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venerdì 26 luglio 2013

TAR: " L'appellata, già ricorrente in primo grado, ispettore della Polizia di Stato, ha impugnato davanti al T.A.R. Liguria il provvedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare."



Cons. Stato Sez. III, Sent., 18-07-2013, n. 3923
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8863 del 2007, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
(Lpd);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - (Lpd): SEZIONE II n. 01683/2006, resa tra le parti, concernente inflizione sanzione della pena pecuniaria a seguito di procedimento disciplinare
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2013 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito l'avvocato dello Stato Collabolletta;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. L'appellata, già ricorrente in primo grado, ispettore della Polizia di Stato, ha impugnato davanti al T.A.R. Liguria il provvedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare.
In corso di giudizio, la ricorrente ha impugnato con "motivi aggiunti" l'atto sopravvenuto con il quale era stata trasferita d'ufficio dalla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di (Lpd) alla Questura dello stesso capoluogo; ciò su conforme proposta del Procuratore della Repubblica.
2. Il T.A.R. Liguria, con sentenza n. 1683/2006, ha rigettato l'impugnazione della sanzione disciplinare; ha accolto quella del trasferimento dalla Sezione di P.G., per il vizio (giudicato assorbente) di mancata comunicazione dell'avviso del procedimento.
3. L'Amministrazione dell'Interno ha proposto appello contro la sentenza del T.A.R. Liguria, limitatamente al capo relativo all'accoglimento dei motivi aggiunti.
La domanda cautelare annessa all'appello è stata accolta dalla VI Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 6348/2007, motivata con riferimento al carattere vincolato del provvedimento di trasferimento, adottato dopo la proposta dell'Autorità Giudiziaria che si avvaleva delle prestazioni dell'interessata nell'ambito della Sezione di Polizia Giudiziaria.
L'originaria ricorrente non si è costituita.
4. Come confermato anche di recente dalla giurisprudenza di questo Consiglio (sez. VI, 2 marzo 2011, n. 1302) il combinato disposto dell'art. 55 D.P.R. n. 335 del 1982 con l'art. 11 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. (D.Lgs. n. 271 del 1989) comporta che la richiesta del Procuratore della Repubblica di allontanamento dalla sezione di polizia giudiziaria è vincolante e dunque sufficiente a giustificare il trasferimento per incompatibilità ambientale; questo trasferimento diviene, per l'amministrazione di appartenenza, un atto necessitato, restando nella discrezionalità dell'amministrazione di appartenenza solo la scelta della destinazione.
Anche in questo caso, dunque, la "motivata proposta" (o, in sostanza, richiesta) del Procuratore della Repubblica non lasciava margini di discrezionalità all'Amministrazione della Polizia di Stato per andare in contrario avviso sulla base di una propria diversa valutazione dell'opportunità di mantenere o meno l'interessata nella Sezione di P.G..
Non rileva in contrario il fatto che il Capo della Polizia abbia arricchito il provvedimento impugnato in primo grado con una motivazione nella quale, oltre a dar conto della proposta del Procuratore, esprimeva altresì le proprie concordi valutazioni di merito.
5. Se questo è vero, ne consegue che ai sensi dell'art. 21-octies della L. n. 241 del 1990, l'atto impugnato non può essere annullato per il (supposto) vizio di mancata comunicazione dell'avviso del procedimento.
E' vero che l'art. 21-octies è stato aggiunto per effetto della L. n. 15 del 2005, e quindi non era ancora in vigore al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (2003).
Ma è opinione comune, che questo Collegio condivide, che l'inserimento dell'art. 21-octies non abbia fatto altro che esplicitare e codificare un principio che già si ricavava in via interpretativa dal sistema.
6. In conclusione, l'appello dell'Amministrazione va accolto.
Non essendovi stata la costituzione dell'appellata, non si può procedere all'esame dei motivi che il T.A.R. ha dichiarato "assorbiti" e che non sono stati riproposti in questa sede.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello e in riforma della sentenza appellata rigetta il ricorso proposto in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere

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