Circolare - 15/06/2011 - Prot. n. 300/A/5357/11/101/3/3/9 - Chiarimenti sulla legge n. 120 del 29 luglio 2010
OGGETTO: Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Ulteriori chiarimenti.
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/5357/11/101/3/3/9
Roma, 15 giugno 2011
Roma, 15 giugno 2011
OGGETTO: Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Ulteriori chiarimenti.
Si fa seguito alle direttive già impartite con le circolari del 29.7.2010 e del 13.8.2010 e, da ultimo, del 29 dicembre 2010.
Con la presente circolare si forniscono le seguenti precisazioni su alcune tematiche oggetto di numerosi quesiti.
Con la presente circolare si forniscono le seguenti precisazioni su alcune tematiche oggetto di numerosi quesiti.
1) Entrata in vigore della prova pratica per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
Con la pubblicazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 00081 dell'1.3.2011, sono state disciplinate le modalità e le procedure di richiesta e rilascio dell'autorizzazione all'esercitazione alla guida per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori.
La citata autorizzazione consente al candidato di esercitarsi alla guida di un ciclomotore al fine di conseguire una formazione adeguata a sostenere la prova pratica di guida, che non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.
Il titolo autorizzativo, rilasciato dagli Uffici della Motorizzazione a seguito di istanza corredata della relativa documentazione amministrativa e dei versamenti prescritti, ha validità di sei mesi, nei quali il candidato può sostenere la prova pratica di guida al massimo per due volte ed a distanza non inferiore di un mese l'una dall'altra.
L'esercitazione alla guida senza l'autorizzazione perché non conseguita è sanzionata dalle disposizioni dell'art. 122, comma 7 C.d.S., mentre la momentanea mancanza a bordo sarà sanzionata con le disposizioni dell'art. 180, comma 7 C.d.S.
L'art. 3 del citato decreto precisa le modalità di esercitazione alla guida del ciclomotore, in particolare le esercitazioni su un ciclomotore a due ruote, sono consentite in luoghi poco frequentati. In caso di violazione si applicano le disposizioni dell'art. 122, comma 5, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 318,00.
Qualora si tratti di ciclomotori omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, compresi i quadricicli leggeri, deve prendere posto con funzioni di istruttore una persona di età non superiore a 65 anni, titolare di patente almeno della categoria B da non meno di dieci anni. Tali ciclomotori devono recare l'apposito contrassegno con la lettera "P", maiuscola, di colore nero su fondo bianco le cui dimensioni sono riportate all'art. 334 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S.
In caso di esercitazione senza avere a fianco persona con funzioni di istruttore si applicano le disposizioni dell'art. 122, comma 8 C.d.S., mentre la mancanza del contrassegno recante la lettera "P" sarà sanzionata con le disposizioni dell'art. 122, commi 4 e 9 C.d.S.
L'istruttore vigila sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.
Per le varie ipotesi sanzionatorie si rimanda all'allegato prospetto.
Con la pubblicazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 00081 dell'1.3.2011, sono state disciplinate le modalità e le procedure di richiesta e rilascio dell'autorizzazione all'esercitazione alla guida per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori.
La citata autorizzazione consente al candidato di esercitarsi alla guida di un ciclomotore al fine di conseguire una formazione adeguata a sostenere la prova pratica di guida, che non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.
Il titolo autorizzativo, rilasciato dagli Uffici della Motorizzazione a seguito di istanza corredata della relativa documentazione amministrativa e dei versamenti prescritti, ha validità di sei mesi, nei quali il candidato può sostenere la prova pratica di guida al massimo per due volte ed a distanza non inferiore di un mese l'una dall'altra.
L'esercitazione alla guida senza l'autorizzazione perché non conseguita è sanzionata dalle disposizioni dell'art. 122, comma 7 C.d.S., mentre la momentanea mancanza a bordo sarà sanzionata con le disposizioni dell'art. 180, comma 7 C.d.S.
L'art. 3 del citato decreto precisa le modalità di esercitazione alla guida del ciclomotore, in particolare le esercitazioni su un ciclomotore a due ruote, sono consentite in luoghi poco frequentati. In caso di violazione si applicano le disposizioni dell'art. 122, comma 5, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 318,00.
Qualora si tratti di ciclomotori omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, compresi i quadricicli leggeri, deve prendere posto con funzioni di istruttore una persona di età non superiore a 65 anni, titolare di patente almeno della categoria B da non meno di dieci anni. Tali ciclomotori devono recare l'apposito contrassegno con la lettera "P", maiuscola, di colore nero su fondo bianco le cui dimensioni sono riportate all'art. 334 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S.
In caso di esercitazione senza avere a fianco persona con funzioni di istruttore si applicano le disposizioni dell'art. 122, comma 8 C.d.S., mentre la mancanza del contrassegno recante la lettera "P" sarà sanzionata con le disposizioni dell'art. 122, commi 4 e 9 C.d.S.
L'istruttore vigila sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.
Per le varie ipotesi sanzionatorie si rimanda all'allegato prospetto.
2) Carta di qualificazione dei conducenti titolari di patente comunitaria alle dipendenze di imprese italiane.
La direttiva 2003/59/CE, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 286/2005, considera i soggetti a cui la stessa è riferita quali "conducenti" esercenti un'attività professionale di trasporto di persone o di cose.
Sul punto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto che il riferimento alla "cittadinanza" (in essa posto) sia da intendersi come assorbito dal dato dell'esercizio di tale attività professionale: pertanto, sotto il profilo dell'applicazione di tutto il complesso delle disposizioni nazionali di attuazione deve farsi riferimento alla patente posseduta, distinguendo se la stessa sia italiana, sia rilasciata da altro Stato comunitario o da un paese terzo all'UE.
In considerazione di quanto premesso, si rendono necessarie alcune precisazioni operative in ordine al possesso della Carta di Qualificazione (C.Q.C.) da parte di conducenti titolari di patente di guida rilasciata da un altro Stato comunitario, qualora gli stessi risultino alle dipendenze di imprese di trasporto italiane. Al riguardo si chiarisce che l'obbligo del possesso della carta di qualificazione del conducente resta escluso per detti conducenti titolari di patente comunitaria di guida della categoria C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E rilasciate prima del 9 settembre 2008 (per il trasporto di persone) e del 9 settembre 2009 (per il trasporto di cose).
Qualora il conducente risulti titolare di patente di guida italiana o rilasciata da uno Stato extracomunitario, resta fermo l'obbligo del possesso della carta di qualificazione del conducente per poter svolgere attività di autotrasporto professionale di persone e di cose alle dipendenze di un'impresa nazionale.
Se, viceversa, il conducente lavori per conto di un'impresa con sede in uno Stato extracomunitario che non ha previsto il possesso di tale titolo abilitativo alla guida professionale, non si dovrà procedere ad alcuna contestazione in materia, risultando sufficiente la sola patente di guida esibita all'atto del controllo stradale.
Si rammenta, infine, che possono esercitare anche in Italia attività di autotrasporto professionale conducenti per i quali altro Stato comunitario abbia comprovato l'assolvimento degli obblighi di qualificazione iniziale e/o periodica (ad esempio, tramite l'indicazione del codice armonizzato 95); conseguentemente agli stessi non deve essere richiesta la carta di qualificazione italiana ai fini dell'esercizio di tale attività professionale.
La direttiva 2003/59/CE, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 286/2005, considera i soggetti a cui la stessa è riferita quali "conducenti" esercenti un'attività professionale di trasporto di persone o di cose.
Sul punto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto che il riferimento alla "cittadinanza" (in essa posto) sia da intendersi come assorbito dal dato dell'esercizio di tale attività professionale: pertanto, sotto il profilo dell'applicazione di tutto il complesso delle disposizioni nazionali di attuazione deve farsi riferimento alla patente posseduta, distinguendo se la stessa sia italiana, sia rilasciata da altro Stato comunitario o da un paese terzo all'UE.
In considerazione di quanto premesso, si rendono necessarie alcune precisazioni operative in ordine al possesso della Carta di Qualificazione (C.Q.C.) da parte di conducenti titolari di patente di guida rilasciata da un altro Stato comunitario, qualora gli stessi risultino alle dipendenze di imprese di trasporto italiane. Al riguardo si chiarisce che l'obbligo del possesso della carta di qualificazione del conducente resta escluso per detti conducenti titolari di patente comunitaria di guida della categoria C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E rilasciate prima del 9 settembre 2008 (per il trasporto di persone) e del 9 settembre 2009 (per il trasporto di cose).
Qualora il conducente risulti titolare di patente di guida italiana o rilasciata da uno Stato extracomunitario, resta fermo l'obbligo del possesso della carta di qualificazione del conducente per poter svolgere attività di autotrasporto professionale di persone e di cose alle dipendenze di un'impresa nazionale.
Se, viceversa, il conducente lavori per conto di un'impresa con sede in uno Stato extracomunitario che non ha previsto il possesso di tale titolo abilitativo alla guida professionale, non si dovrà procedere ad alcuna contestazione in materia, risultando sufficiente la sola patente di guida esibita all'atto del controllo stradale.
Si rammenta, infine, che possono esercitare anche in Italia attività di autotrasporto professionale conducenti per i quali altro Stato comunitario abbia comprovato l'assolvimento degli obblighi di qualificazione iniziale e/o periodica (ad esempio, tramite l'indicazione del codice armonizzato 95); conseguentemente agli stessi non deve essere richiesta la carta di qualificazione italiana ai fini dell'esercizio di tale attività professionale.
3) Condizioni per la guida di persone che hanno compiuto 80 anni.
Come già precisato con la circolare n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 del 29 dicembre 2010, l'articolo 115 del C.d.S., per effetto delle modifiche apportate dall'art. 16 della citata legge n. 120/2010, prevede la possibilità, per chi ha superato ottanta anni, di continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C ed E, previo attestato biennale rilasciato dalla commissione medica locale.
Si rende opportuno precisare, tuttavia, che i soggetti ottantenni in possesso della patente di guida la cui validità è stata confermata dalle relative Commissioni mediche, nonché dai "medici monocratici" qualora il rinnovo sia stato ottenuto prima dell'entrata in vigore della legge in esame, non hanno bisogno di avere al seguito alcun attestato dell'avvenuta visita presso la Commissione. Pertanto, per tali soggetti, ai fini della guida, deve rilevare il solo possesso della patente e della relativa validità.
Come già precisato con la circolare n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 del 29 dicembre 2010, l'articolo 115 del C.d.S., per effetto delle modifiche apportate dall'art. 16 della citata legge n. 120/2010, prevede la possibilità, per chi ha superato ottanta anni, di continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C ed E, previo attestato biennale rilasciato dalla commissione medica locale.
Si rende opportuno precisare, tuttavia, che i soggetti ottantenni in possesso della patente di guida la cui validità è stata confermata dalle relative Commissioni mediche, nonché dai "medici monocratici" qualora il rinnovo sia stato ottenuto prima dell'entrata in vigore della legge in esame, non hanno bisogno di avere al seguito alcun attestato dell'avvenuta visita presso la Commissione. Pertanto, per tali soggetti, ai fini della guida, deve rilevare il solo possesso della patente e della relativa validità.
4) Calendarizzazione delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per ciclomotori.
Con la pubblicazione sulla G.U. del 2 aprile 2011, n. 76, del Decreto Ministeriale 2 febbraio 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale viene fissato il calendario per i proprietari di ciclomotori già immessi in circolazione anteriormente alla data del 14 luglio 2006 e muniti di contrassegno e certificato di idoneità tecnica rilasciati sino al 13 luglio 2006, è stato previsto che anche tali ciclomotori per poter circolare devono richiedere il rilascio della targa e del certificato di circolazione.
Il presente decreto è stato emanato al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'art. 14 della Legge 120/2010 precisando, tuttavia, che sarà applicabile dal 14 febbraio 2012.
I ciclomotori posti in circolazione successivamente alla data del 14 febbraio 2012 e non regolarizzati come previsto dall'art. 97, comma 1, C.d.S., saranno sanzionati con le disposizioni dell'art. 14, comma 2 e 3, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 389,00 a euro 1.559,00. Trattandosi di norma extra Codice della Strada, segue le procedure della Legge 689/81 ovvero con il pagamento in misura ridotta pari a un terzo del massimo edittale (euro 519,67) a mezzo modello F23.
Con la pubblicazione sulla G.U. del 2 aprile 2011, n. 76, del Decreto Ministeriale 2 febbraio 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale viene fissato il calendario per i proprietari di ciclomotori già immessi in circolazione anteriormente alla data del 14 luglio 2006 e muniti di contrassegno e certificato di idoneità tecnica rilasciati sino al 13 luglio 2006, è stato previsto che anche tali ciclomotori per poter circolare devono richiedere il rilascio della targa e del certificato di circolazione.
Il presente decreto è stato emanato al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'art. 14 della Legge 120/2010 precisando, tuttavia, che sarà applicabile dal 14 febbraio 2012.
I ciclomotori posti in circolazione successivamente alla data del 14 febbraio 2012 e non regolarizzati come previsto dall'art. 97, comma 1, C.d.S., saranno sanzionati con le disposizioni dell'art. 14, comma 2 e 3, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 389,00 a euro 1.559,00. Trattandosi di norma extra Codice della Strada, segue le procedure della Legge 689/81 ovvero con il pagamento in misura ridotta pari a un terzo del massimo edittale (euro 519,67) a mezzo modello F23.
5) Pagamento in misura ridotta
direttamente nelle mani dell'accertatore, ai sensi dell'articolo 207 e
202, comma 2-bis, del C.d.S.
Come è noto, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni generali in materia di pagamento in misura ridotta, al conducente di un veicolo immatricolato in uno Stato estero o con targa EE e al conducente titolare di patente rilasciata da uno Stato extracomunitario, ancorché alla guida di un veicolo immatricolato in Italia, è imposto di pagare immediatamente e direttamente nelle mani dell'agente accertatore quanto deve a titolo di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.
Si tratta in sostanza di una misura cautelare a garanzia del credito che, nelle ipotesi di veicolo di proprietà di uno straniero o di conducente extracomunitario che non ha un legame stabile con il territorio italiano, sarebbe pregiudicato in caso di mancato pagamento, per le obiettive difficoltà di notifica degli atti e di attivare procedure di riscossione coattiva all'estero.
L'articolo 37 della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha introdotto un analogo meccanismo di pagamento immediato anche per i veicoli immatricolati in Italia per alcune violazioni, ritenute importanti in tema di sicurezza stradale e sociale.
Qualora il trasgressore non intenda avvalersi di tale facoltà e voglia fare ricorso ovvero opposizione al verbale, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione: una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione, per i suddetti conducenti professionali e per i conducenti di veicoli immatricolati in uno Stato che fa parte dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo; pari alla metà del massimo per gli altri conducenti stranieri prima richiamati.
In mancanza del pagamento immediato o del versamento della cauzione è disposto il fermo amministrativo del veicolo presso uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 214-bis, fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
È stato da più parti segnalato che talvolta il trasgressore che ha effettuato inizialmente il pagamento a titolo di cauzione, decida successivamente di rinunciare alla facoltà di proporre ricorso od opposizione e manifesti l'intenzione di estinguere l'illecito amministrativo mediante il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, utilizzando a tal fine la somma versata a titolo di cauzione all'atto della contestazione.
A tal proposito si precisa che la somma versata a titolo di cauzione può essere incamerata come pagamento della sanzione pecuniaria, purché si acquisisca formalmente la manifestazione di volontà del trasgressore/ricorrente di rinuncia a proporre ricorso od opposizione.
Qualora la dichiarazione in tal senso non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, si avrà cura di autenticare la firma mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000, cioè sottoscrivendola e presentandola (o inviandola) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Come è noto, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni generali in materia di pagamento in misura ridotta, al conducente di un veicolo immatricolato in uno Stato estero o con targa EE e al conducente titolare di patente rilasciata da uno Stato extracomunitario, ancorché alla guida di un veicolo immatricolato in Italia, è imposto di pagare immediatamente e direttamente nelle mani dell'agente accertatore quanto deve a titolo di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.
Si tratta in sostanza di una misura cautelare a garanzia del credito che, nelle ipotesi di veicolo di proprietà di uno straniero o di conducente extracomunitario che non ha un legame stabile con il territorio italiano, sarebbe pregiudicato in caso di mancato pagamento, per le obiettive difficoltà di notifica degli atti e di attivare procedure di riscossione coattiva all'estero.
L'articolo 37 della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha introdotto un analogo meccanismo di pagamento immediato anche per i veicoli immatricolati in Italia per alcune violazioni, ritenute importanti in tema di sicurezza stradale e sociale.
Qualora il trasgressore non intenda avvalersi di tale facoltà e voglia fare ricorso ovvero opposizione al verbale, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione: una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione, per i suddetti conducenti professionali e per i conducenti di veicoli immatricolati in uno Stato che fa parte dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo; pari alla metà del massimo per gli altri conducenti stranieri prima richiamati.
In mancanza del pagamento immediato o del versamento della cauzione è disposto il fermo amministrativo del veicolo presso uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 214-bis, fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
È stato da più parti segnalato che talvolta il trasgressore che ha effettuato inizialmente il pagamento a titolo di cauzione, decida successivamente di rinunciare alla facoltà di proporre ricorso od opposizione e manifesti l'intenzione di estinguere l'illecito amministrativo mediante il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, utilizzando a tal fine la somma versata a titolo di cauzione all'atto della contestazione.
A tal proposito si precisa che la somma versata a titolo di cauzione può essere incamerata come pagamento della sanzione pecuniaria, purché si acquisisca formalmente la manifestazione di volontà del trasgressore/ricorrente di rinuncia a proporre ricorso od opposizione.
Qualora la dichiarazione in tal senso non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, si avrà cura di autenticare la firma mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000, cioè sottoscrivendola e presentandola (o inviandola) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
6) Confisca amministrativa dei ciclomotori e dei motoveicoli adoperati per commettere reati.
Come è noto, l'articolo 213, comma 6, del Codice della Strada, prevede che la sanzione accessoria della confisca amministrativa non può essere applicata se il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non appartiene al trasgressore, o a persona che ha concorso nella commissione dell'illecito, e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.
Poiché vengono segnalate prassi operative diverse in relazione all'applicazione del sequestro finalizzato alla confisca amministrativa in esame, si ribadisce che il principio secondo cui il veicolo che appartiene a persona estranea alla violazione non può essere oggetto di confisca si applica sempre, anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 213, comma 2-sexies, cioè di ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere un reato.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
Come è noto, l'articolo 213, comma 6, del Codice della Strada, prevede che la sanzione accessoria della confisca amministrativa non può essere applicata se il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non appartiene al trasgressore, o a persona che ha concorso nella commissione dell'illecito, e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.
Poiché vengono segnalate prassi operative diverse in relazione all'applicazione del sequestro finalizzato alla confisca amministrativa in esame, si ribadisce che il principio secondo cui il veicolo che appartiene a persona estranea alla violazione non può essere oggetto di confisca si applica sempre, anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 213, comma 2-sexies, cioè di ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere un reato.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
per IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Giuffrè
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Giuffrè
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