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venerdì 31 maggio 2013

Ministero della salute Comunicato 29-5-2013 Indicazioni riguardanti l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Parere fornito dalla Direzione generale per la salute e i consumatori, Commissione europea.


Ministero della salute
Comunicato 29-5-2013
Indicazioni riguardanti l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Parere fornito dalla Direzione generale per la salute e i consumatori, Commissione europea.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 2013, n. 124.
Comunicato 29 maggio 2013   (3) (1).
Indicazioni riguardanti l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Parere fornito dalla Direzione generale per la salute e i consumatori, Commissione europea. (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 2013, n. 124.
(2) Emanato dal Ministero della salute.
(3) Data della Gazzetta Ufficiale.
 
[Testo del comunicato]


Con nota del 22 aprile 2013, prot. n. 17607 - A - 2 maggio 2013, la Direzione generale per la salute e i consumatori, Sicurezza della catena alimentare, Unità E3 - Prodotti chimici, contaminati, pesticidi, della Commissione europea, ha fornito il proprio parere in merito al quesito posto da questa Direzione circa l'applicazione dell'art. 63, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.
Secondo il citato parere, l'art. 63, par. 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1107/2009, non si applica ai casi di commercio parallelo in quanto la norma si riferisce a situazioni in cui i prodotti fitosanitari sono importati da Paesi terzi.
Sulla base di tale interpretazione, che esclude l'applicazione della citata disposizione sulla riservatezza ai dati relativi al commercio parallelo, l'Amministrazione ritiene opportuno fornire indicazione, oltre ai dati già resi accessibili nel provvedimento autorizzativo, anche delle seguenti informazioni:
- denominazione commerciale con la quale il prodotto fitosanitario è autorizzato nello Stato membro di provenienza estera;
- denominazione della ditta titolare del prodotto fitosanitario autorizzato nello Stato membro di provenienza estera;
- Stato membro dal quale proviene il prodotto fitosanitario oggetto di commercio parallelo.
Le suddette informazioni verranno indicate nel decreto dirigenziale di permesso al commercio parallelo e dovranno essere riportate anche nell'etichetta del prodotto fitosanitario oggetto di commercio parallelo.
I permessi di commercio parallelo emessi secondo l'interpretazione di cui al precedente comunicato del 25 marzo 2013, saranno opportunamente integrati con decreto dirigenziale.
Il presente comunicato sarà pubblicato sia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sia sul portale di questo Ministero.

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