DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2012, n. 223
Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013. (12G0245) (GU n. 294 del 18-12-2012 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la normativa vigente in materia elettorale;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare, nel
caso di conclusione anticipata della legislatura in corso, alcune
disposizioni relative al numero delle sottoscrizioni per la
presentazione delle liste di candidati e all'applicazione di cause di
ineleggibilita', nonche' di garantire l'esercizio del voto dei
cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o di
missioni internazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle
liste di candidati e cause di ineleggibilita' alle elezioni
politiche del 2013.
1. Limitatamente alle elezioni politiche del 2013, qualora lo
scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura ai
sensi dell'articolo 60, primo comma, della Costituzione, si applicano
le seguenti disposizioni:
a) la riduzione alla meta' del numero delle sottoscrizioni per la
presentazione delle liste e dei candidati, di cui agli articoli
18-bis, comma 1, primo periodo, e 92, primo comma, n. 2) primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, agli articoli 9, comma 2, primo periodo, e 20, comma 1,
lettera a), primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme
per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 8, comma 1,
lettera c), della legge 27 dicembre 2001, n. 459;
b) per i partiti ed i movimenti politici che alla data di entrata
in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare
almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti, la
riduzione opera nella misura del sessanta per cento;
c) le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui
all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo,
del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano anche
in caso di componenti politiche all'interno dei gruppi parlamentari,
costituite all'inizio della legislatura in corso al momento della
convocazione dei comizi;
d) le cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 non hanno effetto se
le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi
alla data del decreto di scioglimento.
Art. 2
Voto dei cittadini temporaneamente all'estero
per motivi di servizio o missioni internazionali
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli
elettori italiani residenti all'estero, in occasione delle elezioni
per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica nell'anno 2013, esercitano il diritto di voto per
corrispondenza all'estero per la circoscrizione della Camera dei
Deputati e la circoscrizione del Senato della Repubblica in cui e'
compreso il comune di Roma Capitale, secondo le modalita' indicate
nel presente articolo, i seguenti elettori:
a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia
temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di
missioni internazionali;
b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di
province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio,
qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo
quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore
a tre mesi e inferiore a dodici mesi, ovvero non siano comunque
tenuti ad iscriversi all'AIRE ai sensi della legge 27 ottobre 1988,
n. 470, nonche', qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini
italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
c) professori e ricercatori universitari di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di
incarichi e contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge
4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010, n.
240, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di
ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e
non piu' di dodici mesi che, alla data del decreto del Presidente
della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da
almeno tre mesi, nonche', qualora non iscritti nelle anagrafi dei
cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.
2. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano
apposita dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto
dal comma 4, quinto periodo, che deve pervenire al comando o
amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo
giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il
nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o
vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di
residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali,
l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile,
i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari
conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera b), entro e non
oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della
votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione
all'amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed
unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' in ordine allo stato di familiare convivente
del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di
impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data
della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i
nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di
residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo, unitamente
all'attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni
entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di
essi, delle condizioni previste al comma 1.
3. Gli elettori di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire
direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini
dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo,
comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, entro e non
oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della
votazione in Italia e unitamente a essa rendono, ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' che attesti i requisiti di servizio e
permanenza all'estero di cui al comma 1, lettera c). I familiari
conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera c), unitamente
alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal
comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo
del comma 2, rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in ordine allo
stato di familiare convivente del professore o ricercatore.
4. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente
alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune per
via telematica, ove possibile per posta elettronica certificata,
ovvero tramite telefax, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di
nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le
dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3. Ciascun comune, entro le
successive ventiquattro ore, con le stesse modalita', invia
all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche
cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento
dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi
nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale
elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali e' stata
rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio
del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla
commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro
il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia,
i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi
risultano iscritti. Nei casi in cui vi siano cause ostative al
godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia
la relativa attestazione e il comune trasmette, per via telematica o
tramite telefax, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro
il medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio consolare
iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi
diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco. Sono iscritti
nell'elenco anche i nominativi degli elettori temporaneamente
all'estero la cui richiesta di attestazione, inviata tramite posta
elettronica certificata, non e' stata riscontrata dal comune entro
tre giorni dalla sua ricezione.
5. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno
fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco
previsto dal comma 4, quinto periodo, possono revocarla mediante
espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta
dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio
consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla
data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno
successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, per
via telematica o tramite telefax, al comune di residenza del
dichiarante.
6. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai
sensi del comma 5 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni
previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire
la dichiarazione nei termini e con le modalita' previsti dai commi 2
e 3, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di
residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto. Gli elettori
di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per
corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei
termini e con le modalita' previsti al comma 5, non possono
esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli
elettori di cui al comma 1, lettera a), aventi diritto al voto per
corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora
presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto
di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di
forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per
corrispondenza all'estero.
7. Il Ministero dell'interno, non piu' tardi del ventiseiesimo
giorno antecedente la data della votazione in Italia, consegna al
Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli
delle schede elettorali relative alla circoscrizione della Camera dei
deputati e alla circoscrizione del Senato della Repubblica in cui e'
compreso il comune di Roma Capitale. Sulla base delle istruzioni
fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze
diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso
Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da
inserire nel plico che viene inviato all'elettore temporaneamente
all'estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non
oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in
Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente
all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il
plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali e la
relativa busta, un foglio con le indicazioni delle modalita' per
l'espressione del voto, le liste dei candidati, la matita copiativa,
nonche' una busta affrancata recante l'indirizzo del competente
ufficio consolare. Nel caso in cui le schede elettorali siano piu' di
una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono
inviate all'elettore in unica busta. Un plico non puo' contenere i
documenti elettorali di piu' di un elettore. Una volta espresso il
proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa,
l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede
elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata
unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal
certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e
la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente la data stabilita
per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono
non devono recare alcun segno di riconoscimento.
8. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al
delegato del sindaco del comune di Roma Capitale le buste comunque
pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedi' antecedente
la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco
di cui al comma 4, quinto periodo. Le buste sono inviate con una
spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I
responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei
plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute
dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non
utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore. Di
tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso
al Ministero degli affari esteri.
9. Per gli elettori di cui al comma 1, lettera a), sono definite,
in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra
il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e
dell'interno, le modalita' tecnico-organizzative di formazione dei
plichi, del loro recapito all'elettore all'estero, di raccolta dei
plichi all'estero, nonche' quelle di consegna dei plichi stessi, a
cura del Ministero della difesa, al delegato del sindaco del comune
di Roma Capitale. Le intese di cui al presente comma sono effettuate
anche per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori di
cui al comma 1, lettera a), e agli elettori in servizio presso le
rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari
conviventi, anche nel caso in cui non siano state concluse le intese
in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27
dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di
cui al comma 4 del medesimo articolo 19.
10. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori
temporaneamente all'estero sono scrutinate negli uffici elettorali di
sezione individuati, entro e non oltre il ventesimo giorno
antecedente alla data della votazione in Italia, in un elenco
approvato dalla Commissione elettorale circondariale del comune di
Roma Capitale, su proposta dell'ufficiale elettorale. Con le stesse
modalita' ed entro il medesimo termine, vengono istituiti fino ad un
massimo di dieci seggi speciali nel comune di Roma Capitale, ciascuno
dei quali e' composto da un presidente e da due scrutatori, nominati
con le modalita' stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori
assume le funzioni di segretario del seggio. I plichi contenenti le
schede votate, pervenuti al delegato del sindaco, sono dal medesimo
delegato proporzionalmente distribuiti ai seggi speciali. Di tali
operazioni viene redatto apposito verbale congiunto da parte del
delegato e dei presidenti dei seggi speciali. Successivamente, i
seggi speciali procedono al compimento delle operazioni preliminari
allo scrutinio, alle quali possono assistere i rappresentanti di
lista designati presso ciascuno di essi. L'atto di designazione dei
rappresentanti di lista e' presentato con le modalita' e nei termini
di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, e comunque non oltre le ore 9 della
domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale.
11. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori,
il delegato del sindaco consegna ai presidenti dei seggi speciali gli
elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il
diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 4, quinto periodo.
12. A partire dalle ore 9 della domenica fissata per la votazione
nel territorio nazionale, il presidente del seggio speciale procede
alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio dal
delegato del sindaco. Coadiuvato dal segretario, il presidente:
a) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute
corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale congiunto di
consegna dei plichi;
b) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste
esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
1) accerta che la busta esterna contenga il tagliando del
certificato elettorale di un solo elettore e la busta interna nella
quale deve essere contenuta la scheda o le schede con l'espressione
del voto;
2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga
ad un elettore incluso nell'elenco consolare degli elettori
temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per
corrispondenza;
3) accerta che la busta interna, contenente la scheda o le schede
con l'espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun
segno di riconoscimento;
4) annulla le schede incluse in una busta che contiene piu' di un
tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore
che ha votato piu' di una volta, o di un elettore non inserito
nell'elenco consolare, o infine contenute in una busta aperta,
lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal
relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna
recante la scheda o le schede annullate in modo tale che non sia
possibile procedere alla identificazione del voto;
5) forma plichi sigillati e firmati da tutti i componenti del
seggio, contenenti ciascuno centocinquanta buste interne validamente
inviate dagli elettori.
13. Delle operazioni descritte al comma 12 il presidente del seggio
speciale redige apposito verbale. I plichi contenenti le buste con le
schede di cui al comma 12, lettera b), numero 5), formati dal
presidente del seggio speciale unitamente a verbale di
accompagnamento, sono presi in consegna dal delegato del sindaco che,
anche a mezzo di propri incaricati, distribuisce un plico a ciascuno
degli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del primo
periodo del comma 10, fino ad esaurimento dei plichi stessi.
14. Gli uffici elettorali di sezione, individuati ai sensi del
primo periodo del comma 10, procedono alle operazioni di spoglio
delle schede votate dagli elettori di cui al comma 1. A tale fine:
a) il presidente procede all'apertura del plico formato dal seggio
speciale, previa verifica dell'integrita' del medesimo, accertando
che il numero delle buste contenute nel plico sia corrispondente a
quello indicato nel verbale di accompagnamento; procede
successivamente all'apertura delle singole buste, imprimendo il bollo
della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;
b) uno scrutatore, individuato dal presidente, appone la propria
firma sul retro di ciascuna scheda e la inserisce nella rispettiva
urna, una per la Camera dei deputati ed una per il Senato della
Repubblica, in uso presso l'ufficio elettorale di sezione anche per
contenere le schede votate presso il medesimo ufficio;
c) procede allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli
elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate presso
l'ufficio elettorale di sezione;
d) procede, sia per l'elezione del Senato della Repubblica che per
l'elezione della Camera dei deputati, alla verbalizzazione unica del
risultato dello scrutinio delle schede votate presso il medesimo
ufficio e delle schede votate all'estero.
15. Alle operazioni di scrutinio delle schede votate dagli elettori
temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per
corrispondenza si applicano le disposizioni in vigore per lo
scrutinio delle schede votate nel territorio nazionale, in quanto non
diversamente disposto dal comma 14. Ai fini dell'esercizio del
diritto di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente
all'estero e dello svolgimento delle operazioni preliminari allo
scrutinio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni,
e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
16. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello
svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici
diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile
iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi
costituzionali di liberta', personalita' e segretezza del voto.
Art. 3
Modifica alla disciplina dell'Anagrafe
degli italiani residenti all'estero - Aire
1. All'articolo 6, comma 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470,
dopo le parole: «ai quali la dichiarazione si riferisce» sono
aggiunte le seguenti: «e sono accompagnate da documentazione
comprovante la residenza nella circoscrizione consolare».
Art. 4
Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE
1. In occasione delle elezioni politiche nell'anno 2013, in
attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia
nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in
Europa (OSCE), e' ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali
di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine,
gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal
Ministero degli affari esteri, che, almeno venti giorni prima della
data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno
l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di
ciascuna provincia ed ai sindaci.
2. Gli osservatori internazionali di cui al comma 1 non possono in
alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni
dell'ufficio elettorale di sezione.
Art. 5
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a
euro 1.050.000, si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire
per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche,
amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei
referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013,
alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare».
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 dicembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Di Paola, Ministro della difesa
Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino
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