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venerdì 26 luglio 2013

Presidenza del Consiglio dei Ministri Nota 22-5-2013 n. DFP/23580 Assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Quote d'obbligo.


Presidenza del Consiglio dei Ministri
Nota 22-5-2013 n. DFP/23580
Assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Quote d'obbligo.
Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, UORCC.PA, Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche Amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione.
Nota 22 maggio 2013, n. DFP/23580 (1).
Assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Quote d'obbligo.
(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, UORCC.PA, Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche Amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione.



All'
Istituto nazionale della previdenza sociale


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00144 - Roma
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Al
Ministero dell'economia e delle finanze


Ragioneria generale dello Stato


IGOP


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00187 - Roma





Si fa riferimento alla nota n. 3199 del 16 aprile 2013 con la quale codesto Ente chiede un parere allo scrivente Dipartimento in ordine alla possibilità di sospendere, per tutto l'anno 2013, gli obblighi assunzionali relativi ai soggetti disabili e ai centralinisti non vedenti, previsti rispettivamente ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della legge 29 marzo 1985, n. 113.
La sospensione richiesta, come puntualizzato da codesto Istituto, si fonda sulle modifiche organizzative cui l'INPS è stato sottoposto negli ultimi anni a causa degli interventi normativi che hanno disposto:
- la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con trasferimento delle relative funzioni all'INPS (art. 21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214);
- la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche Amministrazioni (art. 2 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135). Tale ultima disposizione ha, inoltre, previsto che le dotazioni organiche, fino all'emanazione dei provvedimenti di riduzione, sarebbero state individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 7 luglio 2012.
Nell'ambito di tali dotazioni organiche provvisorie l'Istituto ha incluso, nei limiti delle quote d'obbligo, le procedure relative alle assunzioni delle categorie protette già avviate che, nelle more del processo di incorporazione dell'INPDAP e dell'ENPALS, sono state, però, sospese a scopo cautelativo.
Con il D.P.C.M. 23 gennaio 2013, in ottemperanza a quanto previsto dal citato art. 2 del D.L. n. 95 del 2012, è stata rideterminata la dotazione organica dell'Istituto, che presenta ora una situazione di soprannumerarietà in diverse aree tale da non consentire l'attuazione delle procedure per il reclutamento delle categorie protette nel limite della quota d'obbligo.
Codesto Istituto ritiene, pertanto, che gli obblighi assunzionali potranno essere adempiuti solo a fronte di una accertata capienza organica e chiede conferma allo Scrivente, anche in relazione alle sanzioni previste per la mancata copertura della quota d'obbligo.
Per quanto sopra rappresentato, e al fine di dare risposta al quesito posto, si ritiene di svolgere le considerazioni che seguono.
In generale le assunzioni nelle Amministrazioni pubbliche sono consentite solo in presenza di posti disponibili nella dotazione organica, fatte salve le specifiche deroghe espressamente previste dalla legge che, tuttavia, non si riscontrano nella legge 12 marzo 1999, n. 68.
Si richiama, invece, quanto previsto dall'art. 4, comma 4, della legge 29 marzo 1985, n. 113 per quanto concerne il collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti. Tale ultima disposizione, che prevede che «In caso di completezza del ruolo organico dei datori di lavoro pubblici i centralinisti non vedenti sono inquadrati in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza» si configura come norma speciale non suscettibile perciò di interpretazione analogica. L'eccezionalità voluta dalla legge per questa categoria protetta rafforza il principio generale del divieto di assunzioni in soprannumero per le restanti categorie protette.
Ne deriva che l'obbligo di coprire le quote di riserva per le categorie protette, con l'eccezione della disciplina relativa ai centralinisti non vedenti, è sospeso fintanto che le Amministrazioni pubbliche non abbiano posti disponibili nella dotazione organica e, a fortiori ratione, laddove presentino posizioni soprannumerarie.
A tal proposito si ritiene utile aggiungere, a fini di completezza, che, se è vero, che l'art. 3, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette in misura differenziata (cosiddette quote di riserva) in ragione dei lavoratori occupati [1], è altrettanto vero che lo stesso articolo, al comma 5, stabilisce che gli obblighi di assunzione delle categorie in argomento sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in particolari situazioni occupazionali con interventi di integrazione salariale, che possono confluire anche nella dichiarazione di eccedenza di personale, secondo la normativa espressamente richiamata nel predetto comma.
La sospensione dell'obbligo della copertura della quota di riserva, prevista per il settore privato nei casi predetti, risponde ad una ratio mutuabile anche nel settore pubblico dalla lettura sistematica delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. L' art. 6, comma 1, prescrive vincoli e procedure puntuali in tema di dotazioni organiche, tra i quali emergono il divieto di creare posizioni di soprannumerarietà, nonché gli obblighi di avvio della mobilità collettiva nei casi di eccedenza di personale. Il successivo comma 6 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti prescritti nello stesso articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette. L'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 disciplina le procedure di mobilità collettiva per le pubbliche Amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall' art. 6 citato. In caso di mancato adempimento della ricognizione annuale scatta il divieto di assunzione e quello di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. La mancata attivazione delle procedure di dichiarazione di soprannumerarietà o di eccedenza da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
Ciò detto, in presenza di soprannumerarietà, eventuali assunzioni, anche di categorie protette, oltre a violare il principio generale del divieto di assumere in assenza di posti disponibili nella dotazione organica, andrebbero ad alimentare le soprannumerarietà o le eccedenze, producendo, a fronte dell'occupazione di una categoria protetta, il rischio della perdita del posto di lavoro del personale già di ruolo che si determinerebbe quale possibile conseguenza della dichiarazione di esubero e di messa in disponibilità. Tali considerazioni avvalorano, ove servisse, la necessità della sospensione dell'obbligo della copertura delle quote di riserva.
Attesa la specialità delle disposizioni contenute nell'art. 2 del D.L. n. 95 del 2012, qualora sia stata prevista nella programmazione del fabbisogno l'assunzione di categorie protette in profili professionali appartenenti ad aree in cui vi siano disponibilità di posti, mentre in altre aree sono presenti posizioni soprannumerarie, la possibilità di assunzione potrebbe essere verificata e valutata in base alla coerenza e attendibilità del piano di assorbimento dei soprannumeri nei termini previsti dal comma 11 del citato art. 2, ovvero entro la data del 31 dicembre 2014.
In ogni caso resta fermo l'impedimento ad effettuare assunzioni in assenza di posti disponibili nell'area per la quale sono state avviate e/o previste procedure di collocamento dei soggetti appartenenti alle categorie protette.
Si sottolinea, tuttavia, che l'obbligo di copertura della relativa quota dovrà essere considerato assolutamente prioritario nella programmazione delle assunzioni, al fine di poter assolvere ad esso nel più breve tempo possibile con soluzioni che garantiscano l'assenza di forme elusive del prescritto obbligo.


_________________

[1] Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113 e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.



Il Direttore dell'Ufficio
Maria Barilà

D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 2
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 6
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 33
D.P.C.M. 23 gennaio 2013
L. 29 marzo 1985, n. 113, art. 4
L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 3


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