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venerdì 26 luglio 2013

TAR: " il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la nota n. 333- E/101.3/1-124 prot. 1136/II del 18.1.2008, con cui il citato Dipartimento della Pubblica Sicurezza aveva respinto l'istanza di assunzione diretta nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivit� tecnico-scientifica o tecnica, avanzata dal medesimo."



T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 15-07-2013, n. 7005
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9653 del 2008, proposto da:
(Lpd), rappresentato e difeso dall'Avv. -
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Capo Dipartimento pro tempore, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto 27.6.2008 n. 124/20089, notificato il 29.7.2008, con cui il quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la nota n. 333- E/101.3/1-124 prot. 1136/II del 18.1.2008, con cui il citato Dipartimento della Pubblica Sicurezza aveva respinto l'istanza di assunzione diretta nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivit� tecnico-scientifica o tecnica, avanzata dal medesimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Il Sig. (Lpd) - odierno ricorrente, figlio di (Lpd), deceduto il 21.4.1974 in attivit� di servizio come cantoniere ANAS di (Lpd), ha presentato in data 30.3.2007 istanza volta ad ottenere l'assunzione diretta nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivit� tecnico-scientifica o tecnica, in qualit� di orfano di "caduto a causa di servizio nello Stato".
La suddetta istanza � stata respinta con nota n. 333- E/101.3/1-124 prot. 1136/II del 18.1.2008, "in quanto il proprio genitore non era appartenente alle Forse di Polizia", mentre la norma riguarda il coniuge, i figli superstiti, nonch� i fratelli, qualora unici superstiti, unicamente degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, "a causa di azioni criminose..." ovvero "per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico".
Il provvedimento richiamato � stato impugnato con ricorso gerarchico, a sua volta rigettato con decreto 27.6.2008 n. 124/20089, notificato il 29.7.2008.
Avverso quest'ultimo provvedimento � stato proposto il presente gravame, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:
1) violazione di legge: il diritto del ricorrente al collocamento sarebbe riconosciuto dall'art. 3, comma 123, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per l'anno 2008), con il quale sono state estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalit� organizzata (L. 23 novembre 1998, n. 407); questi vanterebbe un diritto all'assunzione, mediante collocamento obbligatorio, nel comparto Ministeri;
2) - carenza di motivazione: il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche perch� non sarebbero stati indicati, nemmeno per relationem, i motivi in forza dei quali il ricorrente non avrebbe potuto essere compreso nei contingenti dei posti vacanti disponibili e sarebbe risultato privo dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337 (requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato: titolo di studio della scuola dell'obbligo, idoneit� fisica, psichica e attitudinale), essendo il decreto di reiezione de quo motivato solo con la circostanza che il genitore deceduto non apparteneva alle Forze di Polizia.
Si � costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, producendo una memoria defensionale e documentazione per sostenere la correttezza del proprio operato e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Essa ha rimarcato che, in relazione al reclutamento ed alla disciplina del rapporto di lavoro presso il Corpo di Polizia, vige una normativa speciale, derogatoria rispetto alla disciplina del pubblico impiego privatizzato.
Il ricorrente ha invocato una normativa - l'art. 1 , comma 2, della L. n. 407 del 1998, estesa agli orfani delle vittime del lavoro dall'art. 3, comma 123, della L. n. 244 del 2007 - che, prevedendo la possibilit� di assunzione diretta del "personale contrattualizzato del comparto Ministeri", non si applicherebbe al Corpo della Polizia di Stato, mentre la disposizione in forza della quale � stabilita l'assunzione diretta di allievi operatori tecnici nel Corpo della Polizia di Stato - art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 337 del 1982 - stabilisce che ne possano fruire i familiari di appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio "a causa di azioni criminose (...) ovvero nell'espletamento di missioni internazionali di pace". L'art. 37 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, ha esteso tale privilegio anche ai familiari di dipendenti deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio "per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico". Conseguentemente, tenuto conto che il genitore del ricorrente non prestava servizio nelle Forze dell'ordine, correttamente l'Amministrazione avrebbe ritenuto non accoglibile la sua istanza di assunzione diretta, indicando, a corredo del diniego, tutti i corretti richiami normativi che lo sorreggono.
Con ordinanza in data 20.11.2008, n. 5433, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, proposta dal ricorrente in via incidentale.
Questi ha depositato una memoria conclusiva. In detta memoria, oltre a puntualizzare quanto gi� dedotto nell'atto di ricorso, ha assunto, con argomenti del tutto nuovi, che, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1982, n. 285, i cantonieri sarebbero e sarebbero stati "agenti abilitati al servizio di polizia" e, in quanto tali, rientrerebbero nel novero delle Forze di Polizia e che inoltre sarebbe stata sollevata l'eccezione di costituzionalit� dell'art. 5 del D.P.R. n. 337 del 1982, per disparit� di trattamento tra vittime del dovere e vittime del lavoro.
Infine, nella pubblica udienza del 13.6.2013, la causa � stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1 - Con il ricorso all'esame del Collegio si censura il provvedimento con il quale � stato respinto il ricorso gerarchico proposto dall'odierno ricorrente avverso la nota n. 333 - E/101.3/1-124 prot. 1136/II del 18.1.2008, recante reiezione della sua istanza di assunzione diretta nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivit� tecnico-scientifica o tecnica, avanzata quale orfano di padre deceduto in attivit� di servizio come cantoniere ANAS di (Lpd).
1.1 - Il ricorso � destituito di fondamento.
2 - Preliminarmente va evidenziato che non possono entrare nella presente disamina quei motivi di gravame introdotti nel presente giudizio solo con la memoria depositata in data 24.5.2013, non notificata alla controparte, perch� altrimenti si determinerebbe un ampliamento del thema decidendi, in violazione del principio del contraddittorio. Si fa riferimento in particolare, all'asserita inclusione dei cantonieri nelle Forze di Polizia ed all'eccezione di incostituzionalit�, entrambe questioni mai dedotte nell'atto di ricorso.
3 - Passando all'esame delle censure denunciate, non si ravvisa la dedotta violazione di legge.
3.1 - Al riguardo, va rilevato che l'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivit� tecnico-scientifica o tecnica), come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53, stabilisce che "possono essere (...) nominati allievi operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonch� i fratelli, qualora unici superstiti , degli appartenenti alle forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio (...), a causa di azioni criminose (...), ovvero nell'espletamento di missioni internazionali di pace.".
L'art. 37 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 (recante disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione), ha esteso tale privilegio anche ai familiari di dipendenti deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio "per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico".
In attuazione di quanto disposto dal citato articolo 5 del D.P.R. n. 337 del 1982, l'art. 65, commi 1 e 2, del D.M. n. 129 del 2005 (Regolamento recante le modalit� di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato), ha stabilito che "possono essere nominati allievi operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonch� i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, (...) a causa delle azioni criminose (...) ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di servizi di soccorso pubblico o di missioni internazionali di pace".
Si tratta di una normativa speciale, prevista specificamente per gli appartenenti alle Forze di Polizia e, in quanto tale, non estensibile ad altri settori del pubblico impiego.
3.2 - A fronte della vigenza di detta normativa speciale per il reclutamento e la disciplina del rapporto di lavoro presso il Corpo di Polizia, il ricorrente ha invece invocato una normativa - segnatamente l'art. 1, comma 2, della L. 23 novembre 1998, n. 407, estesa dall'art. 3, comma 123, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 - che prevede la possibilit� di assunzione diretta nell'ambito del "personale contrattualizzato del comparto Ministeri", pertanto, non applicabile al Corpo della Polizia di Stato.
3.3 - Risulta per tabulas che il genitore del ricorrente non appartenesse alle Forze di Polizia, non potendo, per quanto sopra rilevato, neppure vagliarsi in questa sede l'ipotesi estensiva dell'ambito delle Forze di Polizia includente i cantonieri, indicata dallo stesso solo in memoria.
3.4 - Ne consegue che l'Amministrazione ha correttamente applicato la normativa vigente conferente al caso.
4 - Nel provvedimento contestato essa ha, altres�, espresso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che l'hanno indotta a disattendere la richiesta dell'interessato.
5 - Alla luce delle suesposte considerazioni il provvedimento impugnato � legittimo ed il ricorso � infondato e deve essere respinto.
6 - Sussistono, tuttavia, gravi ed eccezionali motivi, legati alla particolarit� della vicenda e delle questioni trattate, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, i diritti e gli onorari di difesa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorit� amministrativa.
Cos� deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013, con l'intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

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