MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 aprile 2013
Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle Isole
Eolie. (13A04737)
(GU n.125 del 30-5-2013)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Vista la circolare n. 5222, dell'8 settembre 1999, con la quale
sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della Giunta comunale di Lipari (Messina) del 21
dicembre 2012, n. 108;
Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Messina n.
5690/13/13.12/GAB. dell'11 febbraio 2013;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana
comunicato con nota della Presidenza n. 19622, del 17 aprile 2013;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti
provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni
espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1
Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del Comune di
Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente
residenti nelle isole del Comune stesso, secondo il seguente
calendario:
dal 1° giugno 2013 al 31 ottobre 2013 divieto per le isole di
Panarea e Stromboli;
dal 1° luglio 2013 al 31 ottobre 2013 divieto per l'isola di
Alicudi;
dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013 divieto per le isole di
Lipari, Vulcano e Filicudi.
Art. 2
Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:
A) Alicudi - Stromboli - Panarea:
1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento
degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi
stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;
2) per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e
ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che,
pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali
delle imposte di nettezza urbana del Comune di Lipari per l'anno
2012, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo
familiare;
3) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per
occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni
culturali. Il permesso verra' concesso dal comune, di volta in volta,
secondo le necessita';
4) ai veicoli delle forze dell'ordine;
B) Lipari - Vulcano:
1) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai
proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano
che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali
delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2012, limitatamente ad un
solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere
dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato
rilasciato dal comune;
2) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;
3) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone
che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette
giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove
tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di
Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare
di avere la possibilita' di un parcheggio privato o pubblico (ove
esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra' essere esposta,
in modo visibile, all'interno del veicolo;
4) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino
di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi esistenti,
o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li stazionino per
tutto il periodo del soggiorno;
5) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che
trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso
verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita';
6) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri
funebri;
7) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla
circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze
locali;
C) Filicudi:
1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di
esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli
autorizzati per lo scarico delle merci;
2) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che
trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso
verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita';
3) agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere
in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura
alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare
di avere la possibilita' di un parcheggio privato o pubblico (ove
esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra' essere esposta,
in modo visibile, all'interno del veicolo.
Art. 3
Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che
trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno
previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni,
rilasciato da una competente autorita' italiana o estera.
Art. 4
Al Comune di Lipari e' consentito, per comprovate, urgenti e
inderogabili necessita', di concedere ulteriori deroghe al divieto di
accesso di cui al presente decreto.
Art. 5
Sanzioni
Chiunque viola i divieti al presente decreto e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro
1.643 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della giustizia in data 19 dicembre 2012.
Art. 6
Il Prefetto di Messina e' incaricato della esecuzione e della
assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 24 aprile 2013
Il vice Ministro: Ciaccia
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2013
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio
e del mare, registro n. 4, foglio n. 248
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