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domenica 7 aprile 2024
Sembra non ci sia limite al peggio. Nell'indifferenza dei politici moderati e progressisti, con la compiacenza degli editorialisti dei giornali principali e dei direttori di think tank (che sono cassa di risonanza delle veline della CIA e non certo istituti di ricerca), di una società civile stordita dall'intrattenimento propagandistico dei talk show, stiamo gradualmente abbandonando la democrazia liberale. Il divario esistente tra le decisioni delle élite, i principi della nostra Costituzione e gli interessi dei popoli europei appare evidente. Gli ideali di prosperità e di pace che hanno guidato la costruzione dell'Unione Europea sono stati rinnegati.
Corte Costituzionale 2024- nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto nel procedimento sul reclamo proposto da E. R., con ordinanza del 12 gennaio 2023, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2023.
Tar 2024-Ciò premesso in fatto, il ricorrente ha censurato il provvedimento di esclusione adottato dalla p.a. sotto svariati profili e - in particolar modo - ha lamentato l'illegittimità dello stesso (in uno con l'art. 8 del bando di concorso e con l'allegato C della lex specialis, nella parte in cui conferivano efficacia escludente al mancato superamento della prova "anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa prova") per eccesso di potere e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, avuto riguardo al fatto che l'esclusione era avvenuta in conseguenza di un evento fortuito, di per sé non indicativo di una incapacità/inidoneità del sig. -OMISSIS-.
Tar 2024- Per comodità espositiva si riporta il parere del Ministero della Salute n.0013318- 03/03/2023-DGPROF-MDS-P, riportato nel provvedimento in questa sede impugnato :" L'art. 19, comma 5-bis, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, e successive modificazioni, dispone che: "5-bis I medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio, sono ammessi a domanda, fuori contingente e senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici in favore delle amministrazioni di appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, de! D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368…
Tar 2024- per l'annullamento - nei limiti di interesse dei ricorrenti, del decreto del Capo della Polizia n. (...), datato 15 aprile 2020, con il quale all'art. 5 si dispone che "i sotto elencati frequentatori del 2 corso di formazione per vice sovrintendente tecnico che hanno completato con esito positivo il corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente tecnico, sono nominati vice sovrintendenti tecnici del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato con decorrenza giuridica ed economica dal 22 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera ll, del citato D.Lgs. n. 95 del 2017";
Corte Appello 2023-!ha respinto la domanda di risarcimento danni da mobbing formulata dalla F.; - ha respinto le domande riconvenzionali ... ritenuto: - che non è configurabile una situazione di mobbing, per l'esiguità del periodo lavorativo di riferimento ... individuato quale giusta causa di dimissioni non l'asserito mobbing (comunque riconosciuto non sussistente in concreto), ... devoluta la questione del risarcimento per l'asserito mobbing !
Tribunale 2024-"del delitto p. e p. dall'art. 337 c.p., perché usava violenza e minaccia agii agenti della Polizia Municipale di Monfalcone Ag. M.M. e Isp. Capo G.A. che nella loro qualità di pubblici ufficiali stavano compiendo accertamenti nei confronti della stessa e di G.F.P. (fratello); in particolare la G. si opponeva verbalmente e si frapponeva fisicamente più volte tra rag. M. e il fratello G. F. P. con forza, venendo a contatto fisico ed allargando le braccia per bloccare l'Ag. M. e facendo quindi in modo che il fratello potesse allontanarsi e non essere identificato."
sabato 6 aprile 2024
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