Translate

giovedì 29 novembre 2012

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Art. 71, comma 6, lett. b) - Quesito in materia di requisiti professionali - Dipendenti con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.

Ministero dello sviluppo economico
Ris. 1-10-2012 n. 203064
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Art. 71, comma 6, lett. b) - Quesito in materia di requisiti professionali - Dipendenti con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 1 ottobre 2012, n. 203064 (1).
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Art. 71, comma 6, lett. b) - Quesito in materia di requisiti professionali - Dipendenti con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Codesto Comune richiede chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere la qualificazione professionale, ai fini dell'esercizio di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, integrato e corretto dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, ad alcuni soggetti dipendenti assunti con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.
Nello specifico chiede come possa essere computata la prestazione svolta tenendo presente che con il contratto di lavoro intermittente il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi, oltre che sull'importo della retribuzione corrisposta, anche sull'effettivo ammontare della indennità di disponibilità con la conseguenza che l'accertamento tramite INPS non sarebbe sufficiente a documentare l'effettiva prestazione lavorativa svolta.
Fa presente, altresì, che nel contratto in questione non è obbligatorio inserire l'orario o la collocazione temporale della prestazione lavorativa.


Al riguardo si precisa quanto segue.


In via preliminare si precisa che il comma 6, lettera b), dell'articolo 71 del decreto citato, riconosce il possesso del requisito a chi ha "... per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo gradi, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".
Con riferimento, in particolare, al fatto che il soggetto sia "dipendente qualificato", si ribadisce quanto già sottolineato nella Ris. 9 agosto 2011, n. 153178, ovvero che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato e che con riferimento ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore, il c.c.n.l. del terziario e quello del turismo e pubblici esercizi detto inquadramento deve risultare almeno al QUARTO LIVELLO.
Con riferimento alle particolari caratteristiche del contratto di lavoro intermittente o a chiamata si rappresenta quanto segue.
Con Ris. 6 marzo 2012, n. 57189, la scrivente Direzione aveva avuto modo di precisare che se il soggetto in questione, sommando i vari periodi lavorativi in orario full time, poteva vantare i due anni richiesti e qualora ricorrevano ovviamente gli altri requisiti stabiliti dal dettato normativo, poteva considerarsi in possesso della qualificazione richiesta.
Nel caso di opera prestata con un orario a tempo parziale, è stato peraltro, richiamato il contenuto della Ris. 11 novembre 2010, n. 162942, nella quale la scrivente, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla ratio della norma, ha sostenuto che nel caso in cui il monte ore lavorato con contratto part time risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno, è consentito valutare positivamente la richiesta di riconoscimento.
Qualora però, come precisato da codesto Comune, non sia possibile ottenere dal contratto in discorso precise informazioni sull'effettivo orario di lavoro, potrebbe ritenersi possibile acquisirle tramite attestazione rilasciata dal datore di lavoro.
Con riferimento, altresì, al fatto che i contributi INPS risultano versati anche sull'effettivo ammontare dell'indennità di disponibilità, si ritiene che detto periodo di vacanza lavorativa, sebbene retribuito, non possa ai fini richiesti essere valutato positivamente nel computo dei due anni lavorativi richiesti dalla disciplina vigente in materia.
Di conseguenza, si ritiene che nel caso di lavoro intermittente o a chiamata, per poter vantare i due anni richiesti dal dettato normativo, possano entrare a far parte del relativo conteggio esclusivamente i contributi previdenziali versati a seguito di retribuzione corrisposta per effettiva prestazione lavorativa svolta.


Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71
D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, art. 8
Ris. 9 agosto 2011, n. 153178
Ris. 11 novembre 2010, n. 162942
Ris. 6 marzo 2012, n. 57189

Nessun commento: