Ministero dello sviluppo economico
Ris. 19-9-2012 n. 194462
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Art. 71, comma 6, lett. a) - Accesso ai corsi professionali per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti - Requisiti soggettivi.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 19 settembre 2012, n. 194462 (1).
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Art. 71, comma 6, lett. a) - Accesso ai corsi professionali per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti - Requisiti soggettivi.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Si fa riferimento alla mail con la quale la S.V. lamenta il fatto che venga da più parti (Regioni, Enti camerali, Organizzazioni di categoria) tuttora richiesto il possesso di requisiti minimi di accesso, in modo specifico quello dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai fini del diritto all'accesso ai corsi in questione.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
L'attuale normativa vigente in materia, ovvero il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, non contiene alcun riferimento all'assolvimento di tale obbligo scolastico ai fini del possesso dei requisiti di accesso per l'avvio e l'esercizio delle attività commerciali di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.
Di conseguenza, non può che confermarsi la possibilità per tutti di frequentare i corsi in parola senza la necessità di possedere requisiti minimi di accesso ad eccezione, ovviamente, dei requisiti di onorabilità stabiliti dal dettato normativo.
Inoltre, come peraltro già ribadito nella risoluzione n. 143717 del 25 luglio 2011, sarà in sede di esame finale del corso che potrà verificarsi se eventuali situazioni particolari abbiano recato pregiudizio alla corretta fruizione della didattica del corso stesso.
Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114
Ris. 19-9-2012 n. 194462
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Art. 71, comma 6, lett. a) - Accesso ai corsi professionali per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti - Requisiti soggettivi.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 19 settembre 2012, n. 194462 (1).
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Art. 71, comma 6, lett. a) - Accesso ai corsi professionali per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti - Requisiti soggettivi.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Si fa riferimento alla mail con la quale la S.V. lamenta il fatto che venga da più parti (Regioni, Enti camerali, Organizzazioni di categoria) tuttora richiesto il possesso di requisiti minimi di accesso, in modo specifico quello dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai fini del diritto all'accesso ai corsi in questione.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
L'attuale normativa vigente in materia, ovvero il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, non contiene alcun riferimento all'assolvimento di tale obbligo scolastico ai fini del possesso dei requisiti di accesso per l'avvio e l'esercizio delle attività commerciali di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.
Di conseguenza, non può che confermarsi la possibilità per tutti di frequentare i corsi in parola senza la necessità di possedere requisiti minimi di accesso ad eccezione, ovviamente, dei requisiti di onorabilità stabiliti dal dettato normativo.
Inoltre, come peraltro già ribadito nella risoluzione n. 143717 del 25 luglio 2011, sarà in sede di esame finale del corso che potrà verificarsi se eventuali situazioni particolari abbiano recato pregiudizio alla corretta fruizione della didattica del corso stesso.
Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114
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