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mercoledì 22 giugno 2011

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 17-6-2011 n. 25/II/0010052 Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Referente unico per l'assistenza alla stessa persona in situazione di handicap grave - Art. 33, L. n. 104/1992 come modificato dall'art. 24, comma 1, lett. a), L. n. 183/2010. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.




Nota 17 giugno 2011, n. 25/II/0010052 (1).
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Referente unico per l'assistenza alla
stessa persona in situazione di handicap grave - Art. 33, L. n.
104/1992 come modificato dall'art. 24, comma 1, lett. a), L. n.
183/2010.

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
Direzione generale per l'attività ispettiva.




Alla
Università degli studi di Firenze
 
Piazza San Marco, 4
 
50121 - Firenze




L'Università degli Studi di Firenze ha avanzato istanza di
interpello al fine di avere chiarimenti in merito alla corretta
interpretazione della disposizione normativa di cui all'art. 24,
comma 1 lett. a), L. n. 183/2010 che ha innovato l'art. 33, L. n.
104/1992 con riferimento al referente unico per l'assistenza alla
persona in situazione di handicap grave.
In particolare, si chiede se sia legittima la fruizione dei permessi ex
art. 33, L. n. 104/1992, a mesi alterni da parte di più aventi
diritto, per l'assistenza a familiari disabili in situazione di
handicap grave alla luce delle modifiche apportate con il c.d.
Collegato Lavoro.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela
delle Condizioni di Lavoro e dell'INPS, si rappresenta quanto
segue.
Il riformulato art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 dispone espressamente
che il diritto alla fruizione dei permessi "non può essere
riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza
alla stessa persona con handicap in situazione di gravità".
Preliminarmente si osserva che la disposizione normativa, nella sua
nuova articolazione, non prevede più in maniera esplicita la
continuità e l'esclusività dell'assistenza quali requisiti
essenziali ai fini del godimento di tali permessi.
Tuttavia, con riferimento al concetto di esclusività, la nuova
prescrizione tende in parte a tipizzare tale requisito disponendo
specificatamente che i permessi possono essere accordati ad un unico
lavoratore per assistere la stessa persona; pertanto, stante la
lettera della norma ed in linea con quanto già chiarito con circolare
dal Dipartimento della Funzione Pubblica (cfr. Circ. 6 dicembre 2010,
n. 13/2010), si osserva che la legge sembra individuare un unico
referente per ciascun disabile.
Al fine di sciogliere il dubbio interpretativo prospettato
dall'istante, appare opportuno ricordare che lo stesso Consiglio
di Stato ha definito il referente unico come il soggetto che assume
"il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di
riferimento della gestione generale dell'intervento, assicurandone
il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai
bisogni dell'assistito" (cfr. parere n. 5078/2008).
Alla luce del suddetto orientamento si può sostenere, pertanto, che il
referente unico si identifica con colui che beneficia dei permessi
mensili per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave
con esclusione, quindi, di altri eventuali soggetti.
A conforto di ciò, si osserva che laddove il Legislatore abbia voluto
individuare fattispecie specifiche in deroga alla regola generale
sopra delineata, ha previsto espressamente ipotesi eccezionali in cui
viene contemplata la possibilità di fruire dei permessi da parte di
due soggetti per l'assistenza di uno stesso familiare: è questo il
caso dei genitori rispetto ai quali l'art. 33, comma 3, lett. a)
ultimo periodo dispone espressamente che "per l'assistenza
allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è
riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono
fruirne anche alternativamente".


Il Direttore generale
Paolo Pennesi



L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 24

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