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mercoledì 22 giugno 2011

Ministero dello sviluppo economico Nota 3-5-2011 n. 83087 Richiesta parere su D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (impiantistica) e L. n. 122/1992 (autoriparazione). Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione XXI - Registro delle imprese.



Nota 3 maggio 2011, n. 83087 (1).
Richiesta parere su D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (impiantistica) e L. n.
122/1992 (autoriparazione).

(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per
l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per
il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la
normativa tecnica, Divisione XXI - Registro delle imprese.



 
All'
Ing....(omissis)...
   
e-mail:...............@poste.it

e, p.c.:
Alla
Cciaa di Cagliari
 
Alla
Cortese attenzione del segretario generale
   
(trasmissione tramite PEC)




Si fa riferimento all'e-mail datata 12 febbraio 2011 con la quale
la S.V. ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di
impiantistica e autoriparazione.
Con il quesito in esame la S.V. ha fatto conoscere che sta costituendo
una società (con la partecipazione anche di altro socio) avente come
oggetto sociale quello di svolgere attività di impiantistica (sia a
terra che a bordo di automezzi) e attività di autoriparazione (settore
elettrauto).
A tal proposito ha chiesto di conoscere se possa assumere il ruolo di
responsabile tecnico dell'impresa sia per quanto concerne
l'impiantistica che per il settore di autoriparazione (elettrauto)
anche nell'ipotesi che assuma su di sé altre cariche presso
l'impresa medesima (come ad esempio quella di responsabile della
sicurezza dei cantieri esterni) e/o svolga saltuariamente attività di
libera professione.
La S.V. ha altresì chiesto di conoscere se possa firmare progetti di
impianti di potenza superiore ai 6 Kw (in quanto professionista
iscritto all'albo), tenuto conto di quanto previsto dall'art.
5, commi 1 e 2 del D.M. n. 37/2008.
In proposito, occorre preliminarmente rappresentare che la valutazione
del caso in esame non è di competenza di questa Amministrazione,
rientrando la stessa tra le prerogative della Camera di commercio, in
quanto responsabile del procedimento.
Tuttavia, a seguito della richiesta, si ritiene di dover fornire
risposta al quesito proposto, rappresentando al riguardo quanto segue:
- occorre innanzitutto ricordare che questa Amministrazione non è
competente a valutare i titoli di studio universitari e pertanto si
astiene da qualsivoglia valutazione al riguardo;
- circa la possibilità che la posizione di responsabile tecnico di cui
al D.M. n. 37/2008 possa essere ricoperta dalla stessa persona che
eventualmente assuma anche la posizione di responsabile tecnico di cui
alla L. n. 122/1992, si ritiene opportuno rappresentare che le
disposizioni contenute nel D.M. n. 37/2008, art. 3, comma 2,
impediscono che tale ipotesi possa essere presa favorevolmente in
considerazione.
Pur tuttavia tale parere negativo non può essere esteso al caso in cui
il responsabile tecnico di un impresa impiantistica sia anche il
legale rappresentante della costituenda società in parola. Infatti la
disposizione di cui all'art. 3, comma 2 non troverebbe, in tal
caso, appropriata applicazione.
Tale ipotesi tuttavia configgerebbe comunque con la necessità che il
responsabile tecnico di un impresa di autoriparazione stazioni presso
l'autofficina poiché deve assicurare ai terzi che
l'espletamento dell'attività avvenga in conformità alla legge
e nell'assoluto rispetto del principio della sicurezza del parco
veicoli circolanti.
In passato peraltro con Circ. n. 3286/C del 19 giugno 1992, è stato
richiamato per la figura del responsabile tecnico di una impresa di
autoriparazione, il principio dell'univocità del rapporto:
"Stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste
in capo al responsabile tecnico dalla legge (122/92), si ritiene, in
via generale, che una stessa persona non possa assumere tale incarico
per conto di più imprese o più sedi (unità locali operative )di una
stessa impresa....".
È pur vero che questa Amministrazione, con il parere espresso con nota
9 dicembre 2009, n. 113217, peraltro riportato nel sito ufficiale di
questo Ministero (all. 1), ha derogato - in via eccezionale - dal
principio di univocità del rapporto espresso con la circolare
suindicata. In tale sede è stato, tuttavia, chiarito che necessità
primaria fosse di salvaguardare i principi-cardine della normativa in
parola, ovverosia lo stabile collegamento del preposto alla gestione
tecnica delle 2 imprese e la "continuità e assiduità della
prestazione presso le officine medesime (il caso specifico prevedeva
che n. 2 imprese di autoriparazione fossero nella stessa sede
operativa) ", al fine di garantire la sicurezza del parco veicoli
circolanti. Quindi in sostanza è stato ribadito il concetto che il
responsabile tecnico autoriparatore debba essere necessariamente
"presente" presso la sede
operativa (officina) dell'impresa di autoriparazione.
Conseguentemente, ed in conclusione, non si ritiene possibile che il
responsabile tecnico di un impresa impiantistica, la cui attività è,
per natura stessa, itinerante (in quanto si svolge presso edifici
terzi), possa contemporaneamente essere presente presso
l'officina, così come, viceversa, il responsabile tecnico
autoriparatore non può essere garante dei lavori svolti
dall'impresa impiantistica (per il tramite del socio o degli
eventuali collaboratori).
Le altre attività, per le quali la S.V. chiede se possano confliggere
con la normativa in oggetto, non possono essere considerate - per gli
stessi motivi - compatibili con il contemporaneo svolgimento delle
attività di cui all'oggetto.
Infine, circa la possibilità che la S.V. possa firmare progetti di
impianti di potenza superiore ai 6 Kw, in quanto professionista
iscritto all'albo e tenuto conto di quanto previsto dall'art.
5, commi 1 e 2 del D.M. n. 37/2008, si rappresenta che la materia non
è di competenza di questa Divisione. Per eventuali chiarimenti in
proposito si informa che la questione è stata posta all'attenzione
della competente Divisione XVIII - Normativa Tecnica (per info:
vincenzo.correggia@sviluppoeconomico.gov.it).


Il Dirigente
Marco Maceroni



Allegato 1


Nota 9 dicembre 2009, n. 113217
Attività di autoriparazione (legge n. 122 del 1992) - Responsabile
tecnico - Quesito (2)

(2) Il testo della nota 9 dicembre 2009, n. 113217, emanata dal
Ministero dello sviluppo economico, è riportato autonomamente.


D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art. 5
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art. 3
L. 5 febbraio 1992, n. 122

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