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venerdì 17 gennaio 2014

C.G.A.S.:L'indennità di valorizzazione funzioni di polizia, corrisposta agli aventi diritto attingendo al Fondo Unico per i Servizi istituzionali, consiste in un particolare compenso che viene erogato in ragione dell'effettiva presenza in servizio del dipendente allorché impiegato in funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.



FORZE ARMATE   -   IMPIEGO PUBBLICO
Con(Lpd) Giust. Amm. Sic., Sent., 25-06-2013, n. 615
FORZE ARMATE
Forze armate, in genere

IMPIEGO PUBBLICO
Indennità
varie


Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per incidente di esecuzione n. 1375/2010 proposto da
(Lpd)
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Amalfa ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Gaetano Daita n. 15, presso lo studio dell'avv. Antonio Atria;
CONTRO
il MINISTERO DELL'INTERNO, la QUESTURA DELLA PROVINCIA DI (Lpd) e la PREFETTURA DI (Lpd), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via A. De Gasperi n. 81, sono ope legis domiciliati;
per l'esecuzione
della sentenza n. 225/2011 resa da questo Consiglio di Giustizia Amministrativa in data 15 dicembre 2010 e depositata il 25 marzo 2011 in ottemperanza alla sentenza n. 1064/2010 emessa da questo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa in data 5 novembre 2009 e depositata il 9 agosto 2010.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria prodotta per l'Amministrazione resistente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere (Lpd) Pietro;
Uditi alla camera di consiglio del 21 febbraio 2013 l'avv. F. Amalfa per il ricorrente e l'avv. dello Stato Mango per l'Amministrazione resistente.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
In data 15/12/1993, il sig. (Lpd), allora in servizio nei ruoli della Polizia di Stato presso la Questura di (Lpd), all'esito di accertamenti medici volti ad accertarne l'idoneità all'impiego, veniva giudicato dalla C.M.O. di (Lpd) "inidoneo permanentemente al servizio d'istituto in modo parziale D.P.R. n. 738/81, artt. 1 e 2. Controindicato l'impiego in compiti che comportino stress fisici e che non consentano il regolare consumo dei pasti".
Con decreto del 28/10/2003, il (Lpd) veniva quindi trasferito, ai sensi dell'art. 1 D.P.R. 339/1982, dal ruolo degli assistenti ed agenti a quello degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato, incarico che assumeva in data 6/11/2003.
Con nota prot. n. 757/Ctg. 1.2.12 del 3/2/2006, lo stesso veniva informato che, alla data del 10.11.2005, aveva fruito di complessivi giorni 538 di aspettativa continuata.
Con nota prot. 1352/Ctg. 1.2.12 del 28/2/2006, la Questura di (Lpd) gli comunicava l'avvio della procedura di dispensa dal servizio, a decorrere dal 19/2/2006, per il raggiungimento del limite massimo di mesi diciotto di aspettativa continuata.
Con successiva nota prot. n. 1764/Ctg 1.2.12, la suddetta Questura comunicava al (Lpd) che, alla data dell'11/11/2005, aveva fruito di complessivi gg. 529 di aspettativa continuata per motivi di salute.
Con nota prot. n. 2007/Ctg. 1.2.12 del 28/3/2006, la Questura di (Lpd) gli comunicava l'avvio della procedura di dispensa dal servizio per raggiungimento, alla data del 28/2/2006, del limite di mesi diciotto di aspettativa continuata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 68 e 70 del D.P.R. 1957 n. 3.
Con nota in pari data, gli veniva richiesto di presentarsi in data 3.4.2006 alla C.M.O. di (Lpd) per essere sottoposto a visita medica collegiale finalizzata all'acquisizione del giudizio previsto dall'art. 71 D.P.R. 3/1957, ordine cui il (Lpd) ottemperava puntualmente.
In data 12/4/2006, questi veniva dimesso con il seguente giudizio: "non idoneo permanentemente al servizio d'Istituto in modo assoluto. Si ulteriormente impiegabile in altri ruoli della P. di (Lpd) ed in altre amministrazioni dello Stato".
In data 13/4/2006, il (Lpd) riprendeva servizio.
Con nota prot. n. 4403 Ctg. 1.2.12/Per(Lpd) del 7.8.2006, la Questura di (Lpd), premesso che il (Lpd) aveva maturato, alla data del 28 febbraio 2006, 540 giorni di aspettativa continuata e che da tale data egli non aveva effettuato tre mesi di servizio attivo, gli comunicava l'avvio della procedura di dispensa dal servizio con contestuale sospensione dello stipendio.
In data 9 agosto 2006, il (Lpd), in ossequio all'ordine impartitogli con la medesima nota del 7/8/2006, si presentava alla C.M.O. di (Lpd) e si sottoponeva ai prescritti accertamenti medico legali.
In data 23 agosto 2006 veniva dimesso con il seguente giudizio: "Temporaneamente non idoneo al servizio d'Istituto nella P. di (Lpd) per gg. 26".
Avverso tale provvedimento, il (Lpd) proponeva ricorso alla C.M.O. di seconda istanza di Palermo, la quale, in data 19/9/2006, dichiarava il ricorrente "temporaneamente non idoneo al servizio d'Istituto per gg. 90".
Nelle more, con nota prot. cont. 1.2.2/5481 del 15 settembre 2006, la Questura aveva comunicato al ricorrente che il raggiungimento del limite massimo di aspettativa aveva prodotto la sospensione dello stipendio.
Con decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 333-E/ROC 4406/17 147/2006, emesso in data 3.10.2006 e notificato in data 9.10.2006, il ricorrente veniva dispensato dal servizio a decorrere dal 5 agosto 2006, per avere superato il periodo massimo di aspettativa.
Avverso il suddetto decreto e gli atti presupposti, connessi e conseguenti, il (Lpd) proponeva ricorso al T.A.R. Catania per chiedere l'annullamento degli stessi e la condanna dell'Amministrazione al pagamento della retribuzione non corrisposta, a decorrere dalla data di pretesa scadenza del limite massimo di aspettativa e sino a quella di riammissione in servizio, deducendo: "violazione e falsa applicazione dell'art. 71 del D.P.R. n. 3/1957 e dell'art. 9 del D.P.R. 339/1982 nonché dell'art. 70 del D.P.R. n. 3/1957".
Si costituiva l'Amministrazione intimata per chiedere il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 1658/08, il T.A.R. adito rigettava il ricorso per infondatezza.
Il sig. (Lpd) proponeva ricorso in appello avverso detta sentenza, deducendone l'erroneità nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva affermato la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti richiesti dalle norme sul procedimento di dispensa dal servizio (D.P.R. 3/1957 e 339/1982): ovvero, la manifestazione di un giudizio medico legale di inidoneità assoluta ed il superamento del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità.
L'Amministrazione appellata replicava, chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza.
Con decisione di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, n. 1064/2010, l'appello veniva accolto in quanto, all'atto dell'adozione del provvedimento di dispensa da parte del Ministero dell'Interno, erano insussistenti entrambi i concorrenti presupposti richiesti a tal fine dalla vigente normativa, ovvero:
a) la manifestazione da parte degli organi a ciò preposti (C.M.O.) di un giudizio medico legale di inidoneità assoluta nel ruolo in cui il (Lpd) militava;
b) il superamento da parte dello stesso del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità.
Con ricorso n. 1375/2010, il sig. (Lpd), rappresentando che il Ministero dell'Interno continuava ad astenersi dal dare esecuzione alla predetta decisione n. 1064/2010, ne chiedeva l'ottemperanza.
Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2010, questo C.G.A. - attesa l'accertata illegittimità degli atti impugnati in primo grado e, quindi, considerato l'annullamento degli stessi, statuito da questo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa con la decisione n. 1064/2010, di cui l'odierno ricorrente chiedeva l'ottemperanza - disponeva, con sentenza n. 252/2011, che il Ministero, entro 60 giorni dalla notifica della statuizione, ovvero dalla data di comunicazione della stessa a cura della parte interessata, desse esecuzione alla suddetta decisione n. 1064/2010 e, per l'effetto, provvedesse a riammettere in servizio il sig. (Lpd), previa ricostruzione della carriera con il riconoscimento di tutti i benefici giuridici ed economici maturati nonché con la corresponsione di tutte le retribuzioni fisse, in misura integrale, escluse le indennità connesse all'effettivo svolgimento del servizio, dovute dal 5 agosto 2006, data di decorrenza della illegittima dispensa, alla data della effettiva riammissione in servizio, con interessi legali e rivalutazione monetaria da corrispondere ai sensi di Legge.
Con il ricorso in epigrafe il sig. (Lpd), attestando di essere stato riammesso in servizio il 24 gennaio 2011, con decreto Ministero Interno n. 333-E/ROC. 4406/17 15 2001, e di avere conseguito il pagamento degli arretrati dovutigli a titolo di emolumenti, con decorrenza dal 5 agosto 2006, data in cui è stato illegittimamente dispensato dal servizio, ha eccepito la mancata corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, calcolati su detti emolumenti, nonché delle somme asseritamente dovutegli a titolo di arretrati dell'indennità valorizzazione funzioni di polizia e dell'indennità ferie non godute, in quanto ritenute dall'Amministrazione non connesse all'effettivo svolgimento del servizio.
Con memoria in data 8 gennaio 2013, l'Avvocatura dello Stato, per l'Amministrazione intimata, ha replicato alle doglianze del ricorrente rappresentando che il Ministero dell'Interno, con nota del 26/11/2012, ha comunicato alla Questura di (Lpd) di aver disposto l'accredito, in favore del (Lpd), della somma di Euro 5.650,00 dovuta a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria sugli arretrati già allo stesso corrisposti.
La difesa erariale ha poi dedotto in ordine alle ulteriori pretese del ricorrente, concernenti l'indennità valorizzazione funzioni di polizia e l'indennità ferie non godute, eccependo che esse, come statuito con decisione n. 225/2011 di ottemperanza alla sentenza n. 1064/2010, entrambe sopra richiamate, non spettano all'interessato per il periodo in cui è stato colpito dal provvedimento di dispensa, in quanto connesse all'effettivo svolgimento del servizio.
Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso in epigrafe va in parte dichiarato improcedibile ed in parte va respinto, come da motivazione che segue.
Il ricorso in argomento è improcedibile, per carenza di interesse, laddove il (Lpd), con riferimento agli arretrati già riscossi a titolo di emolumenti spettanti per il periodo di dispensa dal servizio, ha chiesto la corresponsione dei relativi interessi legali e rivalutazione monetaria, in quanto detti oneri accessori sono stati nel frattempo liquidati in suo favore, come attestato dal Ministero resistente con la superiore nota del 26/11/2012, prodotta agli atti del giudizio.
Vanno invece respinte le ulteriori pretese avanzate dall'interessato con il ricorso in argomento.
L'indennità di valorizzazione funzioni di polizia, corrisposta agli aventi diritto attingendo al Fondo Unico per i Servizi istituzionali, consiste in un particolare compenso che viene erogato, ai sensi dello art. 5 dell'Accordo annualmente sottoscritto tra Amministrazione e OO.S(Lpd), in ragione dell'effettiva presenza in servizio del dipendente allorché impiegato in funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; detta indennità, infatti, non ha carattere fisso e continuativo e viene corrisposta in dodicesimi.
Ne consegue che l'odierno ricorrente non ha alcun diritto alla corresponsione dell'indennità in argomento per il periodo in cui è stato assente dal servizio, a nulla rilevando il fatto che ciò sia avvenuto in forza di un provvedimento giudicato illegittimo. Nel caso di specie, infatti, ai fini della sussistenza del diritto a percepire l'indennità in argomento, rileva soltanto l'effettiva presenza in servizio, il ché è escluso per il ricorrente.
Questi, neppure può vantare alcuna pretesa a titolo di indennità ferie non godute.
Il dipendente matura il diritto alle ferie in relazione ai periodi di attività lavorativa effettivamente svolti; quindi, acquisisce il diritto alla relativa indennità soltanto qualora non abbia potuto usufruirne.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha maturato alcun diritto alle ferie, non avendo prestato servizio nel periodo considerato; conseguentemente, egli non può chiedere che gli venga corrisposta l'indennità in argomento perché manca il prescritto presupposto del diritto alle ferie (cfr. Cas(Lpd) Civ. sez. lavoro, n. 18707/2008).
Conclusivamente, il ricorso in epigrafe va in parte dichiarato improcedibile ed in parte va respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate, atteso che il ricorso è stato prodotto prima che l'Amministrazione provvedesse alla liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria e considerata la parziale soccombenza del (Lpd), in relazione alle ulteriori pretese avanzate in seno al gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso in epigrafe parzialmente improcedibile e per il resto lo respinge, come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2013, con l'intervento dei signori: (Lpd) Antonino, Presidente f.f., Vincenzo Neri, (Lpd) Marco, (Lpd) Pietro, estensore, (Lpd) Giuseppe, componenti.
Depositata in Segreteria il 25 giugno 2013.


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