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mercoledì 22 giugno 2011
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 17-6-2011 n. 25/II/0010053 Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Applicazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 5/2011 relativamente alla festività del 17 marzo 2011. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.
Nota 17 giugno 2011, n. 25/II/0010053 (1).
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Applicazione delle disposizioni di cui al
D.L. n. 5/2011 relativamente alla festività del 17 marzo 2011.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
Direzione generale per l'attività ispettiva.
Alla
Aris
Associazione religiosa Istituti Socio - Sanitari
Largo della Sanità Militare, 60
00184 - Roma
Alla
Confindustria
Viale dell’Astronomia, 30
00144 - Roma
L'ARIS, Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari e
Confindustria hanno presentato istanza di interpello al fine di
conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla
corretta interpretazione della disposizione normativa di cui
all'art. 1 del D.L. n. 5/2011, convertito in L. n. 47/2011, con
particolare riferimento al trattamento economico e normativo da
applicare alla giornata del 17 marzo 2011, istituita quale festa
nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.
In particolare, l'ARIS chiede se la giornata del 17 marzo 2011
debba essere considerata come:
- assenza non retribuita e, ove lavorata, remunerata con
l'ordinaria retribuzione ovvero
- giorno festivo, dando luogo, nell'ipotesi in cui venga svolta
l'attività lavorativa, alle maggiorazioni economiche previste dal
CCNL applicato oltre alla retribuzione aggiuntiva, ovvero ad un giorno
di riposo compensativo.
La Confindustria chiede invece se, in virtù della modifica apportata
dalla legge di conversione, L. n. 47/2011, la disposizione normativa
in questione, così come riformulata, consenta di individuare quale
festività soppressa da prendere come riferimento al fine
dell'erogazione del trattamento economico normativo da riconoscere
ai lavoratori per la giornata del 17 marzo, il 4 novembre o, in via
alternativa, una delle altre festività tuttora soppresse ai sensi
della L. n. 54/1977.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela
delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, si ricorda che secondo quanto disposto
dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 5/2011, come convertito in L. n.
47/2011, "limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo è
considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
27 maggio 1949, n. 260" e, ai sensi del comma 2 della citata
disposizione, "al fine di evitare nuovi e maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e delle imprese private derivanti da quanto
disposto dal comma 1, per il solo 2011 gli effetti economici e gli
istituti giuridici e contrattuali previsti per le festività del 4
novembre o per una delle altre festività tuttora soppresse ai sensi
della legge 5 marzo 1977, n. 54, non si applicano a una di tali
ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150°
anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo
2011(... )".
Il Legislatore ha pertanto istituito, solo per quest'anno, una
nuova festività nazionale il cui trattamento economico è legato a
quello previsto per la giornata del 4 novembre ovvero, alla luce delle
modifiche introdotte con legge di conversione, L. n. 47/2011, a quello
relativo ad una delle altre festività soppresse di cui alla L. n.
54/1977.
Muovendo da un'interpretazione letterale dell'articolato
normativo, emerge chiaramente che nè il Decreto istitutivo nè la
successiva Legge di conversione contengono alcuna indicazione circa il
trattamento da riservare ai lavoratori.
In particolare, non essendovi alcun richiamo all'art. 5, L. n.
260/1949, è possibile ritenere che il Legislatore abbia inteso
escludere l'applicazione, alla nuova festività nazionale, del
trattamento normalmente spettante, in via ordinaria, per questa
tipologia di ricorrenze; nello specifico è stato prevista, infatti,
una particolare disciplina basata sul "trasferimento" al 17
marzo del trattamento che i datori di lavoro avrebbero, altrimenti,
attribuito in occasione delle festività soppresse.
Atteso che la L. n. 54/1977 si limita a disporre la soppressione di
alcune festività religiose e civili, senza fare alcun riferimento a
quanto si dovrebbe corrispondere ai lavoratori in occasione di tali ex
festività, è necessario far riferimento ai contratti collettivi di
settore che regolano, secondo criteri non sempre uniformi, la materia,
al fine di individuare il trattamento economico normativo dovuto per
la festività del 17 marzo 2011.
A tal proposito, in risposta al quesito avanzato dall'ARIS, si
precisa che i contratti collettivi relativi al personale medico e non,
sottoscritti dall'associazione istante, non prevedono alcun
trattamento aggiuntivo: le disposizioni contenute nel CCNL per il
personale non medico della sanità privata (cfr. art. 30) e quelle del
CCNL per il personale medico (cfr. art. 18), infatti, prevedono
espressamente che, in sostituzione delle festività soppresse, i
dipendenti abbiano diritto a quattro giornate di ferie aggiuntive.
Ciò premesso, muovendo dalla ratio esplicitata nella norma che mira ad
evitare l'introduzione di "nuovi e maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e delle imprese privatè", appare possibile
ritenere che l'istituzione del 17 marzo quale giorno festivo
comporti, in via generale, la sostituzione di una delle festività
soppresse previste dai contratti collettivi applicati dall'Aris,
con la conseguente riduzione delle ferie da quattro giorni a tre.
Laddove, peraltro, il personale medico e non medico abbia prestato la
propria attività lavorativa nella giornata festiva del 17 marzo 2011,
si può ritenere che il trattamento economico e normativo da applicare
andrà a coincidere con la retribuzione prevista dal contratto
collettivo applicato in azienda per le altre festività lavorate.
Con riferimento, invece, all'istanza avanzata da Confindustria, in
linea con le precedenti considerazioni e, dunque, coerentemente con la
finalità espressamente individuata dalla norma, appare opportuno
interpretare la disposizione in oggetto, come modificata dalla L. n.
47/2011, nel senso di permettere al singolo datore di lavoro di
scegliere, per la giornata del 17 marzo 2011, il trattamento che
risulti meno oneroso per l'impresa, prendendo in considerazione,
in via alternativa, il 4 novembre o altra festività soppressa.
A sostegno di tale soluzione interpretativa, peraltro, si sottolinea
che lo stesso tenore letterale della disposizione pone in un vero e
proprio rapporto di alternatività, la giornata del 4 novembre con le
altre ex festività, al fine di "compensare" gli oneri
derivanti dall'introduzione della festa nazionale: è, infatti,
espressamente previsto che, per il giorno 17 marzo, devono applicarsi
gli effetti economici e giuridici previsti "per la festività
soppressa del 4 novembre o per una delle altre festività tuttora
soppresse".
Per le ragioni sin qui esposte, in coerenza con la ratio legis
enunciata nella norma, appare possibile affermare che, al fine
dell'individuazione del trattamento economico - normativo da
erogare ai lavoratori in occasione della festività nazionale del 17
marzo 2011, il singolo datore di lavoro può scegliere come
riferimento, sia la giornata del 4 novembre sia, in via alternativa,
una qualsiasi delle altre festività tuttora soppresse ai sensi della
L. n. 54/1977.
Il Direttore generale
Paolo Pennesi
D.L. 22 febbraio 2011, n. 5, art. 1
L. 5 marzo 1977, n. 54
L. 27 maggio 1949, n. 260, art. 5
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