Ministero della giustizia
Circ. 27-9-2013 n. VI-DOG/763/035/2013/CA
D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 - Effetti sulla soppressione degli Uffici NEP dei Tribunali interessati e delle Sezioni distaccate - Linee guida per la chiusura delle attività degli UNEP soppressi - Chiarimenti sulla Circ. 22 agosto 2013, n. VI-DOG/699/035/2013/CA.
Emanata dal Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale del personale e della formazione.
Circ. 27 settembre 2013, n. VI-DOG/763/035/2013/CA (1).
D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 - Effetti sulla soppressione degli Uffici NEP dei Tribunali interessati e delle Sezioni distaccate - Linee guida per la chiusura delle attività degli UNEP soppressi - Chiarimenti sulla Circ. 22 agosto 2013, n. VI-DOG/699/035/2013/CA.
(1) Emanata dal Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale del personale e della formazione.
Ai
Signori Presidenti delle Corti di appello
Loro sedi
e, p.c.:
All'
Ispettorato generale del Ministero della giustizia
Roma
Al
Call center
Sede
Con riferimento alla circolare in oggetto e ad alcuni quesiti pervenuti in merito alla stessa da parte di alcuni Uffici NEP, si rileva che il D.Lgs. n. 155 del 2012 non prevede la fusione o l'accorpamento degli Uffici NEP ma solo la soppressione dei Tribunali interessati e di tutte le Sezioni distaccate, estende la competenza territoriale degli Uffici NEP rimasti a seguito della riforma, nonché dispone l'assegnazione, presso questi ultimi, del personale appartenente agli UNEP soppressi, con decorrenza dal 14 settembre 2013, come specificato dalla nota n. 5424/S/4818 del 30 agosto 2013 della Direzione Generale del personale e della formazione.
In proposito, si precisa che quando si parla di "Uffici accorpanti" si deve intendere "Uffici che accorpano le funzioni degli Uffici soppressi" ovvero ne acquistano la competenza precedentemente attribuita a questi ultimi.
Gli Uffici NEP, con la riforma, sono svuotati del personale e della competenza. L'attività residua degli stessi deve essere chiusa secondo le norme previste dal D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 ("Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari"), con la presentazione del verbale di riparto dei diritti e delle indennità di trasferte al Capo dell'Ufficio e con il deposito dei registri in cancelleria.
Tali attività devono essere eseguite dall'Ufficiale giudiziario dirigente (attualmente, funzionario UNEP) dell'Ufficio NEP soppresso che farà riferimento al Presidente del Tribunale (o della Corte di Appello) che ha assorbito le funzioni dei Tribunali soppressi, così come previsto dal precitato Ordinamento.
Ne consegue che tutte le attività conseguenti alla percezione di somme di denaro (verbali di riparto, versamenti erariali, chiusure e deposito dei registri) devono essere eseguite da chi le ha percepite e ne ha la responsabilità tanto è vero che l'art. 35 dell'Ordinamento prevede nei commi terzo e quarto l'istituzione di appositi registri nel caso di sostituzione temporanea (applicazione) del solo ufficiale giudiziario assente.
L'Ufficio NEP, che a seguito del D.Lgs. n. 155/2012 acquista la competenza che prima aveva l'UNEP soppresso, non ha alcun titolo sulle attività di ripartizione dei diritti, versamenti, chiusure di registri dell'UNEP soppresso perché nessuna norma lo prevede.
Il calcolo dei diritti maturati, nel mese di settembre 2013, da ciascun funzionario UNEP/ufficiale giudiziario deve essere fatto dal dirigente UNEP di destinazione del dipendente che non è necessariamente quello dell'UNEP presso il Tribunale che ha assorbito le funzioni dell'Ufficio soppresso, in quanto con i trasferimenti eseguiti all'esito dell'interpello nazionale del 28 febbraio 2013 e con le applicazioni effettuate in linea con l'esito dell'interpello distrettuale - ai sensi della nota n. m_dg.DOG.11/09/2013.0092251.U - il calcolo dei diritti sarà fatto dal dirigente dell'Ufficio NEP che prenderà in carico il singolo dipendente. Sarà il predetto dirigente UNEP a richiedere alla cancelleria del Tribunale di provenienza (che nel caso dei Tribunali soppressi sarà quella del Tribunale che ne ha assorbito le funzioni) l'estratto del registro mod. H riportante l'annotazione dei diritti maturati da ciascun dipendente UNEP così come ripartiti nel verbale di riparto, e ciò ai fini del calcolo dell'eventuale "supero" di cui all'art. 155 del D.P.R. n. 1229/1959.
Relativamente ai provvedimenti di trasferimento del personale UNEP a seguito dell'interpello nazionale del 28 febbraio 2013, che si sono concretizzati con la presa di possesso in data 13 settembre 2013 presso gli Uffici NEP di destinazione, si rileva che tale personale non ha prestato servizio contemporaneo in due Uffici e non ha diritto alla corresponsione dei diritti di minore entità di cui al combinato disposto degli artt. 35 e 150 dell'Ordinamento.
Per quanto concerne gli adempimenti dei dirigenti degli Uffici NEP soppressi, si ribadisce che gli stessi devono provvedere alla chiusura delle attività degli Uffici di appartenenza e solo al termine delle stesse devono richiedere all'Agenzia delle Entrate la disattivazione del codice fiscale.
In proposito, si precisa che, il dirigente UNEP con la soppressione del Tribunale presso cui era l'Ufficio NEP, non perde automaticamente la qualifica di sostituto d'imposta perchè è sostituto d'imposta solo per ragioni organizzative del Ministero della Giustizia (quale soggetto funzionalmente incaricato) e quindi si ribadisce, come già rappresentato nella Circ. 22 agosto 2013, n. VI-DOG/699/035/2013/CA, che determinate attività dichiarative e certificatorie restano a carico dei dirigenti degli UNEP soppressi che le hanno poste in essere e per le quali continuano ad esserne responsabili.
Il funzionario in questione cesserà da tale qualifica solo al termine dell'attività di "chiusura" dell'Ufficio NEP con la richiesta all'Agenzia delle Entrate della disattivazione del codice fiscale, da effettuarsi nel 2014.
Con la Circ. 22 agosto 2013, n. VI-DOG/699/035/2013/CA si è inteso limitare l'attività di sostituto d'imposta dei dirigenti degli UNEP presso i Tribunali soppressi alle somme corrisposte ai dipendenti alla data della soppressione (13 settembre 2013) e, pertanto, tutti gli emolumenti maturati e non corrisposti a tale data devono necessariamente essere corrisposti agli aventi diritto dagli Uffici NEP di destinazione.
Per quanto riguarda le rate residuali delle addizionali IRPEF dovute dai dipendenti degli UNEP soppressi, le stesse devono essere trattenute dal nuovo sostituto d'imposta che eroga gli emolumenti sui cui operare le ritenute, in quanto si verte nel caso di assegnazione ad altro Ufficio del personale che rimane sempre dipendente del Ministero della Giustizia, escludendosi l'obbligo di trattenere in unica soluzione le predette rate, obbligo che sussiste solo in caso di licenziamento, pensione o cessazione del rapporto di lavoro.
Anche la gratifica annuale relativa all'anno 2013 deve essere corrisposta per l'intero anno dall'UNEP di destinazione del dipendente UNEP entrato a farne parte a seguito della soppressione dell'UNEP di appartenenza, alla stregua di quanto avviene nel caso di trasferimento del personale.
La consegna della certificazione ai fini fiscali e contributivi relativa al periodo 1° gennaio 2013 - 13 settembre 2013 ai dipendenti dell'UNEP soppresso da parte del relativo dirigente non esclude che il nuovo sostituto d'imposta (quello dell'UNEP in cui sarà destinato il singolo dipendente) provveda al conguaglio complessivo ove lo richieda il dipendente, come anche non è esclusa la possibilità che il dirigente dell'UNEP soppresso comunichi i necessari dati fiscali (anche mediante consegna di una copia del CUD) al nuovo sostituto d'imposta affinché provveda alla compilazione dei punti 204 e 205 del CUD e del mod. 770.
Inoltre, il rilascio del CUD al dipendente dell'UNEP soppresso ha la funzione di certificare i redditi corrisposti e le ritenute fiscali operate da un determinato sostituto d'imposta che provvederà successivamente a farne riepilogo nella dichiarazione di cui al mod. 770.
La previsione riportata nelle istruzioni del mod. 770/2013 riguarda la fusione o incorporazione non previste dal D.Lgs. n. 155/2012 e il riferimento in quella sede al "trasferimento del personale" è solo conseguenza del conguaglio complessivo che fa l'Ufficio cui è trasferito il dipendente, ma l'Ufficio non è necessariamente lo stesso per tutti i dipendenti del singolo UNEP soppresso, tenuto conto altresì che a seguito di interpello molti dipendenti UNEP saranno destinati a Uffici NEP diversi rispetto a quello che allo stato ha assorbito la competenza dell'Ufficio NEP soppresso.
Pertanto, la certificazione al dipendente UNEP dei redditi corrisposti e delle ritenute fiscali e previdenziali operate deve essere necessariamente rilasciata dal sostituto d'imposta che ha corrisposto gli stipendi e operato le ritenute di legge, dati dei quali provvederà a farne riepilogo nel mod. 770.
Per quanto concerne le comunicazioni all'INPS, si ritiene più opportuno che gli Uffici NEP si rimettano alle indicazioni fornite dalle sedi INPS competenti per territorio non essendo possibile entrare nel merito dei numerosi singoli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.
Per le comunicazioni agli Enti privati cessionari di crediti, è opportuno che gli Uffici NEP soppressi comunichino alle predette finanziarie che per le ritenute operate sugli stipendi dei dipendenti interessati relativi al mese di settembre 2013 e successivi, i versamenti saranno effettuati dall'Ufficio NEP accorpante senza alcuna discontinuità, così come avviene in caso di trasferimento.
Infine, si raccomanda ai dirigenti degli Uffici NEP post riforma di curare la presa in carico del pagamento delle ritenute mensili relative alle deleghe sindacali dei dipendenti iscritti, entrati a far parte dei predetti Uffici con la riforma della geografia giudiziaria o a seguito di trasferimento per interpello nazionale (o di applicazione in linea con l'esito del precitato interpello distrettuale).
Si pregano le SS.LL. di voler trasmettere, per gli esiti di competenza, la presente nota, oltre che ai dirigenti degli Uffici NEP in sede, ai Presidenti dei Tribunali rientranti nei propri distretti, per la successiva diramazione ai dirigenti dei rispettivi Uffici NEP, raccomandando al contempo l'esercizio dei poteri di sorveglianza previsti dall'art. 59 del citato Ordinamento.
Il Capo dipartimento
Luigi Birritteri
Circ. 22 agosto 2013, n. VI-DOG/699/035/2013/CA
D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155
D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 35
D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 150
D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 59
Nessun commento:
Posta un commento