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giovedì 2 maggio 2013

Reg. (CE) 30-4-2013 n. 397/2013 REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture nuove (Testo rilevante ai fini del SEE). Pubblicato nella G.U.U.E. 1 maggio 2013, n. L 120.


Reg. (CE) 30-4-2013 n. 397/2013
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture nuove (Testo rilevante ai fini del SEE).
Pubblicato nella G.U.U.E. 1 maggio 2013, n. L 120.

Reg. (CE) 30 aprile 2013, n. 397/2013   (1) (2).

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture nuove (Testo rilevante ai fini del SEE).

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 1 maggio 2013, n. L 120.

(2)  Il presente regolamento è entrato in vigore l'8 maggio 2013.



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri , in particolare l'articolo 8, paragrafo 9, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) L'esperienza acquisita in materia di monitoraggio delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture nuove nel 2010 e 2011 mostra che è possibile calcolare le emissioni specifiche medie e gli obiettivi per le emissioni specifiche soltanto sulla base di dati dettagliati di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 443/2009. È quindi opportuno adeguare i dati aggregati di cui alla prima tabella riportata nell'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 443/2009, al fine di includere solo i dati strettamente necessari per l'attuazione di tale regolamento.

(2) Al fine di migliorare la qualità e l'accuratezza del monitoraggio delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture, è tuttavia necessario precisare meglio alcuni dei parametri dei dati richiesti e aggiungere ulteriori parametri finora oggetto di un controllo su base volontaria.

(3) L'inclusione del numero di omologazione come parametro dei dati da monitorare e comunicare può migliorare gli strumenti a disposizione dei fabbricanti per verificare i calcoli provvisori delle loro emissioni specifiche medie e degli obiettivi per le emissioni specifiche e, di conseguenza, garantire maggiore precisione nelle serie di dati definitive.

(4) Le autovetture omologate a livello nazionale in piccole serie, in conformità all'articolo 23 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) e le autovetture omologate individualmente in conformità dell'articolo 24 di tale direttiva, non sono prese in considerazione ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore. È tuttavia importante monitorare il numero di tali veicoli in modo coerente al fine di valutare l'eventuale impatto sul processo di monitoraggio e il raggiungimento dell'obiettivo per le emissioni medie di CO2 dell'Unione. Il numero complessivo di tali registrazioni deve pertanto essere indicato su base annuale.

(5) Occorre altresì garantire che la riduzione delle emissioni di CO2 dalle autovetture sia allineata a quella per i veicoli commerciali leggeri, ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri , includendo come parametri di monitoraggio obbligatori anche la potenza e il consumo di energia elettrica, oltre al numero di omologazione. Inoltre, se il certificato di conformità non è utilizzato in qualità di principale fonte dei dati e i dati sono tratti, tra l'altro, dai documenti di omologazione, è opportuno chiarire che in tali casi i dati devono essere coerenti con i dati forniti nei certificati di conformità.

(6) Al fine di garantire che tali modifiche possano essere prese in considerazione per il monitoraggio dei dati nel 2013, è opportuno prevedere l'entrata in vigore al più tardi il settimo giorno dalla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(7) Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 443/2009 di conseguenza.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 443/2009 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO



Allegato

L'allegato II del regolamento (CE) n. 443/2009 è sostituito dal seguente:

«Allegato II

Monitoraggio e comunicazione delle emissioni

PARTE A - Rilevamento dei dati sulle autovetture nuove e determinazione delle informazioni sul monitoraggio del CO2

1. Gli Stati membri registrano, per ogni anno civile, i seguenti dati dettagliati per ciascuna autovettura nuova immatricolata nel loro territorio:

a) costruttore;

b) numero di omologazione, con la sua estensione;

c) tipo, variante e versione;

d) marca e nome commerciale;

e) categoria di veicolo omologato;

f) nuove immatricolazioni totali;

g) massa;

h) emissioni specifiche di CO2;

i) impronta: interasse, carreggiata dell'asse sterzante e carreggiata dell'altro asse;

j) tipo di carburante e modalità carburante;

k) cilindrata;

l) consumo elettrico;

m) codice per tecnologia innovativa o gruppo di tecnologie innovative e riduzione delle emissioni di CO2 da esse determinata.

2. I dati dettagliati di cui al punto 1 devono essere ricavati dal certificato di conformità dell'autovettura cui si riferiscono o essere coerenti con il certificato di conformità rilasciato dal costruttore dell'autovettura cui si riferiscono. Se il certificato di conformità non viene utilizzato, gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire l'adeguata accuratezza della procedura di controllo. Se per un'autovettura vengono indicati sia un valore minimo che un valore massimo per la massa o l'impronta di cui al punto 1, lettera i), ai fini del presente regolamento gli Stati membri utilizzano solo il valore massimo. Nel caso di veicoli a doppia alimentazione (benzina-gas), i cui certificati di conformità riportano le emissioni specifiche di CO2 sia per la benzina sia per il carburante gas, gli Stati membri utilizzano solo il valore misurato per il gas.

3. Gli Stati membri stabiliscono, per ogni anno civile:

a) le fonti utilizzate per la raccolta dei dati dettagliati di cui al punto 1;

b) il numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove oggetto di scheda di omologazione CE;

c) il numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove omologate individualmente;

d) il numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove omologate a livello nazionale in piccole serie;

e) la percentuale di tutte le stazioni di rifornimento di carburante sul loro territorio che erogano carburante E85.

PARTE B - Metodi per accertare i dati di monitoraggio delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture nuove

I dati di monitoraggio che gli Stati membri sono tenuti a determinare ai sensi del presente allegato, parte A, punti 1 e 3, sono ricavati secondo il metodo descritto nella presente parte.

1. Numero di autovetture nuove immatricolate

Gli Stati membri determinano il numero di autovetture nuove immatricolate nel loro territorio nell'anno di monitoraggio interessato, suddiviso in veicoli soggetti a omologazione CE, omologazione individuale e omologazione nazionale di piccole serie.

2. Distribuzione delle autovetture nuove per versione

Per ciascuna versione di ciascuna variante di ciascun tipo di autovettura nuova, sono registrati il numero delle autovetture di nuova immatricolazione e i dati dettagliati di cui alla parte A, punto 1.

3. Le stazioni di carburante nel loro territorio che erogano carburante E85 sono indicate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione .

PARTE C - Formato per la comunicazione dei dati

Per ogni anno, gli Stati membri comunicano i dati di cui al presente allegato, parte A, punti 1 e 3, secondo i formati indicati di seguito:

Dati aggregati che comprendono le informazioni generali di cui alla parte A, punto 3:

Stato membro (1)
Anno
Fonte dei dati
Numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove oggetto di omologazione CE
Numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove omologate individualmente
Numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove omologate a livello nazionale in piccole serie
Percentuale del totale delle stazioni di servizio che erogano carburante E85, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1014/2010
Numero totale di stazioni di servizio che erogano carburante E85, quando la loro percentuale supera il 30% di tutte le stazioni di rifornimento di carburante, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1014/2010.
(1) Codici ISO 3166 alpha-2 ad eccezione della Grecia e del Regno Unito i cui codici sono, rispettivamente, «EL» e «UK».

Dati dettagliati di cui alla parte A, punto 1:





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