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mercoledì 25 gennaio 2012

SALUTE: MINISTERO, FARMACISTA TENUTO A DARE FARMACO MENO CARO




SALUTE: MINISTERO, FARMACISTA TENUTO A DARE FARMACO MENO CARO =
(AGI) - Roma, 25 gen. - "Per alleggerire i costi sulle
famiglie, il farmacista e' tenuto a dispensare, al posto del
farmaco commerciale, il medicinale generico equivalente avente
il costo piu' basso, a meno che il medico non abbia
espressamente indicato in ricetta la non sostituibilita' del
farmaco prescritto o salvo diversa richiesta del cliente". Lo
puntualizza il ministero della Salute in una nota, in
riferimento alla corretta interpretazione del comma 9
dell'articolo 11 del decreto sulle liberalizzazioni. "La norma
- ricorda il ministero - stabilisce che 'Il farmacista, qualora
sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione
della non sostituibilita' del farmaco prescritto, e' tenuto a
fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo
piu' basso, salvo diversa richiesta del cliente'". (AGI)
Pgi (Segue)
251819 GEN 12

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SALUTE: MINISTERO, FARMACISTA TENUTO A DARE FARMACO MENO CARO (2)=
(AGI) - Roma, 25 gen. - "Un'interpretazione letterale della
disposizione potrebbe indurre a ritenere che al farmacista
venga imposto di dare al cliente (che non esprima una diversa
volonta') il medicinale con denominazione generica avente il
prezzo piu' basso fra i medicinali di uguale composizione,
anche quando tale prezzo risulti uguale o addirittura superiore
al prezzo del medicinale "con marchio" indicato come prima
scelta dal medico. La corretta interpretazione della norma -
prosegue la nota - non puo' prescindere dalla ratio dell'intero
comma 9, le cui finalita' sono dirette a favorire l'uso di
medicinali equivalenti a piu' basso costo, in tutti i casi in
cui non sussistano specifiche ragioni sanitarie che rendano
necessario l'impiego dello specifico medicinale indicato dal
medico L'espressione "equivalente generico" deve intendersi
riferita a tutti i medicinali che risultino equivalenti a
quello specificato dal medico, senza operare alcuna distinzione
fra medicinali "con marchio" e medicinali a denominazione
generica". (AGI)
Pgi
251819 GEN 12

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LIBERALIZZAZIONI: MINISTERO SALUTE, CHIARIMENTI SU FARMACI

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Per alleggerire i costi sulle
famiglie, ''il farmacista Š tenuto a dispensare, al posto del
farmaco commerciale, il medicinale generico equivalente avente
il costo pi— basso, a meno che il medico non abbia espressamente
indicato in ricetta la non sostituibilit… del farmaco prescritto
o salvo diversa richiesta del cliente''. Lo precisa il ministero
della Salute, chiarendo la corretta interpretazione del comma 9
dell'articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012, cosiddetto
decreto "Cresci Italia", con particolare riferimento al
comportamento al quale Š tenuto il farmacista.
La norma stabilisce che "Il farmacista, qualora sulla ricetta
non risulti apposta dal medico l'indicazione della non
sostituibilit… del farmaco prescritto, Š tenuto a fornire il
medicinale equivalente generico avente il prezzo pi— basso,
salvo diversa richiesta del cliente". Un'interpretazione
letterale della disposizione, sottolinea il ministero in una
nota, ''potrebbe indurre a ritenere che al farmacista venga
imposto di dare al cliente (che non esprima una diversa volont…)
il medicinale con denominazione generica avente il prezzo pi—
basso fra i medicinali di uguale composizione, anche quando tale
prezzo risulti uguale o addirittura superiore al prezzo del
medicinale "con marchio" indicato come prima scelta dal medico.
La corretta interpretazione della norma non pu• prescindere
dalla ratio dell'intero comma 9, le cui finalit… - prosegue la
nota - sono dirette a favorire l'uso di medicinali equivalenti a
pi— basso costo, in tutti i casi in cui non sussistano
specifiche ragioni sanitarie che rendano necessario l'impiego
dello specifico medicinale indicato dal medico''.
L'espressione "equivalente generico", rileva inoltre il
ministero, ''deve intendersi riferita a tutti i medicinali che
risultino equivalenti a quello specificato dal medico, senza
operare alcuna distinzione fra medicinali 'con marchio' e
medicinali a denominazione generica''. (ANSA).

CR
25-GEN-12 18:17 NNNN
LIBERALIZZAZIONI: MINISTERO SALUTE CHIARISCE NORMA SU SOSTITUZIONE FARMACI GENERICI =

Roma, 25 gen. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - "L'espressione
'equivalente generico' deve intendersi riferita a tutti i medicinali
che risultino equivalenti a quello specificato dal medico, senza
operare alcuna distinzione fra medicinali 'con marchio' e medicinali a
denominazione generica. Quindi per alleggerire i costi sulle famiglie,
il farmacista e' tenuto a dispensare, al posto del farmaco
commerciale, il medicinale generico equivalente avente il costo piu'
basso, a meno che il medico non abbia espressamente indicato in
ricetta la non sostituibilita' del farmaco prescritto o salvo diversa
richiesta del cliente". E' quanto precisa una nota del ministero della
Salute.

"Sono stati chiesti chiarimenti sulla corretta interpretazione
del comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 1 del 2012, cosiddetto
decreto 'Cresci Italia' - evidenzia la nota - con particolare
riferimento al comportamento al quale e' tenuto il farmacista. La
norma stabilisce che 'il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti
apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilita' del farmaco
prescritto, e' tenuto a fornire il medicinale equivalente generico
avente il prezzo piu' basso, salvo diversa richiesta del cliente'".
(segue)

(Com-Bdc/Col/Adnkronos)
25-GEN-12 18:20

NNNN
LIBERALIZZAZIONI: MINISTERO SALUTE CHIARISCE NORMA SU SOSTITUZIONE FARMACI GENERICI (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Un'interpretazione letterale
della disposizione - sottolinea il ministero - potrebbe indurre a
ritenere che al farmacista venga imposto di dare al cliente (che non
esprima una diversa volonta') il medicinale con denominazione generica
avente il prezzo piu' basso fra i medicinali di uguale composizione,
anche quando tale prezzo risulti uguale o addirittura superiore al
prezzo del medicinale 'con marchio' indicato come prima scelta dal
medico".

Da qui, la precisazione che "l'espressione 'equivalente
generico' deve intendersi riferita a tutti i medicinali che risultino
equivalenti a quello specificato dal medico, senza operare alcuna
distinzione fra medicinali 'con marchio' e medicinali a denominazione
generica. La corretta interpretazione della norma - conclude il
ministero - non puo' prescindere dalla ratio dell'intero comma 9, le
cui finalita' sono dirette a favorire l'uso di medicinali equivalenti
a piu' basso costo, in tutti i casi in cui non sussistano specifiche
ragioni sanitarie che rendano necessario l'impiego dello specifico
medicinale indicato dal medico".

(Com-Bdc/Col/Adnkronos)
25-GEN-12 18:25

NNNN

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