I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 25-7-2013 n. 112
Riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili. Innovazioni introdotte con la legge 28 giugno 2012, n. 92. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Circ. 25 luglio 2013, n. 112 (1).
Riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili. Innovazioni introdotte con la legge 28 giugno 2012, n. 92. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Responsabili delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente
Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei comitati regionali
Ai
Presidenti dei comitati provinciali
1. Normativa
La legge 28 giugno 2012, n. 92, rubricata "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", con l'articolo 2, commi 47 e seguenti, ha innovato, tra l'altro, la normativa in materia di riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed all'articolo 6-quater, comma 2, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
Le disposizioni normative sopra indicate sono state modificate per rendere più efficace il processo di riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, quantificata dal comma 2 dell'articolo 6-quater del D.L. n. 7/2005 nell'importo di tre euro a passeggero.
L'art. 4, comma 75, della legge n. 92/2012 ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2013, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri è ulteriormente incrementata di due euro a passeggero imbarcato.
La legge demanda il compito della riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale ai gestori di servizi aeroportuali, che provvedono con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco nei confronti dei vettori aerei. Questi ultimi devono versare gli importi dovuti ai gestori di servizi aeroportuali entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. Le somme riscosse dalle società di gestione aeroportuale vanno, quindi, riversate all'INPS.
Si invitano i gestori di servizi aeroportuali ad intraprendere presso le compagnie aeree tutte le iniziative necessarie alla riscossione delle somme da esse dovute, a titolo di incremento dell'addizionale comunale, e non ancora versate, così come previsto dal comma 3, dell'art. 6-quater del D.L. n. 7/2005.
2. Modalità di effettuazione delle comunicazioni
I gestori di servizi aeroportuali devono comunicare all'INPS, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, gli importi versati dalle singole compagnie aeree.
A partire dalle riscossioni effettuate nel mese di luglio 2013 tale trasmissione di dati avverrà tramite la procedura Addizionale Passeggeri presente sul sito INTERNET www.inps.it.
L'applicazione consente, altresì, di consultare e modificare le comunicazioni inviate. Tale procedura sostituirà le precedenti modalità di trasmissione dei dati già indicate sul sito internet dell'Istituto.
L'accesso alla procedura avviene mediante identificazione dell'utente secondo gli standard previsti per l'autenticazione all'accesso dei servizi INPS. Nella pagina http://www.inps.it, sezione "Servizi Online", scegliendo la voce "per tipologia di Utente", andrà ricercata la voce "Aziende, consulenti e professionisti" e richiamata la funzione "Servizi per aziende e consulenti". Verrà richiesta l'immissione del codice fiscale e del PIN. Completata correttamente l'autenticazione, nella pagina "Servizi per aziende e consulenti" l'utente potrà accedere alla procedura.
Del rilascio della procedura verrà data notizia con separato messaggio.
Ogni problema riscontrato dalle società di gestione dei servizi aeroportuali nell'accesso alla procedura o nella trasmissione dei dati potrà essere tempestivamente segnalato ai seguenti indirizzi di posta elettronica: AddizionalePasseggeriINPS@inps.it (per comunicare coi referenti amministrativi e tecnici), AddizionalePasseggeriDCSIT@inps.it (per informazioni tecniche inerenti la guida operativa).
L'applicazione è consultabile anche dagli operatori di sede in ambiente INTRANET, dal menù "Processi" → "Soggetto contribuente" selezionando il link "Addizionale passeggeri" presente all'interno dell'area "Aziende", e consente la visualizzazione dei dati inerenti l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco trasmessi mensilmente.
3. Modalità di versamento. Codifica aziende. Istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens
Le disposizioni normative prevedono che le società che gestiscono servizi aeroportuali provvedano a riversare all'INPS mediante modello F24 le somme ricevute dalle compagnie aeree a titolo di incremento dell'addizionale comunale per i diritti di imbarco. Il versamento con F24 rende necessario l'indicazione del dato anche sul flusso Uniemens.
A tal fine i sistemi informativi centrali attribuiranno d'ufficio dal mese di luglio 2013 una matricola alle società di gestione aeroportuale censite presso l'Enac, mediante la quale le società coinvolte dovranno denunciare su UniEmens esclusivamente gli importi riscossi a titolo di incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco.
A tale matricola verrà attribuito il nuovo codice di autorizzazione "8U", avente il significato di "Azienda tenuta al versamento dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco". Le altre società di gestione aeroportuale non censite presso l'Enac, e le società che inizieranno l'attività di riscossione in data posteriore alla pubblicazione della presente circolare, potranno chiedere alla competente sede Inps l'apertura di apposita posizione contributiva che sarà caratterizzata dal predetto codice di autorizzazione "8U".
Sul modello Uniemens le società di gestione aeroportuale esporranno come importo a debito il totale mensile riscosso e da riversare all'INPS. Tale importo risulta anche dalla comunicazione mensile effettuata con la procedura "Addizionale Passeggeri", descritta al precedente punto 2.
Sulle somme riscosse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012), le società di gestione aeroportuale hanno diritto a trattenere una somma pari allo 0,25 per cento del gettito, per le spese di riscossione e comunicazione. Pertanto, l'importo che risulterà dalla procedura di comunicazione "Addizionale Passeggeri", e poi indicato a debito sul flusso Uniemens, sarà al netto di tale percentuale.
Le società di gestione autorizzate esporranno quali importi a debito le somme riscosse dal 1° luglio 2013 secondo le seguenti modalità:
- valorizzeranno nell'elemento < AltrePartiteADebito > di < DenunciaAziendale > il nuovo codice causale "M402", avente il significato di "incremento dell'addizionale comunale passeggeri - imbarchi dal primo luglio 2013 (D.L. n. 7/2005 e L. n. 92/2012)";
indicheranno nell'elemento < SommaADebito > l'importo da versare.
Si tratta di tutte le somme riscosse dalle società di gestione aeroportuale nel mese per il quale viene effettuata la denuncia mensile, e relative ad imbarchi successivi al 1° luglio 2013. Tali importi corrispondono a 5 euro dovuti per ogni imbarco, cui va sottratto lo 0,25% di compenso per la riscossione.
- valorizzeranno nell'elemento < AltrePartiteADebito > di < DenunciaAziendale > il nuovo codice causale "M403", avente il significato di "incremento dell'addizionale comunale passeggeri - imbarchi anteriori al primo luglio 2013 (D.L. n. 7/2005)";
indicheranno nell'elemento < SommaADebito > l'importo da versare.
Si tratta di tutte le somme riscosse dalle società di gestione aeroportuale nel mese per il quale viene effettuata la denuncia mensile, e relative ad imbarchi anteriori al 1° luglio 2013. Tali importi corrispondono a 3 euro dovuti per ogni imbarco, cui va sottratto lo 0,25% di compenso per la riscossione.
La somma degli importi dichiarati come dovuti con i codici "M402" e "M403" deve corrispondere al campo "importo da riversare all'Inps" presente nella procedura "Addizionale Passeggeri"di cui al precedente punto 2.
La denuncia Uniemens deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riscossione. Ogni variazione dei dati potrà avvenire tramite variazione del flusso Uniemens relativo al mese di effettiva riscossione.
Le società di gestione dei servizi aeroportuali devono versare anche le somme già riscosse in periodi antecedenti il 1° luglio 2013 a titolo di incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, ed ancora non riversate all'Inps.
A tal fine, le società di gestione aeroportuale potranno esporre tali importi nell'Uniemens valorizzando nell'elemento < AltrePartiteADebito > di < DenunciaAziendale > il nuovo codice causale "M404", avente il significato di "arretrati incremento dell'addizionale comunale passeggeri imbarchi anteriori al primo luglio 2013".
Il versamento tramite modello F24 va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riscossione, con la causale contributo "DM10" e indicando quale periodo il mese/anno di riscossione-denuncia.
Sezione Inps
Codice Sede
Causale contributo
Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda
Periodo dal
Periodo al
Importi a debito versati
Importi a credito compensati
XXXX
DM10
PPNNNNNNCC
MM/AAAA
In considerazione dello startup dei nuovi adempimenti, i versamenti in oggetto relativi alla denuncia del mese di luglio 2013 potranno, eccezionalmente, avvenire entro il giorno 16 del mese di settembre 2013, mentre la relativa denuncia potrà essere presentata entro il giorno 30 settembre 2013.
La stessa scadenza avrà la presentazione della comunicazione tramite la procedura "Addizionale Passeggeri".
4. Sanzioni e riscossione coattiva
Alle somme derivanti dall'incremento dell'addizionale si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori.
Pertanto, i gestori di servizi aeroportuali sono tenuti, in caso di mancato rispetto delle scadenze di versamento sopra descritte, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Con riferimento ad ulteriori profili inerenti l'applicazione delle sanzioni civili, ed alle modalità di contestazione delle sanzioni amministrative introdotte dall'articolo 2, comma 49, della legge n. 92/2012, si precisa che l'Istituto provvederà a fornire le relative istruzioni con separato messaggio.
La comunicazione effettuata dal gestore dei servizi aeroportuali e attestante gli importi riscossi dalle compagnie aeree costituisce accertamento del credito e dà titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalità previste dall'articolo 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
La norma stabilisce che l'istituto provvede al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
5. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, previsto dall'art. 2, commi 47 e seguenti e dall'art. 4, comma 75 della legge n. 92/2012, la procedura di ripartizione del D.M. imputerà le somme riscosse relative ad imbarchi anteriori al 1° luglio 2013 ovvero incassate in data anteriore al 1° luglio 2013, al conto già esistente e a cui viene adeguata la denominazione:
GVR24111 - abbinato ai codici causale "M403" e "M404", nell'ambito del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e per la riqualificazione del personale del trasporto aereo.
Le riscossioni imputate al codice causale "M402" saranno ripartite dalla stessa procedura, rispettando le percentuali di competenza del Fondo speciale già citato e della nuova Gestione dei trattamenti dell'Assicurazione sociale per l'impiego, di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ai conti:
GVR24111 già citato e al conto di nuova istituzione PTA24111.
In allegato la variazione al piano dei conti.
Il Direttore generale
Nori
Allegato
Variazione al piano dei conti
Tipo variazione
M
Codice conto
GVR24111
Denominazione completa
Entrate varie - Contributo di cui all'art. 6-quater, comma 2 del D.L. 7/2005, convertito nella legge n. 43/2005, come modificato dall'art. 2, comma 5-bis del D.L. n. 134/2008, convertito nella legge n. 166/2008 e art. 2, commi 47 e seguenti della legge 28 giugno 2012, n. 92
Denominazione abbreviata
E.V. - CTR ART. 6-QUATER C.2L.43/05, L.166/08, L.92/12
Tipo variazione
I
Codice conto
PTA24111
Denominazione completa
Entrate varie - Addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili - art. 4, comma 75 della legge 28 giugno 2012, n. 92
Denominazione abbreviata
E.V. - CTR ART. 4, COMMI 75 DELLA L. 92/2012
L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 2
L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2
D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, art. 6-quater
D.L. 28 agosto 2008, n. 134, art. 2
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