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giovedì 18 ottobre 2012

Le previsioni della legge di stabilizzazione sull'orario degli insegnanti


Le previsioni della legge di stabilizzazione sull'orario degli insegnanti



1
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità)
…………………………… omissis
Articolo 3 – Riduzioni delle spese rimodulabili ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri
…………………………… omissis
1. A decorrere dal 10 settembre 2013 l’orario di servizio del personale docente della scuola primaria
e secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno, è di 24 ore settimanali. Nelle
sei ore eccedenti l’orario di cattedra il personale docente non di sostegno della scuola secondaria
titolare su posto comune è utilizzato per la copertura di spezzoni orario disponibili nell’istituzione
scolastica di titolarità e per l’attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per
cui abbia titolo nonché per posti di sostegno, purché in possesso del relativo diploma di
specializzazione. Le 24 ore di servizio del personale docente di sostegno sono dedicate interamente
ad attività di sostegno. L’organico di diritto del personale docente di sostegno è pari, a decorrere
dall’anno scolastico 2013/2013, a quello dell’anno scolastico 2012/2013.
2. Il periodo di ferie retribuito del personale docente di tutti i gradi di istruzione è incrementato di
15 giorni su base annua. Il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle
lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli
esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie
è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità
di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per le
finanze pubbliche.
3. All’articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto alla fine il periodo “Il presente comma non si applica
al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni
o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è
consentito al personale in questione fruire delle ferie. ”
4. Le disposizioni di cui ai commi dal 4 al 7 non possono essere derogate dai contratti collettivi
nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
………………omissis

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