Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 30-5-2013 n. 37/0009891
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Compagnie e gruppi portuali trasformati in cooperative di lavoro ex art. 21, L. n. 84/1994 - Indennità di mobilità di cui all'art. 7, L. n. 223/1991.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.
Nota 30 maggio 2013, n. 37/0009891 (1).
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Compagnie e gruppi portuali trasformati in cooperative di lavoro ex art. 21, L. n. 84/1994 - Indennità di mobilità di cui all'art. 7, L. n. 223/1991.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.
Alla
Associazione nazionale compagnie imprese portuali - Ancip
Alla
Federazione italiana lavoratori trasporti - Filt - Cgil
L'Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali - ANCIP - e la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti FILT - CGIL, con due distinte istanze di interpello, hanno chiesto il parere di questa Direzione generale in ordine ad una possibile applicazione della disposizione di cui all'art. 7, L. n. 223/1991 nei confronti dei soci lavoratori di cooperative portuali in caso di licenziamento collettivo disposto ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge citata.
In particolare, gli interpellanti chiedono se i suddetti lavoratori, dipendenti di cooperative derivanti dalla trasformazione di compagnie portuali ex art. 21, L. n. 84/1994, siano o meno destinatari dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, L. n. 223/1991, previo pagamento della relativa contribuzione all'INPS.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro e dell'INPS, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre muovere dalla lettura del menzionato art. 21, L. n. 84/1994, recante la disciplina della trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali.
La norma dispone che le compagnie ed i gruppi portuali debbano costituirsi:
- "in forme societarie rientranti tra quelle previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali" (lett. a);
- "in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, nonché, fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga all'art. 1 della L. n. 1369/1960" (lett. b);
- "in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti" (lett. c).
In virtù della distinzione operata dall'art. 21, la legge in esame ha provveduto a disciplinare l'ambito di attività delle imprese di cui alla lettera a) con le disposizioni di cui agli artt. 16 e 18, concernenti rispettivamente le operazioni portuali e la concessione di aree e banchine e quelle di cui alla lett. b) con l'art. 17, relativo alla fornitura del lavoro portuale temporaneo.
Dall'esame sistematico di diverse disposizioni che regolamentano la materia degli ammortizzatori sociali (cfr. ad es. D.P.R. n. 602/1970; artt. 1 e 12, L. n. 223/1991), si evince anzitutto che i soci lavoratori dipendenti delle cooperative ivi elencate risultano esclusi dalla possibilità di fruire dei trattamenti d'integrazione salariale ordinaria e straordinaria (cfr. nota 17 giugno 2011, n. 25/II/0010044, nota 13 marzo 2012, n. 37/0005065 e Circ. 28 gennaio 2013, n. 13 dell'Inps).
Si sottolinea che la suddetta esclusione non è venuta meno neanche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 2, della L. n. 236/1993 che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 1, 4 e 24 della L. n. 223/1991 ai soci di cooperative di produzione e lavoro.
Del resto questo Ministero ha già evidenziato, con nota 17 giugno 2011, n. 25/II/0010044, che le cooperative portuali rientranti nell'ambito della disciplina di cui alla L. n. 84/1994 risultano escluse dalla fruizione delle integrazioni per CIGS mentre, in virtù dell'art. 3, comma 2, della L. n. 92/2012, i lavoratori portuali dipendenti di imprese che prestano lavoro temporaneo ex art. 17 e ai lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, comma 1 lett. b), della L. n. 84/1994, "è riconosciuta un'indennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro". Al riguardo va peraltro evidenziato che, in relazione a tale disposizione, alle imprese e agenzie di cui all'art. 17, commi 2 e 5, della L. n. 84/1994 e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, comma 1 lett. b), l'art. 3, comma 3, della L. n. 92/2012 estende l'obbligo contributivo per CIGS unicamente in relazione alla messa a regime della suddetta prestazione senza comportare l'estensione della disciplina della CIGS (v. anche la Circ. 28 gennaio 2013, n. 13 dell'Inps).
In ordine al quesito sollevato, l'interpellante richiama la disposizione di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 186/2000, ai sensi della quale "le eventuali situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese di cui agli artt. 16 e 18 della legge n. 84/1994 [pertanto le imprese di cui all'art. 21, lett. a) della stessa L. n. 84/1994], sono disciplinate secondo le norme e le procedure di cui alla L. n. 223/1991".
In proposito si fa presente che la suddetta norma comporta l'applicazione della disciplina della L. n. 223/1991 nei confronti delle imprese menzionate, con i limiti ed i presupposti sanciti dalla medesima regolamentazione.
Ferma restando l'applicazione delle "norme e procedure di cui alla L. n. 223/1991" per la gestione delle eventuali situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale, va tuttavia evidenziata l'esclusione dell'indennità di mobilità.
L'art. 16 della citata Legge dispone, infatti, l'erogazione dell'indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale stabilendo che "nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'articolo 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore (...), ha diritto alla indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7".
In relazione al suddetto dettato normativo si sottolinea che le cooperative portuali in argomento, risultando escluse dalla disciplina delle integrazioni salariali per CIGS, non rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione e, di conseguenza, i soci lavoratori portuali dipendenti non possono beneficiare dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, nonostante l'eventuale versamento del contributo all'INPS da parte della cooperativa.
Il Direttore generale
Paolo Pennesi
L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 21
L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7
L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 16
L. 30 giugno 2000, n. 186, art. 3
L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 3
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 30-5-2013 n. 37/0009880
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ex art. 21, comma 1, lett. b), L. n. 89/1994 - CIGS e decontribuzione ex art. 9, L. n. 407/1990 - Art. 3, comma 3, L. n. 92/2012.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.
Nota 30 maggio 2013, n. 37/0009880 (1).
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ex art. 21, comma 1, lett. b), L. n. 89/1994 - CIGS e decontribuzione ex art. 9, L. n. 407/1990 - Art. 3, comma 3, L. n. 92/2012.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.
Alla
Federazione italiana lavoratori trasporti - Filt - Cgil
La Federazione Italiana Lavoratori Trasporti FILT - CGIL ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione delle norme concernenti il versamento contributivo per CIGS ex art. 9, L. n. 407/1990 da parte di società cooperative portuali, ex art. 21, comma 1, lett. b), L. n. 84/1994, per i lavoratori che prestano lavoro temporaneo nei porti, a seguito delle novità introdotte con l'art. 3, L. n. 92/2012. In particolare, l'istante chiede quale sia la normativa applicabile per il periodo antecedente alla entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009) che ha introdotto una specifica indennità in favore dei lavoratori temporanei delle predette società cooperative.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Attive e Passive per il lavoro, della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative e dell'INPS, si rappresenta quanto segue.
Al fine di fornire la soluzione al quesito proposto, appare utile muovere dalla lettura in chiave sistematica dell'attuale quadro normativo.
In via preliminare si ricorda, come peraltro già evidenziato da questo Ministero nella nota 13 marzo 2012, n. 37/0005065, che la normativa afferente ai trattamenti di integrazione salariale erogati alle compagnie e gruppi portuali successivamente alla trasformazione delle medesime società in cooperative portuali, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b) della Legge sopra citata, non ha subito modifiche in relazione al versamento contributivo agevolato ex art. 9, L. n. 407/1990. Occorre sottolineare tuttavia che il predetto obbligo è dovuto in linea generale ai fini della concessione dei trattamenti di cassa integrazione per situazioni di crisi.
L'indennità di mancato avviamento ex art. 19, comma 12, del D.L. n. 185/2008 rappresenta invece uno strumento di cui beneficiano esclusivamente ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo ex lege n. 84/1994. Di conseguenza, come ribadito nella risposta ad interpello summenzionata, laddove le aziende fruiscano soltanto dell'indennità di mancato avviamento, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 9, con riferimento alla contribuzioni agevolate afferenti alla CIGS.
Tale osservazione risulta a fortiori suffragata proprio dal dettato dell'art. 3, comma 3, L. n. 92/2012 che esplicitamente estende solo a decorrere dal mese di gennaio 2013 l'obbligo contributivo per CIGS ex art. 9, L. n. 407/1990, alle imprese e agenzie di cui all'art. 17, commi 2 e 5, L. n. 84/1994, nonché alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b), della medesima legge (cfr. Circ. 28 gennaio 2013, n. 13 dell'Inps).
Alla luce di quanto sopra evidenziato si ritiene dunque che per il periodo antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 185/2008, nei confronti delle predette cooperative portuali aventi come organico esclusivamente lavoratori temporanei, destinatari dell'indennità di mancato avviamento, non è dovuto il versamento contributivo di cui all'art. 9 della L. n. 407/1990.
Il Direttore generale
Paolo Pennesi
L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 21
L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 9
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 19
L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 3
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