA OSPEDALE DI MONTEFIASCONE NEL LAZIO (2) =

(Adnkronos) - ''Ancora una volta - evidenzia - la presidente
Polverini mette in pratica operazioni di facciata che mercifica il
diritto alla salute, taglia le gambe agli ospedali di frontiera e non
porta alcun risparmio effettivo: la presenza di guardie mediche,
infatti, che costano 40 euro l'ora, pesara' molto di piu' alle tasche
dei cittadini''.

''Nonostante le migliaia di firme raccolte e depositate dal
Cotom contro la chiusura della struttura ospedaliera - continua il
capogruppo FdS - e la crescente insoddisfazione tra la gente, la
presidente del lazio non ha mai cercato un confronto sulla sanita',
privando interi territori del diritto all'assistenza sanitaria".

"Per questi motivi - conclude Peduzzi - la mobilitazione andra'
avanti almeno fino a quando la Polverini non fara' un passo indietro e
verra' pianificata un'offerta ospedaliera corrispondente ai bisogni
del territorio''.

(Lac/Zn/Adnkronos)
13-SET-11 13:26

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salute: l'indagine, piu' stanchi di prima delle ferie, vacanze 2011 inutili

SALUTE: L'INDAGINE, PIU' STANCHI DI PRIMA DELLE FERIE, VACANZE 2011 INUTILI =
LA PSICOLOGA, TROPPO CORTE E MINATE DA ANSIA PER CRISI ECONOMICA

Roma, 13 set. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Quest'anno gli
italiani sono tornati al lavoro, dopo le ferie, piu' stanchi di prima.
Non sono riusciti a staccare la spina a causa di vacanze troppo corte
e comunque appesantite dai mille problemi lasciati a casa, ma mai
dimenticati. Il pensiero della crisi economica e del lavoro precario
ha minato il relax e non ci si e' ricaricati. Insomma: si ricomincia
con umore basso, poca speranza e scarsa energia positiva. Lo rivela un
sondaggio online dell'Eurodap, Associazione europea disturbi da
attacchi di panico (www.eurodap.it), che da mesi studia la reazione
degli italiani rispetto alle difficolta' economiche che il nostro
Paese sta vivendo.

Al sondaggio hanno partecipato circa 600 persone, tra i 18 e i
65 anni. Il 70% ha dichiarato di aver fatto vacanze molto brevi, non
piu' di una settimana. Ferie in tono minore, in cui si e' optato per
un appartamento piuttosto che l'albergo, la macchina invece
dell'aereo. Insomma ridimensionate nella durata e nella spesa.

"Leggendo attentamente i risultati del sondaggio - afferma Paola
Vinciguerra, psicologa, psicoterapeuta e presidente dell'Eurodap -
emerge una situazione piuttosto preoccupante. Le vacanze sono un
momento molto importante nell'equilibrio psico-fisico di una persona;
chi torna dalle ferie stanco, insoddisfatto e teso dopo aver lavorato
tanto durante l'anno e comincia anche a manifestare vari disturbi
fisici e di ansia, ha davanti mesi davvero difficili da affrontare".
(segue)

(Mal/Zn/Adnkronos)
13-SET-11 10:22

NNNNSALUTE: L'INDAGINE, PIU' STANCHI DI PRIMA DELLE FERIE, VACANZE 2011 INUTILI (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "La maggior parte delle persone
che hanno risposto all'indagine - aggiunge la psicoterapeuta,
responsabile dell'Uiap, Unita' italiana attacchi di panico, presso la
Clinica Paideia di Roma - ha dichiarato di soffrire fin dal ritorno
dalle vacanze di insonnia, lamenta risvegli precoci e nervosismo. La
maggioranza si e' detta inoltre preoccupata per la crisi economica che
sta vivendo il nostro Paese e per la precarieta' lavorativa". Tutti
disturbi sono "legati a questa continua situazione di allarme che
ognuno di noi, chi piu' chi meno, deve affrontare - prosegue l'esperta
- Cerchiamo allora di abbassare la tensione seguendo tre regole":

1) Attivita' fisica: la nostra salute e' piu' importante di
tutto, non mettiamo scuse di tempo e di denaro. Andiamo a correre
all'aperto, nella natura. Serve a scaricare le energie negative.

2) Dormire: e' fondamentale ricorrere, dopo aver scaricato la
tensione, a bagni caldi con sale. "Bevete tisane rilassanti - aggiunge
Vinciguerra - Cosi' riuscirete ad addormentarvi piu' facilmente".

3) Pensare positivo: il nostro modo di pensare puo' far
diminuire o aumentare la nostra ansia. "Spostiamo l'attenzione sulla
speranza e sulle nostre capacita'. Solo cosi' avremo energia giusta
per poter affrontare le difficolta'".

Per imparare a gestire le proprie paure ed ansie e per
potenziare le proprie risorse, l'Eurodap organizza un corso di
instant-therapy martedi' 27 settembre, dalle ore 16 alle 20 in via
Sardegna 55 a Roma (www.eurodap.it).

(Mal/Zn/Adnkronos)
13-SET-11 10:33

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