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mercoledì 19 dicembre 2012

Ministero dello sviluppo economico Circ. 6-12-2012 n. 4101 Agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nella Zona Franca Urbana dell'Aquila - Chiarimenti e precisazioni in merito alla compilazione dell'istanza prevista dall'art. 11 del D.M. 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo economico.


Ministero dello sviluppo economico
Circ. 6-12-2012 n. 4101
Agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nella Zona Franca Urbana dell'Aquila - Chiarimenti e precisazioni in merito alla compilazione dell'istanza prevista dall'art. 11 del D.M. 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo economico.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico. Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2012, n. 294.

Circ. 6 dicembre 2012, n. 4101 (1).

Agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nella Zona Franca Urbana dell'Aquila - Chiarimenti e precisazioni in merito alla compilazione dell'istanza prevista dall'art. 11 del D.M. 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo economico.

(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico. Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2012, n. 294.



Alle
   

Imprese interessate

Al
   

Comune dell’Aquila

Alla
   

Regione Abruzzo

Alla
   

Camera di commercio dell'Aquila

Alla
   

Prefettura - Ufficio territoriale del governo dell'Aquila

All'
   

AgenzIa delle entrate
   



1. Premessa

L'art. 1, comma 1, del D.M. 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° settembre 2012, n. 204 (nel seguito decreto), in attuazione dell'art. 70 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate all'interno della Zona franca urbana del comune dell'Aquila (nel seguito ZFU), istituita ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni.

Con D.Dirett. 6 dicembre 2012 si è provveduto ad approvare il modello di istanza per fruire dei suddetti benefici, previsto dall' art. 11 del citato D.M. 26 giugno 2012.



2. Intensità e decorrenza delle agevolazioni

Le agevolazioni di cui al decreto sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 2, comma 2, del Reg. (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

Pertanto, ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall'impresa a titolo di de minimis nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.

Nella tabella di cui alla lettera g) del modulo di istanza, ai fini della determinazione delle agevolazioni eventualmente già ottenute dall'impresa a titolo di de minimis alla data di presentazione dell'istanza, si precisa che l'esercizio finanziario è quello indicato nella sezione «dati identificativi dell'impresa richiedente» del modulo di istanza medesimo, corrispondente al periodo contabile di riferimento dell'impresa, che, per talune attività, può non coincidere con l'anno solare (1° gennaio-31 dicembre).

Nella tabella di cui alla lettera h) del modulo di istanza, l'impresa deve indicare eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute, non a titolo di de minimis, a valere sulle medesime tipologie di esenzioni e per gli stessi periodi di imposta considerati dal decreto.

Le agevolazioni decorrono dal periodo di imposta di accoglimento dell'istanza di agevolazione. La data di accoglimento dell'istanza coincide con quella di comunicazione di concessione delle agevolazioni alla singola impresa beneficiaria.



3. Soggetti interessati alla presentazione dell'istanza

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro e piccola dimensione, già costituite e regolarmente iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione dell'istanza. Le stesse devono altresì trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Ai sensi di quanto previsto dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e tenuto anche conto dei rapporti di associazione o di collegamento intercorrenti tra l'impresa che presenta l'istanza di agevolazione e altre imprese o persone fisiche, si considerano:

a) «microimprese» le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato, oppure un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro;

b) «piccole imprese» le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.

Per una più puntuale trattazione dei criteri e delle modalità di determinazione della dimensione aziendale ai fini dell'accesso alle agevolazioni, si rimanda a quanto stabilito dalla predetta raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e dal D.M. 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238.

Le imprese ammissibili alle agevolazioni devono svolgere la propria attività all'interno della ZFU, disponendo, alla data di presentazione dell'istanza, come indicato dal richiedente alla lettera a) del modulo di istanza, di un ufficio o locale destinato all'attività, anche amministrativa, ubicato all'interno della ZFU, regolarmente segnalato alla competente Camera di commercio e risultante dal relativo certificato camerale.

Per ufficio o locale si intende la sede legale, amministrativa, produttiva o qualsiasi altra sede secondaria o unità locale dell'impresa, così come risultante dal certificato camerale.

Per le imprese che svolgono attività non sedentaria, sia nel caso in cui l'ufficio o locale indicato alla lettera a) del modulo di istanza sia ubicato all'interno della ZFU, sia che esso ricada nel centro storico dell'Aquila, è inoltre richiesto che:

a) presso il predetto ufficio o locale sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore lavorative;

ovvero

b) almeno il 25% del volume di affari dell'impresa sia realizzato da operazioni effettuate all'interno della ZFU.

Ai fini del decreto, sono considerate non sedentarie le attività esercitate prevalentemente al di fuori di un ufficio o locale aziendale e svolte principalmente, se non esclusivamente, direttamente presso la clientela dell'impresa o in spazi pubblici. In tal senso, a fini esemplificativi e non esaustivi, sono considerate attività di tipo:

- non sedentario, i venditori ambulanti, le imprese di costruzione, gli idraulici e i parrucchieri che svolgono la propria attività prevalentemente presso l'abitazione dei clienti;

- sedentario, le attività manifatturiere svolte all'interno di uno stabilimento produttivo, gli esercizi commerciali, i ristoranti, i saloni di parrucchiere.

Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al decreto le «imprese in difficoltà» ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. A tal fine, si considera impresa in difficoltà l'impresa che:

a) se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, ovvero

b) se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, ovvero

c) indipendentemente dal tipo di società, le imprese per cui ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una micro o piccola impresa costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla suddetta lettera c).



4. Importi richiesti

L'importo complessivo delle agevolazioni richieste non può essere superiore al massimale previsto all'art. 3, comma 2, del decreto, pari a:

a) 200.000,00 euro, ovvero,

b) 100.000,00 euro, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada.

Inoltre, per le imprese che abbiano beneficiato, nell'esercizio finanziario in corso alla data di inoltro dell'istanza e nei due precedenti, di altre agevolazioni a titolo di «de minimis», l'importo massimo delle agevolazioni richiedibili ai sensi del decreto non può essere superiore alla differenza tra il limite previsto dalla normativa «de minimis» (200.000,00 euro, ovvero 100.000,00 euro, in funzione del settore di attività dell'impresa) e il totale delle agevolazioni de minimis già ottenute dall'impresa, così come riportate nella tabella di cui alla lettera g) del modulo di istanza.



5. Agevolazioni concedibili

Le imprese possono beneficiare delle tipologie di agevolazioni previste alle lett. a), b) e d) del comma 341 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, consistenti in:

a) esenzione dalle imposte sui redditi;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive;

c) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

In considerazione del fatto che l'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili ubicati nella ZFU, posseduti e utilizzati dalle imprese per l'esercizio dell'attività economica, è riconosciuta dal decreto e dalla normativa di riferimento «fino all'anno 2012», le agevolazioni concesse ai sensi del decreto, avendo decorrenza da un periodo di imposta successivo al 2012, non potranno avere ad oggetto l'esenzione da tale imposta.


a) Esenzione dalle imposte sui redditi


Il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU, fino a concorrenza dell'importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta e fatto salvo quanto di seguito previsto in termini di maggiorazioni, è esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di agevolazione, nei limiti delle seguenti percentuali:

- 100%, per i primi cinque periodi di imposta;

- 60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo;

- 40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;

- 20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.

Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell'esenzione, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli artt. 54, 86 e 101 del Testo unico delle imposte sui redditi (nel seguito TUIR), né le sopravvenienze attive e passive di cui agli artt. 88 e 101 del medesimo TUIR.

i componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito.

Per l'esenzione dalle imposte sui redditi non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 83 del TUIR.

Il limite di 100.000,00 euro è maggiorato, per ciascuno dei periodi di imposta, di un importo pari a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente all'interno del Sistema locale di lavoro in cui ricade la ZFU (vedi oltre per la puntuale individuazione del SLL), assunto a tempo indeterminato dall'impresa beneficiaria. A tale fine, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell'esenzione.

La maggiorazione spetta per i nuovi assunti che svolgono attività di lavoro dipendente solo all'interno della ZFU. L'incremento è considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate all'impresa richiedente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto.

Nel caso in cui il soggetto svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU, ai fini della determinazione del reddito prodotto nella ZFU, sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività nella ZFU e al di fuori di essa concorrono alla formazione del reddito prodotto nella ZFU per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nella ZFU e l'ammontare di tutti gli altri ricavi o compensi e altri proventi. Per il periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del decreto non si applica tale disposizione.

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR, rileva altresì il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte.

Ai fini dell'applicazione degli artt. 12, commi 1, 13, 15 e 16 del TUIR, il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte è computato in aumento del reddito complessivo. Resta fermo il computo del predetto reddito ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte concorre alla formazione della base imponibile dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'addizionale comunale di cui all'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.


b) Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive


per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell'istanza di agevolazione, dall'imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore della produzione netta.

per la determinazione del valore della produzione netta, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate.

I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in applicazione dell'art. 5-bis del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della disciplina vigente in data anteriore a quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta.

Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU, ai fini della determinazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.


c) Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente


Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30 percento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la ZFU, è riconosciuto, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall'art. 1, comma 1, del D.M. 1 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali , l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali:

- 100%, per i primi cinque anni;

- 60%, per gli anni dal sesto al decimo;

- 40%, per gli anni undicesimo e dodicesimo;

- 20%, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.

Il sistema locale di lavoro in cui ricade la ZFU è rappresentato dal seguente aggregato di comuni: Acciano, Barete, Barisciano, Cagnano, Amiterno, Calascio, DCampotosto, Capitignano, Carapelle C., Castel del Monte, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Ocre, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio né V., S. Pio delle Camere, Sant'Eusanio F.se, S. Stefano di Sessanio, Scoppio, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo.



6. Concessione delle agevolazioni

L'importo dell'agevolazione per ciascun soggetto beneficiario è calcolato sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo complessivamente richiesto dalle imprese istanti, tenuto conto delle quote di risorse destinate alle riserve di cui all'art. 4 del decreto.

Gli importi delle agevolazioni spettanti sono determinati con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato anche nel sito istituzionale (www.mise.gov.it).



7. Riserve

Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento, ai sensi dell'art. 4 del decreto, sono istituite due specifiche riserve.


a) «Riserva per le nuove imprese»


La prima riserva, di cui al comma 1, lett. a), del citato art. 4, è istituita in favore delle imprese di nuova costituzione, intendendosi per tali le imprese che, in possesso dei requisiti previsti all'art. 2 del decreto, si trovano, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione dell'impresa. A tale riserva è destinata una quota pari al 20% delle risorse disponibili.


b) «Riserva per le imprese del centro storico»


La seconda riserva, di cui alla lett. b) dell'art. 4 del decreto, è destinata alle imprese, in possesso dei requisiti previsti all'art. 2 del decreto, che svolgono l'attività economica nel centro storico dell'Aquila, disponendo, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, di un ufficio o locale destinato all'attività, anche amministrativa, all'interno del centro storico dell'Aquila, come indicato dall'impresa alla lettera a) del modulo di istanza.

La perimetrazione del centro storico dell'Aquila è disponibile nell'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) dedicata alle agevolazioni per la ZFU del comune dell'Aquila.

Per le imprese che svolgono attività non sedentaria, ai fini dell'accesso alla riserva in argomento, si rinvia a quanto esposto, con riferimento a tale tipologia di impresa, al precedente paragrafo 3.

Nel caso in cui l'ufficio o locale situato nel centro storico non sia operativo alla data di presentazione della istanza di agevolazione, l'impresa fruisce delle agevolazioni, qualora disponga di altro ufficio o locale adibito all'attività aziendale ubicato in area esterna al centro storico ma comunque compresa nella ZFU, nella misura stabilita per le imprese non ricadenti nella riserva per il «centro storico», fermo restando il riconoscimento dell'eventuale maggior importo dell'agevolazione connesso alla ricomprensione dell'impresa nella riserva per il «centro storico» non appena l'impresa abbia comunicato al Ministero l'intervenuto ripristino dell'operatività dell'ufficio o locale situato nel centro storico.

Nel caso in cui l'ufficio o locale situato nel centro storico non sia operativo alla data di presentazione della istanza di agevolazione e l'impresa non disponga, alla medesima data, di altri uffici o locali adibiti all'attività aziendale ubicati all'interno della ZFU, la effettiva fruizione delle agevolazioni è condizionata all'invio, da parte dell'impresa, di una apposita comunicazione al Ministero con la quale la stessa dichiara l'intervenuto ripristino dell'operatività del predetto ufficio o locale.

Le comunicazioni di cui sopra devono essere redatte utilizzando l'apposito schema predisposto dal Ministero e disponibile nell'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) dedicata alle agevolazioni per la ZFU del comune dell'Aquila.

Alla riserva per il centro storico è destinata una quota pari al 10% delle risorse disponibili. Le somme eventualmente non impiegate dalla riserva in argomento sono utilizzate a copertura delle istanze, che non gravano sulla predetta riserva, rimaste prive di integrale copertura.


c) Gestione delle riserve


Le predette riserve saranno gestite dal Ministero in modo da tener conto, in sede di riparto, dei casi in cui una impresa richiedente possegga contemporaneamente i requisiti previsti per la ricomprensione sia nella riserva di cui alla lett. a) che alla lett. b) dell'art. 4 del decreto.



8. Informazioni antimafia

Laddove previsto dalla vigente normativa, il Ministero provvede ad inoltrare alla competente prefettura la richiesta di informazioni circa l'eventuale sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa. In tali casi, l'efficacia del provvedimento di concessione delle agevolazioni resta subordinata all'acquisizione dell'informativa antimafia recante l'attestazione dell'insussistenza di condizioni interdittive.



9. Modalità di fruizione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

Le agevolazioni sono fruite dalle imprese beneficiarie fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione concessa, così come determinato dal Ministero (vedi paragrafo 6).



10. Informazioni e contatti

Ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di accesso alle agevolazioni possono essere richieste ai contatti riportati nell'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) dedicata alle agevolazioni per la ZFU del comune dell'Aquila.


Il Direttore generale

Sappino



D.M. 26 giugno 2012, art. 11
D.M. 26 giugno 2012, art. 1
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 70
D.L. 28 aprile 2009, n. 39, art. 10
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 341
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 54
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 86 e segg.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 101
D.M. 18 aprile 2005

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