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martedì 1 ottobre 2013

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 27-9-2013 n. 139 Art. 4, commi 8-11, legge 28 giugno 2012, n. 92 - Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni e di donne di qualunque età. Indicazioni operative. Adempimenti datori di lavoro agricoli.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 27-9-2013 n. 139
Art. 4, commi 8-11, legge 28 giugno 2012, n. 92 - Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni e di donne di qualunque età. Indicazioni operative. Adempimenti datori di lavoro agricoli.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.

Circ. 27 settembre 2013, n. 139 (1).

Art. 4, commi 8-11, legge 28 giugno 2012, n. 92 - Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni e di donne di qualunque età. Indicazioni operative. Adempimenti datori di lavoro agricoli.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.



     

Ai
   

Dirigenti centrali e periferici
     

Ai
   

Responsabili delle Agenzie
     

Ai
   

Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
     

Al
   

Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:
   

Al
   

Presidente
     

Al
   

Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
     

Al
   

Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
     

Al
   

Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
     

Ai
   

Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
     

Al
   

Presidente della commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
     

Ai
   

Presidenti dei comitati regionali
     

Ai
   

Presidenti dei comitati provinciali
       



1. Premessa

Con Circ. 24 luglio 2013, n. 111 sono state illustrate le novità normative introdotte dall'art. 4, commi 8-11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede uno sgravio contributivo a favore del datore di lavoro che proceda all'assunzione di lavoratori con almeno cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree; tale riduzione è pari al 50% della contribuzione sulla quota a carico del datore di lavoro.

Con successivo Msg. 29 luglio 2013, n. 12212 è stato pubblicato il modulo di comunicazione on-line per la fruizione del beneficio in argomento, reso disponibile nel "Cassetto previdenziale aziende agricole" a decorrere dal 30 luglio 2013.

Con la presente circolare vengono illustrate le modalità operative cui le aziende agricole dovranno attenersi al fine di denunciare lavoratori appartenenti alle suddette categorie.



2. Modalità di denuncia da parte delle Aziende agricole

A seguito della formale approvazione del modulo di richiesta incentivo trasmesso dall'azienda, verrà attribuito un codice di autorizzazione con relative date di inizio e fine autorizzazione.

Con tale codice, il cui valore è 2H, l'azienda potrà procedere alla denuncia dei lavoratori per la cui assunzione si è richiesto di accedere agli incentivi di cui all'art. 4, commi 8-11, legge n. 92/2012.

Tale valore dovrà essere indicato nell'apposito campo, di nuova istituzione, denominato CODAGIO che, dall'esercizio III/2013, integra i dati occupazionali-retributivi (quadro F) del lavoratore nel modello Dmag.

Per una corretta dichiarazione, in un dato mese, della fattispecie in argomento e per le sole denunce principali - Tipo Dichiarazione P - l'azienda /intermediario dovrà per il lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese, anche obbligatoriamente e congiuntamente:

- indicare il valore Y per il Tipo Retribuzione;

- non indicare alcun valore di retribuzione;

- indicare il valore 2H nel campo CODAGIO.

Allo scopo di verificare la congruità con i dati della richiesta datoriale dell'incentivo, le denunce Dmag, caratterizzate dal valore 2H nell'apposito campo, saranno sottoposte alla fase di validazione con le stesse modalità con cui è validato il codice CIDA (cfr., Circ. 10 marzo 2011, n. 46 dell'Inps). Pertanto, al momento della trasmissione telematica della denuncia Dmag la stessa sarà scartata nelle ipotesi di non congruità tra i dati contenuti nella denuncia Dmag e quelli della richiesta datoriale dell'incentivo come ad esempio:

- l'azienda non sia stata preventivamente autorizzata all'utilizzo di tale codice;

- l'azienda denunci lavoratori con codice di autorizzazione fuori dall'intervallo temporale valido rispetto alla competenza della denuncia stessa.

Si fa presente che, con esclusivo riferimento all'incentivo in argomento, non è prevista la presentazione di dichiarazioni Dmag di Tipo V.



3. Assunzioni dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013

Nel ribadire che le integrazioni sopra descritte saranno rese disponibili a decorrere dalla denuncia del terzo trimestre 2013, per le aziende che hanno proceduto all'assunzione di lavoratori "over 50" per il primo e secondo trimestre 2013, la sede competente, nel rispetto di quanto previsto dalla Circ. 24 luglio 2013, n. 111, procederà al calcolo della quota di incentivo spettante per i suddetti trimestri.


Entro dicembre 2013, l'importo spettante verrà messo a disposizione dell'azienda che potrà presentare apposita istanza di rimborso o compensazione sui contributi dovuti.


Il Direttore generale

Nori



L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 4
Circ. 24 luglio 2013, n. 111
Msg. 29 luglio 2013, n. 12212

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