I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 26-4-2013 n. 6878
Regolamentazione comunitaria: periodi di lavoro corrispondenti ad attività usuranti e ad attività comportanti esposizione all'amianto svolte in altri Stati membri dell'Unione europea.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 26 aprile 2013, n. 6878 (1).
Regolamentazione comunitaria: periodi di lavoro corrispondenti ad attività usuranti e ad attività comportanti esposizione all'amianto svolte in altri Stati membri dell'Unione europea.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Sono pervenute dalle strutture territoriali dell'Istituto numerose segnalazioni di E205 romeni contenenti bonus o maggiorazioni contributive relativi a periodi di lavoro, spesso di lunga durata, corrispondenti ad attività usuranti svolte in Romania.
Tali bonus o maggiorazioni contributive, variamente denominati (ad esempio: "BONUS PERIOADA LUCRATA IN CONDITII DEOSEBITE, ACORDAT STAGIU SUPLIMENTAR PENTRU ACTIVITATE DESFASURATA IN CONDITII DEOSEBITE, TITULARUL A DESFASURAT ACTIVITATE IN GRUPA A II A DE MUNCA, SPOR PERIOADA PENTRU ACTIVITATE CU GRAD RIDICAT DE RISC"), sono talvolta contenuti in E205 rettificativi che vengono inviati dalle istituzioni estere dopo il rigetto da parte dell'Istituto di domande di pensione per mancanza del requisito contributivo.
Sono frequenti, infatti, richieste di riesame di pratiche in convenzione - respinte per insufficienza contributiva - conseguenti all'invio di nuovi estratti che indicano un numero di contributi corrispondente a quello occorrente per il conseguimento della pensione italiana.
Come noto la materia è regolata in Italia dal D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, che riconosce ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività particolarmente faticose o pesanti (c.d. "usuranti"), il diritto a conseguire il pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Nella platea dei lavoratori esposti ad attività usuranti, l'anticipo viene concesso solo a quelli che abbiano svolto un'attività usurante per un periodo pari almeno a 7 anni degli ultimi 10, per le pensioni maturate fino al 2017, mentre a decorrere dal 2018 sarà necessario aver svolto un'attività usurante per almeno metà della vita lavorativa.
È prevista, altresì, una clausola di salvaguardia che stabilisce il differimento dei pensionamenti nel caso in cui venisse superata la copertura finanziaria.
Alla luce di tale normativa, informato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Istituto è dell'avviso che, poiché la materia è regolata da una legislazione speciale con caratteristiche e presupposti del tutto eccezionali, si debba continuare a non totalizzare i bonus o maggiorazioni contributive relativi a periodi di lavoro corrispondenti ad attività usuranti svolte in altri Stati membri dell'Unione europea.
Per le stesse ragioni si ritiene, altresì, che non possa trovare applicazione il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal citato Decreto legislativo per periodi di lavoro corrispondenti ad attività usuranti svolte all'estero, con riferimento alle quali non è possibile accertare il possesso degli stringenti requisiti stabiliti dalla normativa nazionale (si pensi alle tipologie di mansioni o ai requisiti stabiliti per i lavoratori notturni).
Analoga soluzione è stata ritenuta legittima dal Ministero del lavoro e delle politiche Sociali in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi esteri correlati ad attività lavorative comportanti esposizione all'amianto, con riferimento in particolare ai bonus o maggiorazioni contributive contenuti nei formulari E205 provenienti da istituzioni comunitarie.
Inoltre, si ricorda che la Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, istituita presso la Commissione delle Comunità Europee (art. 71, Reg. (CE) n. 833/2004), con Decisione H6 del 16 dicembre 2010, in merito all'applicazione del principio di totalizzazione dei periodi a norma dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 833/2004, ha precisato che "gli Stati membri restano tuttavia competenti per determinare le altre condizioni richieste dalla loro legislazione per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale".
Tanto premesso, e visti anche i notevoli oneri finanziari che deriverebbero da un'interpretazione difforme, si ribadisce che l'Istituto continuerà a non totalizzare i bonus o maggiorazioni contributive relativi a periodi assicurativi, corrispondenti ad attività usuranti e ad attività lavorative comportanti esposizione all'amianto svolte in altri Stati membri dell'Unione europea, certificati nei formulari inviati da istituzioni estere; inoltre, non applicherà il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal citato Decreto legislativo per periodi di lavoro corrispondenti ad attività usuranti svolte all'estero.
Al fine di dare applicazione alle presenti disposizioni, in caso di dubbi sulla natura dei bonus o maggiorazioni contributive riportati negli E205 esteri e aventi una denominazione diversa da quella sopraindicata a titolo esemplificativo, le Sedi dovranno chiedere i necessari chiarimenti alle istituzioni estere sulle attività lavorative ad essi corrispondenti.
D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004, art. 71
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