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giovedì 15 novembre 2012

Regolamento concernente le modalita' di attuazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini.





DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 2012, n. 193


Regolamento concernente le modalita' di attuazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini. (12G0214) (GU n. 267 del 15-11-2012 )

note:

Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 11 del Trattato sull'Unione europea; Visto l'articolo 24 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 211/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011 della Commissione, del 17 novembre 2011, che fissa le specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica a norma del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini; Visto il regolamento delegato (UE) n. 268/2012 della Commissione, del 25 gennaio 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini; Sentito l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2012; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2012; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2012; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Autorita' competente per la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno 1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e' autorita' competente per la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno delle iniziative dei cittadini registrate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, di seguito denominato regolamento. 2. La verifica delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta o in formato elettronico e' effettuata mediante il procedimento di campionamento casuale semplice come definito nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.


         
                      Avvertenza
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
              - Il trattato sull'Unione europea e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.
              - Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.
              - Il regolamento (UE) 16  febbraio  2011,  n.  211,  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 11 marzo 2011, n. L 65.
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  29   luglio   2003,   n.   174,
          supplemento ordinario.
              - Il regolamento di esecuzione (UE) 17  novembre  2011,
          n. 1179, e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre 2011,  n.
          L 301.
              - Il regolamento delegato (UE) 25 gennaio 2012, n. 268,
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 marzo 2012, n. L 89.
              - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  12  settembre  1988,  n.   214,
          supplemento ordinario, cosi' recita:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari;
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e).
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono:
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione;
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche;
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.».

          Note all'art. 1:
              - Per il regolamento (UE) 16 febbraio 2011, n. 211,  si
          vedano le note alle premesse.



       
Art. 2 Presentazione delle dichiarazioni di sostegno all'autorita' per la verifica 1. Le dichiarazioni di sostegno dei firmatari soggette alla verifica dell'Italia devono essere presentate all'autorita' individuata dall'articolo 1 unitamente al modulo di cui all'allegato V del regolamento. 2. Gli organizzatori assicurano che le dichiarazioni di sostegno su carta o in formato elettronico, presentate separatamente, abbiano una progressiva autonoma numerazione. 3. La data, l'ora e il luogo di consegna dei plichi all'autorita' individuata all'articolo 1 con le dichiarazioni di sostegno sono fissati entro i cinque giorni successivi alla richiesta formulata in tal senso dagli organizzatori tramite fax o posta elettronica certificata. 4. La presentazione delle dichiarazioni di sostegno all'autorita' per la verifica e' effettuata dal rappresentante o supplente designato dagli organizzatori cui viene rilasciata una copia dell'allegato V, recante la data, il timbro e la firma del funzionario del Ministero dell'interno, attestante l'avvenuta presentazione. 5. Alle operazioni di individuazione del campione da sottoporre a verifica, secondo le specifiche tecniche di cui al paragrafo 2 dell'allegato A, puo' assistere un rappresentante degli organizzatori indicato al momento della consegna dei plichi con le dichiarazioni di sostegno. 6. Il Ministero dell'interno puo' richiedere all'Istituto nazionale di statistica di intervenire con suoi rappresentanti alle operazioni di cui al comma 5.

Art. 3 Verifica delle dichiarazioni di sostegno 1. Il Ministero dell'interno esegue: a) il conteggio delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta e in formato elettronico; b) il controllo a campione di tipo casuale semplice, effettuato secondo le modalita' previste nell'allegato A, che accerta: 1) la ricevibilita' delle dichiarazioni di sostegno. Non sono valide quelle prive della sottoscrizione, ove obbligatoriamente prevista, della data di sottoscrizione, quelle sottoscritte da soggetti di minore eta' e quelle sottoscritte oltre il termine di 12 mesi dall'avvenuta registrazione della proposta ai sensi dell'articolo 4 del regolamento; 2) la completezza dei dati richiesti per identificare il firmatario. Non sono considerate valide le dichiarazioni di sostegno prive del nome completo, del cognome, del comune di residenza, della data e luogo di nascita, della nazionalita', del tipo e numero di documento e dell'autorita' italiana che lo ha rilasciato; 3) la veridicita' delle dichiarazioni di sostegno. I relativi controlli sono effettuati mediante un confronto dei dati indicati nelle dichiarazioni di sostegno con i dati detenuti negli archivi anagrafici comunali o con i dati delle questure, limitatamente alla verifica delle dichiarazioni di sostegno nelle quali e' indicato il passaporto. 2. Nel caso in cui, dall'esame del campione effettuato con le procedure di cui al paragrafo 3 dell'allegato A, risultino sottoscritte piu' dichiarazioni di sostegno dal medesimo firmatario, e' considerata valida una sola dichiarazione, fatte salve le conseguenze di legge a carico del firmatario. 3. I risultati della verifica di cui al comma 1, lettera b), n. 3), ove rimessa ai comuni e alle questure territorialmente competenti, devono essere comunicati entro 45 giorni dalla richiesta all'Autorita' di cui all'articolo 1. In mancanza di riscontro entro il termine fissato dal primo periodo, la verifica dei dati contenuti nella dichiarazione di sostegno si intende favorevolmente accertata. 4. A conclusione delle operazioni di verifica effettuate sulla base della procedura di cui al paragrafo 3 dell'allegato A, il Ministero dell'interno rilascia agli organizzatori il certificato previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento.


Art. 4 Autorita' competente per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica 1. L'Agenzia per l'Italia Digitale, e' autorita' competente per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento. 2. L'Agenzia per l'Italia Digitale, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, individua con propria deliberazione, la documentazione da depositare e le modalita' per presentare domanda per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica di cui al comma 1. 3. L'Agenzia per l'Italia Digitale provvede a dare tempestiva e adeguata pubblicita' alla deliberazione di cui al comma 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 ottobre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Cancellieri, Ministro dell'interno Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri Severino, Ministro della giustizia Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2012 Registro n. 9, foglio n. 238



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