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martedì 8 maggio 2012

"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". Eventuali riflessi sul prepensionamento dei lavoratori poligrafici di cui alla L. 7 marzo 2001, n. 62.



I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 26-4-2012 n. 7155
L. 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". Eventuali riflessi sul prepensionamento dei lavoratori poligrafici di cui alla L. 7 marzo 2001, n. 62.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 26 aprile 2012, n. 7155 (1).
L. 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". Eventuali riflessi sul prepensionamento dei lavoratori poligrafici di cui alla L. 7 marzo 2001, n. 62.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

A seguito dell'entrata in vigore della L. 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", alcune Sedi territoriali hanno inviato dei quesiti circa eventuali riflessi delle nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici sulla disciplina del pensionamento anticipato dei lavoratori poligrafici.
Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti.
La L. n. 214 del 2011 non ha avuto, ad oggi, riflessi sui requisiti di accesso al trattamento di pensionamento anticipato di cui alla L. n. 62 del 2001, riguardante i lavoratori poligrafici.
Eventuali novità potrebbero essere recate dal regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di Fondi, gestioni e regimi pensionistici, previsto dal comma 18 dell'art. 24 della richiamata L. n. 214 del 2011.
Il citato comma 18 dell'art. 24 dispone tra l'altro che, allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.
Ad oggi, pertanto, restano confermate le istruzioni per la liquidazione delle pensioni anticipate di cui trattasi fornite con Circ. 6 giugno 2002, n. 107 e con Circ. 30 settembre 2011, n. 127 per ciò che attiene al cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per beneficiare del prepensionamento in parola.
Per ciascun lavoratore interessato è da verificare che risultino soddisfatti tutti i requisiti stabiliti dalla L. n. 416 del 1981, come modificata dalla L. n. 62 del 2001, rettificata dalla L. 9 maggio 2001, n. 198.
In particolare è richiesto che il lavoratore prepensionando, oltre a possedere il requisito di 32 anni di anzianità contributiva, sia stato posto in CIGS a seguito di dichiarata crisi aziendale e che il datore di lavoro dichiari che il soggetto rientra tra le unità lavorative prepensionabili attribuite all'azienda con decreto ministeriale, di cui deve essere indicato il numero e la data di emissione.


Resta altresì confermato che il trattamento anticipato dei lavoratori poligrafici decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro.

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24
L. 7 marzo 2001, n. 62
L. 5 agosto 1981, n. 416
D.L. 5 aprile 2001, n. 99


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