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mercoledì 22 giugno 2011

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 17-6-2011 n. 13041 Lavoratrici autonome - Indennità di maternità e congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti (di cui alla L. n. 184/1983) - Chiarimenti. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.



Msg. 17 giugno 2011, n. 13041 (1).
Lavoratrici autonome - Indennità di maternità e congedo parentale in
caso di adozioni e affidamenti (di cui alla legge n. 184/1983) -
Chiarimenti.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


Si forniscono chiarimenti in ordine al diritto all'indennità di
maternità e al congedo parentale spettante alle lavoratrici autonome
(artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre,
imprenditrici agricole professionali) in caso di adozione o
affidamento, con particolare riguardo ai limiti di età del minore
adottato o affidato e ai limiti temporali di fruizione dei congedi in
questione.



1. Congedo parentale
La disciplina del congedo parentale per le lavoratrici autonome, madri
adottive o affidatarie, è contenuta nell'art. 69 del testo unico
(D.Lgs. n. 151/2001).
In particolare, l'art. 69 citato prevede per le lavoratrici in
questione un periodo di congedo parentale della durata massima di tre
mesi da fruire entro 1 anno dall'ingresso in famiglia del minore
adottato/affidato.
Tale disciplina, in base ad una lettura sistematica delle disposizioni
contenute nel testo unico, era stata integrata con l'art. 36 del
testo unico che prevedeva, riguardo ai lavoratori dipendenti, genitori
adottivi/affidatari, il diritto al congedo parentale a condizione che
il minore, all'atto dell'adozione o affidamento non avesse
superato i 12 anni di età (circ. 17 marzo 2006, n. 46, par. 5).
Successivamente, per effetto della modifica del citato art. 36 (operata
dalla legge finanziaria per il 2008), il limite dei 12 anni di età è
stato completamente eliminato dal testo unico; pertanto, tale limite
risulta non più applicabile sia riguardo ai lavoratori dipendenti, sia
riguardo alle lavoratrici autonome, alle quali, come detto, il limite
dei 12 anni era stato esteso per analogia.
È bene sottolineare che, a parte l'aspetto appena evidenziato, la
legge finanziaria per il 2008 ha riformato solo la disciplina relativa
ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi/affidatari (modifica degli
artt. 26, 31, 36 ed abrogazione degli artt. 27 e 37 del testo unico),
mentre non ha modificato la disciplina relativa alle lavoratrici
autonome (artt. 66 e segg. del testo unico). Conseguentemente le
istruzioni contenute nella circolare 4 febbraio 2008, n. 16 - con la
quale è stata data attuazione alla legge finanziaria per il 2008 -
sono applicabili ai soli lavoratori dipendenti e non, invece, alle
lavoratrici autonome.
Riassumendo quanto sopra esposto, si precisa quindi che il congedo
parentale spetta alle lavoratrici autonome, madri adottive o
affidatarie, per un periodo di tre mesi entro un anno
dall'ingresso del minore in famiglia, a prescindere dall'età
del minore all'atto dell'adozione o affidamento. Rimane fermo
che il congedo parentale non è comunque fruibile oltre il compimento
del diciottesimo anno di età del minore adottato/affidato.
Su tale ultimo aspetto, la menzionata circolare 17 marzo 2006, n. 46
(punto 5), che prevedeva il limite dei 12 anni di età, è da intendersi
superata.



2. Indennità di maternità
Circa l'indennità di maternità spettante alle lavoratrici autonome
in caso di adozione o affidamento, invece, continuano a trovare
applicazione i limiti di età del minore espressamente previsti
all'art. 67 del testo unico, a suo tempo indicati nella circolare
26 luglio 2002, n. 136 (punto 1).
Si ribadisce, quindi, che l'indennità di maternità per i tre mesi
successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia spetta a
condizione che il minore stesso all'atto dell'adozione o
affidamento non abbia superato i 6 anni di età se trattasi di adozione
o affidamento nazionale, adottivo o non preadottivo oppure i 18 anni
di età se trattasi di adozione o affidamento preadottivo
internazionale.



Circ. 26 luglio 2002, n. 136, p. 1)
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
L. 4 maggio 1983, n. 184
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 455

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