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venerdì 3 giugno 2011

Consiglio di Stato "...La ricorrente, signora ####################, appartiene al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato con la qualifica di operatore tecnico del settore telematica; è stata assegnata nel dicembre 2001, quale prima sede di servizio, alla Questura  di ####################. Dopo aver maturato un quadriennio ininterrotto di servizio - e dunque una volta in possesso del requisito di anzianità nella sede prescritto dall'art.55 del d.P.R. n. 335 del 1982 - rivolgeva all'Amministrazione di appartenenza apposita istanza (ivi rappresentando la propria situazione di coniuge e madre del minore ####################) di trasferimento, a domanda, presso la Questura di Roma - Commissariato della P.S...."

IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-04-2011, n. 2379
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
La ricorrente, signora ####################, appartiene al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato con la qualifica di operatore tecnico del settore telematica; è stata assegnata nel dicembre 2001, quale prima sede di servizio, alla Questura  di ####################.
Dopo aver maturato un quadriennio ininterrotto di servizio - e dunque una volta in possesso del requisito di anzianità nella sede prescritto dall'art.55 del d.P.R. n. 335 del 1982 - rivolgeva all'Amministrazione di appartenenza apposita istanza (ivi rappresentando la propria situazione di coniuge e madre del minore ####################) di trasferimento, a domanda, presso la Questura di Roma - Commissariato della P.S. di #################### - ####################.
L'Amministrazione  la trasferiva ai sensi del 4° comma del predetto art. 55 (norma che consente la mobilità, anche in soprannumero, in presenza di date circostanze fra le quali "gravissime ed eccezionali situazioni personali"), ma non nella sede richiesta bensì presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere - sede di Roma - Tuscolana - (cfr. messaggio telegrafico del 9 agosto 2006 notificato il successivo 22 agosto), ove l'interessata assumeva regolare  servizio il 4 settembre 2006.
Il trasferimento in questione - nonostante non coincidente con le aspettative della dipendente - non veniva gravato in alcuna sede. Allo stesso seguiva, invero, istanza in pari data (e cioè in data 22 agosto 2006) per ottenere - alla luce della peculiare situazione familiare ivi rappresentata (il minore, ancora allattato dalla madre, era stato iscritto presso un asilo nido di #################### sin dal 13 aprile 2006) - una temporanea aggregazione presso il Commissariato di #################### per giorni 60, rinnovabile, ex art.7 del d.P.R. n. 254 del 1999.
Tale  istanza, cui in prosieguo se ne aggiungevano altre due, veniva assecondata consentendosi l'aggregazione della M. al predetto Commissariato (per l'ovvio impiego in mansioni proprie del profilo di appartenenza) sino al 13 gennaio 2007 (assegnazione poi prorogata, una prima volta, sino al 10 marzo 2007 ed una seconda ed ultima volta sino al 10 aprile 2007).
Nel frattempo, peraltro, l'interessata produceva il 16 novembre 2006 due distinte istanze:
-  la prima con la quale chiedeva, in via principale, il riesame della propria posizione d'impiego al fine di essere assegnata al Commissariato  di ####################, sede indicata nella propria originaria istanza; ed in via gradata che il trasferimento disposto, da ritenersi effettuato per prevalenti esigenze della p.a., venisse considerato (non a domanda, ma) d'autorità;
- la seconda con la quale chiedeva di aver accesso a tutti gli atti propedeutici e consequenziali al proprio trasferimento.
A tali richieste l'Amministrazione replicava:
- consentendo l'accesso ai documenti del fascicolo d'Ufficio in data 5 febbraio 2007;
-  con nota in data 20 marzo 2007 nella quale - pur se nelle relative premesse l'istanza della dipendente si evoca quale volta al riconoscimento dei benefici di cui alla legge n.100 del 1987 (e dunque volta a conseguire quanto ivi richiesto solo in via gradata) - si specifica che il trasferimento con decorrenza 4 settembre 2006, è stato disposto dal Capo della Polizia sulla base delle tabella del 5 giugno 2006 e dunque assegnando la dipendente a Roma nella sede più vicina a quella richiesta ove avrebbe potuto essere impiegata in mansioni proprie  del profilo professionale di appartenenza ("addetto alle lavorazioni dei centri di elaborazioni e trattamento dati ed informazioni del settore telematica").
Avverso tale provvedimento la ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo regionale del Lazio deducendo un unico complesso motivo così epigrafato:  violazione e falsa applicazione dell'art.10 bis della legge n. 241 del 1990 e del d.P.R. n. 335 del 1982 (art.55), eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento, erronea valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti.
Successivamente  la ricorrente ha notificato motivi aggiunti con i quali ha dedotto che essa non può essere impiegata presso l'attuale sede di servizio (e cioè la predetta direzione centrale che non è abilitata ad interloquire col C.e.d.) mentre può esserlo presso il Commissariato di #################### #################### che detiene tale abilitazione.
Il Tribunale amministrativo ha rilevato, tra l'altro, che nella tabella dei trasferimenti a domanda, con decorrenza 4 settembre 2006 (che è quella in cui è inclusa, al 69° posto, la ricorrente) non solo non risulta assegnazione alcuna al Commissariato di #################### #################### (al pari di quanto  si riscontra anche per le movimentazioni in date successive) ma, neppure, risulta alcuna movimentazione presso la Scuola di Polizia con sede in ####################. Tutti i movimenti verso la Capitale hanno interessato la Questura di Roma ovvero uffici del Ministero dell'interno allocati nella Capitale stessa, mentre la mobilità presso la Questura di #################### (che la ricorrente ritiene sede più vicina ad #################### ove risiede la famiglia) riguarda operatore tecnico indicato al nr.48 della tabella, e dunque dipendente, con tutta probabilità, più anziano della ricorrente ed in possesso di più qualificanti titoli.
Il Tribunale adito ha in parte dichiarato inammissibile ed in parte rigettato il ricorso sulla base delle seguenti conclusive considerazioni.
La ricorrente poteva, alla luce delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, essere assegnata alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere (che, fra l'altro, come rilevasi nella memoria difensiva  della resistente, aveva fatto richiesta di incremento del personale dei  ruoli tecnici in possesso del profilo professionale detenuto dalla ricorrente).
Nessun operatore tecnico risulta essere stato trasferito presso il commissariato #################### #################### sia con i movimenti disposti con decorrenza 4 settembre 2006 che con i movimenti successivi.
La circostanza che la movimentazione della ricorrente sia avvenuta ai sensi dell'art. 55 c. 4 del d.P.R. n. 335 del 1982 non comporta, meccanicamente, che tale trasferimento doveva essere disposto, anche in soprannumero, presso tale Commissariato dovendosi, come sopra chiarito, contemperare le esigenze personale e familiari del dipendente con i principi derivanti dall'art. 97 Costituzione (il che, nel caso di specie, si traduce nel doveroso apprezzamento delle esigenze di incremento del personale tecnico prospettate dalla Direzione Centrale predetta e non anche dal Commissariato di #################### ####################).
I trasferimenti effettuati presso la  Scuola di Polizia di #################### non minano la legittimità della mobilità della ricorrente trattandosi di trasferimenti successivi a quello che ha  riguardato il personale movimentato insieme alla ricorrente.
Con  l'atto d'appello in esame la ricorrente ha dedotto un unico complesso motivo così epigrafato: difetto assoluto - o quanto meno illogicità, contraddittorietà ed apoditticità - della motivazione, peraltro basata su un travisamento della realtà documentale e conseguente omessa pronuncia su un aspetto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione della legge 8 agosto1990, n. 241 (art. 10 bis, nonché artt.  22, 23, 4 e 25)nonché del d.P.R. n. 335 del 1982 (art. 55, comma 4, esaminato alla luce del d.m. 8 luglio 1985). Eccesso  di potere per difetto - o quanto meno contraddittorietà - della motivazione, illogicità, sviamento, erronea valutazione dei presupposti,  travisamento dei fatti.
In data I ottobre 2010 il Ministero dell'interno ha depositato atti a sostegno delle proprie ragioni.
All'udienza del 19 ottobre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.Motivi della decisione
La ricorrente, appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato con la qualifica di operatore tecnico del settore telematica, è stata assegnata nel dicembre 2001, quale prima sede di servizio, alla Questura  di ####################.
In data 4 gennaio 2006 chiedeva di essere trasferita alla Questura di Roma (Commissariato distaccato di ########################################).
A  decorrere dal 4 settembre 2006 veniva trasferita presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere - sede di Roma - Tuscolana, dove assumeva sevizio.
Con istanza del 16 novembre 2006, premesso che il trasferimento disposto ai sensi dell'art. 55, comma 4, del d.P.R. 335 del 1982,  era stato accordato in sede diversa da quella richiesta, la ricorrente chiedeva che venisse esaminata la propria posizione d'impiego con l'accoglimento della prima istanza e, in via subordinata che, essendo evidente la prevalenza dell'interesse pubblico nel movimento in questione, che lo stesso venisse definito "d'autorità".
Con  il provvedimento impugnato in primo grado l'Amministrazione resistente comunicava che l'istanza non poteva essere accolta perché "larichiedente  veniva assegnata a Roma, sede più vicina rispetto a quella richiesta a quella ove può essere impiegato personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnicoscientifica in possesso del profilo professionale di "addetto alle lavorazioni dei centri di elaborazione e trattamento datied informazioni del settore telematica'".
È  di tutta evidenza che la ricorrente agisce in giudizio per ottenere la tutela di un interesse pretensivo consistente nel trasferimento presso il Commissariato distaccato di ########################################.
Il  Collegio ritiene che in simili casi il ricorrente non possa limitarsi a  dedurre violazioni di carattere formale, ma debba fornire la prova della ragionevole previsione che, a seguito della rinnovazione del procedimento, egli possa ottenere il bene della vita cui aspira.
Tutto ciò manca nel caso in esame.
La  sentenza appellata ha evidenziato che nella tabella dei trasferimenti a  domanda con decorrenza 4 settembre 2006 (che è quella in cui è inclusa,  al 69° posto, la ricorrente) non solo non risulta assegnazione alcuna al Commissariato #################### #################### (al pari di quanto si riscontra anche per  le movimentazioni in date successive) ma, neppure, risulta alcuna movimentazione presso la Scuola di Polizia con sede in ####################. Tutti i movimenti verso la Capitale hanno interessato la Questura di Roma ovvero  uffici del Ministero dell'interno allocati nella Capitale stessa, mentre la mobilità presso la Questura di #################### (che la ricorrente ritiene sede più vicino ad #################### ove risiede la famiglia) riguarda operatore tecnico indicato al nr.48 della tabella, e dunque dipendente, con tutta probabilità, più anziano della ricorrente ed in possesso di più qualificanti titoli.
La ricorrente censura in tale parte la sentenza affermando che "dalla citata tabella emerge che:
al n. 1 viene disposto il già menzionato trasferimento del perito superiore (...) alla scuola di ####################;
al  n. 75 viene designato il trasferimento dell'operatore tecnico (...) (stessa qualifica della ricorrente) a #################### - sezione di Polizia stradale con la conseguenza che, volendo assegnare all'odierna appellante "la sede più vicina" a quella richiesta (ma non attribuibile), è questa movimentazione che sarebbe stata più corretta effettuare se si fosse realmente tenuto conto delle esigenze sottese alla domanda di trasferimento".
La ricorrente prosegue indicando trasferimenti effettuati con decorrenza 20 novembre 2006 effettuati presso la Questura di #################### e presso la Scuola di Polizia di #################### e, con decorrenza 12 marzo 2008 e 8 ottobre 2008, presso la Scuola di ####################.
La censura è infondata.
La  ricorrente, nella domanda formulata in data 4 gennaio 2006 chiedeva esclusivamente di essere trasferita alla Questura di Roma (Commissariato  distaccato di ########################################), senza indicare specificamente o genericamente altre sedi alle quali ambiva di essere trasferita.
D'altro  canto, dovendosi ritenere i trasferimenti effettuati per un numero limitato di posti, la ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso di  primo grado o i successivi motivi aggiunti a quel controinteressato che, a suo giudizio, le era stato preferito nella scelta operata dall'Amministrazione.
La ricorrente, quindi, non può dolersi del mancato trasferimento presso il Commissariato distaccato di ########################################, perché nessuno è stato trasferito presso quella struttura, né alle sedi viciniori perché esse non sono state indicate nella domanda di trasferimento e ciò senza qui considerare che il ricorso non è stato notificato ad alcuno dei beneficiari di quei trasferimenti.
Il ricorso è invece fondato nella parte in cui l'Amministrazione non ha riconosciuto il trasferimento effettuato "d'autorità".
È  di tutta evidenza che la ricorrente aveva indicato come unica sede di servizio prescelta il Commissariato distaccato di ########################################, mentre è  stata poi trasferita in Roma presso la Direzione centrale dell'immigrazione (sede non richiesta).
L'Amministrazione,  per ritenere il trasferimento effettuato a domanda, avrebbe dovuto (ciò  che non ha fatto) acquisire preventivamente il consenso dell'interessata.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese d giudizio.P.Q.M.
il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo  accoglie in parte riconoscendo il trasferimento dell'appellante presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere -  sede di Roma - Tuscolana effettuato "d'autorità".
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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