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mercoledì 19 dicembre 2012

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 18-12-2012 n. 20830 Lavoratori cessati per risoluzione consensuale ex art. 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 come modificato dall'art. 1, comma 40 della legge 28 giugno 2012 n. 92. Precisazioni.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 18-12-2012 n. 20830
Lavoratori cessati per risoluzione consensuale ex art. 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 come modificato dall'art. 1, comma 40 della legge 28 giugno 2012 n. 92. Precisazioni.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.

Msg. 18 dicembre 2012, n. 20830 (1).

Lavoratori cessati per risoluzione consensuale ex art. 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 come modificato dall'art. 1, comma 40 della legge 28 giugno 2012 n. 92. Precisazioni.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.



La legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", pubblicata nella G.U. 3 luglio 2012, n. 153 ha dettato, tra l'altro, una nuova disciplina in tema di disoccupazione involontaria.

In particolare l'art. 2, comma 1, di questa legge di riforma istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per i nuovi eventi di disoccupazione che si verificano dalla predetta data, due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione:

- Indennità di disoccupazione (ASpI);

- Indennità di disoccupazione denominata mini-ASpl.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge di riforma sono esclusi dalla fruizione delle predette indennità, tra l'altro, i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'art. 1, comma 40 della legge n. 92 del 2012, nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ovvero determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa, disposto da datori di lavoro aventi il requisito dimensionale di cui all'art. 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b) della legge di riforma. Il citato art. 7, comma 7, della legge n. 604 del 1966 stabilisce infatti che se la conciliazione ha avuto esito positivo e sia stata concordata la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI). Conseguentemente, il lavoratore interessato, in presenza dei requisiti legislativamente richiesti, può ottenere la corresponsione dell'indennità di disoccupazione ASpI o miniASpl. Sulla base del quadro normativo così delineato, la nuova procedura di conciliazione è vigente dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge di riforma), mentre la disciplina dell'indennità di disoccupazione collegata all'ASpI è istituita solo per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Come segnalato da alcune Sedi e da alcuni Patronati, sono state respinte domande di indennità di disoccupazione ordinaria, attualmente vigente, relative a casi di cessazione del rapporto di lavoro derivanti da risoluzioni consensuali ottenute in sede conciliativa con la procedura richiamata.

L'esito descritto è sostenibile attraverso una interpretazione letterale della normativa sopra richiamata. Parimenti, non può non essere evidenziato che questa interpretazione provoca una disparità di trattamento consistente in una mancata tutela nei mesi di "transizione" del 2012, in presenza di una procedura conciliativa che solo nel 2013 potrà portare al riconoscimento di una indennità di disoccupazione collegata all'ASPI.

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha espresso parere concorde, si ritiene che l'ipotesi della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 7 della legge n. 604 del 1966 conclusa in sede conciliativa con una risoluzione consensuale configuri un'ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, dando così titolo all'accesso alla tutela del reddito corrispondente.

Pertanto, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato per risoluzione consensuale intervenuta in sede conciliativa mediante la nuova procedura di cui al novellato art. 7 della legge n. 604 del 1966, attivata dal 18 luglio 2012 è possibile procedere, in presenza dei necessari requisiti assicurativi e contributivi, all'erogazione dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, fino agli eventi di cessazione verificati entro il 31 dicembre 2012.

Le Sedi dovranno, pertanto, provvedere a definire, secondo questo indirizzo interpretativo, le domande di disoccupazione non ancora definite e al riesame, in autotutela, delle domande respinte di indennità di disoccupazione ordinaria presentate in esito alle predette procedure conciliative attivate a far data dal 18 luglio 2012.


Il Direttore generale

Nori



L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 7
L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1
Msg. 17 dicembre 2012, n. 20774

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