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mercoledì 22 giugno 2011

Legge 4 novembre 2010 n. 183. Banca dati informatica presso il Dipartimento della Funzione Pubblica relativa ai permessi per l'assistenza a persone con disabilità

Legge 4 novembre 2010 n. 183. Banca dati informatica presso il Dipartimento della Funzione Pubblica relativa ai permessi per l'assistenza a persone con disabilità


La Circ. 10 marzo 2011, n. 2/2011 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha l'obiettivo di fornire indicazioni circa i tempi e le
modalità delle comunicazioni da parte delle amministrazioni, al fine
di popolare la banca dati e consentire lo sviluppo delle funzionalità.
La circolare è così strutturata:
- 1. Pubbliche amministrazioni destinatarie
- 2. La comunicazione dei dati
- 3. Modalità e termini di comunicazione dei dati
- 4. La conservazione e la divulgazione dei dati

Circ. 10 marzo 2011, n. 2/2011 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri (G.U. 20 giugno 2011, n. 141)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Circ. 10-3-2011 n. 2/2011
Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza
alle persone con disabilità - Banca dati informatica presso il
dipartimento della funzione pubblica - L. 4 novembre 2010, n. 183,
art. 24.
Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
funzione pubblica, Ufficio personale pubbliche amministrazioni,
Ufficio per l'informazione statistica e le banche dati
istituzionali.

Circ. 10 marzo 2011, n. 2/2011 (1).
Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza
alle persone con disabilità - Banca dati informatica presso il
dipartimento della funzione pubblica - L. 4 novembre 2010, n. 183,
art. 24.

(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pubblicata
nella Gazz. Uff. 20 giugno 2011, n. 141.




Alle
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.
165/2001




Premessa
Sulla Gazzetta ufficiale del 9 novembre 2010, n. 262, è stata
pubblicata la L. 4 novembre 2010, n. 183, recante “Deleghe al Governo
in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi
per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato,
di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.
La legge è entrata in vigore il 24 novembre 2010.
L'art. 24 della nuova legge riguarda le “Modifiche alla disciplina
in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in
situazione di gravità”. La disposizione innova parzialmente il regime
dei permessi per l'assistenza ai soggetti disabili contenuto nella
L. 5 febbraio 1992, n. 104, e nel D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Le
novità normative sono state illustrate nella precedente Circ. 6
dicembre 2010, n. 13/2010, nel cui ultimo paragrafo si è fatto rinvio
a successive istruzioni per la comunicazione delle informazioni da
inserire nella banca dati prevista ai commi 4-6 del menzionato
articolo. La norma, infatti, prevede l'istituzione e la gestione
di una banca dati informatica per la raccolta e la gestione dei dati
relativi alla fruizione dei permessi. La banca dati è finalizzata al
monitoraggio e al controllo sul legittimo utilizzo dei permessi
accordati ai pubblici
dipendenti che ne fruiscono in quanto persone disabili o per assistere
altra persona in situazione di handicap grave. Le informazioni che
saranno raccolte nella banca dati saranno utilizzate in forma anonima
anche per elaborazioni e pubblicazioni statistiche.
In particolare, i commi 4-6 della menzionata disposizione prevedono:
“4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica:
a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di
cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della L. 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei
lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi
sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal
lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per
assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;
b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a
persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di
quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da
un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il
comune di residenza dell'assistito;
c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il
grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che
ha fruito dei permessi e la persona assistita;
d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice
madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni
del figlio;
e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da
ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun
mese.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di
bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto
previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del
presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per
via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle
misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al D.Lgs. n.
196 del 2003.
6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e
sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non può comunque
avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della
comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche
sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e
sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non
superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali,
salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la
cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta,
conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonché
nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre
consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle
elaborazioni esclusivamente in
forma anonima. Le attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al
monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi,
sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi
previsti dal secondo comma dell'articolo 6 della L. 26 maggio
1970, n. 381, dall'ottavo comma dell'articolo 11 della L. 27
maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell'articolo 8 della L.
30 marzo 1971, n. 118, concernenti l'invio degli elenchi delle
persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il
nome, il cognome e l'indirizzo, rispettivamente all'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi,
all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e
all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili”.
La presente circolare ha l'obiettivo di fornire indicazioni circa i
tempi e le modalità delle comunicazioni da parte delle amministrazioni
al fine di popolare la banca dati e consentire lo sviluppo delle
funzionalità.



1. Pubbliche amministrazioni destinatarie
Le amministrazioni tenute alla comunicazione prevista dal comma 4 del
citato art. 24 sono tutte le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni; si evidenzia che la comunicazione va
effettuata anche qualora presso un'amministrazione non ci siano
dipendenti che fruiscono delle agevolazioni previste dalla norma in
esame, sia per se stessi sia per prestare assistenza.
Alcune amministrazioni, a seguito dell'entrata in vigore della L.
n. 183 del 2010, hanno già provveduto ad inviare in formato cartaceo
al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni in esame;
anche queste dovranno procedere all'inserimento dei dati secondo
le modalità previste dal comma 5 del citato art. 24 ai fini
dell'adempimento normativo.



2. La comunicazione dei dati
Le amministrazioni pubbliche devono comunicare al Dipartimento della
funzione pubblica i dati relativi ai dipendenti che fruiscono dei
permessi per se stessi e/o per l'assistenza a persone disabili
previsti dall'art. 33, commi 2 e 3, della L. 5 febbraio 1992, n.
104.
Le amministrazioni devono indicare anche il grado di parentela o di
affinità che lega la persona in situazione di handicap grave al
dipendente che fruisce dei permessi; se il rapporto di parentela o di
affinità è di terzo grado, occorre indicare le motivazioni che
legittimano la fruizione dei permessi (nuovo art. 33, comma 3, della
L. n. 104 del 1992).
Particolare attenzione va riposta nella comunicazione dei dati
riguardanti l'assistenza nei confronti del figlio disabile da
parte lavoratore padre e della lavoratrice madre. Il nuovo comma 3
dell'art. 33 prevede, infatti, che "per l'assistenza allo
stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è
riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono
fruirne alternativamente". In particolare, le Amministrazioni
devono specificare se la fruizione dei permessi è alternativa con
quella dell'altro genitore dipendente o con altro parente o
affine, specificando se si tratta di dipendente pubblico, così come
illustrato nel paragrafo 4 della Circ. 6 dicembre 2010, n. 13/2010.



3. Modalità e termini di comunicazione dei dati
La comunicazione dei dati riferiti all'anno precedente dovrà
avvenire per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno.
La rilevazione effettuata nell'anno 2011 riguarda i dati relativi
all'intero anno 2010 e, quindi, concerne situazioni regolate dalla
normativa pregressa e situazioni soggette al nuovo regime entrato in
vigore il 24 novembre. I dati debbono essere comunicati entro il 31
marzo p.v.
Le informazioni relative alla fruizione dei permessi devono essere
comunicate attraverso il sito web www.magellanopa.it/permessi104.
Si evidenza che la rilevazione potrà essere effettuata anche a livello
periferico, rinviando a ciascuna amministrazione centrale la
definizione delle unità periferiche di inserimento e il compito di
individuare i soggetti responsabili in ambito decentrato. A tal fine,
il sistema prevede una funzionalità dedicata all'inserimento delle
unità periferiche.
Sul sito web www.magellanopa.it/permessi104 è possibile consultare la
seguente documentazione di supporto alla procedura per
l'inserimento dei dati:
1) Procedura di registrazione;
2) Manuale utente per l'inserimento dei dati;
3) Manuale creazione unità periferiche;
4) Modello di raccolta dati;
5) Manuale comunicazione negativa.
Per l'avvio della procedura, le amministrazioni interessate
dovranno procedere all'accreditamento, secondo le istruzioni
presenti sul sito www.magellanopa.it/permessi104. Al fine di
semplificare tale procedura ed evitare una nuova registrazione, le
amministrazioni potranno utilizzare i codici di accesso, già in loro
possesso, necessari per l'inserimento delle informazioni relative
ai tassi di assenza e presenza del personale dipendente nella banca
dati assenze del Dipartimento della Funzione Pubblica
(www.magellanopa.it/assenzepa). Chi non fosse dotato di tali codici di
accesso, dovrà procedere con la procedura standard consultabile sul
sito.
Come detto nel paragrafo 1, la comunicazione dei dati va effettuata
anche nel caso in cui l'amministrazione non abbia dipendenti che
usufruiscono di permessi per l'assistenza alle persone con
disabilità. Sul sito è possibile consultare il manuale con le modalità
per effettuare la comunicazione negativa.



4. La conservazione e la divulgazione dei dati
Si rammenta che ai fini di un corretto utilizzo dei dati in base alla
normativa sul trattamento dei dati, il comma 6 dell'art. 24 della
legge in esame prevede che le amministrazioni, una volta provveduto a
comunicare i dati sulla fruizione dei permessi alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
provvedono alla cancellazione entro trenta giorni dalla comunicazione
effettuata, salve specifiche esigenze amministrativo-contabile. Allo
stesso modo il Dipartimento della funzione pubblica è autorizzato alla
conservazione dei dati di cui al comma 4 del citato articolo, per una
durata non superiore ai ventiquattro mesi.


Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Brunetta



D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1
L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 24
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 22
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 42

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