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venerdì 31 maggio 2013

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 24 aprile 2013 Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle Isole Eolie. (13A04737)(GU n.125 del 30-5-2013)


 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 aprile 2013 

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle  Isole
Eolie. (13A04737)
(GU n.125 del 30-5-2013) 


                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura;
  Vista la circolare n. 5222, dell'8 settembre  1999,  con  la  quale
sono  state  dettate  le  istruzioni  relative  all'applicazione  del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e  i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento  turistico,  l'afflusso  e  la  circolazione   di   veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
  Vista la delibera della Giunta comunale di Lipari (Messina) del  21
dicembre 2012, n. 108;
  Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di  Messina  n.
5690/13/13.12/GAB. dell'11 febbraio 2013;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Regione   Siciliana
comunicato con nota della Presidenza n. 19622, del 17 aprile 2013;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti;
  Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare  i  richiesti
provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le  ragioni
espresse nei succitati atti;

                              Decreta:

                               Art. 1

  Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del Comune di
Lipari, di veicoli a motore appartenenti a  persone  non  stabilmente
residenti  nelle  isole  del  Comune  stesso,  secondo  il   seguente
calendario:
    dal 1° giugno 2013 al 31 ottobre 2013 divieto  per  le  isole  di
Panarea e Stromboli;
    dal 1° luglio 2013 al 31 ottobre  2013  divieto  per  l'isola  di
Alicudi;
    dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013 divieto per le  isole  di
Lipari, Vulcano e Filicudi.
                               Art. 2

  Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:
    A) Alicudi - Stromboli - Panarea:
  1) ai veicoli adibiti al trasporto  di  cose  per  il  rifornimento
degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi
stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;
  2) per le sole  isole  di  Panarea  e  Stromboli,  ai  motocicli  e
ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni  che,
pur non essendo residenti,  risultino  iscritti  nei  ruoli  comunali
delle imposte di nettezza urbana del  Comune  di  Lipari  per  l'anno
2012, limitatamente  ad  uno  solo  dei  citati  veicoli  per  nucleo
familiare;
  3) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature  per
occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e  manifestazioni
culturali. Il permesso verra' concesso dal comune, di volta in volta,
secondo le necessita';
  4) ai veicoli delle forze dell'ordine;
    B) Lipari - Vulcano:
  1)  agli  autoveicoli,  ciclomotori  e  motocicli  appartenenti  ai
proprietari di abitazioni ubicate all'esterno  del  perimetro  urbano
che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali
delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2012, limitatamente ad un
solo  veicolo  per  nucleo  familiare.   L'iscrizione   deve   essere
dimostrata  con  la  relativa  cartella  esattoriale  o   certificato
rilasciato dal comune;
  2) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;
  3) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone
che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno  sette
giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata;  ove
tali residenze fossero ubicate all'interno del  perimetro  urbano  di
Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli  dovranno  dimostrare
di avere la possibilita' di un parcheggio  privato  o  pubblico  (ove
esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra'  essere  esposta,
in modo visibile, all'interno del veicolo;
  4) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che  dimostrino
di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi esistenti,
o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li  stazionino  per
tutto il periodo del soggiorno;
  5) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o  che
trasportano artisti e attrezzature  per  occasionali  prestazioni  di
spettacolo, per convegni e manifestazioni  culturali.  Tale  permesso
verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita';
  6) alle autoambulanze, veicoli  delle  forze  dell'ordine  e  carri
funebri;
  7) agli autobus turistici che, relativamente  alla  sosta  ed  alla
circolazione,  dovranno  scrupolosamente  attenersi  alle   ordinanze
locali;
    C) Filicudi:
  1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il  rifornimento  di
esercizi  commerciali  con  l'obbligo  di  stazionare  negli   stalli
autorizzati per lo scarico delle merci;
  2) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o  che
trasportano artisti e attrezzature  per  occasionali  prestazioni  di
spettacolo, per convegni e manifestazioni  culturali.  Tale  permesso
verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita';
  3) agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere
in possesso di prenotazione  di  almeno  sette  giorni  in  struttura
alberghiera, extralberghiera o casa privata che  dovranno  dimostrare
di avere la possibilita' di un parcheggio  privato  o  pubblico  (ove
esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra'  essere  esposta,
in modo visibile, all'interno del veicolo.
                               Art. 3

  Sulle  isole  anzidette  possono  affluire  gli   autoveicoli   che
trasportano  invalidi,  purche'  muniti  dell'apposito   contrassegno
previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre  1992,  n.  495  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
rilasciato da una competente autorita' italiana o estera.
                               Art. 4

  Al Comune di  Lipari  e'  consentito,  per  comprovate,  urgenti  e
inderogabili necessita', di concedere ulteriori deroghe al divieto di
accesso di cui al presente decreto.
                               Art. 5


                              Sanzioni

  Chiunque viola i divieti al  presente  decreto  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro
1.643 cosi' come  previsto  dal  comma  2  dell'art.  8  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di  cui  al
decreto del Ministro della giustizia in data 19 dicembre 2012.
                               Art. 6

  Il Prefetto di Messina  e'  incaricato  della  esecuzione  e  della
assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
    Roma, 24 aprile 2013

                                            Il vice Ministro: Ciaccia

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2013
Ufficio di  controllo  atti  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del  territorio
e del mare, registro n. 4, foglio n. 248

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