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giovedì 2 maggio 2013

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 30-4-2013 n. 7107 Rilascio del CUD per soggetto deceduto. Circ. 26 febbraio 2013, n. 32 - Ulteriori precisazioni. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale comunicazione, Direzione centrale previdenza, Struttura centrale "Integrazione delle attività ex ENPALS nell'organizzazione INPS".


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 30-4-2013 n. 7107
Rilascio del CUD per soggetto deceduto. Circ. 26 febbraio 2013, n. 32 - Ulteriori precisazioni.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale comunicazione, Direzione centrale previdenza, Struttura centrale "Integrazione delle attività ex ENPALS nell'organizzazione INPS".
Msg. 30 aprile 2013, n. 7107 (1).
Rilascio del CUD per soggetto deceduto. Circ. 26 febbraio 2013, n. 32 - Ulteriori precisazioni.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale comunicazione, Direzione centrale previdenza, Struttura centrale "Integrazione delle attività ex ENPALS nell'organizzazione INPS".

Premessa
Le recenti disposizioni legislative in materia di telematizzazione dei rapporti tra la pubblica amministrazione ed i cittadini e di razionalizzazione della spesa pubblica, tendono ad escludere l'utilizzo del canale postale per l'invio delle comunicazioni e delle certificazioni, al fine di abbattere i conseguenti tempi e costi di consegna.
In particolare, la legge n. 228 del 2012, legge di stabilità 2013, all'art. 1, comma 114, prevede che a decorrere dal 2013 l'Istituto renda disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica.
Il comma citato prevede, altresì, che rimanga nella facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea.
Con Circ. 26 febbraio 2013, n. 32, l'Istituto ha comunicato le nuove modalità di rilascio del CUD. Ad integrazione delle informazioni contenute nella suddetta circolare si forniscono le seguenti indicazioni.

1. Richiesta del CUD da parte dell'erede del soggetto deceduto
L'erede di un soggetto deceduto potrà richiedere il CUD con le modalità di seguito elencate:


- Posta elettronica


I cittadini, in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC, PEC (non CEC-PAC) e posta elettronica ordinaria, possono formulare la richiesta di invio del CUD del soggetto deceduto attraverso la propria casella di posta.
La richiesta dovrà essere inoltrata all' indirizzo richiestaCUD@postacert.inps.gov.it, specificatamente messo a disposizione dall'Istituto.


- Sportelli veloci delle Agenzie dell'Istituto


L'erede può ottenere il rilascio del CUD del soggetto deceduto recandosi presso le sedi dislocate sul territorio, ivi comprese quelle ex-Inpdap ed ex-Enpals; tutte le strutture sono infatti tenute a rilasciare la certificazione in argomento senza distinzione di gestione previdenziale.
Tutte le Agenzie (interne, complesse e territoriali) dell'Istituto hanno potenziato il front office, dedicando almeno uno sportello veloce al rilascio cartaceo del CUD.

2. Modalità per effettuare la richiesta
L'utente per ottenere il rilascio del CUD del soggetto deceduto attraverso i canali sopra elencati, dovrà presentare nell'interesse proprio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000, con cui attesti la propria qualità di erede e gli stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza, unitamente alla fotocopia del documento d'identità.

3. Precisazioni in merito alla Circ. 26 febbraio 2013, n. 32, punto 3: "Spedizione del CUD al domicilio del titolare"
Riguardo a quanto disposto con Circ. 26 febbraio 2013, n. 32 al punto 3) "Spedizione del CUD al domicilio del titolare", in presenza di una richiesta avanzata attraverso il Contact Center Multicanale da soggetto terzo, in nome e per conto dell'interessato che si trova nell'impossibilità di accedere alla certificazione, si puntualizza che l'Istituto spedirà il CUD all'indirizzo del titolare stesso presente negli archivi INPS.


Il Direttore generale
Nori

Circ. 26 febbraio 2013, n. 32
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 114

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