Art. 9 del Codice della Strada. Competizioni motoristiche su strada.
(1) Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.
Alle
Prefetture - uffici territoriali del Governo
Loro sedi
Ai
Commissariati del Governo per le province autonome di Trento e Bolzano
Alla
Presidenza della Giunta regionale della Valle D'Aosta
Aosta
Alle
Questure della Repubblica
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia stradale
Loro sedi
Alle
Zone polizia di frontiera
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia ferroviaria
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia postale e delle comunicazioni
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Roma
Al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Roma
Al
Ministero della giustizia
Dipartimento per l’Amministrazione penitenziaria
Roma
Al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Corpo forestale dello Stato
Roma
Al
Comando generale dell'arma dei carabinieri
Roma
Al
Comando generale della guardia di finanza
Roma
Al
Centro addestramento della polizia di Stato
Cesena
A seguito del mutato quadro normativo ed in relazione alla posizione assunta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 41377 dell’11 maggio 2010, appare opportuno modificare le direttive impartite in tema di autorizzazioni per le competizioni motoristiche su strada con circolare n. 300/A/1/334458/116/6 del 17 maggio 2001.
Come è noto, le competizioni sportive con veicoli a motore sulle strade ed aree pubbliche sono consentite previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del Codice della Strada.
A mente dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, il rilascio di tali autorizzazioni presuppone una serie di adempimenti, tra cui la richiesta del nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, corredata del preventivo parere del C.O.N.I.
In considerazione dell'esigenza di verificare il carattere sportivo di una competizione, infatti, appare utile anche l'acquisizione del parere del C.O.N.I., espresso dalle competenti Federazioni Sportive Nazionali (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana e Federazione Motociclistica Italiana), quale che sia il tipo di manifestazione. Restano salve le manifestazioni di regolarità alle quali partecipano i veicoli di cui all'articolo 60 del C.d.S., purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.
La presente direttiva sostituisce tutte quelle precedenti emanate da questa Direzione, in particolare la Circ. n. 300/A/1/334458/116/6 del 17 maggio 2001.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
Il Direttore centrale
Giuffrè
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 9
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 60
Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
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martedì 24 maggio 2011
Ministero dell'interno Circ. 19-4-2011 n. 300/A/3727/11/116/6 Art. 9 del Codice della Strada. Competizioni motoristiche su strada. Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato. Circ. 19 aprile 2011, n. 300/A/3727/11/116/6 (1).
SICUREZZA: POLIZIA INVESTE CC SU PRATO A BOLZANO, POLEMICHE SINDACO, MENO PATTUGLIAMENTI IN AUTO IN ZONE RICREATIVE
SICUREZZA: POLIZIA INVESTE CC SU PRATO A BOLZANO, POLEMICHE
SINDACO, MENO PATTUGLIAMENTI IN AUTO IN ZONE RICREATIVE
(ANSA) - BOLZANO, 24 MAG - Una pattuglia di polizia ha
involontariamente investito un carabiniere fuori servizio che si
era straiato sui prati del Talvera a Bolzano per prendere il
sole. Sull'incidente, banale e fortunatamente senza serie
conseguenze, si e' accesso un dibattito politico sui
pattugliamenti della forze dell'ordine nelle zone pedonali.
La questura ha giustificato la presenza di pattuglie
motorizzate nella zona ricreativa, molto frequentata da famiglie
e giovani, con la presenza di spacciatori.
Il sindaco Luigi Spagnolli ha invece auspicato una riduzione
dei pattugliamenti in automobile sui prati del Talvera.
''Sarebbe - ha detto - un segnale positivo per l'intera
citta'''. ''A volte queste perlustrazioni sembrano un po'
spettacolari'', ha aggiunto il sindaco, dicendosi convinto che
''la questione puo' essere risolta con il buonsenso''. (ANSA).
WA
24-MAG-11 16:57 NNNN
SINDACO, MENO PATTUGLIAMENTI IN AUTO IN ZONE RICREATIVE
(ANSA) - BOLZANO, 24 MAG - Una pattuglia di polizia ha
involontariamente investito un carabiniere fuori servizio che si
era straiato sui prati del Talvera a Bolzano per prendere il
sole. Sull'incidente, banale e fortunatamente senza serie
conseguenze, si e' accesso un dibattito politico sui
pattugliamenti della forze dell'ordine nelle zone pedonali.
La questura ha giustificato la presenza di pattuglie
motorizzate nella zona ricreativa, molto frequentata da famiglie
e giovani, con la presenza di spacciatori.
Il sindaco Luigi Spagnolli ha invece auspicato una riduzione
dei pattugliamenti in automobile sui prati del Talvera.
''Sarebbe - ha detto - un segnale positivo per l'intera
citta'''. ''A volte queste perlustrazioni sembrano un po'
spettacolari'', ha aggiunto il sindaco, dicendosi convinto che
''la questione puo' essere risolta con il buonsenso''. (ANSA).
WA
24-MAG-11 16:57 NNNN
CNR: Ace-inibitore contro insufficienza renale in obesi, é possibile ridurre il rischio
SALUTE. CNR: ACE-INIBITORE CONTRO INSUFFICIENZA RENALE IN OBESI
È POSSIBILE RIDURRE IL RISCHIO.
(DIRE) Roma, 24 mag. - "Ridurre il rischio di insufficienza
renale allo stadio terminale nei pazienti obesi e' possibile
grazie alla somministrazione di un Ace-inibitore". A dirlo uno
studio dell'Ibim-Cnr di Reggio Calabria e dell'Istituto Mario
Negri di Bergamo, pubblicato sul Journal of American Society of
Nephrology (Jasn).
"Un italiano su dieci circa soffre di obesita'- continua la
nota- uno su quattro e' in sovrappeso e la situazione non e'
certo migliore negli Stati Uniti, dove ben il 25% degli americani
risulta 'oversize' e, cosa ancor piu' preoccupante, e' obeso un
paziente su quattro che inizia la dialisi". Carmine Zoccali,
responsabile della Commessa di Reggio Calabria dell'Istituto di
biomedicina e immunologia molecolare del Consiglio nazionale
delle ricerche (Ibim-Cnr) e direttore dell'Unita' operativa di
nefrologia e trapianto renale Ospedali riuniti di Reggio Calabria
sottolinea che "oggi l'obesita' e' considerata la causa piu'
frequente di insufficienza renale cronica, tanto che il rischio
di contrarla risulta piu' che triplicato nei soggetti con
obesita' lieve (Indice di massa corporea, Imc, tra 30 e 35 Kg/m2)
e addirittura sette volte maggiore in quelli con obesita' severa
(Imc maggiore di 40 Kg/m2). Nonostante la frequenza della
malattia renale cronica legata all'obesita', la ricerca specifica
sui farmaci che possono ridurre e/o prevenire il danno renale
negli obesi e' ancora molto limitata".
In questo ambito di ricerca, il team dell'Ibim-Cnr di Reggio
Calabria e i ricercatori dell'Istituto Mario Negri di Bergamo
hanno effettuato una nuova analisi dello studio Ramipril Efficacy
in Nephrology (Rein) appena pubblicata sul Journal of American
Society of Nephrology (Jasn). Lo studio riguarda il ruolo del
Ramipril, un inibitore dell'enzima che regola la sintesi
dell'ormone angiotensina II, prodotto in larga preponderanza dal
rene ma anche dalle arterie e dal cuore, fondamentale per il
controllo del tono vascolare e del circolo renale. (SEGUE)
(Com/Gas/ Dire)
14:35 24-05-11
NNNN
SALUTE. CNR: ACE-INIBITORE CONTRO INSUFFICIENZA RENALE IN OBESI -2-
(DIRE) Roma, 24 mag. - "Alti livelli di angiotensina II possono
determinare un aumento della pressione arteriosa e, al contempo,
un'alta pressione di filtrazione nei glomeruli renali, una
delicatissima e fondamentale componente microscopica dei reni",
spiega Zoccali. L'indagine ha analizzato i dati di un precedente
studio randomizzato, placebo-controllo, che aveva esaminato gli
effetti del Ramipril in 337 pazienti adulti di ambo i sessi, con
malattie renali proteinuriche (presenza di proteine nelle urine)
non correlate al diabete. La velocita' di progressione di queste
malattie e gli effetti del Ramipril sono stati poi confrontati
nei pazienti obesi e in sovrappeso rispetto a quelli normopeso.
"Dalla ricerca e' emerso che il Ramipril ha abbassato
notevolmente il rischio di progressione verso la fase terminale
dell'insufficienza renale in tutte e tre le categorie ponderali
(normopeso, sovrappeso e obesita'), ma l'entita' della riduzione
del rischio e' risultata maggiore per i pazienti obesi, circa
l'86% rispetto al 45% di quelli normopeso", rileva il ricercatore
dell'Ibim-Cnr.
"Questa osservazione e' importante in quanto, nei pazienti
trattati con placebo, gli obesi erano proprio la categoria a
rischio piu' alto di sviluppare nefropatia all'ultimo stadio, con
un rischio piu' che doppio di finire in dialisi rispetto ai
normopeso". Rimane ancora da dimostrare, conclude Zoccali, "se
gli Ace-inibitori come il Ramipril hanno lo stesso effetto
protettivo anche nei pazienti con piu' bassi livelli di
proteinuria o in totale assenza, in attesa di conferma anche dei
risultati della ricerca su studi effettuati in pazienti di altre
etnie. È pero' confermato che l'uso del Ramipril e,
probabilmente, l'uso di altri Ace inibitori non solo e' in grado
di ridurre la pressione arteriosa ma anche di correggere
l'aumento della pressione di filtrazione a livello glomerulare,
cosi' risultando utile nel ritardare la progressione della
malattia renale nei pazienti obesi".
(Com/Gas/ Dire)
14:35 24-05-11
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È POSSIBILE RIDURRE IL RISCHIO.
(DIRE) Roma, 24 mag. - "Ridurre il rischio di insufficienza
renale allo stadio terminale nei pazienti obesi e' possibile
grazie alla somministrazione di un Ace-inibitore". A dirlo uno
studio dell'Ibim-Cnr di Reggio Calabria e dell'Istituto Mario
Negri di Bergamo, pubblicato sul Journal of American Society of
Nephrology (Jasn).
"Un italiano su dieci circa soffre di obesita'- continua la
nota- uno su quattro e' in sovrappeso e la situazione non e'
certo migliore negli Stati Uniti, dove ben il 25% degli americani
risulta 'oversize' e, cosa ancor piu' preoccupante, e' obeso un
paziente su quattro che inizia la dialisi". Carmine Zoccali,
responsabile della Commessa di Reggio Calabria dell'Istituto di
biomedicina e immunologia molecolare del Consiglio nazionale
delle ricerche (Ibim-Cnr) e direttore dell'Unita' operativa di
nefrologia e trapianto renale Ospedali riuniti di Reggio Calabria
sottolinea che "oggi l'obesita' e' considerata la causa piu'
frequente di insufficienza renale cronica, tanto che il rischio
di contrarla risulta piu' che triplicato nei soggetti con
obesita' lieve (Indice di massa corporea, Imc, tra 30 e 35 Kg/m2)
e addirittura sette volte maggiore in quelli con obesita' severa
(Imc maggiore di 40 Kg/m2). Nonostante la frequenza della
malattia renale cronica legata all'obesita', la ricerca specifica
sui farmaci che possono ridurre e/o prevenire il danno renale
negli obesi e' ancora molto limitata".
In questo ambito di ricerca, il team dell'Ibim-Cnr di Reggio
Calabria e i ricercatori dell'Istituto Mario Negri di Bergamo
hanno effettuato una nuova analisi dello studio Ramipril Efficacy
in Nephrology (Rein) appena pubblicata sul Journal of American
Society of Nephrology (Jasn). Lo studio riguarda il ruolo del
Ramipril, un inibitore dell'enzima che regola la sintesi
dell'ormone angiotensina II, prodotto in larga preponderanza dal
rene ma anche dalle arterie e dal cuore, fondamentale per il
controllo del tono vascolare e del circolo renale. (SEGUE)
(Com/Gas/ Dire)
14:35 24-05-11
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SALUTE. CNR: ACE-INIBITORE CONTRO INSUFFICIENZA RENALE IN OBESI -2-
(DIRE) Roma, 24 mag. - "Alti livelli di angiotensina II possono
determinare un aumento della pressione arteriosa e, al contempo,
un'alta pressione di filtrazione nei glomeruli renali, una
delicatissima e fondamentale componente microscopica dei reni",
spiega Zoccali. L'indagine ha analizzato i dati di un precedente
studio randomizzato, placebo-controllo, che aveva esaminato gli
effetti del Ramipril in 337 pazienti adulti di ambo i sessi, con
malattie renali proteinuriche (presenza di proteine nelle urine)
non correlate al diabete. La velocita' di progressione di queste
malattie e gli effetti del Ramipril sono stati poi confrontati
nei pazienti obesi e in sovrappeso rispetto a quelli normopeso.
"Dalla ricerca e' emerso che il Ramipril ha abbassato
notevolmente il rischio di progressione verso la fase terminale
dell'insufficienza renale in tutte e tre le categorie ponderali
(normopeso, sovrappeso e obesita'), ma l'entita' della riduzione
del rischio e' risultata maggiore per i pazienti obesi, circa
l'86% rispetto al 45% di quelli normopeso", rileva il ricercatore
dell'Ibim-Cnr.
"Questa osservazione e' importante in quanto, nei pazienti
trattati con placebo, gli obesi erano proprio la categoria a
rischio piu' alto di sviluppare nefropatia all'ultimo stadio, con
un rischio piu' che doppio di finire in dialisi rispetto ai
normopeso". Rimane ancora da dimostrare, conclude Zoccali, "se
gli Ace-inibitori come il Ramipril hanno lo stesso effetto
protettivo anche nei pazienti con piu' bassi livelli di
proteinuria o in totale assenza, in attesa di conferma anche dei
risultati della ricerca su studi effettuati in pazienti di altre
etnie. È pero' confermato che l'uso del Ramipril e,
probabilmente, l'uso di altri Ace inibitori non solo e' in grado
di ridurre la pressione arteriosa ma anche di correggere
l'aumento della pressione di filtrazione a livello glomerulare,
cosi' risultando utile nel ritardare la progressione della
malattia renale nei pazienti obesi".
(Com/Gas/ Dire)
14:35 24-05-11
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Studio, cervello persone obese più 'vecchio' di 16 anni
SALUTE: STUDIO, CERVELLO PERSONE OBESE PIU' 'VECCHIO' DI 16 ANNI =
CHILI DI TROPPO NON FANNO MALE SOLO A CUORE E ARTERIE MA ANCHE A
MENTE
Roma, 24 mag. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Arterie ostruite,
cuore affaticato, ossa e articolazioni in tensione. Ma anche cervello
a rischio di invecchiamento precoce. Le persone obese devono fare i
conti con una serie di danni provocati dai chili in eccesso, l'ultimo
dei quali e' stato messo in evidenza da una ricerca dell'Universita'
di Los Angeles (Usa): essere 'oversize' fa guadagnare alla propria
materia grigia, la parte 'pensante' del cervello, fino a 16 anni in
piu' rispetto alle persone con un peso nella norma.
Gli studiosi, scansionando il cervello di circa 100 persone con
piu' di 70 anni d'eta', hanno calcolato che quello dei pazienti in
sovrappeso od obesi e' piu' piccolo del 4-8% rispetto ai normopeso. Il
motivo e' che il sangue raggiunge con piu' difficolta' il capo e
quindi l'ossigeno e' piu' carente, cosa che fa morire un buon numero
di neuroni. E questo ha un effetto di invecchiamento precoce sulla
mente.
"Basiamo i nostri calcoli - spiega Paul Thompson, che ha guidato
l'indagine - sul fatto che, in media, una persona perde lo 0,5% di
materia grigia l'anno. Le persone in sovrappeso perdono il 4% in piu'
del loro cervello rispetto ai normopeso e si puo' dire che la loro
mente abbia circa 8 anni in piu'. Gli obesi, da parte loro, hanno
perso l'8% del loro cervello, cosa che si traduce in 16 anni in piu'.
Certo, e' qualcosa che certo non li uccidera', ma si arrivera' a un
punto in cui la differenza si vedra'". Uno studio della Kent State
University (Usa), esaminando un gruppo di 150 pazienti in procinto di
sottoporsi a bypass gastrico, ha pero' confermato che perdere peso fa
'riguadagnare' alla mente la lucidita' e la prontezza di quando si era
piu' in forma.
(Bdc/Col/Adnkronos)
24-MAG-11 13:26
NNNN
CHILI DI TROPPO NON FANNO MALE SOLO A CUORE E ARTERIE MA ANCHE A
MENTE
Roma, 24 mag. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Arterie ostruite,
cuore affaticato, ossa e articolazioni in tensione. Ma anche cervello
a rischio di invecchiamento precoce. Le persone obese devono fare i
conti con una serie di danni provocati dai chili in eccesso, l'ultimo
dei quali e' stato messo in evidenza da una ricerca dell'Universita'
di Los Angeles (Usa): essere 'oversize' fa guadagnare alla propria
materia grigia, la parte 'pensante' del cervello, fino a 16 anni in
piu' rispetto alle persone con un peso nella norma.
Gli studiosi, scansionando il cervello di circa 100 persone con
piu' di 70 anni d'eta', hanno calcolato che quello dei pazienti in
sovrappeso od obesi e' piu' piccolo del 4-8% rispetto ai normopeso. Il
motivo e' che il sangue raggiunge con piu' difficolta' il capo e
quindi l'ossigeno e' piu' carente, cosa che fa morire un buon numero
di neuroni. E questo ha un effetto di invecchiamento precoce sulla
mente.
"Basiamo i nostri calcoli - spiega Paul Thompson, che ha guidato
l'indagine - sul fatto che, in media, una persona perde lo 0,5% di
materia grigia l'anno. Le persone in sovrappeso perdono il 4% in piu'
del loro cervello rispetto ai normopeso e si puo' dire che la loro
mente abbia circa 8 anni in piu'. Gli obesi, da parte loro, hanno
perso l'8% del loro cervello, cosa che si traduce in 16 anni in piu'.
Certo, e' qualcosa che certo non li uccidera', ma si arrivera' a un
punto in cui la differenza si vedra'". Uno studio della Kent State
University (Usa), esaminando un gruppo di 150 pazienti in procinto di
sottoporsi a bypass gastrico, ha pero' confermato che perdere peso fa
'riguadagnare' alla mente la lucidita' e la prontezza di quando si era
piu' in forma.
(Bdc/Col/Adnkronos)
24-MAG-11 13:26
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Occhio a vuvuzela, possono diffondere malattie infettive, liberano centinaia di goccioline respiratorie
SALUTE: OCCHIO A VUVUZELA, POSSONO DIFFONDERE MALATTIE INFETTIVE =
LIBERANO CENTINAIA DI GOCCIOLINE RESPIRATORIE
Roma, 24 mag. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Protagoniste della
Coppa del mondo di calcio 2010 in Sudafrica, le vuvuzela continuano a
far discutere, e non solo per l'inquinamento acustico. I maxi-corni
che hanno conquistato tanti tifosi possono, infatti, contribuire alla
diffusione di malattie infettive. Un breve soffio nello strumento crea
uno sputo 'a doccia' simile a quello di uno starnuto, con una
velocita' di quattro milioni di goccioline al secondo. Lo rivela uno
studio pubblicato su 'PLoS One'.
Insomma, in luoghi affollati - come appunto uno stadio - una
persona che suona la vuvuzela potrebbe contagiarne tante altre, se
soffre di una malattia infettiva come l'influenza o la tubercolosi. La
ricerca, condotta da Ruth McNerney della London School of Hygiene and
Tropical Medicine (Gb), fa riflettere. Tanto che, secondo la Bbc
online, gli organizzatori stanno decidendo se dare il via libera a
questi strumenti per le Olimpiadi di Londra 2012.
Intanto McNerney, piu' che a un divieto, pensa all'utilita' di
un 'galateo' per i suonatori di vuvuzela. "Cosi' come nel caso dei
colpi di tosse o degli starnuti, occorre agire in modo mirato per
prevenire la trasmissione della malattia - spiega l'esperta - Dunque,
alle persone con infezioni deve essere sconsigliato di soffiare le
vuvuzelas vicino agli altri". (segue)
(Mal/Col/Adnkronos)
24-MAG-11 10:03
NNNNSALUTE: OCCHIO A VUVUZELA, POSSONO DIFFONDERE MALATTIE INFETTIVE (2) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il team ha studiato il 'rischio
vuvuzela' utilizzando un dispositivo laser per misurare quante
goccioline di saliva venivano prodotte e liberate da otto volontari
armati di 'trombette'.
In media, 658.000 particelle per litro d'aria sono uscite dagli
strumenti. Le goccioline vengono sparate in aria al ritmo di quattro
milioni al secondo. In confronto, con un grido d'incitamento, i
volontari hanno prodotto appena 3.700 particelle per litro d'aria, con
una velocita' di 7.000 al secondo.
"Quando si partecipa a un evento sportivo circondati da
suonatori di vuvuzela, uno spettatore puo' aspettarsi di inalare
grandi quantita' di goccioline respiratorie nel corso della
manifestazione", avverte McNerney. E, insieme a queste, anche virus e
altri microrganismi patogeni.
(Mal/Col/Adnkronos)
24-MAG-11 10:17
NNNN
LIBERANO CENTINAIA DI GOCCIOLINE RESPIRATORIE
Roma, 24 mag. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Protagoniste della
Coppa del mondo di calcio 2010 in Sudafrica, le vuvuzela continuano a
far discutere, e non solo per l'inquinamento acustico. I maxi-corni
che hanno conquistato tanti tifosi possono, infatti, contribuire alla
diffusione di malattie infettive. Un breve soffio nello strumento crea
uno sputo 'a doccia' simile a quello di uno starnuto, con una
velocita' di quattro milioni di goccioline al secondo. Lo rivela uno
studio pubblicato su 'PLoS One'.
Insomma, in luoghi affollati - come appunto uno stadio - una
persona che suona la vuvuzela potrebbe contagiarne tante altre, se
soffre di una malattia infettiva come l'influenza o la tubercolosi. La
ricerca, condotta da Ruth McNerney della London School of Hygiene and
Tropical Medicine (Gb), fa riflettere. Tanto che, secondo la Bbc
online, gli organizzatori stanno decidendo se dare il via libera a
questi strumenti per le Olimpiadi di Londra 2012.
Intanto McNerney, piu' che a un divieto, pensa all'utilita' di
un 'galateo' per i suonatori di vuvuzela. "Cosi' come nel caso dei
colpi di tosse o degli starnuti, occorre agire in modo mirato per
prevenire la trasmissione della malattia - spiega l'esperta - Dunque,
alle persone con infezioni deve essere sconsigliato di soffiare le
vuvuzelas vicino agli altri". (segue)
(Mal/Col/Adnkronos)
24-MAG-11 10:03
NNNNSALUTE: OCCHIO A VUVUZELA, POSSONO DIFFONDERE MALATTIE INFETTIVE (2) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il team ha studiato il 'rischio
vuvuzela' utilizzando un dispositivo laser per misurare quante
goccioline di saliva venivano prodotte e liberate da otto volontari
armati di 'trombette'.
In media, 658.000 particelle per litro d'aria sono uscite dagli
strumenti. Le goccioline vengono sparate in aria al ritmo di quattro
milioni al secondo. In confronto, con un grido d'incitamento, i
volontari hanno prodotto appena 3.700 particelle per litro d'aria, con
una velocita' di 7.000 al secondo.
"Quando si partecipa a un evento sportivo circondati da
suonatori di vuvuzela, uno spettatore puo' aspettarsi di inalare
grandi quantita' di goccioline respiratorie nel corso della
manifestazione", avverte McNerney. E, insieme a queste, anche virus e
altri microrganismi patogeni.
(Mal/Col/Adnkronos)
24-MAG-11 10:17
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Le circolari di Inail ed Inps sul Durc (Dott.ssa S.Toriello)
LE CIRCOLARI DI INAIL ED INPS SUL DURC
(Silvana Toriello)
L`Inail con la circolare 22/2011 e successivamente l’INPS con circolare 59/2011 hanno illustrato le novità in tema DURC connesse da una parte alla pubblicazione del regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici (Dpr 207/2010), che entrerà in vigore l`8 giugno p.v.. e dall’altra al rilascio in produzione del nuovo applicativo (4.0) che ha sostituito il precedente 3.5.Il DURC documento unico di regolarità contributiva, va richiesto per ogni contratto pubblico, anche nel caso di acquisti di modesta entità. E’ cambiato,peraltro, a partire dal 28 marzo il software per il rilascio del certificato. È stato previsto un periodo transitorio nel quale gli operatori devono utilizzare sia la versione precedente dell`applicativo sia la nuova. Le richieste inoltrate fino alle ore 23 del 24 marzo sono trattate nella versione 3.5 dell`applicativo, collegandosi al sito http://www-35.sportellounicoprevidenziale.it, Per tali pratiche, quindi, non possono essere utilizzate le funzionalità aggiuntive previste nella nuova versione. Invece, le richieste inviate a partire dal 28 marzo sono trattate nella versione 4.0 che risponde al sito http://www. Sportellounicoprevidenziale.it. Tutte le richieste e le pratiche effettuate nella versione precedente sono consultabili anche nella nuova versione in quanto le informazioni migreranno nel nuovo archivio. La chiusura del periodo transitorio è prevista per il 28 maggio . Il nuovo software presenta un aspetto grafico sostanzialmente diverso e consente le seguenti nuove richieste : a) contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto; b) altri usi consentiti dalla legge, per gestire le richieste inerenti rapporti contrattuali tra privati, ancorché il DURC non sia espressamente previsto da una specifica norma di legge ovvero per gestire richieste di DURC non previste dall`applicativo, ma necessarie a dimostrare il possesso del requisito di regolarità contributiva in base a una specifica norma di legge. Inoltre in fase di richiesta di Durc per appalti pubblici di forniture e servizi sarà necessario inserire delle informazioni relative alla stazione appaltante e all`appalto. Altre modifiche riguardano i dati che devono fornire le stazioni appaltanti. Se il documento unico per la regolarità contributiva serve per ottenere agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni, autorizzazioni, andrà indicata la specifica motivazione. Nei contratti pubblici, la verifica della regolarità contributiva interessa ciascun “operatore economico”, ossia è riferita a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o persona giuridica, che sia parte di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione e che ai fini del rilascio del DURC sia tenuto all’obbligo di iscrizione nei confronti degli Enti previdenziali e delle Casse edili. Sono confermati gli indirizzi già espressi nell’interpello n. 10 del 20 febbraio 2009 della Direzione Generale dell’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stato precisato che il DURC deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità. Per facilitare l`individuazione della posizione Inps dell`azienda, in tutte le richieste di Durc si deve indicare il tipo di ditta (datore di lavoro, gestione separata, titolare di reddito di lavoro autonomo eccetera). Ogni certificato emesso con la nuova procedura telematica, infatti, riporta in calce un contrassegno generato elettronicamente che consente di verificare la provenienza e la conformità del documento cartaceo con il documento informatico presente nella banca dati Durc. Per quanto riguarda i termini del rilascio del certificato, il DURC viene emesso nel momento in cui tutti gli enti hanno inserito nella procedura l`esito della propria verifica e, comunque, al 31° giorno dalla data di richiesta. Viene invece emesso al 46° giorno nell`ipotesi in cui la pratica sia stata sospesa a fini istruttori o per regolarizzazione.
MAFIA: SFREGIATA LA TARGA A GIOVANNI FALCONE A COMO = LA SORELLA MARIA, CITTA' REAGISCA MANIFESTANDO SOLIDARIETA' A MAGISTRATI
MAFIA: SFREGIATA LA TARGA A GIOVANNI FALCONE A COMO =
LA SORELLA MARIA, CITTA' REAGISCA MANIFESTANDO SOLIDARIETA' A
MAGISTRATI
Como, 24 mag. - (Adnkronos) - Mentre a Palermo centinaia di
persone ricordavano la figura di Giovanni Falcone sotto l'albero a lui
dedicato, a Como ignoti hanno deturpato la targa collocata sul
lungolago il 5 marzo scorso, alla presenza della sorella Maria, in
ricordo del magistrato ucciso a Capaci con la moglie e gli uomini
della scorta il 23 maggio del 1992. "Possono provare a cancellare e
offendere il nome di Giovanni Falcone ma non ci riusciranno mai. Il
nome di mio fratello e' inciso nel cuore degli italiani e non si
potra' cancellare. La citta', Como, con forza reagisca, manifestando
tutta la solidarieta' ai magistrati, che come mio fratello, oggi
lavorano per il bene comune e per la sicurezza del Paese. Insieme
faremo 1, 10, 1000, manifestazioni, iniziative e porremo ancora altre
targhe" ha reagito la sorella del magistrato appresa la notizia.
"Conosco bene, sulla mia pelle, questi modi apparentemente
casuali, estemporanei di minacciare, offendere e delegittimare la
lotta alla mafia molto diffusi a Palermo, ma il lavoro che il
sindacato sta portando avanti anche in Lombardia, qui nella provincia
di Como, con fierezza e autonomia di certo non si lascera' rallentare"
commenta invece Alessandro De Lisi, responsabile del Progetto San
Francesco dei sindacati delle costruzioni, dei bancari della Cisl e
della Polizia di Stato.
"Non ci lasceremo spaventare ne' offendere dalla vigliacca
azione intimidatoria: qui ci sono le energie e i soggetti sociali sani
per vincere i clan. Adesso le associazioni di categoria, i
protagonisti del mondo produttivo e sociale reagiscano, senza
ingigantire ne' sottovalutare tali vigliacchi gesti" aggiungono
Battista Villa, segretario generale della Filca Cisl lombarda, Andrea
Zoanni, della Fiba Cisl in Lombardia, Benedetto Madonia segretario
generale del Siulp lombardo e Claudio Ramaccini, segretario della Cisl
comasca .
(Red-Mem/Pn/Adnkronos)
24-MAG-11 14:09
NNNN
LA SORELLA MARIA, CITTA' REAGISCA MANIFESTANDO SOLIDARIETA' A
MAGISTRATI
Como, 24 mag. - (Adnkronos) - Mentre a Palermo centinaia di
persone ricordavano la figura di Giovanni Falcone sotto l'albero a lui
dedicato, a Como ignoti hanno deturpato la targa collocata sul
lungolago il 5 marzo scorso, alla presenza della sorella Maria, in
ricordo del magistrato ucciso a Capaci con la moglie e gli uomini
della scorta il 23 maggio del 1992. "Possono provare a cancellare e
offendere il nome di Giovanni Falcone ma non ci riusciranno mai. Il
nome di mio fratello e' inciso nel cuore degli italiani e non si
potra' cancellare. La citta', Como, con forza reagisca, manifestando
tutta la solidarieta' ai magistrati, che come mio fratello, oggi
lavorano per il bene comune e per la sicurezza del Paese. Insieme
faremo 1, 10, 1000, manifestazioni, iniziative e porremo ancora altre
targhe" ha reagito la sorella del magistrato appresa la notizia.
"Conosco bene, sulla mia pelle, questi modi apparentemente
casuali, estemporanei di minacciare, offendere e delegittimare la
lotta alla mafia molto diffusi a Palermo, ma il lavoro che il
sindacato sta portando avanti anche in Lombardia, qui nella provincia
di Como, con fierezza e autonomia di certo non si lascera' rallentare"
commenta invece Alessandro De Lisi, responsabile del Progetto San
Francesco dei sindacati delle costruzioni, dei bancari della Cisl e
della Polizia di Stato.
"Non ci lasceremo spaventare ne' offendere dalla vigliacca
azione intimidatoria: qui ci sono le energie e i soggetti sociali sani
per vincere i clan. Adesso le associazioni di categoria, i
protagonisti del mondo produttivo e sociale reagiscano, senza
ingigantire ne' sottovalutare tali vigliacchi gesti" aggiungono
Battista Villa, segretario generale della Filca Cisl lombarda, Andrea
Zoanni, della Fiba Cisl in Lombardia, Benedetto Madonia segretario
generale del Siulp lombardo e Claudio Ramaccini, segretario della Cisl
comasca .
(Red-Mem/Pn/Adnkronos)
24-MAG-11 14:09
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lunedì 23 maggio 2011
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-04723 presentata da EMANUELE FIANO giovedì 5 maggio 2011, seduta n.472 FIANO, VELTRONI, ANDREA ORLANDO e MORASSUT. - Al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che: nel sud pontino permane una grave situazione in riferimento alle infiltrazioni delle organizzazioni camorristiche e mafiose;
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2011 Autorizzazione ad assumere e a trattenere in servizio unita' di personale per le esigenze di varie amministrazioni dello Stato. (11A06561) (GU n. 118 del 23-5-2011 )...."...Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 66, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, e dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 in cui si dispone che per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ..."
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010); Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011); Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitivita' economica; Visto l'art. 66 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche tra cui quelle elencate nell'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006; Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 66, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, e dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 in cui si dispone che per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente; Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001; Visto l'art. 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dall'art. 2, comma 208, della predetta legge n. 191 del 2009 e successivamente modificato dall'art. 9, comma 6, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, secondo cui a decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, con le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente; Visto l'art. 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, «fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie». A tal fine le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio; Visto il comma 12 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita' di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 ed in particolare l'art. 1 che proroga al 31 marzo 2011 la possibilita' per le amministrazioni interessate di effettuare le assunzioni di cui all'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, fatta salva l'adozione di uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui puo' essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del predetto termine del 31 marzo 2011; Visto l'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 in cui e' previsto che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalita' indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonche' delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca; Visto il comma 8-quater del citato art. 2 del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso art. 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo che fino all'emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla predetta data; Visto il comma 8-quinquies del ripetuto art. 2, del decreto-legge n. 194 del 2009 che prevede l'esclusione dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso articolo per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo art. 17, per il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, per i magistrati, per l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche' per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; Viste le note con le quali ciascuna amministrazione, chiede le relative assunzioni, nonche' i trattenimenti in servizio, con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2009 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Tenuto conto che le richieste relative a progressioni verticali si considerano legittime solo se riguardanti assunzioni di vincitori di procedure bandite anteriormente al 31 dicembre 2009, in conformita' a quanto previsto dall'art. 24 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando le autorizzazioni a bandire concesse entro la medesima data del 31 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite numerico autorizzato; Visto l'art. 74, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 150 del 2009 che rinvia a uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei limiti e delle modalita' di applicazione delle disposizioni dello stesso decreto legislativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fermo restando che fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 ed in particolare l'art. 57, comma 21, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalita' di applicazione delle diposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali; Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; Considerato che per le amministrazioni che non hanno fornito informazioni dettagliate sulle dotazioni organiche di diritto e sui presenti in servizio, in relazione all'iter procedurale in corso di definizione delle loro dotazioni organiche, le autorizzazioni si considerano concesse soltanto nel rispetto del principio del divieto di soprannumerarieta'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2010, registrato dalla Corte dei conti l'11 agosto 2010, registro 10, foglio 389, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - dell'8 settembre 2010, n. 210, con il quale, tra gli altri, il Ministero degli affari esteri, il Ministero della salute e l'INAIL sono stati autorizzati all'assunzione a tempo indeterminato, rispettivamente, per n. 2 unita' di personale, per un onere pari a € 119.867,28, n. 9 unita' di personale, per un onere pari a € 539.402,76 e n. 7 unita' di personale, per un onere pari a € 419.535,48, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Fermi restando gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25 nonche' il divieto di effettuare assunzioni in soprannumero, le amministrazioni, di cui alla Tabella allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato e ai trattenimenti in servizio, delle unita' di personale per ciascuna indicate, per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per ciascuna amministrazione e', altresi', indicato il limite massimo delle unita' di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2010. 2. L'autorizzazione concessa al Ministero degli affari esteri, al Ministero della salute e all'INAIL di cui al comma 1 sostituisce quella di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2010; ferme restando le assunzioni gia' effettuate i cui oneri sostenuti vanno decurtati dai limiti di budget e di unita' assumibili indicati nella Tabella di cui al comma 1. 3. Le richieste relative a progressioni verticali si considerano autorizzate nei limiti indicati nelle premesse del presente decreto. 4. Le Amministrazioni di cui alla Tabella allegata sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2011, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi' fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto. 5. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri e dei rispettivi bilanci delle altre amministrazioni. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 marzo 2011 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 184
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