Translate
venerdì 11 maggio 2012
Anagrafe Nazionale degli Studenti.
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Nota 3-5-2012 n. 2033/RU/U
Anagrafe Nazionale degli Studenti.
Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi - Uff. VII.
Nota 3 maggio 2012, n. 2033/RU/U (1).
Anagrafe Nazionale degli Studenti.
(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi - Uff. VII.
Ai
Dirigenti/Coordinatori delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
e, p.c.:
Ai
Direttori generali degli uffici scolastici regionali
Ai
Dirigenti degli uffici scolastici territoriali
Al
Sovrintendente scolastico per la regione Valle d'Aosta
Al
Sovrintendente scolastico per la provincia di Trento
Al
Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana di Bolzano
All'
Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano
All'
Intendente scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano
Loro sedi
Le recente L. 4 aprile 2012, n. 35 di conversione in legge del D.L. n. 5/2012, recante disposizioni sulla semplificazione e sviluppo, ha introdotto, all’articolo 48, la norma secondo cui “L’anagrafe nazionale degli studenti di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, è utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso D.Lgs. n. 76 del 2005, per l’assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico.”
Questo consente di individuare nell’Anagrafe Studenti uno strumento che assume carattere di centralità rispetto all’intero servizio di istruzione realizzato dal Ministero in tutte le sue articolazioni centrali e periferiche.
In tal modo, è possibile individuare nell’intento del legislatore la volontà di affermare, anche formalmente, il ruolo primario dell’alunno, all’interno del “sistema scuola”, da cui trae origine, completamento e conclusione l’intera organizzazione scolastica.
Il nuovo scenario legislativo consente all’Anagrafe Studenti di poter esplicare potenzialità di grande rilievo e di essere assunta a riferimento di tutti i principali processi amministrativi in atto.
Il sistema informativo del Ministero si sta conseguentemente adeguando verso una gestione innovativa dell’Area Alunni, in modo tale da diventare nucleo essenziale di riferimento per la realizzazione di numerose procedure amministrative.
Da quanto precede emerge chiaramente l’esigenza assoluta di prestare la massima attenzione nella fase di acquisizione, modifica e integrazione delle singole posizioni degli alunni a partire dal momento in cui acquisiscono visibilità con l’iniziale inserimento nell’Anagrafe.
È di tutta evidenza però che, dovendo il sistema informativo del Ministero essere alimentato fondamentalmente con la base dati dell’Anagrafe Studenti, le informazioni concernenti gli alunni devono necessariamente essere aggiornate nel sistema SIDI, con la possibilità di trasferimento in eventuali sistemi locali delle scuole, per l’eventuale gestione di ulteriori procedure informatizzate.
Considerato che nel prossimo mese di maggio, verrà fornita la tempistica delle attività connesse con l’uso dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti, si richiama l’attenzione sulla opportunità di verificare la correttezza dei dati già presenti, tenuto conto che questo Ministero ha già rilevato (e segnalato alle singole scuole interessate) diverse situazioni di incongruenza e inesattezza delle informazioni.
Il Direttore generale
Emanuele Fidora
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 48
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento