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giovedì 2 febbraio 2012

Rilascio di nuove funzionalità in Punto Cliente.


I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)
Nota 30-1-2012 n. 656
Rilascio di nuove funzionalità in Punto Cliente.
Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione centrale rischi, Ufficio entrate.

Nota 30 gennaio 2012, n. 656 (1).

Rilascio di nuove funzionalità in Punto Cliente.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione centrale rischi, Ufficio entrate.



Alle
   

Strutture centrali e territoriali
   



Nell'ambito del progetto di miglioramento e razionalizzazione dei gruppi utenti in Punto Cliente, dal 30 gennaio p.v. sono disponibili le seguenti nuove funzionalità:

1. attivazione di tutti i servizi telematici (autoliquidazione, denunce, istanze, ecc.) per i profili "Servizio associazione - società", "Servizio associazione - non società" e "CAF imprese";

2. nuovi profili "Società capogruppo" e "Consorzio società cooperative";

3. nuovi profili "Avvocato" e "Commercialista ed esperto contabile", finora ricompresi nel gruppo "Consulente del lavoro";

4. trasferimento deleghe/pratiche e autorizzazioni alla numerazione unitaria/LUL per particolari categorie di utenti registrati in profili diversi;

5. possibilità di un utente di essere registrato con lo stesso codice fiscale in più profili o in più livelli all'interno dello stesso profilo ("multiprofilo");

6. gestione delle utenze da parte dell'operatore per i servizi Internet di Sede.



1. Attivazione di tutti i servizi per i profili "Servizio associazione - società", "Servizio associazione - non società" e "CAF imprese"

Gli utenti registrati in questi profili, rilasciati con nota 31 marzo 2010, n. 2858 finora potevano effettuare soltanto le denunce tramite Comunicazione unica al registro imprese. Dal 30 gennaio potranno utilizzare tutti i servizi telematici attivi in Punto Cliente.

Pertanto, fermo restando che nulla cambia per quanto riguarda la Comunicazione unica al registro delle imprese, gli utenti registrati nei gruppi in questione potranno effettuare anche gli adempimenti relativi all'autoliquidazione (tramite Alpi online, invio telematico dichiarazioni salari, ecc.) nonché le istanze e le altre denunce obbligatorie, per i codici ditta in delega.

Si ricorda, infatti, che il sistema dell'INAIL non consente di effettuare adempimenti per conto di un determinato codice ditta, se questo non è presente nell'elenco delle "Ditte in delega", tranne ovviamente che nel caso di denuncia di iscrizione.

Con lo stesso "pacchetto" di implementazioni procedurali, sarà inoltre rilasciata la funzionalità riservata alle Sedi per variare il legale rappresentante del servizio dell'associazione, con "subentro" del nuovo soggetto in sostituzione del precedente legale rappresentante.

A tal fine è stato predisposto un apposito modulo, pubblicato in www.inail.it (Assicurazione - Modulistica - Download dei modelli - Abilitazione ai servizi di Punto Cliente) con cui il nuovo legale rappresentante dovrà chiedere il "subentro". La Sede Inail, acquisita la richiesta di aggiornamento, provvederà in tempo reale ad inserire nel sistema di profilazione il codice fiscale del nuovo legale rappresentante in sostituzione del precedente.

A loro volta, gli utenti registrati come legale rappresentante nei profili "Servizio associazione - società", "Servizio associazione - non società" e "CAF Imprese", possono variare il responsabile dell'ufficio con la nuova funzionalità "Subentro" del responsabile ufficio tramite sostituzione del relativo codice fiscale.

Infine, è stato predisposto anche un modulo, pubblicato in www.inail.it (Assicurazione - Modulistica - Download dei modelli - Abilitazione ai servizi di Punto Cliente) con cui è possibile chiedere la variazione del professionista (consulente del lavoro, avvocato, commercialista o esperto contabile) che assiste il Servizio o il CAF imprese, come previsto dall'art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979 e successive modifiche.



2. Nuovi profili per "Società capogruppo" e "Consorzio società cooperative".

I nuovi profili "Società capogruppo" e "Consorzio società cooperative" sono riservati agli utenti che ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 276/2003 [1] svolgono gli adempimenti previdenziali per conto delle società del gruppo e delle società cooperative consorziate, su delega di queste.

I soggetti registrati nei profili "Società capogruppo" e "Consorzio società cooperative" sono abilitati a tutti i servizi previsti per gli adempimenti relativi all'obbligo assicurativo (denunce, istanze, autoliquidazione, ecc.).

Le credenziali di accesso sono rilasciate dall'operatore per i servizi Internet di Sede al legale rappresentante della società capogruppo o al legale rappresentante del consorzio.

Anche per questi nuovi profili sono stati predisposti i moduli per la richiesta di abilitazione ai servizi telematici pubblicati in www.inail (Assicurazione - Modulistica - Download dei modelli - Abilitazione ai servizi di Punto Cliente).

La procedura per il rilascio delle abilitazioni è descritta negli appositi manuali pubblicati in Intranet - console di profilazione. L'operatore Internet di Sede, a seguito di richiesta di abilitazione, seleziona in Punto Cliente - Gestione utenti profili il profilo "Società capogruppo" o "Consorzio società cooperative" e inserisce il codice fiscale alfanumerico del legale rappresentante. Nel caso di "Società capogruppo" l'operatore deve anche inserire in procedura il codice fiscale numerico, il codice ditta e la ragione sociale della società capogruppo.

Il sistema rilascia al legale rappresentante il provvedimento di abilitazione con l'indicazione del codice utente (cd. "username" ovvero il suo codice fiscale alfanumerico) e la password provvisoria da personalizzare. Una volta attivata l'utenza, il legale rappresentante della società capogruppo può creare le utenze degli operatori "subdelegati", che a loro volta attiveranno le proprie utenze in Punto Cliente, e può inserire in delega i codici ditta delle società controllate dalla capogruppo.

Nel caso di "Consorzio società cooperative" l'operatore deve inserire in procedura il codice fiscale numerico, il codice ditta e la ragione sociale del consorzio, il codice fiscale numerico, il codice ditta e la ragione sociale della società cooperativa consorziata delegata, il codice fiscale alfanumerico, il numero di iscrizione all'albo, la provincia dell'albo e la data di comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro del professionista che assiste il consorzio o la società cooperativa consorziata delegata. Al termine dell'operazione di inserimento dei dati il sistema rilascia al legale rappresentante il provvedimento di abilitazione con l'indicazione del codice utente (cd. "username" ovvero il suo codice fiscale alfanumerico) e la password provvisoria da personalizzare. Una volta attivata l'utenza, il legale rappresentante può creare le utenze degli operatori "subdelegati", che a loro volta attiveranno le proprie utenze in Punto Cliente, e può inserire in delega i codici ditta delle società cooperative consorziate.

Per quanto riguarda la gestione delle variazioni dei dati registrati è stata prevista per l'operatore Internet di Sede la variazione della denominazione della società capogruppo o del consorzio a parità di codice fiscale, la variazione del legale rappresentante con sostituzione di un nuovo codice fiscale (subentro) e, solo per il profilo "Consorzio società cooperative", la variazione del codice fiscale del professionista che assiste al consorzio (subentro).


[1] D.Lgs. n. 276/2003, art. 31, comma 1 e 2, quest'ultimo come sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. n. 251 del 6 ottobre 2004:

«1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate.

2. I consorzi si società cooperative, costituiti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto dei soggetti consorziati o delegarne l'esecuzione a una società consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per il tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi, così come previsto dall'articolo 1, comma 4, della L. 11 gennaio 1979, n. 12.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini della individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro».



3. Nuovi profili "Avvocato"e "Commercialista ed esperto contabile"

Al fine di razionalizzare il sistema, sono stati realizzati i profili "Avvocato"e "Commercialista ed esperto contabile", finora compresi nel gruppo "Consulenti del lavoro (anche per Commercialisti, Avvocati, Ragionieri)".

Nei nuovi profili saranno gestiti gli utenti inseriti rispettivamente all'albo degli avvocati o all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che hanno effettuato la comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prevista dall'articolo 1 della L. n. 12/1979 [2].

I soggetti registrati nei nuovi profili sono abilitati a tutti i servizi previsti per gli adempimenti relativi all'obbligo assicurativo (denunce, autoliquidazione, ecc.), compresi i servizi per il LUL.

I moduli di richiesta di abilitazione ai servizi telematici sono disponibili in www.inail.it (Assicurazione - Modulistica - Download dei modelli - Abilitazione ai servizi di Punto Cliente).


[2] In mancanza della comunicazione ex art. 1 della L. n. 12/1979, gli avvocati e i commercialisti ed esperti contabili possono effettuare adempimenti previdenziali solo per imprese che non occupano dipendenti e chiedere quindi l'abilitazione con il modulo "Tributarista, revisore ed altro professionista per imprese senza dipendenti", con registrazione nel corrispondente gruppo utenti, rilasciato con nota 14 luglio 2011, n. 5124.



4. Trasferimento deleghe/pratiche e autorizzazione alla numerazione unitaria/LUL per particolari categorie di utenti registrati in profili diversi

Contestualmente all'attivazione delle implementazioni descritte è stata realizzata un'apposita funzione che consente di richiedere il trasferimento tra utenti registrati in profili diversi:

- delle ditte in delega e relative denunce/istanze e pratiche;

- delle autorizzazioni alla numerazione unitaria e relative ditte in delega per il LUL.

Sono stati previsti dei profili di "partenza" e dei profili "di arrivo".

Gli utenti dei profili "di partenza" possono essere:

- Consulente del lavoro old (con codice fiscale numerico);

- Consulente del lavoro old (con codice fiscale alfanumerico);

- Legale rappresentante associazione;

- Legale rappresentante società capofila.

Gli utenti dei profili "di arrivo" possono essere:

- Consulente del lavoro

- Avvocato

- Commercialista ed esperto contabile

- Servizio associazione - società;

- Servizio associazione - non società;

- CAF imprese;

- Società capogruppo;

- Consorzio società cooperative.

Tale funzionalità consente agli utenti che fanno capo ai Servizi di associazione - società, Servizi di associazione - non società, CAF imprese, Società capogruppo e Consorzio società cooperative attualmente registrati nei profili "consulente del lavoro", "legale rappresentante associazione" (per i servizi LUL) e "legale rappresentante società capofila" (per i servizi LUL) di far confluire i predetti dati nei profili di "arrivo" descritti, in modo che in futuro possano operare come utenti registrati in questi ultimi profili, eliminando così una serie di inconvenienti.

Infatti, per i Servizi di associazione e i CAF imprese, i nuovi profili rilasciati con nota 31 marzo 2010, n. 2858, sono strutturati in uffici e quindi sia i codici ditta in delega che le pratiche (denunce e istanze telematiche) e le autorizzazioni alla numerazione unitaria per il LUL, sono correlate al servizio e ai relativi uffici, anziché semplicemente alla persona fisica titolare dell'utenza (costituita dal codice fiscale alfanumerico), come invece avviene per i consulenti del lavoro e gli altri professionisti.

Si elencano di seguito i casi possibili in cui deve essere attivato il trasferimento.


4.1 Servizio associazione - società, Servizio associazione - non società e CAF Imprese che finora ha operato, sia per le denunce/istanze e per l'autoliquidazione che per il LUL, con un'utenza registrata come "Consulente del lavoro" con codice fiscale numerico


Le utenze con codice fiscale numerico registrate nel gruppo utenti "consulente del lavoro" saranno disattivate a partire dal 30 aprile 2012, pertanto entro detto termine dovranno essere trasferite tutte le ditte in delega con le relative denunce/istanze e pratiche e tutta la documentazione informatica relativa al LUL (autorizzazione alla numerazione unitaria e relative deleghe).

Per quanto riguarda le deleghe/pratiche il trasferimento sarà "totale", cioè la richiesta di trasferimento deve riguardare tutti i codici ditta in delega, fermo restando che nel caso in cui il Servizio sia articolato in più uffici è possibile trasferire parte delle deleghe ad un determinato ufficio e parte ad un altro ufficio.

Le modalità di scelta delle deleghe oggetto del trasferimento delle deleghe/pratiche sono:

- Selezione della singola delega con flag;

- Selezione della singola delega tramite ricerca per codice ditta;

- Selezione totale di tutte le deleghe;

- Selezione delle deleghe tramite la funzione di "Upload".

Per quanto riguarda il LUL il trasferimento riguarderà tutte le autorizzazioni alla numerazione unitaria (se presenti più di una) e le relative deleghe.

In presenza di più autorizzazioni alla numerazione unitaria devono essere trasferite al servizio ricevente tutte le autorizzazioni.

La procedura è stata strutturata in modo che l'utente "trasferente" indichi il codice fiscale alfanumerico del legale rappresentante o del responsabile di un ufficio del Servizio associazione - società, del Servizio associazione - non società e del CAF Imprese "ricevente".

Una volta eseguito il trasferimento, tutti i soggetti registrati come responsabili degli uffici e i relativi "subdelegati" possono operare per tutte le autorizzazioni alla numerazione unitaria, come avviene attualmente per gli utenti registrati come titolari o "subdelegati" nel profilo "consulente del lavoro" e "legale rappresentante associazione".

Per quanto riguarda le nuove autorizzazioni alla numerazione unitaria, nulla è cambiato rispetto alle istruzioni già impartite in passato dall'Istituto.

È infatti autorizzato a presentare domanda di autorizzazione alla numerazione unitaria soltanto il legale rappresentante del servizio, pertanto a tale funzione non sono abilitati i responsabili degli uffici.


4.2 Servizio associazione - società, Servizio associazione - non società e CAF Imprese che finora ha operato, sia per le denunce/istanze e per l'autoliquidazione che per il LUL, con un'utenza registrata come "Consulente del lavoro" con codice fiscale alfanumerico


È possibile che il "Servizio associazione - società" o il "Servizio associazione - non società" o il "CAF Imprese" abbia finora operato avvalendosi di un proprio dipendente iscritto all'albo dei consulenti del lavoro, registrato come "Consulente del lavoro" con codice fiscale alfanumerico nel relativo gruppo.

È quindi interesse del servizio ricondurre prima possibile, a seconda dei casi, anche tali utenze ai profili "Servizio associazione - società" o "Servizio associazione - non società" o "CAF imprese".

Al fine di consentire un passaggio graduale, per queste utenze la disattivazione è comunque programmata entro la fine dell'anno, pertanto entro detto termine potranno essere trasferite tutte le ditte in delega con le relative pratiche e tutta la documentazione informatica relativa al LUL (autorizzazione alla numerazione unitaria e relative deleghe), con le stesse modalità descritte al punto 4.1.

È altresì possibile che il "Servizio associazione - società" o il "Servizio associazione - non società" o il "CAF imprese" abbia finora operato avvalendosi di un consulente del lavoro esterno, iscritto all'albo e quindi in possesso di abilitazione rilasciata appunto come "consulente del lavoro", con codice fiscale alfanumerico.

In tale ipotesi, il professionista ha registrato tra i propri codici ditta in delega sia i propri clienti, sia quelli del servizio pertanto, è stata prevista la possibilità di trasferire solo una parte ("trasferimento parziale") delle ditte in delega, con selezione dell'ufficio o degli uffici "riceventi".

Per quanto riguarda le autorizzazioni alla numerazione unitaria e relative ditte in delega per il LUL, la questione del trasferimento non si pone, in quanto, i servizi assistiti da un consulente del lavoro esterno hanno richiesto l'abilitazione come "legale rappresentante associazione" (vedi punto successivo). Qualora, in ipotesi, debbano essere ricondotte al servizio anche le autorizzazioni alla numerazione unitaria correlate ad un consulente del lavoro esterno, è comunque possibile richiedere il trasferimento "totale" verso il servizio ricevente.


4.3 Servizio associazione - società, Servizio associazione - non società e CAF Imprese che finora ha operato, solo per la gestione del LUL, con un'utenza registrata come "legale rappresentante associazione"


Come già illustrato, è interesse del servizio ricondurre prima possibile, a seconda dei casi, anche tali utenze ai profili "Servizio associazione - società" o "Servizio associazione - non società" o "CAF Imprese".

Anche per queste utenze la disattivazione è stata programmata entro la fine dell'anno, pertanto entro detto termine potrà essere trasferita tutta la documentazione informatica relativa al LUL (autorizzazione alla numerazione unitaria e relative deleghe).

Il trasferimento deve essere effettuato anche nel caso in cui l'utente sia registrato con lo stesso codice fiscale sia come "legale rappresentante associazione" che come "legale rappresentante del servizio", al fine di correlare le autorizzazioni al servizio e ai relativi uffici, anziché semplicemente alla persona fisica del titolare dell'utenza (costituita dal codice fiscale alfanumerico) registrata nel gruppo "legale rappresentante associazione".

Il trasferimento sarà dunque "totale": tutta la struttura, indipendentemente dal legale rappresentante o dal responsabile ufficio indicato come ricevente del trasferimento, potrà così operare per tutte le autorizzazioni alla numerazione unitaria trasferite, come avviene ora.


4.4 Servizio associazione - società, Servizio associazione - non società e CAF Imprese che finora ha operato con più utenze


Qualora l'utente abbia operato mediante una utenza per accedere a Punto Cliente per le denunce, l'autoliquidazione, ecc. e mediante una diversa utenza per accedere alla gestione del LUL (ad esempio: utenza "consulente del lavoro alfanumerico" per Punto Cliente e utenza "legale rappresentante associazione" per il LUL; utenza "consulente del lavoro" con codice fiscale numerico per Punto Cliente e utenza "legale rappresentante associazione" per il LUL), dovrà procedere al trasferimento delle deleghe attribuite a ciascuna utenza seguendo le istruzioni indicate nei punti che precedono.


4.5 Flusso operativo e descrizione della procedura di trasferimento


1) L'utente accede a Punto Cliente e, nel caso sia registrato in più profili, sceglie quello con cui operare.

2) Sotto "Gestione utente" c'è la funzione "Trasferimento ad altro utente" con un messaggio, diversificato a seconda del tipo di utente ed esplicativo delle modalità e degli effetti del trasferimento. In questa fase l'utente ha anche la possibilità di verificare la correttezza del proprio indirizzo di posta elettronica e, nel caso non fosse corretto, può aggiornarlo.

3) La schermata "Utente da" visualizza i dati del profilo di partenza (quello con cui ci si è collegati).

4) La schermata "Oggetto del trasferimento" permette la scelta dell'oggetto del trasferimento.

a) Per quanto riguarda le deleghe/pratiche è possibile sceglierle secondo le seguenti modalità:

- Selezione della singola delega (codice ditta) con flag

- Selezione della singola delega (codice ditta) tramite ricerca per codice ditta;

- Selezione totale di tutte le deleghe (tutti i codici ditta presenti);

- Selezione delle deleghe (codici ditta) tramite la funzione di "Upload".

I codici ditta selezionati passano dalla sezione "Deleghe trasferibili" alla sezione "Deleghe da trasferire".

Nella schermata "Utente a" deve essere digitato il codice fiscale alfanumerico del Legale rappresentante del Servizio associazione - società o del Servizio associazione - non società o CAF Imprese.

La procedura visualizza tutti gli uffici correlati al legale rappresentante e l'utente sceglie l'ufficio o gli uffici dove trasferire le deleghe.

L'utente può anche digitare direttamente il codice fiscale del responsabile ufficio destinatario del trasferimento.

b) Per quanto riguarda il trasferimento del LUL viene visualizzato il numero o i numeri (se presenti più di una) dell'autorizzazione alla numerazione unitaria.

Nella schermata "Utente a" deve essere digitato il codice fiscale alfanumerico del legale rappresentante del "Servizio associazione - società" o del "Servizio associazione - non società" o "CAF imprese".

L'utente può anche digitare direttamente il codice fiscale di uno dei responsabili ufficio della struttura, dato che comunque tutti gli uffici potranno operare per tutte le ditte in delega nelle relative autorizzazioni alla numerazione unitaria trasferite.

5) La schermata "Riepilogo" visualizza i dati del profilo "di partenza", l'oggetto del trasferimento (deleghe/pratiche e/o autorizzazioni alla numerazione unitaria), i servizi relativi e i dati del profilo di "arrivo".

6) L'utente inoltra la richiesta di trasferimento che viene presa in carico dal sistema. Un batch eseguirà la richiesta nelle 24 ore successive e fino al completamento del trasferimento l'utenza richiedente non potrà operare in Punto Cliente. Inoltre, non è possibile richiedere un nuovo trasferimento se non è stato completato prima quello già richiesto.

Nella "Lista trasferimenti" è possibile visualizzare la data della richiesta di trasferimento ed il suo stato. Il tasto "Annulla" annulla il trasferimento richiesto, qualora ad esempio ci si accorga che è stato richiesto per errore. Il tasto "Richiesto" produce la stampa della ricevuta di richiesta del trasferimento.

Una volta cambiato lo stato del trasferimento da "richiesto" a "completato" la procedura invia all'indirizzo di posta elettronica dell'utente richiedente la ricevuta del trasferimento in formato PDF con i dati del profilo "di partenza", l'oggetto del trasferimento (deleghe/pratiche e/o autorizzazioni alla numerazione unitaria), i servizi relativi e i dati del profilo di "arrivo".



5. Possibilità di un utente di essere registrato con lo stesso codice fiscale in più profili o in più livelli all'interno dello stesso profilo ("multiprofilo")

Essendo stato previsto un arco temporale lungo per la riconduzione di tutte le utenze preesistenti agli utenti registrati dei gruppi "Servizio associazione - società", "Servizio associazione - non società" e "CAF imprese" è stata prevista la possibilità che un utente identificato da un determinato codice fiscale sia registrato in più profili.

In questo caso, al momento della digitazione delle credenziali di accesso a Punto Cliente la procedura chiede all'utente di selezionare il profilo con cui vuole operare.

Inoltre uno stesso soggetto, identificato dal codice fiscale alfanumerico, può ora essere registrato in più profili (ad esempio consulente del lavoro e "subdelegato" di un altro consulente del lavoro).

Anche in questo caso, al momento della digitazione delle credenziali di accesso a Punto Cliente la procedura chiede all'utente di selezionare il profilo con cui vuole operare.



6. Gestione delle utenze da parte dell'operatore per i servizi Internet

Al fine di una corretta gestione delle utenze da parte degli operatori per i servizi internet è stato pubblicato in Intranet - console di profilazione un apposito manuale in cui sono illustrate tutte le operazioni previste (abilitazioni, disabilitazioni, modifiche delle password, subentri, variazioni dati, ecc.).

Si è colta infine l'occasione per modificare il testo dei provvedimenti di rilascio delle utenze. Il sistema ora indica, come "responsabile del provvedimento", il nome e il cognome del dipendente che effettua il rilascio dell'abilitazione.


Il Direttore centrale

Ing. Ester Rotoli



Allegato


Servizi telematici in Punto Cliente riservati agli intermediari


Gestione utente - Servizio "Trasferimento ad altro utente"


Introduzione


L'accesso ai servizi telematici dell'INAIL è riservato agli utenti in possesso delle relative credenziali.

A tal fine, l'Istituto ha effettuato la "segmentazione" dei propri utenti in categorie omogenee ed ha correlato i servizi telematici a ciascuna categoria di utenti.

Con riguardo ai servizi inerenti il rapporto assicurativo (autoliquidazione, denunce e dichiarazioni obbligatorie, istanze, ecc.) e gli altri obblighi previsti dalla vigente normativa (istituzione del LUL, ecc.), gli utenti interessati sono non solo tutti i soggetti (imprese, artigiani, enti territoriali, soggetti tenuti a istituire il LUL, ecc.) titolari di codici ditta, ma anche gli intermediari previsti dalla L. n. 12/1979 e da altre leggi specifiche nonché gli altri intermediari legittimati ad effettuare adempimenti in materia di previdenza per imprese senza dipendenti.

Al fine di migliorare il sistema di rilascio e gestione delle abilitazioni per gli intermediari sono stati previsti i seguenti gruppi di utenti ("profili"):

- "Consulente del lavoro", riservato agli iscritti al relativo Albo professionale (art. 1, comma 1, L. n. 12/1979);

- "Avvocato", riservato agli iscritti al relativo Albo professionale che abbiano comunicato alla Direzione territoriale del Lavoro di svolgere adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale (art. 1, comma 1, L. n. 12/1979);

- "Commercialista ed esperto contabile", riservato agli iscritti al relativo Albo professionale che abbiano comunicato alla Direzione territoriale del Lavoro di svolgere adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale (art. 1, comma 1, L. n. 12/1979);

- "Tributaristi, revisori e altri professionisti per imprese senza dipendenti", riservato agli intermediari che effettuano adempimenti in materia previdenziale esclusivamente per imprese che non occupano lavoratori dipendenti (per i quali non opera la riserva di legge di cui alla L. n. 12/1979);

- "Servizio associazioni - non società", riservato ai servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese anche in forma cooperativa (art. 1, comma 4, L. n. 12/1979);

- "Servizio associazioni - società", riservato ai servizi in forma societaria istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese anche in forma cooperativa (art. 1, comma 4, L. n. 12/1979);

- "CAF imprese", riservato ai centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese anche in forma cooperativa (art. 1, comma 4, L. n. 12/1979);

- "Società capogruppo", riservato ai gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del D.Lgs. 2 aprile 2002, n. 74, che svolgono gli adempimenti di cui all'articolo 1 della L. 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle società da loro controllate e collegate;

- "Consorzio società cooperative", riservato ai consorzi, ivi compresi quelli costituiti in forma di società cooperativa di cui all'articolo 27 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, che svolgono gli adempimenti di cui all'articolo 1 della L. 11 gennaio 1979, n. 12, per conto dei soggetti consorziati o che delegano l'esecuzione a una società consorziata.

Prima del rilascio in produzione dei profili "Servizio associazioni - non società", "Servizio associazioni - società", "CAF imprese", "Società capogruppo" e "Consorzio società cooperative", gli interessati operavano con utenze registrate nel solo gruppo "consulenti del lavoro" (se iscritti al relativo albo) e, per quanto riguarda gli adempimenti relativi al libro unico del lavoro, con utenze registrate nei profili "legale rappresentante associazione" e "legale rappresentante società capofila".

Con la funzionalità di "Trasferimento ad altro utente", l'utente registrato in uno dei predetti profili ("profilo di partenza") trasferisce le deleghe e le pratiche nonché le autorizzazioni alla numerazione unitaria e la documentazione informatica relativa al libro unico del lavoro (LUL) ad un utente registrato nei nuovi profili ("profilo di arrivo").

Gli utenti dei profili "di partenza" possono essere:

- Consulente del lavoro old (registrato con codice fiscale numerico);

- Consulente del lavoro old (registrato con codice fiscale alfanumerico);

- Legale rappresentante associazione;

- Legale rappresentante società capofila.

Gli utenti dei profili "di arrivo" possono essere:

- Consulente del lavoro;

- Avvocato;

- Commercialista ed esperto contabile;

- Servizio associazione - società;

- Servizio associazione - non società;

- CAF imprese;

- Società capogruppo;

- Consorzio società cooperative.

Gli utenti dei profili "di partenza" possono richiedere il trasferimento:

- delle ditte in delega e relative denunce/istanze e pratiche;

- delle autorizzazioni alla numerazione unitaria e relative ditte in delega per il LUL.

La procedura permette la scelta delle deleghe (codici ditta) e relative pratiche secondo le seguenti modalità:

1. Selezione della singola delega con flag;

2. Selezione della singola delega tramite ricerca per codice ditta;

3. Selezione totale di tutte le deleghe;

4. Selezione delle deleghe tramite la funzione di "Upload" di un file strutturato in formato xml.

Il trasferimento delle autorizzazioni alla numerazione unitaria e relative ditte in delega per il LUL è invece "totale" nel senso che i destinatari sono comunque tutte le utenze del profilo ricevente.

Una volta inoltrata, la richiesta di trasferimento viene presa in carico dal sistema. Un batch esegue la richiesta nelle 24 ore successive e fino al completamento del trasferimento l'utenza richiedente non può operare in Punto Cliente. Inoltre, non è possibile richiedere un nuovo trasferimento se non è stato completato quello già precedentemente richiesto.

Nella "Lista trasferimenti" è possibile visualizzare la data della richiesta di trasferimento ed il suo stato. Il tasto "Annulla" annulla il trasferimento richiesto, qualora ad esempio ci sia accorga che è stato richiesto per errore. Il tasto "Richiesto" produce la stampa della ricevuta di richiesta del trasferimento.

Una volta cambiato lo stato del trasferimento da "richiesto" a "completato", la procedura invia all'indirizzo di posta elettronica dell'utente richiedente la ricevuta del trasferimento in formato PDF con i dati del profilo "di partenza", l'oggetto del trasferimento (deleghe/pratiche e/o autorizzazioni alla numerazione unitaria), i servizi relativi e i dati del profilo di "arrivo".


1) Accesso al Portale


L'utente accede al portale inserendo le sue credenziali (username e password).



2) Schermata successiva all'autenticazione


Per accedere a Punto Cliente, cliccare sull'apposita icona:



3) Accesso a Punto Cliente: scelta del profilo da utilizzare


Nel caso in cui l'utente sia registrato in più profili (es. "legale rappresentante associazione" e responsabile ufficio di un "Servizio associazioni" - non società) il sistema chiede di scegliere con "il ruolo" con l'utente vuole operare.

Sono abilitati a richiedere il trasferimento solo gli utenti registrati nei profili:

- Consulente del Lavoro Old (registrato con codice fiscale alfanumerico e numerico);

- Legale Rappresentante Associazione;

- Legale Rappresentante Società Capofila.



4) Scelta dell'applicazione "Trasferimento ad altro utente"


Per accedere alla funzione di trasferimento selezionare l'applicazione "Trasferimento ad altro utente" dal menù "Gestione Utente".



5) Messaggio iniziale


Il sistema visualizza il seguente messaggio:



6) Visualizzazione del profilo di partenza


Visualizzazione dei dati del profilo di partenza (quello con cui ci si è collegati).



7) Scelta dell'oggetto del trasferimento


Scelta delle deleghe (codici ditta)/pratiche e autorizzazioni LUL da trasferire:



8) Schermata dopo la scelta


Visualizzazione delle scelte operate sugli oggetti da trasferire.



9) Scelta del profilo di destinazione


L'utente trasferente digita il codice fiscale alfanumerico dell'utente ricevente:



10) Visualizzazione del profilo destinatario scelto


Visualizzazione dei dati del codice utente che riceve, con possibilità di modificarlo:



11) Riepilogo del trasferimento richiesto


Riepilogo del trasferimento richiesto:



12) Richiesta di conferma dell'inoltro del trasferimento


Il sistema segnala se è stato richiesto un trasferimento "parziale", riguardante parte dei codici ditta in delega con relative pratiche, oppure solo le autorizzazioni alla numerazione unitaria, oppure tutti i codici ditta in delega con relative pratiche senza le autorizzazioni alla numerazione unitaria. Per "trasferimento totale" si intende un trasferimento in cui è stato in capo all'utente "trasferente" non rimane alcun codice ditta in delega, e nessuna autorizzazione alla numerazione unitaria. Tale tipo di trasferimento è obbligatorio per gli utenti registrati con codice fiscale numerico profilati nel gruppo "consulenti del lavoro old".



13) Ricevuta della presa in carico della richiesta


La richiesta di trasferimento viene presa in carico dal sistema. Un batch esegue la richiesta nelle 24 ore successive. Fino al completamento del trasferimento l'utente richiedente non può operare in Punto Cliente.



14) Avviso per trasferimento in corso di esecuzione


Non è possibile richiedere un nuovo trasferimento se non è stato completato prima quello già precedentemente richiesto:



15) Lista dei trasferimenti richiesti in corso di esecuzione


Nella "Lista trasferimenti" è possibile visualizzare la data della richiesta di trasferimento ed il suo stato. Il tasto "Annulla" annulla il trasferimento richiesto, nel caso in cui sia stati richiesto per errore. Il tasto "Richiesto" produce la stampa della ricevuta di richiesta del trasferimento.

Una volta che lo stato del trasferimento cambia da "richiesto" a "completato" la procedura invia all'indirizzo di posta elettronica dell'utente richiedente la ricevuta del trasferimento in formato PDF con i dati del profilo "di partenza", l'oggetto del trasferimento (deleghe/pratiche e/o autorizzazioni alla numerazione unitaria), i servizi relativi e i dati del profilo di "arrivo".




Nota 31 marzo 2010, n. 2858
L. 11 gennaio 1979, n. 12, art. 1
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 31

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