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mercoledì 18 aprile 2012

D.M. 4 maggio 2006, n. 38553 - Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga e trattamento di mobilità in deroga per il settore delle aziende in crisi della filiera produttiva del tabacco delle Regioni Campania, Puglia, Umbria e Veneto. Utilizzo delle risorse finanziarie assegnate per gli interventi relativi all'anno 2012.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 16-4-2012 n. 6498
D.M. 4 maggio 2006, n. 38553 - Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga e trattamento di mobilità in deroga per il settore delle aziende in crisi della filiera produttiva del tabacco delle Regioni Campania, Puglia, Umbria e Veneto. Utilizzo delle risorse finanziarie assegnate per gli interventi relativi all'anno 2012.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 16 aprile 2012, n. 6498 (1).
D.M. 4 maggio 2006, n. 38553 - Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga e trattamento di mobilità in deroga per il settore delle aziende in crisi della filiera produttiva del tabacco delle Regioni Campania, Puglia, Umbria e Veneto. Utilizzo delle risorse finanziarie assegnate per gli interventi relativi all'anno 2012.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - con nota 28 marzo 2012, n. 40/0010894, allegata al presente messaggio - ha autorizzato per l'anno 2012, l'utilizzo delle risorse finanziarie ancora disponibili, per gli interventi indicati in oggetto in favore dei lavoratori dipendenti da aziende della filiera produttiva del tabacco delle Regioni Campania, Puglia, Umbria e Veneto, pari a euro 11.290.728,11 quale residuo al mese di gennaio u.s. del finanziamento assegnato con il D.M. 4 maggio 2006, n. 38553.
Si ricorda che per le proroghe delle prestazioni in oggetto, vanno applicate le riduzioni del trattamento previste con Circ. 13 marzo 2007, n. 57 e con il Msg. 30 luglio 2010, n. 20024 in base alle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Istruzioni per il trattamento di integrazione salariale
Le sedi procederanno all'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, per l'anno 2012, nei limiti delle risorse finanziarie residue suindicate e con le modalità stabilite nell'accordo del 1° marzo 2006 e nel D.M. 4 maggio 2006, n. 38553, secondo le istruzioni, anche in materia di contribuzione addizionale dovuta dalle aziende, impartite nel Msg. 9 maggio 2011, n. 10358 che rinvia anche ad altri messaggi in materia.
Si ricorda che il codice d'intervento da utilizzare per le concessioni di CIGS in deroga alla vigente normativa è il "699"; si rammenta, altresì, di prestare particolare attenzione all'acquisizione in procedura del numero del decreto "38553" e della data di emanazione dello stesso "4.5.2006".

Istruzioni per il trattamento di mobilità
Sono state impartite, alle Strutture periferiche, con precedenti messaggi, le istruzioni per il pagamento dell'indennità di mobilità in deroga in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende in crisi della filiera produttiva del tabacco delle Regioni Campania, Puglia, Umbria e Veneto.
Per il pagamento dell'indennità di mobilità in deroga per l'anno 2012 le Sedi dovranno seguire le istruzioni già impartite (con riferimento all'anno 2008) con Msg. n. 17408 del 1° agosto 2008 e con Msg. 15 dicembre 2008, n. 27856.
Per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato si dovrà porre come data di fine proroga il 31 dicembre 2012.
Per i lavoratori avventizi e stagionali, invece, l'individuazione dei periodi indennizzabili con l'erogazione del trattamento di mobilità in deroga per il 2012 si otterrà, per chi ha già usufruito del predetto trattamento in anni precedenti, prendendo a riferimento le giornate lavorate nel settore tabacchifero nell'anno 2005 e ponendole a raffronto con quelle non lavorate, nello stesso periodo, nell'anno 2012.
Con nota n. 12226 del 25 luglio 2011 il Ministero del Lavoro ha concordato che per i lavoratori avventizi e stagionali del settore tabacchifero - licenziati successivamente al 2005 e che non abbiano mai usufruito dell'ammortizzatore in questione - si prende come riferimento per il calcolo della prestazione i periodi di lavoro effettuati nell'anno precedente la richiesta o nell'ultimo anno di chiamata.
Si fa presente che per quest'ultimi destinatari dell'ammortizzatore in parola, trattandosi di prima concessione di mobilità in deroga, va verificato, tra i requisiti soggettivi, anche quello previsto dal comma 6 dell'art. 7-ter del D.L. n. 5/2009 convertito dalla L. n. 33/2009 (requisito dell'"anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro della lavoratrice in gravidanza e puerperio").
Ai sensi dell'art. 9 del D.M. n. 38553/2006, l'INPS, ai fini del rispetto dei limiti della disponibilità finanziaria, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al citato provvedimento, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Si ribadisce pertanto l'esigenza che le Sedi, nel liquidare i trattamenti di mobilità, utilizzino per ogni singolo pagamento i seguenti codici di intervento:
- Codice Intervento "545" per gli avventizi dell'area agricola;
- Codice Intervento "558" per i lavoratori delle imprese dell'industria o dei servizi.

Allegato


Nota 28 marzo 2012, n. 40/0010894
Utilizzo delle risorse finanziarie assegnate per gli ammortizzatori sociali in deroga per il settore Tabacco (2)
(2) Il testo della nota 28 marzo 2012, n. 40/0010894, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali è riportato autonomamente.

D.M. 4 maggio 2006, n. 38553
D.M. 4 maggio 2006, n. 38553, art. 9
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7-ter
Nota 28 marzo 2012, n. 40/0010894
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 28-3-2012 n. 40/0010894
Utilizzo delle risorse finanziarie assegnate per gli ammortizzatori sociali in deroga per il settore tabacco.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nota 28 marzo 2012, n. 40/0010894 (1).
Utilizzo delle risorse finanziarie assegnate per gli ammortizzatori sociali in deroga per il settore tabacco.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


Con riferimento alle risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa per i lavoratori del settore del tabacco, si osserva quanto segue.
Dal monitoraggio sull'utilizzo delle predette risorse finanziarie, effettuato dall'INPS nel mese di gennaio u.s., risulta che - a fronte di un importo di risorse finanziarie inizialmente disponibili pari ad euro 35 milioni - residuano risorse pari a euro 11.290.728,11.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si autorizza l'INPS a proseguire nell'erogazione, per il 2012, degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori del settore idei tabacco, nel limite delle indicate risorse finanziarie residue e con le modalità stabilite nell'accordo del 1° marzo 2006 e nel D.M. 4 maggio 2006, n. 38553.

D.M. 4 maggio 2006, n. 38553

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