Translate

venerdì 26 luglio 2013

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 14-6-2013 n. 37/0010940 Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Art. 3, comma 4, legge n. 68/1999 - Aziende di prevenzione e primo intervento antincendio.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 14-6-2013 n. 37/0010940
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Art. 3, comma 4, legge n. 68/1999 - Aziende di prevenzione e primo intervento antincendio.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.
Nota 14 giugno 2013, n. 37/0010940 (1).
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Art. 3, comma 4, legge n. 68/1999 - Aziende di prevenzione e primo intervento antincendio.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.


Al
Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro




Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 4, della legge n. 68/1999 nella parte in cui stabilisce che il collocamento dei diversamente abili è previsto nei soli servizi amministrativi per quanto concerne i servizi di polizia, protezione civile e difesa nazionale.
In particolare, l’istante chiede se la disposizione di cui sopra possa trovare applicazione nei confronti di aziende che svolgono attività di vigilanza, prevenzione e primo intervento antincendio, sia in ambito “terrestre” - ovvero presso teatri, musei, impianti sportivi, mostre, congressi e manifestazioni in genere ed impianti industriali - sia nei settori demaniale, marittimo e aeroportuale, ivi comprese le navi e i natanti in genere.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro, si rappresenta quanto segue.
Dal dettato di cui all’ art. 3, comma 4 citato, si evince che per i servizi di polizia, protezione civile e difesa nazionale, il rispetto delle norme in materia di collocamento obbligatorio è previsto esclusivamente con riferimento al personale impiegato in ruoli di tipo amministrativo; ciò in considerazione delle modalità di svolgimento delle attività summenzionate, che risultano strettamente connesse a situazioni di emergenza, nonché volte alla salvaguardia di interessi di carattere generale costituenti espressione di valori costituzionali quali, tra gli altri, l’incolumità e l’ordine pubblico, la salute e la salubrità ambientale.
Ciò premesso, appare opportuno sottolineare che generalmente i servizi specialistici di prevenzione e primo intervento antincendio, sia nel settore terrestre che in quelli marittimo e aeroportuale, risultano connotati dalle caratteristiche dell’urgenza e dall’essere finalizzati alla tutela di beni di fondamento costituzionale. Ciononostante, si ritiene che i suddetti servizi non possano essere assimilati alle attività contemplate nell’ambito dei servizi di polizia, nella misura in cui le aziende in questione, operanti presso teatri, musei, impianti sportivi, mostre, congressi ecc., non espletino l’attività di vigilanza in via esclusiva.
Tali aziende, peraltro, non sembrano poter essere ricomprese nel campo di applicazione della disposizione di cui all’ art. 3, comma 4, già citata, in quanto la loro attività si estrinseca perlopiù nell’espletamento di mansioni di semplice attesa e custodia.
Viceversa, l’assimilazione delle imprese operanti nel settore della vigilanza privata ai servizi di polizia, con la conseguente applicabilità della disposizione di cui all’ art. 3, comma 4, in virtù della circolare n. 1238/M20 del 20 luglio 2001 richiamata dall’istante, trova fondamento su un duplice ordine di condizioni: da un lato il possesso dei medesimi requisiti psicofisici da parte dei soggetti impegnati nell’attività di vigilanza, dall’altro l’espletamento di tale attività in via esclusiva da parte degli istituti di vigilanza privata.
In definitiva in risposta al quesito avanzato, con riferimento alla attività di vigilanza, prevenzione e primo intervento antincendio svolte dalle aziende in esame, si ritiene che la determinazione della base di computo - ai fini del rispetto degli obblighi occupazionali del personale disabile - debba effettuarsi secondo gli ordinari criteri di calcolo ex art. 4, comma 1, legge n. 68/1999.


Il Direttore generale
Paolo Pennesi

L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 3
L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 4

Nessun commento: