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venerdì 17 gennaio 2014

Consiglio di Stato: Nell'adottare il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale nei confronti di appartenente alla Polizia di Stato l'Amministrazione non è tenuta ad operare espressamente alcuna considerazione comparativa in merito alle carenze organizzative degli uffici derivanti dal trasferimento



Cons. Stato Sez. III, Sent., 02-09-2013, n. 4368
Trasferimenti




Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 4204 del 2013, proposto da:
(Lpd), rappresentato e difeso dall'Avv. (Lpd) (Lpd), con domicilio eletto presso lo stesso Avv. (Lpd) (Lpd) in Roma, via G. P. da (Lpd), n. 19;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI (Lpd) n. 00075/2013, resa tra le parti, concernente il trasferimento per incompatibilità ambientale del sovrintendente di Polizia (Lpd)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l'Avv. (Lpd) e l'Avvocato dello Stato Vessichelli;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con decreto n. 333-D/3000 del 27.12.2011, disponeva che il sovrintendente della Polizia di Stato, (Lpd), per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, fosse trasferito, con effetto immediato, dal Compartimento di Polizia Stradale "(Lpd)" - Sezione di (Lpd) - Distaccamento di (Lpd) al Compartimento di Polizia Ferroviria di (Lpd) - Sottosezione di (Lpd).
2. Il decreto di trasferimento per incompatibilità ambientale era giustificato dal rilievo che il sovrintendente, nell'arco temporale intercorrente tra il 2000 ed il 2008, aveva prestato attività lavorativa, in qualità di allenatore, per due diversi sci club, senza la preventiva autorizzazione, percependo compensi, in alcune stagioni, anche oltre i 16 mila Euro, che non avrebbe dichiarato al fisco.
3. Inoltre nel settembre del 2008 il B., unitamente ad altri istruttori nazionali e ad una maestra di sci, aveva costituito un nuovo sci club (Active Sport Team), ponendosi in concorrenza con le associazioni sportive già esistenti nelle Valli di (Lpd) e (Lpd), alle quali sottraeva molti atleti.
4. Nel decreto si sottolineava, altresì, che il B., al fine di perseguire i propri scopi, si era rivolto a diverse aziende locali (artigiani, di trasporto, edili, di movimento terra, banche, etc.), ottenendo sponsorizzazioni per il suo club.
Inoltre il B., nella stagione invernale 2009/2010, sebbene non avesse ricevuto l'autorizzazione a seguito della richiesta presentata, aveva svolto regolarmente l'attività lavorativa presso lo sci club da lui fondato.
5. Il decreto di trasferimento offriva anche puntuale e dettagliato ragguaglio delle controdeduzioni, formulate dal B. in seno al procedimento, come anche delle successiva controdeduzioni del Dirigente dell'ufficio.
6. All'esito dell'articolato procedimento, che vedeva la fattiva partecipazione dell'interessato, l'Amministrazione perveniva alla conclusione che l'attività extralavorativa, intrapresa dal B. in qualità di capo pattuglia, aveva gravemente pregiudicato l'immagine e il prestigio dell'Amministrazione, generando, nel contempo, malcontento e conflittualità tra gli operatori del settore che, vivendo dei proventi delle attività turistiche, soprattutto invernali, avevano visto nel dipendente una minaccia per le loro entrate, sì da presentare l'esposto dal quale erano poi partiti gli accertamenti.
6.1. La contrapposizione tra le parti, si rilevava nel provvedimento, aveva avuto anche ampio risalto sugli organi di stampa locali.
6.2. La situazione venutasi a creare, secondo il provvedimento, aveva fatto venir meno nei confronti dell'operatore quella necessaria fiducia di cui deve sempre poter godere ogni appartenente alla Polizia di Stato nell'ambiente nel quale opera, stante la peculiarità dei servizi svolti, e in particolar modo da parte dei privati cittadini, che si sentono condizionati, nell'assumere le loro decisioni, dalle possibili ritorsioni che il B. potrebbe porre in essere nei loro confronti nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
6.3. L'ulteriore permanenza del dipendente presso la sede di servizio, secondo l'Amministrazione, non gli consentiva, dunque, di adempiere i compiti istituzionali con la dovuta serenità, con possibili negative ripercussioni sul buon andamento dell'ufficio.
7. L'Amministrazione, quindi, assumeva di dover procedere al trasferimento del dipendente, stante la ritenuta sussistenza, in capo allo stesso, di una oggettiva situazione di incompatibilità presso l'attuale sede di servizio.
8. Il decreto del Capo della Polizia, verificata la situazione familiare del B., la carenza organica, nel ruolo dei Sovrintendenti, della Sottosezione Polizia Ferroviaria di (Lpd), e ritenuto che la citata sede contemperava le esigenze dell'Amministrazione con le necessità del dipendente, disponeva quindi il trasferimento del dipendente, ai sensi dell'art. 55, comma 4 e 5, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nei termini sopra indicati.
9. Avverso tale provvedimento l'interessato proponeva ricorso avanti al T.R.G.A. (Lpd), denunciandone l'illegittimità sotto diversi profili e, in particolare, per la violazione dell'art. 55, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 335 del 1982, per aver disposto il suo trasferimento, per incompatibilità ambientale, in assenza dei presupposti, nonché per eccesso di potere, per mancata comparazione tra l'interesse pubblico e quello privato.
10. Nel giudizio di primo grado si costituiva l'Amministrazione, resistendo al ricorso.
11. Il T.R.G.A. (Lpd), con sentenza n. 75 del 7.3.2013, rigettava il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Amministrazione resistente.
11.1. Il giudice di prime cure rilevava, in particolare, che gli invocati profili di eccesso di potere nel caso di specie non sussistevano, poiché i fatti in contestazione denotavano un comportamento non in linea con la dignità delle funzioni svolte.
11.2. Il T.R.G.A. riteneva non provata e, comunque, non attendibile l'allegazione del ricorrente secondo cui egli avrebbe svolto, dal 2003 al 2008, le proprie attività previa autorizzazione verbale.
11.3. Per il principio di formalità della autorizzazioni, infatti, non assumeva alcun rilievo che l'interessato avesse ricevuto assensi meramente verbali.
11.4. Inoltre non vi erano le prove, secondo il giudice trentino, che le somme, invero non irrisorie, da lui percepite costituissero rimborsi, in quanto le numerose ricevute dello Ski Team (Lpd), relative agli anni 2001-2007 e indirizzate a (Lpd), recavano tutte la dizione di compensi o di prestazioni, mentre in un solo caso compariva l'indicazione aggiuntiva di indennità di trasferta.
11.5. Né soccorreva, in proposito, l'invocato art. 90 della L. n. 289 del 2002 che, se da un lato, consente ai dipendenti pubblici di prestare, al di fuori dell'orario di lavoro, la propria attività in seno ad associazioni sportive dilettantistiche, dall'altro subordina tale attività alla triplice condizione della preventiva comunicazione all'amministrazione di appartenenza, del rispetto degli obblighi di servizio e, ciò che più interessa, alla gratuità delle prestazioni, fatto esclusivamente salvo il riconoscimento di indennità o rimborsi spettanti a titolo di ristoro delle eventuali spese sostenute dall'associato.
11.6. Indiscussa, poi, appariva al primo giudice la rilevanza esterna degli accadimenti, come sottolineato correttamente dall'Amministrazione intimata e dalla stessa documentato mediante l'allegazione di pertinenti articoli della stampa locale.
11.7. Infine, anche sotto il profilo motivazionale, riteneva il T.R.G.A. che l'impugnato provvedimento non potesse ritenersi in alcun modo carente né insufficiente la motivazione addotta alla base del provvedimento censurato.
12. Il giudice trentino respingeva anche la censura di eccesso di potere per mancata comparazione tra interesse pubblico e interesse privato.
12.1. Il ricorrente, infatti, aveva lamentato che il provvedimento di trasferimento adottato nei suoi confronti avrebbe assunto una connotazione punitiva anche per non aver tenuto conto che il ricorrente ha quattro figli minori e un padre anziano, che abbisogna di cure e di assistenza, dai quali sarebbe ingiustamente allontanato.
L'Amministrazione, inoltre, avrebbe avuto l'obbligo di ricercare la nuova sede tra quelle disponibili che non fosse eccessivamente lontana dal luogo in cui si è verificata l'incompatibilità.
12.2. Il T.R.G.A. (Lpd) rilevava, in primo luogo e in senso contrario, che le esigenze personali e familiari del ricorrente erano recessive di fronte all'interesse pubblico che aveva giustificato il trasferimento per incompatibilità ambientale.
12.3. Inoltre, osservava il giudice di prime cure, se le esigenze del ricorrente fossero state così assorbenti, non si spiega come mai il B. potesse conciliare tale impegno affettivo con tutte le altre gravose attività extraprofessionali che lo stesso svolgeva in qualità, di volta in volta, di sindacalista, dirigente di associazioni sportive dilettantistiche, allenatore e maestro di sci, etc.
12.4. Infine, nell'adozione del provvedimento, l'Amministrazione aveva dato puntualmente conto della valutazione comparativa in ordine alle esigenze organizzative dei propri uffici con espressa menzione della carenza organica, nel ruolo dei Sovrintendenti, della Sottosezione Polizia Ferroviaria di (Lpd).
12.5. Soggiungeva il giudice di prime cure che la distanza dalla sede di (Lpd) a (Lpd) non era eccessivamente penalizzante, poiché consente di essere percorsa in giornata e di mantenere l'attuale residenza, cosicché appariva assecondato, altresì, il contemperamento con le esigenze personali e familiari dell'interessato.
13. Avverso tale sentenza ha proposto appello (Lpd), deducendone due fondamentali vizi.
13.1. Con il primo motivo di censura l'appellante lamenta che il T.R.G.A. (Lpd) sia incorso in errore per non avere operato al necessaria contestualizzazione dei fatti e delle condotte addebitate al B..
13.2. I comportamenti, al ricorrente addebitati, che avrebbero causato la conflittualità con l'ambiente degli operatori esterni, riguarderebbero gli operatori e l'ambiente che non è quello di (Lpd), in Val di (Lpd), ma semmai quello della Val di (Lpd).
13.3. Ciò che è accaduto, sostiene l'appellante, ha riguardato (Lpd), ove si trovano gli operatori potenzialmente infastiditi dalla sua concorrenza, ma egli non ha fondato un club a (Lpd) né ha espletato l'attività di allenatore a (Lpd).
13.4. In questo senso, secondo l'appellante, il provvedimento di trasferimento rischia di assumere una natura, quella sanzionatoria, che non gli è propria, per l'essere inutilmente dato, fuori dal fine specifico del potere attribuito all'Amministrazione, in quanto le condotte contestate al ricorrente non riguardano la sua sede di servizio, che coincide con (Lpd), mentre i fatti sono riconducibili alla Val di (Lpd).
13.5. Inoltre non sarebbero state valorizzate né dall'Amministrazione né dal primo giudice le dichiarazioni di solidarietà, anche dei colleghi del ricorrente, prodotte agli atti, significative, in quanto atte ad attestare il godimento, da parte di (Lpd), di stima e considerazione, in netta dissonanza con l'addotta incompatibilità.
14. Con il secondo motivo l'appellante ha censurato come illogica e contraddittoria la scelta amministrativa non solo di trasferirlo, ma anche di assegnarlo alla Polizia Ferroviaria, togliendolo alla specialità della Polizia Stradale e, cioè, da un contesto lavorativo rispetto al quale questi ha la massima esperienza.
14.1. Inoltre il B. vive con la famiglia (composta dalla moglie e da quattro figli, alcuni dei quali in tenera età) a (Lpd), che dista circa 100 Km da (Lpd), impiegando un'ora e quaranta minuti per andare e tornare.
15. L'appellante, per tali motivi, ha quindi chiesto l'annullamento, previa sospensione, dell'impugnata sentenza.
16. Si è costituito il Ministero appellato, opponendosi all'accoglimento dell'avversario gravame.
17. Nella camera di consiglio del 12.7.2013 il Collegio, ritenuto di poter decidere l'istanza cautelare unitamente al merito, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., con sentenza in forma semplificata, sentiva sul punto le parti, che nulla opponevano, e tratteneva quindi la causa in decisione.
18. L'appello deve essere respinto.
18.1. Con il primo e articolato motivo di gravame, come si è sopra accennato, l'appellante lamenta che il suo trasferimento sia illegittimo e che la decisione di primo grado sia censurabile in quanto, pur affermando principi di sicura valenza in generale, avrebbe omesso di verificare la riconducibilità di quei principi al caso concreto.
18.2. Il T.R.G.A. trentino sarebbe così incorso in errore per non avere operato la necessaria contestualizzazione dei fatti e delle condotte addebitate al B..
In particolare, sostiene l'appellante, quand'anche si volesse sostenere che le condotte a lui addebitate siano astrattamente idonee a legittimare il trasferimento per incompatibilità, in quanto astrattamente idonee a compromettere gli interessi e il prestigio dell'Amministrazione, nel caso in esame il profilo di criticità sarebbe dato dal fatto che quelle esigenze non sussisterebbero né sarebbero potute sussistere con riferimento alla sede di servizio di provenienza, ubicata a (Lpd), perché i comportamenti tenuti dall'appellante avrebbero potuto, semmai, compromettere la sua permanenza presso il luogo di residenza.
18.3. L'appellante insiste sul fatto che i comportamenti censurati, che avrebbero determinato l'incompatibilità e causato la conflittualità con gli ambienti degli operatori esterni, come si legge nel provvedimento impugnato in prime cure, riguarderebbero gli operatori ed un ambiente che è quello di (Lpd), in Val di (Lpd), ma semmai quello della Val di (Lpd).
Ne discenderebbe che il trasferimento si rivelerebbe inconferente rispetto alle esigenze di protezione tutelate dall'Amministrazione per la semplice ragione che quanto è accaduto ha riguardato (Lpd), ove si trovano gli operatori potenzialmente infastiditi dalla concorrenza dell'appellante, che non ha mai fondato sci club a (Lpd) né a (Lpd) ha mai espletato l'attività di allenatore.
18.4. Considerata la riconducibilità dei fatti al territorio della Val di (Lpd) e, più precisamente, al luogo di residenza del ricorrente, ne conclude l'appellante, non potrebbe ritenersi la sussistenza di condizioni di disagio e/o di pregiudizio per l'azione amministrativa e per l'ufficio in rapporto alla sua permanenza in servizio presso la sede.
Mancherebbe, insomma, qualsiasi riferimento all'ufficio di (Lpd), dove il sovrintendente (Lpd) prestava servizio, essendo tutte le condotte ascrittegli spazialmente riconducibili alla Val di (Lpd).
18.5. Soggiunge l'appellante che non sarebbe stato dato alcun rilievo né dall'Amministrazione né dal giudice di prime cure alle numerose dichiarazioni di solidarietà, anche dei suoi colleghi, prodotte agli atti, significative in quanto atte a dimostrare il godimento, da parte del ricorrente, di stima e di considerazione, in netta dissonanza con l'incompatibilità.
18.6. Dovrebbe allora pervenirsi alla conclusione, costituente il fulcro dell'intero motivo di gravame, che il provvedimento impugnato sia illegittimo perché, non riportando riferimenti concreti a situazioni nocive specificatamente inerenti al buon funzionamento dell'ufficio di appartenenza, in spregio dell'art. 55 del D.P.R. n. 335 del 1982, non consente di comprendere nei dovuti termini i motivi di incompatibilità che impongono l'allontanamento da (Lpd).
18.7. Il motivo è infondato.
Come il provvedimento di trasferimento non ha mancato di rilevare, facendo riferimento alle controdeduzioni del Dirigente dell'ufficio (p. 3), la separazione e la distinzione tra le Val di (Lpd) e la Val di (Lpd), sulle quali tanto insiste e fonda la propria censura l'odierno appellante, è solo nominale ma in realtà, dal punto di vista orografico, si tratta di due segmenti contigui della valle del torrente Avisio. In ogni caso, anche volendoli considerare ambiti geografici distinti, la Val di (Lpd) rientra nella competenza territoriale dell'ufficio nel quale l'interessato presta servizio, sicché è appropriato il riferimento alla figura dell'incompatibilità ambientale sulla base di fatti che, nella loro materialità storica, non sono contestati nemmeno dallo stesso appellante.
18.8. Correttamente il giudice di prime cure ha sottolineato il dato che l'odierno appellante avesse svolto attività extralavorativa dal 2003 in poi senza aver ottenuto alcuna autorizzazione, non essendo credibile né, del resto, dimostrato che egli avesse sempre comunicato verbalmente la richiesta di autorizzazione a partire dal 2003, atteso anche il principio di formalità delle autorizzazioni, il quale impone che esse siano documentate in forma certa e per iscritto.
Né va trascurato le somme risultanti dalle ricevute dello Ski Team (Lpd) negli anni 2001-2007, correttamente ritenute dal primo giudice "non irrisorie", non lasciano verosimilmente ritenere, proprio per il loro cospicuo ammontare, che potesse trattarsi, nella sostanza, di semplici "indennità di trasferta". Questa dizione figura peraltro in una sola delle menzionate ricevute, ed è comunque ambigua e scarsamente significativa ai fini di cui si discute. Nel linguaggio del pubblico impiego, la "indennità di trasferta" propriamente detta è cosa diversa dal rimborso delle spese di viaggio, ed è, invece, un quid pluris di retribuzione correlato al disagio di dover svolgere prestazioni di servizio in una sede diversa da quella abituale, tanto è vero che fiscalmente costituisce reddito imponibile. Del resto, le prestazioni rese dall'interessato all'associazione sportiva avevano il loro teatro proprio nella località di sua residenza (diversa, a quanto si assume, dalla sede di servizio) sicché non si comprende a che titolo egli potesse pretendere dall'associazione una "indennità di trasferta" qualunque cosa si voglia intendere con questa espressione.
18.9. Anche la circostanza di aver contribuito significativamente, nel 2008, alla fondazione e all'organizzazione, negli anni successivi, dello sci club Active Sport Team, pur sminuita dal B. nel ricorso in appello (p. 6) con la giustificazione, meramente formale, che essa sarebbe un'associazione dilettantistica alla quale si applica la disciplina dell'art. 90 della L. n. 289 del 2002, appare al contrario di estremo e sostanziale rilievo, ai fini del disposto trasferimento per incompatibilità ambientale, e di indubbia gravità, mostrando come l'esercizio dell'attività di allenatore, non comunicato all'Amministrazione di appartenenza né in alcun modo autorizzato, avesse assunto, nel corso degli anni, una frequenza e una intensità tale da consentire addirittura al B. di avviare, seppur in forma associata, una propria e indipendente attività.
Il fatto che "poi il club si sia posto in concorrenza con le associazioni sportive esistenti su territorio" (p. 6 del ricorso in appello), come ammette lo stesso appellante, è ben lungi dal potersi ritenere irrilevante e a lui non imputabile, quando è egli stesso ad ammettere di aver promosso e organizzato l'attività del club in un contesto territoriale, deve qui ribadirsi, nel quale egli esercitava il suo servizio di capo pattuglia della Polizia stradale e nel quale, comunque, avrebbe potuto far valere l'influenza del delicato ruolo pubblico da lui rivestito. E si può dare per notorio che nelle località alpine ad alta frequentazione turistica non è insolito che la forma esteriore dell'associazione dilettantistica dissimula vere e proprie scuole dove maestri professionalmente qualificati e regolarmente retribuiti prestano la loro opera in favore di allievi formalmente qualificati "soci" , beninteso dietro pagamento di quote associative tutt'altro che simboliche.
19. Bene ha evidenziato dunque il decreto di trasferimento per incompatibilità ambientale che l'attività extralavorativa, svolta da (Lpd) nell'ambito territoriale ove espleta le proprie funzioni istituzionali in qualità di capo pattuglia, ha gravemente pregiudicato l'immagine e il prestigio dell'Amministrazione, generando, nel contempo, malcontento e conflittualità tra gli operatori del settore che, vivendo dei proventi delle attività turistiche, soprattutto invernali, hanno visto nel dipendente una minaccia, diretta ed incombente, per le loro entrate.
20. Ciò ha avuto peraltro una indubbia e allarmante rilevanza esterna, come ha ben evidenziato anche il giudice di prime cure, poiché la contrapposizione tra le parti ha avuto ampio risalto anche sugli organi di stampa locali, mentre gli organi nazionali e locali della (Lpd), a loro volta, sono stati costretti a fronteggiare le proteste da parte degli operatori del settore.
21. Di fronte a tale quadro, chiaro e di indubbia gravità, la distinzione tra le Valli di (Lpd) e (Lpd) appare, come già detto, solamente nominalistica, essendo ben noto che, in realtà, entrambe le valli fanno parte di un unico e complessivo contesto geografico, e, soprattutto, di un unitario bacino turistico, nel quale non è possibile operare, se non per mera convenienza, una sterile e fuorviante localizzazione delle varie associazioni sportive e strutture sciistiche.
22. Proprio le numerose attestazioni di stima versate in atti, sulle quali l'appellante richiama l'attenzione e lamenta il mancato esame da parte del primo giudice, dimostrano del resto come l'impegno extralavorativo del B. avesse assunto una notorietà, da un lato, e una pervasività, dall'altro, che andavano ben oltre gli angusti confini della Val di (Lpd), in quanto noto in tutta la regione a quanti - amici, conoscenti, colleghi, operatori o semplici amanti dello sci - avessero avuto modo di constatare la frequenza e l'intensità della sua dedizione, che non è certo qui in contestazione, anche all'allenamento sciistico.
23. Ne segue che il motivo di appello, in quanto infondato, va respinto.
24. Con il secondo motivo l'odierno appellante deduce l'eccesso di potere per la mancata comparazione tra interesse pubblico e privato.
25. Egli assume che il trasferimento da (Lpd) al Compartimento della Polizia Ferroviaria di (Lpd) - Sottosezione di (Lpd) assuma una connotazione punitiva, senza tener conto che l'appellante ha quattro figli minori e un padre anziano, che abbisogna di cure e assistenza dalle quali sarebbe ingiustamente allontanato, e che l'Amministrazione ha l'obbligo di ricercare la nuova sede tra quelle disponibili che non sia eccessivamente lontana dal luogo nel quale si è verificata l'incompatibilità.
26. Anche tale secondo motivo è infondato.
26.1. Nell'adottare il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale nei confronti di appartenente alla polizia di Stato, infatti, l'Amministrazione non è tenuta ad operare espressamente alcuna considerazione comparativa in merito alle carenze organizzative degli uffici derivanti dal trasferimento - tant'è che i trasferimenti, ai sensi dell'art. 55, comma 4, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, possono essere disposti anche in soprannumero - né ad esplicitare i criteri con i quali sono stati determinati i limiti geografici della incompatibilità e, comunque, la più opportuna nuova dislocazione del proprio dipendente (Cons. St., sez. IV, 29.10.1987, n. 644).
26.2. In ogni caso la distanza tra (Lpd) e (Lpd) è di 102 Km ed è percorribile, con l'automobile, in circa un'ora e quattordici minuti e non appare eccessiva né mortificante, avuto riguardo alle esigenze personali e familiari rappresentate dall'appellante.
26.3. Non è quindi corretto affermare, come assume l'appellante, che il provvedimento di trasferimento denoti un color punitionis, avendo al contrario l'Amministrazione correttamente ricercato ed individuato un equilibrato punto di raccordo tra le gravi esigenze, che hanno legittimamente giustificato il trasferimento del sovrintendente (Lpd) per incompatibilità ambientale nell'intera zona della Val di (Lpd) e della Val di (Lpd), e il minor disagio per il dipendente.
26.4. Anche tale motivo, quindi, va respinto.
27. L'appello, in conclusione, deve essere rigettato.
28. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna (Lpd) a rifondere in favore del Ministero dell'Interno le spese del presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di Euro 2.000,00, oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore


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