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martedì 21 febbraio 2012

Modalità tecniche e tempi dell'attività di revisione dell'Anagrafe della popolazione residente a seguito del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.


ISTAT (Istituto nazionale di statistica)
Circ. 13-12-2011 n. 15
Modalità tecniche e tempi dell'attività di revisione dell'Anagrafe della popolazione residente a seguito del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.
Emanata dall'Istituto nazionale di statistica, Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici, Dipartimento per le statistiche sociali ed ambientali, Direzione centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali.

Circ. 13 dicembre 2011, n. 15 (1).

Modalità tecniche e tempi dell'attività di revisione dell'Anagrafe della popolazione residente a seguito del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di statistica, Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici, Dipartimento per le statistiche sociali ed ambientali, Direzione centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali.



     

Ai
   

Sigg. sindaci dei comuni
           

Dirigenti dei servizi demografici dei comuni
           

Dirigenti degli uffici di statistica dei comuni

e, p.c.:
   

Al
   

Ministero dell'interno
           

Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (S.S.A.I)
           

Documentazione e statistica - Ufficio II: Ufficio centrale di statistica
           

Direzione centrale per i servizi demografici
           

Direzione centrale per gli uffici territoriali di Governo e per le autonomie locali
     

Ai
   

Sigg. Prefetti della Repubblica
     

Ai
   

Commissari del Governo per le province autonome di Trento e Bolzano
     

All'
   

Istituto provinciale di statistica della Provincia autonoma di Bolzano (Astat)
     

Al
   

Servizio statistica della Provincia autonoma di Trento
     

All'
   

A.N.C.I
     

All'
   

A.N.U.S.C.A.
     

Alla
   

De.A
           

Loro sedi
       



Premessa: quadro normativo di riferimento, tempi e fasi della revisione

L'articolo 46 del Regolamento anagrafico della popolazione residente (D.P.R. n. 223/1989) prevede che: "A seguito di ogni censimento generale della popolazione i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento". Con specifico riferimento al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, a norma dell'art. 50, comma 2, lett. d) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010, n. 122 e del paragrafo 7 del Piano Generale di Censimento adottato con delibera del Presidente dell'Istat (Deliberazione n. 6/Pres. del 18 febbraio 2011), l'Istat stabilisce le modalità per il confronto contestuale alle operazioni censuarie tra dati rilevati al censimento e dati contenuti nelle anagrafi della popolazione residente, nonché d'intesa con il Ministero dell'Interno, le modalità di aggiornamento e revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle risultanze censuarie.

Le operazioni di confronto tra censimento e anagrafe sono disciplinate dalla Circ. 13 settembre 2011, n. 9, dalla Circ. 13 settembre 2011, n. 10 e dalla Circ. 13 settembre 2011, n. 11 dell'Istat.

Gli Uffici Comunali di Censimento (UCC) sono stati incaricati di eseguire durante le stesse operazioni censuarie il sistematico confronto tra le liste di individui, famiglie e convivenze iscritte nel registro di anagrafe all'8 ottobre 2011 e i dati rilevati mediante i questionari di censimento e riferiti al 9 ottobre 2011. Per effettuare il confronto in modo sistematico, armonizzato e tempestivo, ciascun UCC ha operato utilizzando l'apposita funzione "Menu confronto censimento anagrafe" inserita da Istat nel Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR). Le operazioni di confronto si concludono con la produzione del bilancio ad hoc del confronto censimento-anagrafe e la sua trasmissione, a cura del responsabile di UCC al responsabile dell'Anagrafe, delle liste di seguito elencate:

1. Persone censite come residenti e presenti in Lista Anagrafica Comunale (LAC);

2. Persone non trovate al censimento e presenti in LAC;

3. Persone censite come residenti e non presenti in LAC;

4. Persone censite come residenti e presenti in LAC ma a un indirizzo diverso.

I Comuni, compiuta l'attività di confronto censimento anagrafe, devono quindi procedere all'aggiornamento e alla revisione delle anagrafi sulla base delle risultanze del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.

Questa circolare illustra le modalità tecniche e i tempi di esecuzione delle attività di aggiornamento e revisione delle anagrafi stabiliti dall'Istat, acquisita l'intesa del Ministero dell'Interno, come previsto dall'art. 50 del D.L. n. 78/2010 e dal paragrafo 7 del PGC, già citati. La presente circolare stabilisce inoltre, le modalità di trasmissione all'Istat dei risultati della revisione anagrafica e le modalità del loro riporto nei modelli di calcolo della popolazione (modd. Istat D.7.B, P.2 e P.3).

Obiettivo generale dell'attività di revisione dell'anagrafe è, in ossequio al disposto del citato articolo 46 del Regolamento anagrafico della popolazione residente (D.P.R. n. 223/1989, la verifica di tutte le posizioni anagrafiche che con riferimento ai risultati censuari riferiti al 9 ottobre 2011 risultano discordanti con il dato contenuto nell'anagrafe comunale. A seguito della revisione dell'anagrafe effettuata secondo le modalità e i tempi definiti dalla presente circolare, l'Istat potrà effettuare correttamente il calcolo della popolazione residente a partire dalla popolazione legale riferita al 9 ottobre 2011, al fine del conseguimento di una corrispondenza quantitativa tra la popolazione calcolata dall'Istat e la popolazione iscritta in anagrafe.

In ciascun Comune, la revisione dell'anagrafe deve iniziare solo dopo che l'UCC abbia espletato tutte le operazioni di censimento e più specificatamente, dopo che il Responsabile abbia dichiarato e certificato, tramite l'apposita funzione di SGR, la conclusione del confronto censimento-anagrafe secondo le disposizioni stabilite dall'Istat con le citate Circ. 13 settembre 2011, n. 9, Circ. 13 settembre 2011, n. 10 e Circ. 13 settembre 2011, n. 11.

Le modalità di rettifica del calcolo della popolazione, di iscrizione in anagrafe di persone censite ma non ancora registrate, nonché di cancellazione per irreperibilità censuaria, di seguito illustrate sono da ritenersi valide fino al 31 dicembre 2013.

Tutti i comuni dovranno concludere le operazioni di revisione dell'anagrafe entro il 31 dicembre 2013.

Si fa presente, che, come per il censimento, anche nell'aggiornamento e revisione delle anagrafi, i Comuni devono garantire l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Responsabile delle operazioni di revisione anagrafica è per l'Istat la Direzione centrale per le statistiche socio-demografiche e ambientali. In un'apposita sezione del "Portale per gli operatori delle statistiche demografiche" (http://demografiche.istat.it), sarà riportata la rete dei referenti sia a livello centrale che a livello territoriale per la gestione delle fasi operative. Già da ora è possibile rivolgersi per chiarimenti alla dott.ssa Angela Silvestrini (ansilves@istat.it).



1. Definizioni, modalità tecniche e strumenti di gestione della revisione dell'anagrafe

Come indicato nella Circ. 13 settembre 2011, n. 9, nella Circ. 13 settembre 2011, n. 10 e nella Circ. 13 settembre 2011, n. 11 le operazioni di confronto censimento-anagrafe dovranno essere completate entro le seguenti date:

1. Comuni con meno di 20mila abitanti al 1° gennaio 2010, entro il 10 febbraio 2012;

2. Comuni da 20mila a 150mila abitanti al 1° gennaio 2010, entro il 10 marzo 2012;

3. Comuni con più di 150mila abitanti al 1° gennaio 2010, entro il 10 aprile 2012;

4. Comuni con più di 150mila abitanti al 1° gennaio 2010, che sono stati autorizzati alla registrazione in proprio dei dati di questionario, entro il 31 maggio 2012.

L'ufficio anagrafe, acquisite dal responsabile dell'UCC le quattro liste individuali risultanti dal confronto censimento-anagrafe, dovrà iniziare l'attività di revisione. È possibile che alcuni comuni concludano le operazioni di confronto in anticipo rispetto alle date indicate. Tuttavia, nessuna operazione di revisione potrà essere riportata in anagrafe prima del 1° gennaio 2012.

Le operazioni di revisione dovranno essere effettuate secondo le seguenti istruzioni:

1. Riportare in anagrafe il numero della sezione di censimento e del codice di questionario per ciascuna persona "censita come residente e presente in LAC".

2. Effettuare la verifica e l'allineamento della lista delle "persone non trovate al censimento e presenti in LAC" con l'Anagrafe della popolazione residente (APR).

3. Effettuare la verifica e l'allineamento della lista delle "persone censite come residenti e non presenti in LAC" con l'APR.

4. Effettuare la verifica e l'allineamento della lista delle "persone censite come residenti e presenti in LAC ma a un indirizzo diverso rispetto a quello riportato in LAC" con l'APR, nonché riportare in anagrafe il numero della sezione e del codice di questionario.

5. Redigere il bilancio ad hoc riferito alle operazioni di allineamento effettuate entro il 31 dicembre 2013. Per facilitare le operazioni di revisione da parte dei comuni e fornire loro uno strumento di rendicontazione delle operazioni effettuate, l'Istat sta provvedendo a predisporre un apposito sito internet dedicato alla revisione delle anagrafi.

Il sito sarà attivo a partire dal mese di febbraio 2012.

Ogni Ufficio Anagrafe riceverà una propria utenza e password con la quale accedere e riportare gli esiti della revisione. Nel sito verranno caricate le liste prodotte nel sistema SGR nel modulo dedicato al confronto censimento-anagrafe. Per ciascun nominativo che risulterà non allineato (lista dei non censiti presenti in LAC e lista dei censiti non presenti in LAC) dovrà essere riportata l'operazione di revisione effettuata, secondo le istruzioni che saranno inviate tramite successiva circolare tecnica. Alla fine delle operazioni di revisione, il sistema produrrà un bilancio consuntivo dell'allineamento dell'anagrafe ai risultati censuari.

Nell'ottica dell'adempimento della funzione di vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi attribuita dall'articolo 12 della L. n. 1228/1954, il sito predisposto a cura dell'Istat consentirà a quest'ultimo, alle Prefetture e al Ministero dell'interno il monitoraggio delle operazioni di revisione effettuate dai comuni e la validazione da parte dell'Istat del bilancio ad hoc delle operazioni di allineamento effettuate.

Si raccomanda a tutti i comuni di seguire l'ordine delle operazioni come elencate nella presente circolare.


1.1 Lista delle "Persone censite come residenti e presenti in LAC"


La prima operazione da compiere consentirà di aggiornare le liste anagrafiche secondo i risultati del censimento, per la parte relativa alle persone censite come residenti e tuttora iscritte in anagrafe. Infatti, in ciascuna scheda individuale (AP/5) è previsto, per ogni censimento, un campo per l'indicazione del numero di sezione di censimento e uno per l'indicazione del numero del foglio di famiglia o di convivenza con il quale la persona è stata censita. Quindi, l'aggiornamento consiste nella compilazione dei suddetti campi contenuti nel modello AP/5, riportando la sezione di censimento e il codice di questionario per le persone censite come residenti e presenti in LAC all'8 ottobre 2011. Al fine di agevolare il Comune nell'eseguire questa operazione, si fa presente che il file prodotto da SGR è in formato “csv”, così da poter essere acquisito automaticamente dall'anagrafe informatizzata, secondo l'allegato tracciato record (Allegato 1). Anche i comuni che non hanno ancora richiesto, o ricevuto, l'autorizzazione all'abbandono del cartaceo, potranno effettuare questa operazione esclusivamente sulle schede informatizzate [1] (esito n. 1 del Prospetto 1).

Nell'importare il file, tuttavia, potrebbero verificarsi casi di mancato accoppiamento delle posizioni. Infatti, potrebbero essere state censite delle persone che, alla data di inizio della revisione dell'anagrafe, non risultano essere più iscritte in anagrafe, poiché nel frattempo cancellate per morte, emigrazione, altri motivi. Nel caso in cui la cancellazione abbia decorrenza giuridica a partire dal 9 ottobre 2011, il censimento è stato correttamente effettuato. Non è necessario riportare il numero di sezione e di foglio di famiglia sulle schede già archiviate (esito 2 del Prospetto 1).

Potrebbe invece verificarsi il caso di cancellazioni aventi decorrenza giuridica precedente alla data di censimento, che non erano state riportate in LAC poiché non ancora definite al momento della chiusura dell'aggiornamento delle stesse. Tali persone non avrebbero dovuto essere censite. Pertanto, è necessario effettuare una rettifica anagrafica in detrazione al calcolo della popolazione. Tali rettifiche dovranno essere portate in detrazione al calcolo nei modelli D.7.B, P.2 e P.3 (nel caso si tratti di straniero) nell'apposito punto "cancellati per altri motivi" e "di cui per rettifiche post censuarie". Oltre a inserire le rettifiche in aggiunta o in detrazione nei modelli di calcolo della popolazione, è necessario inserire sul sito internet dedicato alla revisione post-censuaria l'elenco individuale delle persone per le quali si è resa necessaria la rettifica. Le istruzioni per tali operazioni saranno comunicate con successiva circolare Istat (esito n. 3 del Prospetto 1).


Prospetto 1 - Confronto tra l'anagrafe e la lista delle "Persone censite presenti in LAC" e operazioni seguenti



Nel caso in cui si tratti di cancellazione per emigrazione, l'Ufficiale d'anagrafe, valuta, prima di effettuare la rettifica post-censuaria, se effettuare una verifica della corretta cancellazione a seguito di trasferimento in altro comune o all'estero, dato che la persona si è regolarmente censita in data successiva a quella della cancellazione [2].

Riepilogo delle azioni poste in atto dal Comune per le persone censite come residenti e presenti in LAC:


1) Verifica della presenza in APR alla data di inizio revisione

2) Per le persone non più presenti in APR, verifica della data di decorrenza giuridica della cancellazione anagrafica


Conseguentemente:


1) Trascrizione su AP/5 del numero di sezione di censimento e di foglio di famiglia / convivenza per le persone ancora residenti

2) Rettifica post censuaria in detrazione dal calcolo della popolazione per le persone erroneamente censite in quanto cancellate dall'anagrafe con decorrenza giuridica precedente al 9 ottobre 2011, con pratica definita dopo la chiusura dell'aggiornamento delle LAC.


[1] Invece, tutte le altre operazioni, che richiedono l'inserimento o l'eliminazione di schede anagrafiche individuali (AP/5) o di famiglia (AP/6) dovranno essere effettuate su entrambi gli archivi, informatizzato e cartaceo.

[2] Il fatto che la persona si sia censita, nonostante avesse già fatto domanda di iscrizione in altro comune potrebbe rivelare una domanda non seguita da un reale trasferimento di residenza ma dovuta a mero interesse (residenza di comodo).


1.2 Lista delle "Persone non trovate al censimento e presenti in LAC"


La seconda operazione da compiere attiene alla lista delle "persone non trovate al censimento e presenti in LAC" (vedi prospetto 2). Si deve innanzitutto verificare che le persone presenti in LAC, ma non censite, risultino ancora iscritte in anagrafe al momento dell'inizio della revisione anagrafica. È infatti possibile che nel frattempo le persone siano:

1) decedute;

2) emigrate in altro comune o all'estero;

3) cancellate per scadenza del permesso di soggiorno e mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale;

4) cancellate per irreperibilità ordinaria;

5) cancellate per altri motivi;

con pratica definita dopo la data di censimento. Sarà pertanto fondamentale verificare per ciascuno degli eventi sopra citati se l'evento, o la relativa decorrenza giuridica, sia antecedente o meno alla data di riferimento del censimento.

Caso 1. L'evento che ha dato luogo alla cancellazione si è verificato, o ha avuto decorrenza giuridica, prima del censimento, pertanto non dovevano essere censite, come giustamente è stato. Tuttavia, le persone risultavano ancora presenti in LAC alla data di riferimento del censimento, essendosi perfezionata solo successivamente la pratica di cancellazione. L'UCC potrebbe in tali casi, aver già verificato queste posizioni, sulla base del movimento anagrafico trasmesso nel corso delle operazioni censuarie dall'ufficio anagrafe all'UCC, ma il sistema non consentiva di segnalare questa verifica. In questo caso, nel programma dedicato alla revisione dell'anagrafe dovrà essere inserito accanto a ciascun nominativo il motivo e la data della cancellazione come nelle istruzioni tecniche che saranno successivamente inviate (esito n. 1 del Prospetto 2).

Caso 2. L'evento che ha dato luogo alla cancellazione si è verificato o ha avuto decorrenza giuridica successiva al censimento. Le persone dovevano essere censite. Poiché non lo sono state, risultando, dopo la chiusura ufficiale del confronto censimento anagrafe, nella lista dei non censiti presenti in LAC, dovranno essere reinserite nel calcolo della popolazione residente attraverso una rettifica post-censuaria in aggiunta, da riportare nei modelli di calcolo della popolazione Istat D.7.B, P.2 e P.3 (nel caso si tratti di stranieri) al punto "iscritti per altri motivi" e "di cui rettifiche post censuarie", del periodo in cui viene rilevato il mancato censimento. Anche in questo caso, nel programma dedicato alla revisione dell'anagrafe dovrà essere inserito accanto a ciascun nominativo il motivo e la data della cancellazione dall'APR, seguendo le istruzioni tecniche che saranno successivamente inviate (esito n. 2 del Prospetto 2).

Eliminati dalla lista delle "persone non trovate al censimento e presenti in LAC", tutti gli individui che l'anagrafe ha già provveduto a cancellare per emigrazione o morte, l'Ufficio di anagrafe dovrà verificare, per gli individui ancora presenti nella lista, se nel frattempo (a partire dal 9 ottobre 2011) abbiano effettuato una delle seguenti azioni presso gli uffici demografici del comune:

1) cambio di domicilio interno al comune;

2) richiesta di carta d'identità;

3) matrimonio;

4) nascita di un figlio, iscritto nell'APR dello stesso comune;

5) rinnovo della dichiarazione della dimora abituale con presentazione del nuovo permesso di soggiorno o della sua richiesta;

6) richiesta di attestato di iscrizione anagrafica e di soggiorno permanente di cittadino dell'Unione europea.

Inoltre si potrà verificare la presenza del nominativo delle persone non censite in altri elenchi ufficiali aggiornati a disposizione del Comune del tipo:

1) elenco delle persone ricoverate in assistenza sanitaria o in assistenza sociale;

2) elenco dei bambini iscritti nelle scuole comunali;

3) elenco delle persone temporaneamente presenti in convivenze situate nel territorio del comune.

Nel caso di persone senza fissa dimora si raccomanda di consultare i servizi sociali del comune e le associazioni di volontariato interessate al fine di effettuare un accertamento mirato.

In caso in cui uno di questi eventi si sia verificato, o tramite altre liste si sia manifestata la presenza del soggetto sul territorio comunale, si potrà effettuare una rettifica post-censuaria in aggiunta con le stesse modalità: riporto nei modelli Istat D.7.B, P.2 e P.3, nel caso si tratti di stranieri, al punto "iscritti per altri motivi" e "di cui rettifiche post censuarie", nonché l'annotazione della rettifica effettuata per ciascun individuo secondo le modalità che saranno successivamente inviate. L'Ufficiale d'anagrafe, valutata l'opportunità rispetto al caso concreto di effettuare un accertamento sul mantenimento della dimora abituale e il titolo di soggiorno, effettua la rettifica post-censuaria (esito n. 3 del Prospetto 2).


Prospetto 2 - Confronto tra l'anagrafe e la lista "persone non trovate al censimento e presenti in LAC" e operazioni seguenti



Al fine di rintracciare le persone non censite e presenti in APR il comune può attivare forme di comunicazione ad hoc (sollecito postale, affissione di manifesti pubblici, ecc.) per invitare i non censiti a presentarsi in anagrafe al fine di confermare la dimora abituale nel comune.

Qualora i solleciti e i riscontri effettuati non diano esiti positivi, si dovrà effettuare almeno una verifica a cura dell'Ufficiale di anagrafe o suo delegato, per accertare il mantenimento o la perdita del requisito della dimora abituale ed effettuare la rettifica in aggiunta al calcolo della popolazione o la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità censuaria, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/1989) nei modi e nelle forme previste dall'art. 143 c.p.c.

Nel caso di rettifiche in aggiunta dovranno essere trasmessi all'Istat, per ciascuna persona per la quale si conferma il mantenimento nell'APR, anche alcuni dati relativi al tipo di accertamento della dimora abituale effettuato (ad. esempio, estremi dell'atto anagrafico o di stato civile registrato, presenza in un elenco aggiornato, e in caso di accertamento, estremi del verbale di accertamento), secondo le modalità che saranno successivamente inviate (esito n. 4 del Prospetto 2).

In proposito si osserva che per tutti i casi di rettifica in aggiunta non ci saranno ricadute sull'anagrafe. Infatti, la persona che, per un qualsiasi motivo, non è stata censita, ma è stata "ritrovata" solo oltre i termini massimi per poter modificare i risultati censuari, risulta essere già iscritta in anagrafe e la conferma della sua dimora abituale nel comune ha effetti solo sul calcolo della popolazione residente, e non sulla posizione anagrafica della persona. Non deve essere riportato nulla in AP/5, se non una annotazione a margine, circa la verifica effettuata [3]. Nel caso di cancellazione, dovrà essere utilizzato il modello APR.4, barrando la casella n. 4 "alla cancellazione per altri motivi" alla voce "provvedo" (esito n. 5 del Prospetto 2). I modelli dovranno essere inviati utilizzando il servizio Istatel disponibile sul sito internet di Ancitel. La cancellazione può essere effettuata non prima di 6 mesi a partire dalla data di censimento (quindi non prima del 9 aprile 2012), nel corso dei quali dovranno essere effettuati gli accertamenti e l'avvio del procedimento, di cui dovrà essere data notizia all'interessato secondo la vigente normativa (L. n. 241/1990 e s.m.i.), anche ai fini delle prerogative riconosciute ai sensi della normativa in materia di protezione di dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

Le cancellazioni per irreperibilità censuaria vanno riportate nei modelli di calcolo della popolazione Istat P.2 e P.3 (e non nei modelli mensili D.7.B) al punto appositamente predisposto (vedi paragrafo 3).

Un caso particolare concerne le persone non censite nel 2011, iscritte nel comune precedentemente al 21 ottobre 2001, che risultino non censite anche al censimento del 2001 e che non hanno effettuato nessun accesso ai servizi demografici nel decennio intercensuario. Tutti costoro possono essere cancellati dall'anagrafe senza ulteriori accertamenti, previo avviso di avvio del procedimento di cancellazione.


Riepilogo delle possibili azioni poste in atto dal Comune per le persone non trovate al censimento e presenti in LAG:


1) Verifica della presenza in APR alla data di inizio revisione

2) Verifica di accessi personali documentati ai Servizi Demografici del comune

3) Verifica della presenza su altre liste aggiornate a disposizione del comune

4) Invito scritto a presentarsi in anagrafe (manifesti, raccomandate, lettera)

5) Verifica da parte dell'Ufficiale di anagrafe o suo delegato.


Conseguentemente:


1) conferma della dimora abituale = rettifica post censuaria in aggiunta (compilazione modello individuale + riporto nei modelli di calcolo D.7.B, P.2 e P.3)

2) mancata conferma della dimora abituale = cancellazione anagrafica per irreperibilità censuaria (compilazione modello APR.4 non comportante conteggio + riporto modello P.2 /P.3 nuova voce fuori calcolo).


[3] È evidente che qualora, attraverso gli accertamenti effettuati, risulti un cambio di domicilio all'interno del comune, questo dovrà essere riportato in anagrafe. Tuttavia, è necessario informare la persona interessata dell'inizio del procedimento di cambio di domicilio, secondo quanto richiesto dalle normali procedure.


1.3 Lista delle "Persone censite come residenti e non presenti in LAC"


La terza operazione da compiere attiene alla lista delle persone censite come residenti e non presenti in LAC. Anche in questo caso, la prima verifica da fare è con l'APR alla data di inizio delle operazioni di revisione, in modo da tener conto del movimento che si è prodotto dal momento dell'ultimo aggiornamento della LAC, al momento di inizio della fase di revisione dell'Anagrafe.


Prospetto 3 - Confronto tra l'anagrafe e la lista dei censiti non presenti in LAC e operazioni seguenti



È possibile che alcune delle persone presenti nella lista dei "censiti non presenti in LAC", siano successivamente state iscritte in anagrafe. Ai fini della revisione e del riporto della eventuale rettifica nel calcolo è discriminante la data della decorrenza giuridica dell'iscrizione anagrafica.

Caso 1. La decorrenza giuridica dell'iscrizione anagrafica è precedente al 9 ottobre, ma la persona non risultava presente in LAC. Il censimento è stato correttamente effettuato, l'APR è regolarmente tenuta. È quindi necessario riportare il numero di sezione e il numero di foglio di famiglia o di convivenza in AP/5 (esito n. 1 del Prospetto 3).

Caso 2. La decorrenza dell'iscrizione anagrafica è a partire al 9 ottobre. Poiché la persona è stata censita e calcolata come iscritta, la sua iscrizione ha comportato un doppio conteggio. Pertanto sarà necessario effettuare una rettifica post-censuaria in detrazione dal calcolo, da riportare nei modelli di calcolo della popolazione al punto "cancellati per altri motivi" e "di cui per rettifiche post-censuarie" (modelli Istat D.7.B, P.2 e P.3 nel caso di straniero). Per ciascuna rettifica dovranno essere inviate all'Istat le informazioni che saranno specificate in una successiva circolare tecnica (esito n. 2 del Prospetto 3).

Nel caso in cui la persona non sia ancora stata iscritta in anagrafe, sarà cura dell'Ufficiale d'anagrafe invitare l'interessato a rendere la dichiarazione anagrafica di cui all'art. 13 del regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/1989) e disporre i prescritti accertamenti finalizzati alla verifica della dimora abituale. Se si tratta di cittadino straniero o comunitario l'Ufficiale d'anagrafe deve verificare che sussistano le condizioni di regolarità della presenza nel territorio italiano e per l'iscrizione anagrafica. Nel caso in cui tutti i riscontri siano positivi, l'iscrizione anagrafica, eseguita secondo i normali termini delle iscrizioni per trasferimento di residenza dall'estero o da altro comune, attraverso il modello APR.4 non dovrà comportare conteggio [4] ai fini del calcolo della popolazione residente e quindi non dovrà essere riportata nei modelli D.7.B (esito n. 3 del Prospetto 3). Tuttavia, dovrà essere inserita nei modelli P.2 e P.3, nella voce presente in tali modelli (e non nei modelli mensili D.7.B), non rientrante però nel calcolo della popolazione (vedi paragrafo 3).

Se invece l'esito degli accertamenti è negativo, o manchino i requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica è necessario effettuare una rettifica in detrazione comportante conteggio, da riportare nel punto riservato alle "cancellazioni per altro motivo" e "di cui per rettifiche post-censuarie" nei modelli D.7.B, P.2 e P.3, nel caso di straniero. Per ciascuna rettifica dovranno essere inviate all'Istat le informazioni che saranno specificate in una successiva circolare tecnica (esito n. 4 del Prospetto 3). Al termine della revisione dell'anagrafe la lista dei "censiti non presenti in LAC" dovrà essere completamente annotata, riportando per ciascun individuo (tramite compilazione manuale o record linkage) la notizia dell'avvenuta iscrizione in anagrafe o della detrazione dal calcolo della popolazione tramite rettifica post-censuaria per mancata iscrizione. Qualora tale lista non venga compilata, entro il 31 dicembre 2013, tutte le persone ivi riportate verranno detratte dal calcolo della popolazione ufficiale da questo Istituto.


Riepilogo delle possibili azioni poste in atto dal Comune per le "Persone censite come residenti e non presenti in LAC":


1) Verifica della presenza in APR alla data di inizio revisione

2) Verifica della decorrenza giuridica dell'eventuale iscrizione anagrafica

3) Verifica della presenza dei requisiti per l'iscrizione e della dimora abituale


Conseguentemente:


1) Trascrizione del numero di sezione di censimento e del numero del foglio di famiglia/convivenza in AP.5 per i già iscritti in anagrafe

2) Rettifica post-censuaria in detrazione per gli erroneamente censiti (compilazione modello individuale + riporto nei modelli di calcolo D.7.B, P.2 e P.3)

3) Iscrizione in APR per coloro che hanno i requisiti e la dimora abituale nel comune (compilazione modello APR.4 non comportante conteggio + riporto modello P.2 /P.3 nuova voce fuori calcolo).


[4] Dovrà essere barrata l'apposito riquadro "non comporta conteggio".


1.4 Verifica e allineamento della lista delle "persone censite come residenti e presenti in LAC, ma a un indirizzo diverso" rispetto a quello riportato in LAC con l'APR


L'ultima parte dell'allineamento comporta la verifica del corretto indirizzo della persona che, iscritta in LAC a un certo indirizzo, risulta essere stata censita a un altro indirizzo.

La prima operazione da compiere è la trascrizione del numero di sezione e di foglio di famiglia o di convivenza con il quale l'individuo è stato censito, negli appositi campi del modello AP/5.

Quindi sarà necessario verificare quale dei due indirizzi sia esatto. Anche in questo caso la verifica va fatta con la situazione anagrafica risultante alla data di inizio della revisione. È infatti possibile che nel periodo intercorrente tra l'ultimo aggiornamento della LAC su SGR e l'inizio della revisione anagrafica alcune persone abbiano effettuato un cambio di domicilio all'interno del comune, e che questo sia già risultante in APR. Per le posizioni residue l'ufficiale d'anagrafe dovrà invitare l'interessato a rendere la prescritta dichiarazione, per giungere alla corretta individuazione del domicilio da tenere in anagrafe. Tali operazioni non devono però essere riportate in alcun modo all'Istat nei modelli di calcolo della popolazione residente, poiché relative a un movimento interno al comune stesso.


1.5 Casi residuali


Infine, è necessario verificare che tutti gli iscritti in anagrafe con pratica definita a partire dal 9 ottobre, ma avente decorrenza giuridica precedente, siano stati censiti. Il loro nominativo dovrebbe essere presente, alternativamente, in una delle due liste:

1) censiti presenti in LAC;

2) censiti non presenti in LAC.

In caso contrario, sarà necessario effettuare una rettifica anagrafica in aggiunta al calcolo, da riportare nei modelli Istat D.7.B, P.2 e P.3 (nel caso di straniero) all'apposito punto "iscritti per altri motivi" e "di cui per rettifiche post-censuarie".

Oltre a inserire le rettifiche in aggiunta o in detrazione nei modelli di calcolo della popolazione, è necessario inserire sul sito internet dedicato alla revisione post-censuaria l'elenco individuale delle persone per le quali si è resa necessaria la rettifica. Le istruzioni per tali operazioni saranno comunicate con successiva circolare Istat.



2. Bilancio dell'allineamento dell'anagrafe della popolazione residente ai risultati censuari

Le operazioni di revisione dell'anagrafe dovranno iniziare immediatamente dopo la chiusura del confronto censimento anagrafe, i cui termini sono legati all'ampiezza demografica del comune (vedi par. 1).

Tutti i comuni devono allineare l'APR ai risultati del censimento entro il 31 dicembre 2013. Al termine delle operazioni di revisione, i comuni sono tenuti ad inviare all'Istat il bilancio delle operazioni di allineamento effettuate.

Il bilancio sarà calcolato automaticamente alla fine della revisione dell'anagrafe attraverso la rendicontazione delle operazioni svolte. Il sistema consentirà al Comune, all'Istat, al Ministero dell'interno e alle Prefetture il monitoraggio puntuale delle operazioni nel corso del loro svolgimento.

Così come illustrato nei precedenti paragrafi dovranno essere indicate a margine della lista delle "persone non trovate al censimento e presenti in LAC" e delle "Persone censite e non presenti in LAC" le operazioni di rettifica in aggiunta o in detrazione dal calcolo della popolazione, nonché le operazioni di iscrizione e cancellazione anagrafica conseguenti alla verifica della dimora abituale.

In tal modo, al totale riportato nella lista delle "Persone non trovate al censimento e presenti in LAC" dovranno essere sottratte le:

- Persone iscritte in anagrafe, non censite, ma cancellate per morte, emigrazione, altri motivi con decorrenza giuridica prima del 9 ottobre;

- Persone iscritte in anagrafe non censite ma cancellate per morte, emigrazione, altri motivi con decorrenza giuridica a partire dal 9 ottobre: erroneamente non censiti (rettifica in aggiunta al calcolo della popolazione);

- Persone iscritte in anagrafe, non censite ma ritrovate a seguito di accertamento anagrafico di tipo amministrativo (rettifica in aggiunta al calcolo della popolazione);

- Persone iscritte in anagrafe, non censite ma ritrovate a seguito di accertamento anagrafico attraverso verifica diretta dei vigili urbani (rettifica in aggiunta al calcolo della popolazione);

- Persone iscritte in anagrafe, non censite dichiarate irreperibili a seguito di accertamento anagrafico (cancellazione anagrafica per irreperibilità censuaria).

La detrazione delle suddette voci porterà all'azzeramento della lista.

Allo stesso modo, la lista delle "persone censite e non presenti in LAC" dovranno essere sottratte le:

- Persone non iscritte in LAC e censite, iscritte in anagrafe con decorrenza giuridica precedente il 9 ottobre 2011;

- Persone non iscritte in LAC e censite, iscritte in anagrafe con decorrenza giuridica a partire dal 9 ottobre 2011 (doppio conteggio): rettifica in diminuzione dal calcolo della popolazione;

- Persone non iscritte in LAC e censite, iscritte in anagrafe con decorrenza giuridica a partire dal 9 ottobre 2011 a seguito di invito da parte dell'ufficiale d'anagrafe (l'iscrizione non comporta conteggio nei D.7.B, P.2 e P.3);

- Persone non iscritte in LAC e censite, non iscritte in anagrafe neppure a seguito di invito da parte dell'ufficiale d'anagrafe (manca la volontà e/o i requisiti): rettifica in diminuzione dal calcolo della popolazione.

La detrazione delle suddette voci porterà all'azzeramento della lista.



3. Riporto dei risultati della revisione dell'anagrafe sui modelli di calcolo D.7.B, P.2 e P.3

Nei precedenti paragrafi è stato indicato come trattare le iscrizioni e cancellazioni nei diversi modelli di calcolo, nonché le operazioni di rettifica del calcolo della popolazione residente. Tuttavia si ritiene utile riepilogare le diverse fattispecie di modelli e le relative modalità di compilazione. In particolare, si fa riferimento ai modelli riepilogativi D.7.B, P.2 e P.3 relativi all'anno 2012 e seguenti.

Si ritiene innanzitutto opportuno anticipare le modifiche che tali modelli di rilevazione avranno a partire dal 2012. Per quanto riguarda il modello D.7.B non saranno introdotte modifiche. Si ricorda però che anche per l'anno 2012 e 2013 devono essere conteggiati tutti i movimenti anagrafici, indipendentemente dall'avvenuto censimento della persona interessata e dalla data di evento/decorrenza giuridica dello stesso. Costituiscono un'eccezione gli esiti: n. 5 del prospetto 2 (cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità censuaria) e n. 3 del prospetto 3 (Iscrizione in APR di persona censita non presente in LAC), che non devono essere conteggiati nei modelli D.7.B. Per quanto riguarda invece i modelli Istat P.2 e P.3 il movimento in iscrizione e cancellazione per altri motivi verrà scomposto secondo le voci di seguito riportate.

Iscrizioni:

1) Iscritti per rettifica post-censuaria;

2) Iscritti per ricomparsa a seguito di precedente cancellazione;

3) Iscritti per altri motivi.

Cancellazioni:

1) Cancellati per rettifica post censuaria;

2) Cancellati per irreperibilità censuaria;

3) Cancellati per irreperibilità ordinaria e scadenza del permesso di soggiorno;

4) Cancellati per altri motivi.

In particolare nella voce "iscritti per rettifica post censuaria" dovranno essere indicate:

1) tutte le persone presenti in LAC alla data di censimento che non sono state censite, cancellate dall'APR prima dell'inizio della revisione con decorrenza giuridica prima del 9 ottobre (esito n. 2 del prospetto 2);

2) tutte le persone presenti in LAC alla data di censimento che non sono state censite, per le quali viene confermata la dimora abituale a seguito di verifica amministrativa o tramite vigile urbano (esiti 3 e 4 del prospetto 2);

3) Iscritti in anagrafe con pratica definita a partire dal 9 ottobre, ma avente decorrenza giuridica precedente non censiti (vedi paragrafo 1.5 casi residuali).

Alla voce "cancellati per rettifiche post censuarie" dovranno essere indicate:

1) tutte le persone che sono state censite ma erano state cancellate con decorrenza giuridica precedente alla data di censimento, la cui cancellazione non era ancora stata riportata in LAC durante le operazioni di confronto censimento-anagrafe (esito n. 3 del prospetto 1);

2) tutte le persone censite e non presenti in LAC, poiché iscritte in anagrafe con pratica successiva avente decorrenza giuridica a partire dal 9 ottobre 2011 (esito n. 2 del prospetto 3);

3) tutte le persone censite e non presenti in LAC che non hanno i requisiti e/o la dimora abituale per l'iscrizione in anagrafe (esito n. 4 del prospetto 3).

Inoltre saranno aggiunte, ma non conteggiate nel calcolo della popolazione le voci relative agli iscritti e ai cancellati, tramite APR/4, non comportanti conteggio. Si fa riferimento agli esiti: n. 5 del prospetto 2 (cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità censuaria) e n. 3 del prospetto 3 (iscrizione in APR di persona censita non presente in LAC), che non devono essere conteggiati nei modelli D.7.B, ma solo negli appositi punti nei modelli P.2 e P.3.


Il Direttore della direzione centrale per le

statistiche socio-demografiche e ambientali

Dott. Saverio Gazzelloni


Il Direttore del Dipartimento per i censimenti

e gli archivi amministrativi e statistici

Dott. Andrea Mancini



Allegato 1


Tracciato record delle Liste relative agli esiti del confronto tra censimento e anagrafe


Progr. campo
   

Nome campo (da usare nella prima riga di intestazione)
   

Descrizione campo
   

Lungh. max

1
   

Tipolista
   

Lista relativa agli esiti del confronto tra censimento e anagrafe
   

1

2
   

Codice questionario
   

Codice identificativo del questionario di censimento
   

13

3
   

Mod_arrivo
   

Modalità di arrivo del questionario
   

1

4
   

Codpro
   

Codice provincia
   

3

5
   

Codcom
   

Codice comune
   

3

6
   

Tipores
   

Residenza in famiglia o in convivenza
   

1

7
   

Codicefam
   

Codice della famiglia di appartenenza
   

10

8
   

Codiceconv
   

Codice della convivenza di appartenenza
   

10

9
   

Cognome
   

Cognome
   

100

10
   

Nome
   

Nome
   

100

11
   

Id_individuo
   

Identificativo dell'individuo in anagrafe
   

10

12
   

ProgPe_A
   

Progressivo persona in lista A
   

3

13
   

Codfiscale
   

Codice fiscale
   

16

14
   

Sesso
   

Sesso
   

1

15
   

Datanas
   

Data di nascita
   

10

16
   

Pronas
   

Codice provincia di nascita
   

3

17
   

Comnas
   

Codice comune di nascita
   

3

18
   

Estnas
   

Codice stato estero di nascita
   

3

19
   

Luonas
   

Luogo di nascita
   

60

20
   

Cittad
   

Paese di Cittadinanza
   

3

21
   

Id_toponimo
   

Identificativo del toponimo
   

10

22
   

Specie
   

Specie dell'indirizzo di residenza (Via, Piazza, Viale ecc...)
   

20

23
   

Denominazione
   

Denominazione dell'indirizzo di residenza
   

200

24
   

Civico
   

Numero civico della residenza
   

50

25
   

Esponente
   

Esponente del numero civico
   

10

26
   

Interno
   

Interno di residenza (relativamente al civico). Comprende anche la scala e la palazzina, se presenti.
   

50

27
   

Cap
   

CAP di residenza
   

5

28
   

Nsez_sgr
   

Sezione di censimento finale in SGR
   

7

29
   

Nsez_LAC
   

Sezione inviata con la LAC
   

1

30
   

Num_persone_fam_co nv
   

Numero di persone della famiglia/convivenza in totale (da LAC)
   

3

31
   

Num_persone_fam_co nv_censite
   

Numero di persone della famiglia/convivenza censite
   

3

32
   

Filler
   

Valore fisso = 1
   

1
           


B. Note tecniche sui campi richiesti


Campo 1: Tipolista


Questo campo viene attribuito a ciascun individuo e contiene l'esito del confronto tra censimento e anagrafe secondo le seguenti quattro modalità:

Tipolista = 1, Lista delle persone censite come dimoranti abitualmente e presenti in Lac all'8 ottobre 2011;

Tipolista = 2, Lista delle persone censite come dimoranti abitualmente e presenti in Lac nello stesso comune ma ad un indirizzo diverso;

Tipolista = 3, Lista delle persone NON censite come dimoranti abitualmente e presenti in Lac all'8 ottobre 2011;

Tipolista = 4, Lista delle persone censite come dimoranti abitualmente e NON presenti in Lac all'8 ottobre 2011.


Campo 2: Codice questionario


Questo campo contiene il codice questionario presente sulla prima pagina dei questionari di censimento.


Campo 3: Modalità di arrivo


Questo campo contiene i seguenti valori:

C = cartaceo;

W = Web;

N = Non pervenuto;

U = Compilato d'Ufficio.


Campi 4 e 5: Codpro, Codcom


Codici ISTAT della provincia e del comune di dimora abituale.


Campo 6: Tipores


Questo campo viene attribuito a ciascun individuo censito come dimorante abitualmente.

I valori sono i seguenti:

1 = Famiglia;

2 = Convivenza.


Campo 7: Codicefam


Questo campo contiene il codice della famiglia solo se presente in Lac all'8 ottobre 2011 e solo se la variabile Tipores = 1 (cfr. Campo 5). Nel caso di Tipolista = 4 (Lista delle persone censite come dimoranti abitualmente e NON presenti in Lac all'8 ottobre 2011) il codicefam è nullo.


Campo 8: Codiceconv


Questo campo contiene il codice della convivenza presente in Lac all'8 ottobre 2011 solo quando la variabile Tipores = 2 (cfr. Campo 5). Nel caso in cui Tipolista = 4 (Lista delle persone censite come dimoranti abitualmente e NON presenti in Lac all'8 ottobre 2011) il codiceconv è nullo.


Campo 9: Cognome


Questo campo contiene il Cognome presente nella Lista A del Foglio di famiglia o nella Lista del Foglio di convivenza, se il tipo_lista = 4, altrimenti contiene il Cognome precedentemente fornito dal Comune nella LAC.


Campo 10: Nome


Questo campo contiene il Nome presente nella Lista A del Foglio di famiglia o nella Lista del Foglio di convivenza, se il tipo_lista = 4, altrimenti contiene il Nome precedentemente fornito dal Comune nella LAC.


Campo 11: ID Individuo


Questo campo contiene l'identificativo individuo nell'anagrafe come precedentemente fornito dal Comune nella LAC.


Campo 12: ProgPE A


Questo campo contiene il progressivo della persona nella Lista A del Foglio di famiglia o nella Lista del Foglio di convivenza.


Campo 13: CodFiscale


Codice fiscale dell'individuo desunto da Lac. Per le persone censite come dimoranti abitualmente e NON presenti in Lac il codice fiscale è nullo.


Campo 14: Sesso


Sesso dell'individuo.

I valori ammessi sono i seguenti:

1 = Maschio

2 = Femmina


Campo 15: Datanas


Data di nascita dell'individuo.

Il formato per tale campo è il seguente:

gg/mm/aaaa


dove
   

gg
   

indica il giorno del mese,
     

mm
   

indica il mese da 01 a 12
     

aaaa
   

indica l'anno.
       


Campi 16 e 17: Pronas, Comnas


Codici ISTAT della Provincia e del comune italiano di nascita secondo quanto risulta dalla Lista A del Foglio di Famiglia e dalla Lista del Foglio di convivenza. I codici sono sempre di lunghezza fissa pari a tre cifre premettendo gli zeri.


Attenzione!!

Questi campi sono nulli se è valorizzato il campo estnas.


Campi 18: Estnas


Codice dello Stato estero di nascita.


Attenzione!!

Questo campo è nullo se sono valorizzati i campi Pronas e Comnas.


Campo 19: Luonas


Luogo di nascita esteso come presente nella lista A del questionario. Il campo è pieno se tipo_lista = 4 e la modalità di arrivo non è Web.


Campo 20: Cittad


I valori ammessi per questo campo sono:

Italia = 100

Estero = Codice Istat dello Stato estero di Cittadinanza


Se tipo_lista = 4 e la modalità di arrivo non è Web, il campo assume solo i valori Italiana/Straniera.


Campo 21: Idtoponimo


Codice identificativo dell'indirizzo.


Campi 22, 23, 24 e 25: Specie, Denominazione, Civico e Esponente


Il campo Specie contiene la specie (o DUG) dell'indirizzo di residenza (Via, Piazza, Viale, etc.).

Il campo Denominazione contiene il toponimo dell'indirizzo di residenza.

Il campo Civico contiene la componente numerica del numero civico dell'indirizzo di residenza.

Il campo Esponente contiene la componente alfabetica del numero civico dell'indirizzo di residenza.


Campo 26: Interno


Interno dell'indirizzo di residenza. In questo campo sono contenute anche informazioni come scala, palazzina, fabbricato o lotto.


Campo 27: Cap


Codice di avviamento postale dell'indirizzo di residenza.


Campo 28: Nsez SGR


Codice Sezione di censimento finale in SGR.


Campo 29: Nsez LAC


Codice Sezione di censimento inviata con la LAC dal Comune.


Campo 30: Num persone fam conv


Numero di persone appartenenti alla stessa famiglia o convivenza secondo le risultanze della LAC


Campo 31: Num persone fam conv censite


Numero di persone appartenenti alla stessa famiglia o convivenza che sono state censite


Campo 32: Filler


Campo con valore fisso = 1 che indica la fine di ciascun record.



D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 46
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 50
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 7

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