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mercoledì 18 aprile 2012

Indicatore di carico per gru su autocarro.


I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)
Nota 27-3-2012
Indicatore di carico per gru su autocarro.
Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Settore ricerca, certificazione e verifica, Dipartimento certificazione e conformità di prodotti ed impianti.
Nota 27 marzo 2012 (1).
Indicatore di carico per gru su autocarro.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Settore ricerca, certificazione e verifica, Dipartimento certificazione e conformità di prodotti ed impianti.


Ai
Dipartimenti territoriali








Facendo seguito ad un incontro tenutosi il giorno 22 marzo 2012 presso il Ministero dello Sviluppo Economico con i rappresentanti dell'ANFIA in relazione ad alcune segnalazioni di presunta non conformità pervenute alle Autorità di Sorveglianza del Mercato da tecnici dei dipartimenti territoriali INAIL Ex ISPESL in merito alla mancanza su gru su autocarro di un indicatore di carico nominale che assicuri un livello di sicurezza equivalente a quello dell'indicatore di cui ai punti 5.6.1.1 e 5.6.4 della EN 12999:2005 (immutato nell'attuale EN 12999:2011), si forniscono le seguenti indicazioni.
La EN 12999 "Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici" prevede, infatti, che le gru su autocarro aventi una capacità nominale maggiore o uguale a 1000 kg o un momento di sollevamento massimo netto dovuto al carico superiore o uguale a 40000 Nm, siano dotate, oltre che di un limitatore di carico, di un indicatore di carico in grado di "avvertire l'operatore quando il carico supera il 90% del carico nominale. Qualora il carico nominale venga superato, deve essere emesso un avvertimento diverso di sovraccarico.” [1]. La EN 12077-2 "Sicurezza degli apparecchi di sollevamento - Requisiti per la salute e la sicurezza - Dispositivi di limitazione e indicazione", richiamata dalla stessa EN 12999, chiarisce espressamente che l'indicatore di carico nominale deve emettere un avvertimento visivo o acustico.
Si invitano pertanto i tecnici impegnati nell'attività di verifica di cui all'art. 71, comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ad avviare la procedura di sorveglianza del mercato, inviando la relazione di accertamento di non conformità al requisito essenziale di sicurezza 4.2.2 del D.Lgs. n. 17/2010 (oppure al res 4.2.1.4 del D.P.R. n. 459/1996) al Dipartimento Certificazione e Conformità di Prodotti e Impianti, qualora rilevino:
- gru su autocarro aventi una capacità nominale maggiore o uguale a 1000 kg o un momento di sollevamento massimo netto dovuto al carico superiore o uguale a 40000 Nm e con sbraccio superiore o uguale a 12 m dotate di manometro, anche se opportunamente contrassegnato, ma prive di un dispositivo che emetta due distinti avvertimenti visivi e/o acustici, uno all'approssimarsi del carico nominale ed un altro in caso di sovraccarico, percepibili dall'operatore e dalle persone in prossimità della gru. Il manometro opportunamente contrassegnato, infatti, può assolvere la funzione di indicatore di carico solo per gru con carico inferiore a 1000 kg o momento di sollevamento massimo netto dovuto al carico inferiore a 40000 Nm. In tal caso non risulta pregiudicata l'adeguatezza dell'attrezzatura ai fini della sicurezza, per cui il tecnico dovrà limitarsi a richiamare l'operatore al rispetto dei limiti di utilizzo prescritti dal fabbricante nel manuale d'uso.
- gru su autocarro aventi una capacità nominale maggiore o uguale a 1000 kg o un momento di sollevamento massimo netto dovuto al carico superiore o uguale a 40000 Nm e con sbraccio inferiore a 12 m dotate di manometro, anche se opportunamente contrassegnato, ma prive di un dispositivo che emetta due distinti avvertimenti visivi e/o acustici, uno all'approssimarsi del carico nominale ed un altro in caso di sovraccarico, percepibili almeno dall'operatore. In tal caso non risulta pregiudicata l'adeguatezza dall'attrezzatura ai fini della sicurezza, per cui il tecnico dovrà limitarsi a richiamare l'operatore al rispetto dei limiti di utilizzo prescritti dal fabbricante nel manuale d'uso;
- gru su autocarro prive di indicatore di carico nominale.
Nella tabella in allegato sono elencate le diverse possibilità che il tecnico potrebbe incontrare con indicate le azioni che dovrebbe conseguentemente intraprendere.



[1] EN 12999:2011 5.6.4 Rated capacity indicators
The rated capacity indicator shall give o warning to the operator and persons in the vicinity of the crane when the load exceeds 90% of the rated capacity. If the rated capacity is being exceeded there shall be a separate warning for overload to the operator. There shall be a clear difference between the warning for approach to rated capacity and the warning for overload. Both warnings shall be continuous and shall be distinguishable as a warning to the persons concerned whilst the crane is being operated. The warning of persons In the danger zone is not required for a loader crane with an outreach less than 12 m.



Il Direttore del dipartimento
Dott. Ing. Paolo Giacobbo Scavo



Allegato



Carico max oppure momento sollev. max
Sbraccio (m)
Avvertimenti acustici/visivi per operatore
Avvertimenti acustici/visivi per persone esposte
Manometro contrassegnato
Esito verifica
Segnalazione di presunta non conformità
<1000 kg






oppure
qualsiasi
SI/NO
SI/NO
SI
positivo
NO
<40000 Nm






<1000 kg






oppure
qualsiasi
NO
NO
NO
negativo
SI
<40000 Nm






<1000 kg






oppure
qualsiasi
SI
SI/NO
NO
positivo
NO
<40000 Nm






≥1000 kg






oppure
>12
SI [*]
SI [*]
SI/NO
positivo
NO
≥40000 Nm






≥1000 kg






oppure
>12
SI [*]
NO
SI/NO
positivo
SI
≥40000 Nm






≥1000 kg






oppure
>12
NO
NO
SI
positivo
SI
≥40000 Nm






≥1000 kg






oppure
>12
NO
NO
NO
negativo
SI
≥40000 Nm






≥1000 kg






oppure
<12
SI [*]
SI/NO
SI/NO
positivo
NO
≥40000 Nm






≥1000 kg






oppure
<12
NO
SI/NO
SI
positivo
SI
≥40000 Nm






≥1000 kg






oppure
<12
NO
SI/NO
NO
negativo
SI
≥40000 Nm
















[*] La risposta positiva presuppone che siano presenti due distinti avvertimenti, uno per il raggiungimento del 90% del carico, l’altro per il sovraccarico.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 71
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17
D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459

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