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giovedì 11 luglio 2013

Ministero della salute Circ. 4-7-2013 n. DGPRE/15286-P Uso sicuro dei detergenti concentrati in capsule idrosolubili contenenti solo liquido.


Ministero della salute
Circ. 4-7-2013 n. DGPRE/15286-P
Uso sicuro dei detergenti concentrati in capsule idrosolubili contenenti solo liquido.
Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione, Direzione generale della prevenzione, Ufficio IV ex DGPREV - Qualità degli ambienti di vita.
Circ. 4 luglio 2013, n. DGPRE/15286-P (1).
Uso sicuro dei detergenti concentrati in capsule idrosolubili contenenti solo liquido.
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione, Direzione generale della prevenzione, Ufficio IV ex DGPREV - Qualità degli ambienti di vita.


A
Assocasa

c.a. Dott. Pizzato, Ing. Abello

Via Giovanni da Procida 11

20149 - Milano
A
Confindustria

c.a. Dott.ssa Oddone

Viale dell'Astronomia, 30

00144 - Roma
A
Federdistribuzione

Via Albricci, 8

20122 - Milano




Fatte salve le disposizioni della comunicazione di questo Ministero n. 27690 del 18 dicembre 2012, recante "Uso sicuro dei detergenti concentrati per bucato in capsule idrosolubili contenenti solo liquido" (allegato 1), concernente i preparati per la detergenza del bucato e in considerazione dell'ampliamento di tale tecnologia ad altre categorie di detergenti, si invitano gli Enti in indirizzo ad adottare, con le scadenze temporali indicate, le misure di seguito riportate da applicare ai detergenti con centrati in capsule idrosolubili contenenti solo liquido diversi da quelli per bucato:


A) Per le confezioni in contenitori rigidi:
1) A partire dal 15 dicembre 2013 potranno essere messe a disposizione sul mercato confezioni trasparenti purché dotate di una etichetta posta sul coperchio dell'imballaggio (allegato 2). Non dovranno essere riportate altre comunicazioni (ad esempio di tipo commerciale) sul coperchio dell'imballaggio.
2) Dal 15 marzo 2014 le confezioni saranno immesse in commercio con contenitori opachi/oscurati o con ogni altra misura equivalente, con una chiusura che scoraggi, ritardi o ostacoli la possibilità del bambino piccolo di aprire l'imballaggio (per esempio, un accesso difficoltoso può essere ottenuto attraverso una chiusura che per essere aperta necessiti di maggiore forza o un movimento coordinato complesso o l'uso di due mani). Le etichette sul coperchio dovranno continuare a riportare in modo ben visibile le informazioni di cui all'allegato 2. In questo caso è ammesso che vengano riportate altre informazioni (ad esempio di tipo commerciale).
3) A partire dal 30 giugno 2014, a scaffale del dettagliante, dovranno essere presenti esclusivamente prodotti conformi al punto 2, di cui sopra.


B) Per le confezioni in busta
1) A partire dal 15 dicembre 2013 potranno essere messe a disposizione sul mercato confezioni trasparenti purché dotate di una etichetta posta sul fronte della busta con le indicazioni sopra riportate (allegato 3).
2) Dal 15 marzo 2014 le confezioni saranno immesse in commercio con buste completamente opache/oscurate o con ogni altra misura equivalente, con una chiusura che scoraggi, ritardi o ostacoli la possibilità del bambino piccolo di aprire l'imballaggio. L'etichetta sul fronte della busta dovrà continuare a riportare in modo ben visibile le informazioni di cui all'allegato 3. È ammesso che vengano riportate altre informazioni (ad esempio di tipo commerciale).
3) A partire dal 30 giugno 2014, a scaffale del dettagliante, dovranno essere presenti esclusivamente prodotti conformi al punto 2, di cui sopra.


C) Esclusioni
I provvedimenti sopra riportati non si applicano a tutti i detergenti concentrati contenenti solo liquido in capsule idrosolubili imballate singolarmente.


D) Le prescrizioni sopra citate derivano dal disposto di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1272/2008 (CLP).


Il Direttore generale
Dott. Giuseppe Ruocco


Il Direttore dell'ufficio IV
Dott.ssa Liliana La Sala

Allegati 1-3 (2)
(2) Si omettono gli allegati da 1 a 3 in quanto non pubblicati alla fonte.

Reg. (CE) 16 dicembre 2008, n. 1272/2008, art. 35

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