(Lpd)G.A. Trentino-Alto Adige (Lpd) Sez. Unica, Sen(Lpd), 15-07-2013, n. 245
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di (Lpd)
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2012, proposto da:
(Lpd), rappresentato e difeso dall'avv. -
contro
Ministero dell'Interno - Questura di (Lpd), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di (Lpd) nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9 è, per legge, domiciliato;
per l'annullamento
- del decreto di sanzione disciplinare n. 17R Div. Pers. Categ. 2.8/2011 del 28.11.2011 emesso dal Questore di (Lpd) e notificato in data 13.12.2011, con il quale al ricorrente è stata inflitta la sanzione della "pena pecuniaria" nella misura di 2/30 di una mensilità di stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo;
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il cons. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, l'assistente capo della Polizia di Stato (Lpd) ha impugnato il provvedimento disciplinare del Questore di (Lpd), con il quale gli è stata inflitta la sanzione della pena pecuniaria nella misura di 2/30 di una mensilità dello stipendio.
Avverso tale provvedimento l'interessato ha formulato le seguenti censure:
1) violazione di legge - eccesso di potere per travisamento - sviamento - ingiustizia e illogicità manifesta - falsità dei presupposti ed errata valutazione delle norme di diritto - arbitrarietà;
2) eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché per difetto ed insufficienza di motivazione.
L'Amministrazione statale intimata, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.
Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
1. In punto di fatto occorre premettere che, in occasione della partenza da Rovereto della gara ciclistica professionistica denominata " Giro della Padania ", il dirigente preposto, verificati i servizi predisposti all'interno dell'Ufficio Tecnico-Logistico per l'evento ed appreso che, per quanto riguarda la Sezione VECA (armeria), i due dipendenti della Sezione non potevano essere presenti il giorno della manifestazione, essendo l'uno (assistente (Lpd)) impiegato in altra attività d'istituto e l'altro (sovrintendente (Lpd), consegnatario titolare) in congedo ordinario, impartiva disposizione al sostituto commissario (Lpd) di richiedere all'addetto all'armeria la consegna delle chiavi.
L'assistente (Lpd), ricevuta la suddetta richiesta, dapprima manifestava forti perplessità sull'iniziativa, ritenendola in contrasto con le disposizioni in materia di custodia dell'armamento, poi si allontanava dall'ufficio, gettando a terra le predette chiavi, le quali, redatto apposito verbale, venivano prese in consegna dal menzionato sostituto commissario.
Nel corso della giornata, l'assistente (Lpd) contattava telefonicamente il dirigente, manifestando l'intenzione di recarsi "dai Carabinieri per presentare denuncia di furto e sequestro delle chiavi".
Il dirigente ribadiva all'interessato che il sostituto commissario (Lpd) aveva agito dietro ordine impartito dallo stesso superiore e che la disposizione di carattere eccezionale relativa alle chiavi dell'armeria era diretta a far fronte ad impellenti esigenze connesse con il citato evento sportivo.
Ritenendo censurabile il comportamento del (Lpd), il Questore procedeva alla contestazione degli addebiti per l'assunta violazione dei doveri di comportamento verso i superiori sanzionata dall'ar(Lpd) 14 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782.
Infine, il Questore adottava, in data 28.11.2011, l'avversato provvedimento disciplinare, con il quale veniva inflitta al dipendente la pena pecuniaria nella misura di 2/30 " per aver tenuto un comportamento irrispettoso della qualifica e del ruolo del suo diretto superiore gerarchico, facente funzione di Dirigente l'Ufficio, che gli impartiva un preciso, corretto e motivato ordine, nel rispetto di disposizioni ricevute a sua volta dal Dirigente. Mancanza accertata a (Lpd) in data 09.09.2011 ".
2. Con due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, il ricorrente deduce l'insufficienza della motivazione del provvedimento sanzionatorio, nonché il travisamento dei fatti, in quanto l'organo disciplinare non avrebbe tenuto conto delle giustificazioni fornite dall'interessato, precludendo l'emersione di una prova sicura in merito al comportamento ascritto al ricorrente; lamenta, poi, un asserito difetto di motivazione sotto altro profilo, affermando che l'Amministrazione non avrebbe specificato, ai sensi di quanto stabilito dall'ar(Lpd) 13 del D.P.R. n. 737 del 1981 le puntuali e specifiche ragioni in virtù delle quali ha irrogato quella misura punitiva.
Al riguardo, il Collegio osserva, anzitutto, che al momento dei fatti il sostituto commissario (Lpd) esercitava le funzioni vicarie di Dirigente ed era, pertanto, pienamente legittimato ad accedere all'armeria, come può evincersi anche dalla circolare ministeriale n. 559 del 21.9.1988 (tra l'altro dallo stesso ricorrente), in cui si dispone al punto 5.h) che le chiavi dell'armeria debbono essere custodire dal responsabile dell'armeria e copia di esse dal Dirigente l'Ufficio ed al punto 5.d) che l'accesso all'armeria è consentito esclusivamente al Consegnatario ed al Dirigente.
Inoltre, il ricorrente non chiarisce in base a quale valida ragione viene messa in dubbio la titolarità delle funzioni vicarie del sostituto (Lpd), né quale titolo avesse egli stesso, alla luce della richiamata circolare, per detenere le chiavi in questione.
D'altra parte, anche volendo prescindere dal costante orientamento della giurisprudenza alla cui stregua l'organo disciplinare non deve procedere ad una circostanziata confutazione delle giustificazioni presentate dall'incolpato, essendo sufficiente che dal provvedimento risulti che tali giustificazioni siano state prese in considerazione e ritenute non condivisibili, non può non evidenziarsi che l'intervenuta violazione dei doveri di correttezza verso i superiori, cui sono tenuti gli appartenenti alla Polizia di Stato (e, dunque, anche il ricorrente) appare sufficientemente esplicitata nel provvedimento disciplinare, il che esime egualmente dal sottolineare che l'adottata statuizione è espressione di una tipica valutazione discrezionale, insindacabile di per sé dal Giudice amministrativo, tranne nei casi in cui essa appaia manifestamente anomala.
In definitiva, dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che i fatti contestati sono stati oggetto di una meditata istruttoria, che ha posto a raffronto gli accertamenti svolti nell'immediatezza della vicenda con le successive relazioni di servizio e le dichiarazioni dell'inquisito.
3. Quanto ai restanti profili il Collegio ne rileva l'eguale infondatezza.
Sulla determinazione in concreto della sanzione, si osserva che, ai sensi degli art(Lpd) 1, 4 e 13 del D.P.R. n. 737 del 1981, è stato ampiamente rispettato il criterio della proporzionalità rispetto alla gravità - non proprio insignificante - del fatto contestato.
Né, infine, appare censurabile il fatto che l'Amministrazione abbia applicato la pena pecuniaria proprio nella misura di 2/30 dello stipendio.
Infatti, anche prescindendo dalla circostanza che la suddetta sanzione risulta assai contenuta quanto al prelievo disposto sulla retribuzione, nella specie, sono state tenute in considerazione, da un lato, le conseguenze cagionate all'Amministrazione e, dall'altro, i precedenti di servizio del ricorrente.
4. Per le suesposte considerazioni, resta confermata la legittimità del provvedimento impugnato ed il ricorso va quindi respinto.
La reiezione del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio, che sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di (Lpd) (Sezione Unica)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 ( mille ) a favore dell'Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in (Lpd) nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere
Fiorenzo Tomaselli, Consigliere, Estensore
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