Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 2-5-2013 n. 10470
Reg. (UE) n. 1230/2012 - Masse e dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi - Chiarimenti.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 3.
Circ. 2 maggio 2013, n. 10470 (1).
Reg. (UE) n. 1230/2012 - Masse e dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi - Chiarimenti.
(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 3.
Il Reg. (UE) n. 1230/2012 del 12 dicembre 2012, concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, attua il Reg. (CE) n. 661/2009, che stabilisce i requisiti per la sicurezza generale dei veicoli a motore, e modifica la direttiva 2007/46/CE.
Il suddetto Reg. (UE) n. 1230/2012, si applica ai veicoli incompleti, completi e completati appartenenti alle categorie internazionali M, N, O ed è entrato in vigore il 10 gennaio 2013 (è applicabile dal 1° novembre 2012).
In sintesi tale Reg. (UE) n. 1230/2012 contempla sia le prescrizioni concernenti le masse e le dimensioni dei veicoli e dei loro rimorchi, sia le prescrizioni concernenti l'aggiornamento dell'omologazione europea ai sensi della direttiva 2007/46/CE.
Lo scopo del regolamento è quello di razionalizzare ed integrare in una unica normativa la materia, nonché quello di adeguare alcune prescrizioni all'evoluzione tecnica dei veicoli.
Al fine di avere un quadro coordinato dell'argomento, è opportuno richiamare la vigente direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996 e successive, che stabilisce, in congruenza con il citato regolamento, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e le masse massime autorizzate nel traffico internazionale.
Nell'ambito delle masse massime autorizzate alla circolazione, la norma mantiene, in armonia con la citata direttiva, la facoltà di ciascun Stato membro di continuare ad applicare la propria legislazione nazionale al traffico nazionale che, ovviamente, nel caso italiano è disciplinato dall'art. 62 del Codice della Strada.
Premesso quanto sopra nel contesto della normativa concernente l'omologazione dei veicoli (direttiva 2007/46/CE) e la loro sicurezza generale (Reg. (CE) n. 661/2009), si ritiene opportuno riportare, di seguito, alcune prescrizioni modificative (significative a titolo di esempio), introdotte dal Reg. (UE) in argomento:
- valore della massa del passeggero pari a 75 kg (catg. M1 e N1) ai fini del calcolo della distribuzione della massa;
- massa max tecnicamente ammissibile (catg. M1 e N1) sul punto di aggancio non inferiore al 4% della massa max rimorchiabile ammissibile o a 25 kg;
- elenco dei dispositivi e delle apparecchiature, diversificato per categoria del veicolo, che non devono essere prese in considerazione per la determinazione delle dimensioni più esterne;
- tolleranza del 3% tra le dimensioni dichiarate dal costruttore e quelle effettive, nel rispetto dei limiti max ammessi;
- tolleranza ± 3% tra la massa in ordine di marcia e il valore nominale, la tolleranza è pari al ± 5% per i veicoli speciali e per i controlli di conformità della produzione;
- per le caravan il requisito relativo alla massa utile minima;
- la verifica della massa sull'asse sterzante differente per le varie categorie;
- la verifica del raggio di curvatura posteriore.
Considerata l'importanza della norma, che ha impatto sia, sui Centri prova autoveicoli, in merito all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ed omologazioni e nonché, sugli Uffici della motorizzazione civile, per quanto riguarda l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (unico esemplare), si ritiene opportuno fornire anche alcune indicazioni sui criteri e sulle modalità di applicazione della stessa norma, al fine di rendere chiaro ed uniforme il comportamento degli stessi uffici.
Per quanto riguarda l'omologazione di un nuovo tipo di veicolo, la normativa da applicare in materia di masse e dimensioni è il Reg. (UE) n. 1230/2012 sia per la redazione di verbali che per il rilascio di tutti i provvedimenti di omologazione.
Per l'estensione di un'omologazione, relativa ad un tipo di veicolo già omologato in base alla precedente normativa, viceversa, è possibile continuare ad estendere l'omologazione in conformità alla previgente disciplina (Dir. 92/21/CEE e Dir. 97/27/CE).
Riveste attenzione particolare il caso di veicoli per i quali si richiede l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione limitata di piccola serie, ai sensi del D.M. n. 277/2001, per esempio un allestimento di carrozzeria (II fase) su autotelaio già omologato, con la direttiva 97/27/CE, per quanto riguarda masse e dimensioni. In tale condizione è possibile ritenere applicabile la precitata direttiva 97/27/CE, anche per l'omologazione del veicolo completato, in tale modo l'omologazione del veicolo completato, così rilasciata, segue la vita del veicolo base.
Al riguardo si fa presente che non si ritiene ammissibile accordare richieste di applicazione parziale delle prescrizioni previste nelle normative e pertanto ricorre, una volta stabilita la prassi da seguire, l'obbligo dell'integrale rispondenza alla norma.
La fase transitoria andrà ad esaurirsi con l'entrata in vigore a regime di tutte le omologazioni dei nuovi tipi di veicoli che verranno emesse nel rispetto del nuovo citato regolamento.
Il Direttore generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
Reg. (CE) 12 dicembre 2012, n. 1230/2012
Reg. (CE) 13 luglio 2009, n. 661/2009
D.M. 2 maggio 2001, n. 277
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 62
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