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domenica 16 febbraio 2014

Ministero della salute Nota 10-1-2014 n. I.4.c.c.8.8/2-444-P Regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 che istituisce un elenco dell’Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all’utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati, pubblicato sulla G.U.U.E. L 333 del 12 dicembre 2013.


Ministero della salute
Nota 10-1-2014 n. I.4.c.c.8.8/2-444-P
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 che istituisce un elenco dell’Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all’utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati, pubblicato sulla G.U.U.E. L 333 del 12 dicembre 2013.
Emanata dal Ministero della salute, Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - ex Ufficio VI DGISAN.

Nota 10 gennaio 2014, n. I.4.c.c.8.8/2-444-P (1).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 che istituisce un elenco dell’Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all’utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati, pubblicato sulla G.U.U.E. L 333 del 12 dicembre 2013.


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(1) Emanata dal Ministero della salute, Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - ex Ufficio VI DGISAN.




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Agli
 Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

  Loro sedi

All'
 Istituto superiore di sanità

  Viale Regina Elena, 299

 Roma

Al
 Comando Carabinieri per la tutela della salute

  Viale dell’Aeronautica, 122

  00144 Roma

 



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A partire dal 1° gennaio 2014 è in applicazione la lista dei cosiddetti “aromi di fumo” ovvero quelle sostanze impiegate nella produzione dei prodotti alimentari per conferire loro, in generale, un sapore di affumicato.

Con l’entrata in vigore delle disposizioni del regolamento indicato in oggetto è stato infatti istituito l’elenco dell’Unione europea dei prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati (in seguito indicati come prodotti primari) all’utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati.

Questo elenco, previsto dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2065/2003, è stato adottato dalla Commissione europea dopo la valutazione della sicurezza effettuata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) su ciascun prodotto primario per il quale era stata presentata una domanda di autorizzazione valida.

Soltanto 10 sono i prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati e dunque riportati nell’Allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 che fissa per ogni prodotto i dati di seguito indicati:

- il codice di identificazione SF (Smoke Flavouring) seguito da un numero progressivo;

- la denominazione del prodotto;

- il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione;

- la descrizione e la caratterizzazione del prodotto;

- le condizioni d’impiego;

- data di inizio e di fine autorizzazione.

Tali prodotti, ottenuti dalla combustione controllata del legno a cui si possono aggiungere, anche erbe spezie, devono essere conformi sia a quanto stabilito nel regolamento in oggetto sia ai limiti fissati per il benzo (a) pirene e benzo (a) antracene di cui al regolamento (CE) n. 2065/2003 (cfr. articolo 5 ed Allegato I al regolamento (CE) n. 2065/2003).

Al riguardo si rammentano gli adempimenti prescritti da quest’ultimo provvedimento ed in particolare dall’articolo 13 che stabilisce per gli operatori del settore alimentare quali informazioni devono essere trasmesse per assicurare la tracciabilità dei prodotti primari e degli aromatizzanti di affumicatura derivati.

Pertanto si richiama l’attenzione delle autorità che svolgono ispezioni ed altre misure di controllo necessarie a garantire il rispetto del regolamento in oggetto anche sulle disposizioni del regolamento (CE) n. 2065/2003.

L’Istituto Superiore di Sanità che legge per conoscenza è pregato di fornire, qualora necessario, l’eventuale supporto tecnico per l’identificazione e la caratterizzazione dei prodotti primari di affumicatura.




Si ringrazia della collaborazione.




Il Direttore generale

Dott. Silvio Borrello


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Reg. (CE) 10 novembre 2003, n. 2065/2003, art. 5
Reg. (CE) 10 novembre 2003, n. 2065/2003, art. 6
Reg. (CE) 10 novembre 2003, n. 2065/2003, All. I
Reg. (CE) 10 dicembre 2013, n. 1321/2013

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