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mercoledì 19 dicembre 2012

DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2012, n. 223 Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013. (12G0245) (GU n. 294 del 18-12-2012 )



DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2012, n. 223  
 Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013. (12G0245) (GU n. 294 del 18-12-2012 ) 
  note:
  Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2013 


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista la normativa vigente in materia elettorale;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare,  nel
caso di conclusione anticipata della  legislatura  in  corso,  alcune
disposizioni  relative  al  numero  delle   sottoscrizioni   per   la
presentazione delle liste di candidati e all'applicazione di cause di
ineleggibilita',  nonche'  di  garantire  l'esercizio  del  voto  dei
cittadini temporaneamente all'estero per  motivi  di  servizio  o  di
missioni internazionali;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 dicembre 2012;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con  i  Ministri  della  difesa  e
dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione  delle
  liste  di  candidati  e  cause  di  ineleggibilita'  alle  elezioni
  politiche del 2013.

  1. Limitatamente alle  elezioni  politiche  del  2013,  qualora  lo
scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica
anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura ai
sensi dell'articolo 60, primo comma, della Costituzione, si applicano
le seguenti disposizioni:
  a) la riduzione alla meta' del numero delle sottoscrizioni  per  la
presentazione delle liste e  dei  candidati,  di  cui  agli  articoli
18-bis, comma 1, primo periodo,  e  92,  primo  comma,  n.  2)  primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30  marzo  1957,
n. 361, agli articoli 9, comma 2,  primo  periodo,  e  20,  comma  1,
lettera a), primo periodo, del testo unico delle leggi recanti  norme
per  l'elezione  del  Senato  della  Repubblica  di  cui  al  decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,  e  all'articolo  8,  comma  1,
lettera c), della legge 27 dicembre 2001, n. 459;
  b) per i partiti ed i movimenti politici che alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare
almeno in una delle Camere,  secondo  i  rispettivi  regolamenti,  la
riduzione opera nella misura del sessanta per cento;
  c)  le  disposizioni  sull'esonero  delle  sottoscrizioni  di   cui
all'articolo 18-bis,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo,
del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano  anche
in caso di componenti politiche all'interno dei gruppi  parlamentari,
costituite all'inizio della legislatura in  corso  al  momento  della
convocazione dei comizi;
  d) le cause di ineleggibilita' di cui all'articolo  7  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 non hanno effetto  se
le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni  successivi
alla data del decreto di scioglimento.

                                       Art. 2


            Voto dei cittadini temporaneamente all'estero
          per motivi di servizio o missioni internazionali

  1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente  per  gli
elettori italiani residenti all'estero, in occasione  delle  elezioni
per  il  rinnovo  della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della
Repubblica  nell'anno  2013,  esercitano  il  diritto  di  voto   per
corrispondenza all'estero per  la  circoscrizione  della  Camera  dei
Deputati e la circoscrizione del Senato della Repubblica  in  cui  e'
compreso il comune di Roma Capitale, secondo  le  modalita'  indicate
nel presente articolo, i seguenti elettori:
  a)  appartenenti  alle  Forze  armate  e  alle  Forze  di   polizia
temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello  svolgimento  di
missioni internazionali;
  b) dipendenti di amministrazioni  dello  Stato,  di  regioni  o  di
province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio,
qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero,  secondo
quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia  superiore
a tre mesi e inferiore a  dodici  mesi,  ovvero  non  siano  comunque
tenuti ad iscriversi all'AIRE ai sensi della legge 27  ottobre  1988,
n. 470, nonche', qualora non iscritti  alle  anagrafi  dei  cittadini
italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
  c) professori e ricercatori universitari  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,  n.  382,  titolari  di
incarichi e contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge
4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge  30  dicembre  2010,  n.
240, che si trovano in servizio presso  istituti  universitari  e  di
ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno  sei  mesi  e
non piu' di dodici mesi che, alla data  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da
almeno tre mesi, nonche', qualora non  iscritti  nelle  anagrafi  dei
cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.
  2. Gli elettori di cui al comma 1,  lettere  a)  e  b),  presentano
apposita dichiarazione ai fini dell'iscrizione  nell'elenco  previsto
dal comma  4,  quinto  periodo,  che  deve  pervenire  al  comando  o
amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo
giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando  il
nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne  coniugate  o
vedove, il luogo e la data  di  nascita,  il  sesso,  l'indirizzo  di
residenza,  il  comune  di   iscrizione   nelle   liste   elettorali,
l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile,
i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero.  I  familiari
conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera b), entro e  non
oltre  il  trentacinquesimo  giorno  antecedente  alla   data   della
votazione   in   Italia,    fanno    pervenire    la    dichiarazione
all'amministrazione  di  appartenenza  del   proprio   familiare   ed
unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta' in ordine allo stato di familiare  convivente
del dipendente. Il comando o amministrazione  di  appartenenza  o  di
impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data
della votazione in  Italia,  fa  pervenire  all'ufficio  consolare  i
nominativi  dei  dichiaranti,  in  elenchi  distinti  per  comune  di
residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo,  unitamente
all'attestazione della presentazione delle  rispettive  dichiarazioni
entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di
essi, delle condizioni previste al comma 1.
  3. Gli elettori di cui al comma  1,  lettera  c),  fanno  pervenire
direttamente  all'ufficio  consolare   la   dichiarazione   ai   fini
dell'iscrizione nell'elenco previsto dal  comma  4,  quinto  periodo,
comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, entro e non
oltre  il  trentacinquesimo  giorno  antecedente  alla   data   della
votazione  in  Italia  e  unitamente  a  essa   rendono,   ai   sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di  notorieta'  che  attesti  i  requisiti  di  servizio  e
permanenza all'estero di cui al comma  1,  lettera  c).  I  familiari
conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera  c),  unitamente
alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco  previsto  dal
comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo
del comma 2, rendono, ai sensi dell'articolo 47 del  testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in ordine allo
stato di familiare convivente del professore o ricercatore.
  4. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente
alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun  comune  per
via telematica, ove  possibile  per  posta  elettronica  certificata,
ovvero tramite telefax, l'elenco dei nominativi, con luogo e data  di
nascita, dei residenti  nel  comune  che  hanno  fatto  pervenire  le
dichiarazioni di cui ai  commi  2  e  3.  Ciascun  comune,  entro  le
successive  ventiquattro  ore,  con  le   stesse   modalita',   invia
all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche
cumulativa, in ordine alla mancanza di cause  ostative  al  godimento
dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli  elettori  compresi
nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni  successivi  alla
scadenza  del  termine  di  cui  al  secondo   periodo,   l'ufficiale
elettorale redige l'elenco  degli  elettori  per  i  quali  e'  stata
rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio
del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla
commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro
il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in  Italia,
i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni  in  cui  essi
risultano iscritti. Nei casi  in  cui  vi  siano  cause  ostative  al
godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia
la relativa attestazione e il comune trasmette, per via telematica  o
tramite telefax, apposita comunicazione all'ufficio  consolare  entro
il medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio  consolare
iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi
diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco. Sono  iscritti
nell'elenco  anche  i  nominativi  degli   elettori   temporaneamente
all'estero la cui richiesta di attestazione,  inviata  tramite  posta
elettronica certificata, non e' stata riscontrata  dal  comune  entro
tre giorni dalla sua ricezione.
  5. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c),  che  hanno
fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione  nell'elenco
previsto dal comma 4,  quinto  periodo,  possono  revocarla  mediante
espressa   dichiarazione   di   revoca,   datata    e    sottoscritta
dall'interessato,  che  deve   pervenire   direttamente   all'ufficio
consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente  alla
data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il  giorno
successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione  di  revoca,  per
via  telematica  o  tramite  telefax,  al  comune  di  residenza  del
dichiarante.
  6. Gli elettori che hanno presentato  dichiarazione  di  revoca  ai
sensi del comma 5 e gli elettori che, pur  essendo  nelle  condizioni
previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno  fatto  pervenire
la dichiarazione nei termini e con le modalita' previsti dai commi  2
e 3, restano  iscritti  nelle  liste  della  sezione  del  comune  di
residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto.  Gli  elettori
di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto  al  voto  per
corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione  nei
termini  e  con  le  modalita'  previsti  al  comma  5,  non  possono
esercitare il proprio diritto di voto nel territorio  nazionale.  Gli
elettori di cui al comma 1, lettera a), aventi diritto  al  voto  per
corrispondenza, esercitano il diritto  di  voto  in  Italia,  qualora
presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto
di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che,  per  cause  di
forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto  di  voto  per
corrispondenza all'estero.
  7. Il Ministero dell'interno,  non  piu'  tardi  del  ventiseiesimo
giorno antecedente la data della votazione  in  Italia,  consegna  al
Ministero degli affari esteri le liste  dei  candidati  e  i  modelli
delle schede elettorali relative alla circoscrizione della Camera dei
deputati e alla circoscrizione del Senato della Repubblica in cui  e'
compreso il comune di Roma  Capitale.  Sulla  base  delle  istruzioni
fornite  dal  Ministero  degli  affari  esteri,   le   rappresentanze
diplomatiche  e  consolari,  preposte  a  tale  fine   dallo   stesso
Ministero,  provvedono  alla  stampa  del  materiale  elettorale   da
inserire nel plico che  viene  inviato  all'elettore  temporaneamente
all'estero che esercita il diritto di voto  per  corrispondenza.  Non
oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni  in
Italia, gli uffici consolari inviano  agli  elettori  temporaneamente
all'estero che esercitano il diritto di voto  per  corrispondenza  il
plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali e la
relativa busta, un foglio con  le  indicazioni  delle  modalita'  per
l'espressione del voto, le liste dei candidati, la matita  copiativa,
nonche' una  busta  affrancata  recante  l'indirizzo  del  competente
ufficio consolare. Nel caso in cui le schede elettorali siano piu' di
una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono
inviate all'elettore in unica busta. Un plico non  puo'  contenere  i
documenti elettorali di piu' di un elettore. Una  volta  espresso  il
proprio voto sulla scheda elettorale mediante  la  matita  copiativa,
l'elettore introduce  nell'apposita  busta  la  scheda  o  le  schede
elettorali, sigilla la busta, la  introduce  nella  busta  affrancata
unitamente  alla  matita  copiativa  e  al  tagliando  staccato   dal
certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto  e
la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente la data  stabilita
per le votazioni in Italia. Le schede e le buste  che  le  contengono
non devono recare alcun segno di riconoscimento.
  8. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al
delegato del sindaco del comune di Roma Capitale  le  buste  comunque
pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del  giovedi'  antecedente
la data stabilita per le votazioni in Italia,  unitamente  all'elenco
di cui al comma 4, quinto periodo. Le  buste  sono  inviate  con  una
spedizione  unica,  per  via  aerea  e  con  valigia  diplomatica.  I
responsabili degli uffici  consolari  provvedono,  dopo  l'invio  dei
plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede  pervenute
dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle  non
utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore.  Di
tali operazioni viene redatto apposito verbale, che  viene  trasmesso
al Ministero degli affari esteri.
  9. Per gli elettori di cui al comma 1, lettera a),  sono  definite,
in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa  tra
il Ministero della  difesa  e  i  Ministeri  degli  affari  esteri  e
dell'interno, le modalita' tecnico-organizzative  di  formazione  dei
plichi, del loro recapito all'elettore all'estero,  di  raccolta  dei
plichi all'estero, nonche' quelle di consegna dei  plichi  stessi,  a
cura del Ministero della difesa, al delegato del sindaco  del  comune
di Roma Capitale. Le intese di cui al presente comma sono  effettuate
anche per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori di
cui al comma 1, lettera a), e agli elettori  in  servizio  presso  le
rappresentanze  diplomatiche  e  consolari  e   ai   loro   familiari
conviventi, anche nel caso in cui non siano state concluse le  intese
in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27
dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o  sociale  di
cui al comma 4 del medesimo articolo 19.
  10.  Le   schede   votate   per   corrispondenza   dagli   elettori
temporaneamente all'estero sono scrutinate negli uffici elettorali di
sezione  individuati,  entro  e  non  oltre   il   ventesimo   giorno
antecedente alla  data  della  votazione  in  Italia,  in  un  elenco
approvato dalla Commissione elettorale circondariale  del  comune  di
Roma Capitale, su proposta dell'ufficiale elettorale. Con  le  stesse
modalita' ed entro il medesimo termine, vengono istituiti fino ad  un
massimo di dieci seggi speciali nel comune di Roma Capitale, ciascuno
dei quali e' composto da un presidente e da due scrutatori,  nominati
con le modalita' stabilite per  tali  nomine.  Uno  degli  scrutatori
assume le funzioni di segretario del seggio. I plichi  contenenti  le
schede votate, pervenuti al delegato del sindaco, sono  dal  medesimo
delegato proporzionalmente distribuiti ai  seggi  speciali.  Di  tali
operazioni viene redatto apposito  verbale  congiunto  da  parte  del
delegato e dei presidenti  dei  seggi  speciali.  Successivamente,  i
seggi speciali procedono al compimento delle  operazioni  preliminari
allo scrutinio, alle quali  possono  assistere  i  rappresentanti  di
lista designati presso ciascuno di essi. L'atto di  designazione  dei
rappresentanti di lista e' presentato con le modalita' e nei  termini
di cui all'articolo 25, primo comma,  del  testo  unico  delle  leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei  deputati  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30  marzo  1957,  n.  361,  e
successive modificazioni,  e  comunque  non  oltre  le  ore  9  della
domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale.
  11. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate  dagli  elettori,
il delegato del sindaco consegna ai presidenti dei seggi speciali gli
elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che  esercitano  il
diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 4, quinto periodo.
  12. A partire dalle ore 9 della domenica fissata per  la  votazione
nel territorio nazionale, il presidente del seggio  speciale  procede
alle operazioni di  apertura  dei  plichi  assegnati  al  seggio  dal
delegato del sindaco. Coadiuvato dal segretario, il presidente:
  a) apre i plichi e accerta  che  il  numero  delle  buste  ricevute
corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale  congiunto  di
consegna dei plichi;
  b) procede successivamente all'apertura  di  ciascuna  delle  buste
esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
  1)  accerta  che  la  busta  esterna  contenga  il  tagliando   del
certificato elettorale di un solo elettore e la busta  interna  nella
quale deve essere contenuta la scheda o le schede  con  l'espressione
del voto;
  2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna  appartenga
ad  un  elettore  incluso  nell'elenco   consolare   degli   elettori
temporaneamente all'estero che esercitano  il  diritto  di  voto  per
corrispondenza;
  3) accerta che la busta interna, contenente la scheda o  le  schede
con l'espressione del voto, sia chiusa, integra  e  non  rechi  alcun
segno di riconoscimento;
  4) annulla le schede incluse in una busta che contiene piu'  di  un
tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di  un  elettore
che ha votato piu' di una  volta,  o  di  un  elettore  non  inserito
nell'elenco consolare,  o  infine  contenute  in  una  busta  aperta,
lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa  dal
relativo  tagliando  del  certificato  elettorale  la  busta  interna
recante la scheda o le schede annullate in  modo  tale  che  non  sia
possibile procedere alla identificazione del voto;
  5) forma plichi sigillati e  firmati  da  tutti  i  componenti  del
seggio, contenenti ciascuno centocinquanta buste interne  validamente
inviate dagli elettori.
  13. Delle operazioni descritte al comma 12 il presidente del seggio
speciale redige apposito verbale. I plichi contenenti le buste con le
schede di cui al  comma  12,  lettera  b),  numero  5),  formati  dal
presidente   del   seggio   speciale   unitamente   a   verbale    di
accompagnamento, sono presi in consegna dal delegato del sindaco che,
anche a mezzo di propri incaricati, distribuisce un plico a  ciascuno
degli uffici elettorali di sezione individuati  ai  sensi  del  primo
periodo del comma 10, fino ad esaurimento dei plichi stessi.
  14. Gli uffici elettorali di  sezione,  individuati  ai  sensi  del
primo periodo del comma 10,  procedono  alle  operazioni  di  spoglio
delle schede votate dagli elettori di cui al comma 1. A tale fine:
  a) il presidente procede all'apertura del plico formato dal  seggio
speciale, previa verifica dell'integrita'  del  medesimo,  accertando
che il numero delle buste contenute nel plico  sia  corrispondente  a
quello   indicato   nel   verbale   di    accompagnamento;    procede
successivamente all'apertura delle singole buste, imprimendo il bollo
della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;
  b) uno scrutatore, individuato dal presidente,  appone  la  propria
firma sul retro di ciascuna scheda e la  inserisce  nella  rispettiva
urna, una per la Camera dei deputati  ed  una  per  il  Senato  della
Repubblica, in uso presso l'ufficio elettorale di sezione  anche  per
contenere le schede votate presso il medesimo ufficio;
  c) procede allo  scrutinio  congiunto  delle  schede  votate  dagli
elettori temporaneamente all'estero  e  delle  schede  votate  presso
l'ufficio elettorale di sezione;
  d) procede, sia per l'elezione del Senato della Repubblica che  per
l'elezione della Camera dei deputati, alla verbalizzazione unica  del
risultato dello scrutinio delle  schede  votate  presso  il  medesimo
ufficio e delle schede votate all'estero.
  15. Alle operazioni di scrutinio delle schede votate dagli elettori
temporaneamente all'estero che esercitano  il  diritto  di  voto  per
corrispondenza  si  applicano  le  disposizioni  in  vigore  per   lo
scrutinio delle schede votate nel territorio nazionale, in quanto non
diversamente disposto  dal  comma  14.  Ai  fini  dell'esercizio  del
diritto di voto per  corrispondenza  degli  elettori  temporaneamente
all'estero e dello  svolgimento  delle  operazioni  preliminari  allo
scrutinio, si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  di
cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive  modificazioni,
e al relativo  regolamento  di  attuazione  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
  16. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati  nello
svolgimento di missioni internazionali ed  i  titolari  degli  uffici
diplomatici  e  consolari,  o  loro  delegati,  adottano  ogni  utile
iniziativa  al  fine  di   garantire   il   rispetto   dei   principi
costituzionali di liberta', personalita' e segretezza del voto.

               Art. 3


               Modifica alla disciplina dell'Anagrafe
             degli italiani residenti all'estero - Aire

  1. All'articolo 6, comma 4, della legge 27 ottobre  1988,  n.  470,
dopo le  parole:  «ai  quali  la  dichiarazione  si  riferisce»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «e  sono  accompagnate   da   documentazione
comprovante la residenza nella circoscrizione consolare».

                               Art. 4


        Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE

  1.  In  occasione  delle  elezioni  politiche  nell'anno  2013,  in
attuazione   degli   impegni   internazionali   assunti   dall'Italia
nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in
Europa (OSCE), e' ammessa la presenza, presso gli  uffici  elettorali
di sezione, di osservatori elettorali internazionali.  A  tale  fine,
gli osservatori internazionali sono preventivamente  accreditati  dal
Ministero degli affari esteri, che, almeno venti giorni  prima  della
data stabilita per  il  voto,  trasmette  al  Ministero  dell'interno
l'elenco nominativo per la successiva comunicazione  ai  prefetti  di
ciascuna provincia ed ai sindaci.
  2. Gli osservatori internazionali di cui al comma 1 non possono  in
alcun   modo   interferire   nello   svolgimento   delle   operazioni
dell'ufficio elettorale di sezione.

                 Art. 5


                        Copertura finanziaria

  1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a
euro 1.050.000, si provvede mediante utilizzo del Fondo da  ripartire
per  fronteggiare  le  spese  derivanti  dalle  elezioni   politiche,
amministrative,  del  Parlamento  europeo   e   dall'attuazione   dei
referendum,  iscritto  nell'ambito  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2013,
alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi  da  assegnare».
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


                                         Art. 6


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 dicembre 2012

                             NAPOLITANO


                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri

                                Cancellieri, Ministro dell'interno

                                Di Paola, Ministro della difesa

                                Grilli,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino


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