I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 13-5-2011 n. 10738
D.P.C.M. 17 febbraio 2011 - Ingressi per lavoro stagionale.
Emanato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, Ufficio legislativo.
Msg. 13 maggio 2011, n. 10738 (1).
D.P.C.M. 17 febbraio 2011 - Ingressi per lavoro stagionale.
(1) Emanato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, Ufficio legislativo.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 21 marzo 2011 il D.P.C.M. 17 febbraio 2011, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011.
Il D.P.C.M. (Allegato 1) all’art. 1 prevede una quota massima di ingressi per 60.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La quota riguarda:
a) lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;
b) lavoratori stranieri stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.
Lo stesso provvedimento, nella quota massima di ingressi per 60.000 unità, consente l’ingresso sul territorio nazionale anche ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi precedentemente indicati, che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale (art. 2).
Modalità di presentazione delle istanze e modulistica
Con la circolare 25 febbraio 2011, n. 1602, emanata congiuntamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’interno (Allegato 2), sono state emanate le disposizioni relative alla modalità di inoltro delle istanze.
Le domande potranno essere presentate, esclusivamente per via telematica (tramite il sito internet www.interno.it) dalle h. 8.00 del 22 marzo (giorno successivo alla pubblicazione del decreto) e sino alle h. 24.00 del 31 dicembre 2011.
Il sistema di gestione dei procedimenti - rispettando l’ordine cronologico di presentazione - consente di ordinare le domande in base alla data di inizio dell’attività lavorativa, per rendere ancora più razionale la trattazione delle domande stesse e per evitare che la trattazione tardiva possa determinare la cessazione dell’interesse da parte del richiedente.
Istruttoria domande
Per l’istruttoria delle richieste si applicano le disposizioni già diramate con circolare congiunta del Ministero dell’interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 18 giugno 2010, n. 3965 - concernenti i seguenti adempimenti:
- le competenti Direzioni provinciali del lavoro, dovranno valutare gli esiti di specifici accertamenti da svolgere in merito alla sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all’assunzione, richiedendo la revoca dei nulla osta già rilasciati;
- il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro ed effettuare, entro 48 ore dalla data risultante dal timbro presente sul medesimo contratto, la prescritta comunicazione obbligatoria ai fini dell’assunzione;
- al momento della presentazione presso lo Sportello Unico, qualora il datore di lavoro non intenda più procedere all’assunzione del lavoratore stagionale, purché con motivate giustificazioni, potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato;
- la richiesta di revoca dei nulla osta già concessi potrà essere accolta solo nei casi in cui non sia già stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.
Si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate con lettera circolare dell’11 febbraio 2011, ha comunicato la possibilità per gli imprenditori agricoli - ai fini del raggiungimento della soglia minima di reddito richiesta dall’art. 1-ter della L. n. 102/2009 (non inferiore a 20.000 euro annui) - di poter ricondurre la capacità economica non, esclusivamente, al reddito agrario (il cui ammontare è quasi sempre insufficiente a raggiungere la predetta soglia), ma anche ad altri indici di ricchezza.
Rilascio di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale
Nell’ambito della procedura di rilascio del “nulla osta pluriennale” la Circ. 25 febbraio 2011, n. 1602 informa, al riguardo, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento di pubblica sicurezza d’intesa con il Ministero degli affari esteri, hanno individuato il procedimento finalizzato a dare attuazione all’art. 5 comma 3-ter del testo unico sull'immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998 ed all’art. 38-bis del D.P.R. n. 394/1999, che prevedono il rilascio di un permesso pluriennale per lavoro stagionale.
Il procedimento si articola nel modo seguente.
Il datore di lavoro dovrà specificare nella domanda che la richiesta è finalizzata ad ottenere un nulla osta pluriennale, precisando altresì la durata temporale annuale del contratto che dovrà essere pari a quella usufruita dal lavoratore nei due anni precedenti.
La fase successiva della procedura segue le consuete modalità: lo Sportello Unico competente dovrà acquisire i pareri della Questura e della Direzione provinciale del lavoro.
In particolare, le Questure, oltre ai consueti adempimenti, effettueranno il controllo dei permessi di soggiorno per verificare il rilascio/richiesta nei due precedenti anni ed invieranno agli Sportelli Unici l’esito della verifica.
Analogamente, le Direzioni provinciali del lavoro provvederanno ai controlli sulle comunicazioni obbligatorie, al fine di verificare l’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro nei due anni precedenti e trasmetteranno agli Sportelli Unici l’esito delle verifiche. Si sottolinea l’importanza di tale adempimento che comporta, in caso di accertamento negativo, l’inaccettabilità della domanda.
Lo Sportello Unico rilascerà, quindi, un nulla osta pluriennale, che sarà inviato al Ministero degli affari esteri con le modalità telematiche già in uso.
Al momento del ritiro del nulla osta, il datore di lavoro firmerà il contratto di soggiorno ed il lavoratore extracomunitario, ottenuto il visto, entro 8 giorni dall’ingresso sui territorio nazionale, si recherà insieme al datore di lavoro presso lo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno per lavoro e richiedere il permesso di soggiorno, che verrà rilasciato ogni anno.
Si precisa che un permesso specifico per soggiorno pluriennale per lavoro subordinato stagionale non può essere rilasciato in quanto il formato del documento elettronico, in linea con la normativa europea, non consente l’inserimento di altre date; quindi il permesso di soggiorno in possesso del lavoratore sarà quello consueto per lavoro stagionale.
Per gli anni successivi al primo, ovvero per il secondo e terzo anno, è in corso di predisposizione un modello telematico di comunicazione, che entrerà in uso a partire dal 1° gennaio 2012, attraverso cui il datore di lavoro esprimerà la volontà di confermare l’assunzione del lavoratore. Tale conferma potrà essere inviata indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale, in quanto la quota risulta essere già stata assegnata sulla base del decreto flussi per lavoro stagionale del primo anno. La comunicazione telematica sarà inviata al Ministero per gli Affari Esteri ai fini del rilascio del visto di ingresso. Successivamente, il lavoratore, insieme con il datore di lavoro, dovrà recarsi entro 8 giorni presso lo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno.
Ripartizione quote lavoratori extracomunitari stagionali
Con la lettera circolare 21 marzo 2011, n. 984 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Allegato 3), si è proceduto all’attribuzione territoriale delle quote previste all’art. 1 del D.P.C.M. citato.
Nella circolare si precisa che i lavoratori extracomunitari con permesso di lavoro stagionale rilasciato negli anni precedenti, anche se non appartenenti alle nazionalità indicate dall’ art. 1, comma 2 del D.P.C.M. 17 febbraio 2011, maturano un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.
Si fornisce di seguito una tabella che riepiloga, per le diverse Regioni, le quote assegnate a ciascun territorio.
Regioni
Quote assegnate
Liguria
700
Piemonte
2.800
Valle d’Aosta
50
Lombardia
3.350
Veneto
7.400
Friuli-V.G.
100
Emilia-Romagna
7.150
Toscana
2.100
Marche
780
Umbria
400
Lazio
4.920
Abruzzo
1.100
Molise
700
Campania
5.900
Puglia
4.000
Basilicata
800
Calabria
800
Sicilia
1.000
Sardegna
150
Prov. aut. Trento
3.000
Prov. aut. Bolzano
800
Allegato 1
D.P.C.M. 17 febbraio 2011
Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato, per l’anno 2011 (Gazz. Uff. 21 marzo 2011, n. 65)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto, in particolare, l’art. 3 del testo unico sull’immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d’ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato»;
Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull’immigrazione;
Visto, in particolare, l’art. 38-bis del regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull’immigrazione, sopra citato, che prevede la possibilità che il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all’art. 5, comma 3-ter del predetto testo unico, possa richiedere il rilascio di un nulla osta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore;
Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;
Visto il D.P.C.M. 1 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2010, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2010, che prevede una quota complessiva di 80.000 unità per i lavoratori extracomunitari stagionali;
Rilevato che è necessario definire la quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l’anno 2011, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo, può provvedersi, in via di programmazione transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite delle corrispondenti quote stabilite con il D.P.C.M. 1 aprile 2010, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori extracomunitari stagionali;
Considerato che, al fine di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l’impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori extracomunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennali, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Testo unico sull’immigrazione e del relativo regolamento di attuazione, sopra richiamate;
Decreta:
Art. 1
1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l’anno 2011, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero entro una quota di 60.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda:
a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;
b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.
Art. 2
1. Nella quota di cui al comma 1 dell’art. 1 sono ricompresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati nelle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo art. 1, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
2. Le disposizioni attuative relative alle procedure informatiche concernenti l’ingresso per lavoro subordinato stagionale pluriennale saranno definite dal Ministero dell’interno di intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero degli affari esteri, con apposita circolare da pubblicarsi sui siti istituzionali delle predette Amministrazioni.
3. Nessuna innovazione è introdotta in relazione alle procedure di ingresso e rilascio del nulla osta per lavoro subordinato stagionale annuale.
Allegato 2
Circ. 25 febbraio 2011, n. 1602
D.P.C.M. 17 febbraio 2011, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011 (2)
(2) Il testo della circolare 25 febbraio 2011, n. 1602, emanata congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riportato autonomamente.
Allegato 3
Lett.Circ. 21 marzo 2011, n. 984
D.P.C.M. 17 febbraio 2011, concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto (3)
(3) Il testo della Lett.Circ. 21 marzo 2011, n. 984, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riportato autonomamente.
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 1-ter
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5
D.P.C.M. 17 febbraio 2011, art. 1
D.P.C.M. 17 febbraio 2011, art. 2
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 38-bis
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