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martedì 13 settembre 2011
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 9-9-2011 n. 117 Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'Inps. Ulteriori modalità di invio degli attestati ai datori di lavoro privati tramite i propri intermediari. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale entrate, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Coordinamento generale medico legale.
Circ. 9 settembre 2011, n. 117 (1).
Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'Inps. Ulteriori modalità di invio degli attestati ai datori di lavoro privati tramite i propri intermediari.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale entrate, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Coordinamento generale medico legale.
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente
Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei comitati regionali
Ai
Presidenti dei comitati provinciali
1. Quadro normativo
La trasmissione telematica all'Inps delle certificazioni di malattia dei lavoratori dei settori privato e pubblico da parte dei medici è divenuta operativa a seguito, rispettivamente, del D.M. 26 febbraio 2010 del Ministero della Salute e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Circ. 11 marzo 2010, n. 1/2010/DFP/DDI del Dipartimento della Funzione pubblica e Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e dell'innovazione tecnologica. La normativa di riferimento per i due settori è la seguente:
Privato:
- art. 1, comma 149, della L. n. 311/2004 (prevede la trasmissione telematica del certificato di malattia, da parte del medico curante, all'INPS);
- art. 1, comma 810, della L. n. 296/2006 (aggiunge il comma 5-bis all'art. 50 del D.L. n. 269/1993, convertito con modificazioni, dalla L. n. 326/2003 - rende disponibile, dal 1° luglio 2007, il collegamento in rete dei medici del SSN, secondo le regole del sistema pubblico di connettività);
- D.P.C.M. 26 marzo 2008 (definisce i principi generali relativi alle modalità di trasmissione telematica);
- D.M. 26 febbraio 2010 e disciplinare tecnico ad esso allegato (definiscono le modalità tecniche per l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC);
- art. 25 della L. n. 183/2010 (uniforma il regime del rilascio e della trasmissione delle certificazioni di malattia per il settore privato a quello già previsto per il settore pubblico).
Pubblico:
- art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009.
2. Disposizioni attuative
Con la Circ. 11 marzo 2010, n. 1/2010/DFP/DDI e Circ. 28 settembre 2010, n. 2/2010/DFP/DDI del Dipartimento per la funzione pubblica e il Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, sono state fornite, per i lavoratori del settore pubblico, le necessarie istruzioni operative ai fini dell'attuazione del nuovo processo che è stato avviato a decorrere dal 3 aprile 2010.
In particolare, sono state previste specifiche sanzioni, nei confronti dei medici del SSN o ad esso convenzionati, in caso di inosservanza circa gli obblighi di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia e si è provveduto a fissare un periodo transitorio, inizialmente di quattro mesi e poi prorogato fino al 31 gennaio 2011, per la messa a regime di tale sistema. Inoltre, la citata Circ. 11 marzo 2010, n. 1/2010/DFP/DDI ha stabilito, per i lavoratori del settore pubblico, l'esonero dall'obbligo di presentazione delle attestazioni di malattia al proprio datore di lavoro, fermo restando l'onere, a carico del suddetto lavoratore, di comunicare tempestivamente l'assenza dal lavoro all'azienda.
Successivamente, è intervenuta la Circ. 23 febbraio 2011, n. 1/2011/DFP/DDI del Dipartimento per la funzione pubblica e il Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, che ha stabilito la conclusione del predetto periodo transitorio ribadendo che, a decorrere dal 1° febbraio 2011, nei casi di violazione della normativa in materia di trasmissione telematica dei certificati, purché non vi siano giustificati motivi che impediscano l'utilizzo delle tecnologie informatiche, i medici potranno incorrere in sanzioni disciplinari secondo criteri di gradualità e proporzionalità. Analogamente, il processo di telematizzazione della certificazione di malattia è partito, anche per i lavoratori del settore privato, a decorrere dal 3 aprile 2010 a seguito dell'emanazione del citato D.M. 26 febbraio 2010 e del relativo disciplinare tecnico
(Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010).
Recentemente, l'art. 25 della L. n. 183/2010 (Collegato Lavoro), fa rimando integrale ed esplicito all'art. 55-septies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - così uniformando totalmente il regime del rilascio e della trasmissione delle suddette certificazioni per i casi di assenza per malattia dei dipendenti dei settori pubblico e privato, ivi compresi gli aspetti sanzionatori riferiti ai medici del SSN o con esso convenzionati eventualmente inadempienti.
Nell'ottica di recepire tutte le innovazioni normative, nel tempo, l'Istituto ha emanato diverse circolari: Circ. 16 aprile 2010, n. 60, Circ. 7 settembre 2010, n. 119 e Circ. 28 dicembre 2010, n. 164 con le quali sono state fornite istruzioni operative sul nuovo flusso telematico, sia con riferimento a specifiche competenze previste per il medico che, soprattutto, ai servizi offerti al lavoratore e al datore di lavoro per la consultazione e la stampa dei certificati e degli attestati di malattia.
Con la Circ. 18 marzo 2011, n. 4/2011 dei Dipartimenti della funzione pubblica e della digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono state impartite ulteriori disposizioni che, ribadendo le modalità per l'invio delle certificazioni di malattia, mirano ad uniformare il regime della ricezione, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, degli attestati di malattia dei propri lavoratori. La norma, infatti, dispone l'obbligatorietà per i datori di lavoro privati - che dovranno adeguarsi entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della circolare avvenuta con Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2011 (13 settembre 2011) - di utilizzare i servizi messi a disposizione dall'Inps, esonerando il lavoratore in stato di malattia dall'invio dell'attestato.
Solo nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'invio telematico della certificazione suddetta ed il medico curante abbia rilasciato in modalità cartacea il certificato e l'attestato al lavoratore, quest'ultimo dovrà inviare il certificato medico all'INPS, entro il termine di due giorni dal rilascio e l' attestato di malattia al proprio datore di lavoro secondo le modalità tradizionali. Resta fermo l'obbligo del lavoratore di comunicare all'azienda l'assenza dovuta all'evento di malattia, secondo le norme contrattuali vigenti.
Con tale circolare i Ministeri emittenti hanno espresso l'avviso che, a seguito dell'entrata in vigore (24 novembre 2010) della L. n. 183/2010, la gestione della certificazione di malattia e della connessa attestazione della inidoneità al lavoro sia totalmente equiparata per i lavoratori dei settori pubblico e privato.
Pertanto, a parziale modifica di quanto indicato con la Circ. 31 gennaio 2011, n. 21 dell'Istituto, la suddetta equiparazione tra i lavoratori dei settori privato e pubblico deve essere estesa anche ai soggetti abilitati al rilascio della certificazione di malattia.
Infine, con l'entrata in vigore (6 luglio 2011) del D.L. n. 98/2011, successivamente convertito in L. n. 111 del 2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", sono state introdotte delle innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti.
L'art. 16, comma 9 prevede, infatti, la sostituzione del comma 5 dell'art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001 introducendo un nuovo comma 5-ter che così recita: "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione".
Detta norma introduce, quindi, un regime speciale rispetto a quello contenuto nel comma 1 dell'art. 55-septies prevedendo la giustificabilità dell'assenza per malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici anche tramite certificazione rilasciata da medico o da struttura privata.
Certificazione che, sino all'adeguamento del sistema di trasmissione telematica, potrà essere prodotta in forma cartacea.
In tal senso il punto 3 della Circ. 1 agosto 2011, n. 10/2011 del Dipartimento Funzione Pubblica.
Pertanto, nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni e comunque nei casi di eventi successivi al secondo, nel corso dell'anno solare, anche per il lavoratore del settore privato vige l'obbligo di produrre idonea certificazione rilasciata unicamente dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, con esclusione delle assenze per malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche per le quali la certificazione giustificativa può essere rilasciata anche da medico o struttura privata.
Per quanto riguarda gli eventi di malattia aventi durata pari o inferiore a 10 giorni nonché per le assenze fino al secondo evento, nel corso dell'anno solare, il lavoratore può rivolgersi, per la certificazione di malattia, anche al medico curante non appartenente al Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.
Risulta, altresì, equiparata la modalità sia di rilascio e trasmissione telematica del certificato di malattia all'Inps che dell'attestato di inidoneità al lavoro al datore di lavoro, il quale dovrà acquisirlo telematicamente fermo restando l'obbligo del lavoratore di comunicare, come sopra menzionato, l'assenza per malattia.
Nell'ottica della completa informatizzazione del flusso della certificazione di malattia, l'Istituto gestirà in modalità telematica anche le visite mediche domiciliari, sia richieste dai datori di lavoro che disposte d'ufficio, mediante assegnazione automatica al medico di controllo più vicino al domicilio del lavoratore ammalato, con conseguenti vantaggi in termini di efficienza e tempestività del servizio.
Si ribadisce che il medico che redige il certificato di malattia telematico è tenuto, se richiesto dal lavoratore, come viene chiarito dalla Circ. 18 marzo 2011, n. 4/2011 sopra citata a rilasciare, al momento della visita, copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia telematici. Tale adempimento ha anche l'utilità di consentire al lavoratore di prendere visione della corretta digitazione dei dati anagrafici e, tra questi, dell'indirizzo di reperibilità, la cui esatta indicazione rimane un onere a carico del lavoratore stesso. Il lavoratore può in alternativa richiedere al medico di inviare copia dei suddetti documenti, in formato pdf, alla propria casella di posta elettronica. Egli, inoltre, riceve dal medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato telematicamente.
Qualora la stampa del certificato e dell'attestato non sia oggettivamente possibile, il medico si limiterà a chiedere conferma dei dati anagrafici inseriti e a rilasciare al lavoratore il citato numero di protocollo riferito al certificato telematico. Tale numero dovrà essere fornito dal lavoratore del settore privato al proprio datore di lavoro nel caso in cui costui ne faccia richiesta.
L'Istituto, in attuazione di quanto disposto dalla citata Circ. 18 marzo 2011, n. 4/2011 ha realizzato un ulteriore servizio consistente nell'invio delle attestazioni di malattia al datore di lavoro anche per il tramite dei propri intermediari, come individuati dall'art. 1, commi 1 e 4 della L. 11 gennaio 1979, n. 12.
Il servizio è esteso anche agli intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo - limitatamente all'attività di assistenza svolta in favore di tali datori di lavoro. In particolare ai seguenti soggetti:
- agrotecnici;
- periti agrari;
- dottori agronomi e dottori forestali.
Si precisa a tal riguardo che le leggi professionali che disciplinano l'attività di tali soggetti prevedono che i medesimi possano svolgere anche le funzioni relative all'amministrazione del personale dipendente dalle aziende agricole cui per legge essi possono prestare assistenza (cfr., rispettivamente: art. 11, comma 1, lett. b), della L. n. 251/1986; art. 2, comma 1, lett. a), della L. n. 434/1968; e, sia pure in modo implicito, ma chiaro: art. 2, comma 1, lett. a), della L. n. 3/1976).
Quanto sopra ai sensi delle circolari INPS e INAIL che hanno già riconosciuto ai datori di lavoro agricoli la possibilità di svolgere le suddette funzioni per il tramite dei professionisti sopra elencati: si tratta, in particolare, della Circ. 7 aprile 2008, n. 45 dell’INPS (in materia di trasmissione telematica della denuncia aziendale delle aziende agricole) e della nota 19 gennaio 2009, n. 1364 dell’INAIL (in materia di tenuta del Libro Unico del Lavoro).
3. Istruzioni per i datori di lavoro/intermediari
I datori di lavoro e gli intermediari, individuati dall'articolo 1, commi 1 e 4, della L. 11 gennaio 1979, n. 12, nonchè gli intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo, come specificato al punto 2, hanno a disposizione una nuova funzionalità per la ricerca degli attestati di malattia mediante il codice fiscale e numero di protocollo, disponibile nel menu della consultazione on line degli attestati di malattia. Quest'ultima funzionalità è anche disponibile attraverso il canale Contact Center dell'INPS (803.164). Attraverso tale servizio il datore di lavoro e/o il suo delegato potrà verificare l'avvenuto invio del certificato di malattia. Sulla base del Codice Fiscale del dipendente e del numero di protocollo assegnato dall'INPS all'atto della ricezione del certificato di malattia telematico, il Contact Center ne confermerà o meno la presenza.
Ai predetti intermediari è stata, inoltre, estesa la possibilità, già prevista per i datori di lavoro (cfr. Circ. 16 aprile 2010, n. 60 e Circ. 7 settembre 2010, n. 119), di richiedere il servizio di consultazione degli attestati di malattia attraverso il:
- Sistema di invio con PEC.
La richiesta di invio degli attestati tramite PEC deve essere inoltrata all'indirizzo di Posta certificata della Struttura territoriale Inps competente utilizzando lo stesso indirizzo di PEC al quale dovranno essere destinati gli attestati di malattia dei lavoratori.
- Sistema di accesso con PIN.
L' Inps mette a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, mediante accesso al portale INPS www.inps.it - servizi on-line e previa autorizzazione e attribuzione di un PIN.
I sistemi appena descritti saranno resi disponibili nelle prossime settimane agli intermediari che abbiano ricevuto delega generale da un datore di lavoro allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale nei confronti dell'INPS ed abbiano comunicato all'Istituto l'esistenza di tale delega mediante l'apposita applicazione informatizzata descritta nella Circ. 8 febbraio 2011, n. 28, nonché agli intermediari dei datori di lavoro agricoli che hanno ottenuto l'autorizzazione a svolgere gli adempimenti contributivi per conto delle aziende agricole (cfr. Circ. 12 ottobre 2009, n. 110).
I datori di lavoro e/o l'intermediario in possesso di PIN e/o di abilitazione alla ricezione dell'attestato di malattia via PEC sono tenuti a chiedere tempestivamente la revoca dell'autorizzazione al verificarsi della cessazione dell'attività, della sospensione o del trasferimento in altra struttura dell'intestatario del PIN e/o di abilitazione alla ricezione dell'attestato di malattia via PEC, in modo tale che l'Inps possa provvedere a revocare l'abilitazione.
Infine, si trasmettono in allegato le nuove specifiche tecniche del formato XML che sostituiscono quelle trasmesse con la Circ. 7 settembre 2010, n. 119 (allegato 1).
4. Istruzioni per il lavoratore
L'Inps ha, inoltre, reso operativo un nuovo servizio che consente ai lavoratori di inoltrare richiesta di invio del certificato e dell' attestato di malattia alla propria casella di Posta Elettronica Certificata.
La richiesta deve avvenire utilizzando esclusivamente la posta certificata rilasciata in base alle norme del D.P.C.M. 6 maggio 2009 (www.postacertificata.gov.it). La richiesta di invio degli attestati tramite PEC deve essere inoltrata all'indirizzo di Posta certificata della Struttura territoriale Inps competente indicando i propri dati anagrafi completi di codice fiscale.
Per i cittadini che non dispongono di una casella di Posta Elettronica Certificata, ma sono in possesso di Pin valido per la consultazione dei certificati di malattia, l' Istituto ha reso operativo un nuovo servizio che consente al lavoratore di ricevere copia degli attestati di malattia presso un indirizzo di email dallo stesso indicato.
5. Istruzioni procedurali per le Sedi
Per la gestione delle nuove richieste di invio tramite PEC è stata aggiornata la procedura disponibile sul sito Intranet - Processi - prestazioni a sostegno del reddito - la funzione "Gestione P.E.C. per invio attestati di malattia Telematici" che rende disponibili sia la nuova opzione per gli intermediari individuati dall'articolo 1 commi 1 e 4 della L. 11 gennaio 1979, n. 12, nonchè per gli intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo come indicato al punto 2, sia la registrazione delle richieste di invio tramite PEC degli attestati di malattia da parte del cittadino.
Per la gestione delle richieste di invio tramite PEC degli attestati di malattia telematici da parte degli intermediari vale quanto già indicato nella Circ. 7 settembre 2010, n. 119 mentre per la gestione delle richieste di invio tramite PEC da parte del cittadino, l'operatore dovrà selezionare la nuova voce "Cittadino".
Si ricorda che l'abilitazione degli operatori di Sede alla applicazione Intranet in argomento dovrà essere effettuata esclusivamente tramite il sistema Identity Management (IDM) dagli amministratori di IDM che hanno il ruolo di "Gestore profili web intranet".
L'applicazione in oggetto prevede un unico profilo autorizzativo denominato "Invio Attestati di Malattia con PEC".
Il Direttore generale
Nori
Allegato
Invio Attestati ai Datori di lavoro in formato XML
Specifiche Tecniche
Il presente documento ha lo scopo di fornire le specifiche tecniche del messaggio contenente la lista degli Attestati, inviato da Inps ai Datori di lavoro tramite posta elettronica certificata, allo scopo di facilitare l'eventuale gestione applicativa dei dati ivi contenuti.
Indicazioni generali
Il messaggio è redatto in formato XML, conformemente allo schema XSD allegato. Ove non altrimenti specificato, i caratteri sono nel range ASCII Printable (cod. ASCII da 32 a 126 inclusi). I valori riferiti a date sono indicati secondo il formato XMLDate:
giorno mese anno
AAAA-MM-GG
Gli elementi complessi sono indicati in grassetto.
Descrizione del messaggio
Il messaggio si compone di:
Elemento listaAttestati
attestato
Attestato di malattia
elemento ripetuto da 0 a n occorrenze
annullamento
Certificato annullato
elemento ripetuto da 0 a n occorrenze
Elemento attestato
codFiscAzienda
CF dell'Azienda o dell'Ente datore di lavoro
Elemento presente obbligatoriamente ove l'elemento matricolaINPS non risulti valorizzato. tipo: string
È valorizzato almeno uno degli elementi matricolaINPS, codFiscAzienda identificativi del datore di lavoro.
matricolaINPS
Matricola INPS datore di lavoro
Elemento presente obbligatoriamente ove l'elemento codFiscAzienda non risulti valorizzato. tipo: string - pattern value="[0-9] {10}" È valorizzato almeno uno degli elementi matricolaINPS, codFiscAzienda identificativi del datore di lavoro.
codSede
Progressivo INPDAP
Elemento valorizzato nel caso di datore di lavoro Ente Pubblico. Non presente se l'Ente ha richiesto l'invio accentrato.
Contiene il progressivo INPDAP della sede di servizio.
tipo: string
idCertificato
Protocollo identificativo del Certificato di malattia
Elemento sempre presente.. tipo: string
Elemento medico
codiceFiscale
CF del medico
Elemento sempre presente.
tipo: string - formato CF persona fisica
formalmente valido
cognome
Cognome medico
Elemento sempre presente.
tipo: string - min length 2 max length 24
nome
Nome medico
Elemento sempre presente.
tipo: string - min length 2 max length 20
codiceRegione
ASL di appartenenza: codice regione
tipo: string - formato [0-9] {3}
3 cifre decimali (Codifica Ministero Salute)
codiceASL
Codice ASL di appartenenza
tipo: string - formato [0-9] {3}
3 cifre decimali (Codifica Ministero Salute)
Elemento lavoratore
codiceFiscale
CF del lavoratore
Elemento sempre presente
tipo: string - formato CF persona fisica
formalmente valido
cognome
Cognome lavoratore
Elemento sempre presente
tipo: string - min length 2 max length 24
nome
Nome lavoratore
Elemento sempre presente
tipo: string - min length 2 max length 20
sesso
Sesso lavoratore
Elemento sempre presente tipo: string - codificato M = Maschio F = Femmina
dataNascita
Data nascita lavoratore
Elemento sempre presente formato: date - tipo: XML Date
comuneNascita
Comune di nascita lavoratore
Elemento sempre presente tipo: string - formato"[a-zA-Z][0-9]{3}" Codice amministrativo del comune. È il codice unico identificativo del comune e coincidente con una parte del codice fiscale di ogni persona nata nel comune stesso, come da campo "NAZIONALE" della tabella di codifica dell'agenzia del territorio. Per la codifica dei dati anagrafici in caso di nascita in stato Estero si utilizza la codifica degli stati esteri pubblicata dall'Agenzia del Territorio.
provinciaNascita
Provincia di nascita lavoratore
Elemento sempre presente
tipo: string - formato [A-Za-z]{2}
Codice della provincia. È il codice identificativo
della provincia come da campo "PROVINCIA"
della tabella di codifica dell'agenzia del territorio.
Per la codifica dei dati anagrafici in caso di nascita
in stato Estero si utilizza il valore fisso "EE"
Elemento residenza (residenza / domicilio abituale)
via
Indirizzo di domicilio abituale del lavoratore comprensivo di numero civico
tipo: string - min length 5 max length 35 Comprensivo di numero civico.
cap
Codice di avviamento postale del domicilio abituale del lavoratore
tipo: string - formato [0-9]{5}
comune
Comune di domicilio abituale del lavoratore
tipo: string - formato"[a-zA-Z][0-9]{3}" Codice amministrativo del comune. È il codice unico identificativo del comune, come da campo "NAZIONALE" della tabella di codifica dell'agenzia del territorio.
provincia
Provincia di domicilio abituale del lavoratore
tipo: string - formato"[A-Za-z]{2}" Codice della provincia. È il codice identificativo della provincia come da campo "PROVINCIA" della tabella di codifica dell'agenzia del territorio.
Elemento reperibilità (Elemento presente solo se segnalato dal lavoratore - contatto presso cui il lavoratore/trice dichiara di essere reperibile durante il periodo di malattia)
cognome
Riferimento presso il quale il lavoratore dichiara di essere reperibile durante il periodo di prognosi
tipo: string - min length 2 max length 24
Elemento indirizzo (di reperibilità)
via
Indirizzo di reperibilità comprensivo di numero civico
tipo: string - min length 5 max length 35 Comprensivo di numero civico.
cap
Codice di avviamento postale della località di reperibilità
tipo: string - formato [0-9]{5}
comune
Comune di reperibilità
tipo: string - formato [a-zA-Z][0-9]{3} Codice amministrativo del comune. È il codice unico identificativo del comune, come da campo "NAZIONALE" della tabella di codifica dell'agenzia del territorio.
provincia
Provincia di reperibilità
tipo: string - formato [A-Za-z]{2} Codice della provincia. È il codice identificativo della provincia come da campo "PROVINCIA" della tabella di codifica dell'agenzia del territorio.
dataRilascio
Data di rilascio del certificato
Elemento sempre presente formato: date - tipo: XML Date
dataInizio
Data inizio malattia
Elemento sempre presente formato: date - tipo: XML Date
dataFine
Data fine prognosi
Elemento sempre presente formato: date - tipo: XML Date
tipoCertificato
Inizio / Continuazione / Ricaduta
Elemento sempre presente formato:string - codificato I = Inizio
C = Continuazione R = Ricaduta
idCertificatoRettificato
Protocollo identificativo del Certificato di malattia originario
Elemento presente in caso di rettifica certificato. tipo:string
Elemento annullamento
codFiscAzienda
CF dell'Azienda o dell'Ente datore di lavoro
Elemento presente obbligatoriamente ove l'elemento matricolaINPS non risulti valorizzato. tipo: string
È valorizzato almeno uno degli elementi matricolaINPS, codFiscAzienda identificativi del datore di lavoro.
matricolaINPS
Matricola INPS datore di lavoro
Elemento presente obbligatoriamente ove l'elemento codFiscAzienda non risulti valorizzato. tipo: string - pattern value="[0-9] {10}" È valorizzato almeno uno degli elementi matricolaINPS, codFiscAzienda identificativi del datore di lavoro.
codSede
Progressivo INPDAP
Elemento valorizzato nei caso di datore di lavoro Ente Pubblico. Contiene il progressivo INPDAP della sede di servizio. tipo: string
idCertificato
Protocollo identificativo del Certificato di malattia annullato
Elemento sempre presente tipo: string
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Riferimenti
XML
Extensible Markup Language 1.0, Fifth Edition (W3C Recommendation, 26 November 2008). http://www.w3.org/TR/xml/
XSD
XML Schema Definition 1.0, Second Edition (W3C Recommendation, 28 October 2004)
http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/
http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/
D.M. 26 febbraio 2010
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 149
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 810
D.P.C.M. 26 marzo 2008
L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 25
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55-septies
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 16
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