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domenica 16 febbraio 2014

Ministero della salute Nota 17-1-2014 n. DGISAN-6/1130-P Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107. Attuazione delle Dir. 88/388/CEE e Dir. 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione.


Ministero della salute
Nota 17-1-2014 n. DGISAN-6/1130-P
Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107. Attuazione delle Dir. 88/388/CEE e Dir. 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione.
Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica veterinaria della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - Ufficio VI DGISAN - Igiene delle tecnologie alimentari.

Nota 17 gennaio 2014, n. DGISAN-6/1130-P (1).

Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107. Attuazione delle Dir. 88/388/CEE e Dir. 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione.


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(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica veterinaria della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - Ufficio VI DGISAN - Igiene delle tecnologie alimentari.




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Agli
 Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome

  Loro sedi

All'
 Istituto superiore di sanità

  Viale Regina Elena, 299

 00161 Roma

Agli
 USMAF

  Loro sedi

Agli
 Istituti zooprofilattici sperimentali

  Loro sedi

Al
 Comando Carabinieri per la tutela della salute

  Piazza Marconi, 25

  00144 Roma

A
 Federalimentare

  Viale Pasteur, 10

  00144 Roma

A
 Federchimica

  Via Giovanni da Procida, 11

  20149 Milano

A
 Federdistribuzione

  Via Albricci, 8

  20122 Milano

Alla
 C.N.A. Alimentare

  Via A. Guattani, 13

  00161 Roma

All'
 Associazioni consumatori

  Loro sedi

All'
 Ufficio III DGPREV

All'
 Ufficio II DSVETOC

Agli
 Uffici VII e VIII DGSAF

Agli
 Uffici II, III, IV, V, VIII DGISAN

 



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Al fine di fornire chiarimenti in merito all’applicazione del decreto indicato in oggetto dopo la pubblicazione di alcuni provvedimenti europei di settore si precisa quanto segue.

Con l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1334/2008 e la successiva attuazione, a partire dal 22 aprile 2013, dell’elenco delle ”sostanze aromatizzanti e dei materiali di base” consentiti nella produzione degli alimenti il settore degli aromi ha aggiunto un altro tassello verso la completa armonizzazione della legislazione alimentare (cfr. regolamento UE n. 872/2012).

Da tempo infatti questo settore è all’attenzione del legislatore comunitario che sempre nel 2008, nell’ambito della normativa sugli additivi alimentari, aveva stabilito l’elenco degli additivi alimentari, compresi i coadiuvanti, autorizzati negli aromi (cfr. regolamento UE n. 1130/2011).

Tali regolamenti che sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri hanno reso, di fatto, superate le normative nazionali in particolare per i contenuti tecnici e gli allegati del decreto legislativo n. 107/1992 hanno perso di efficacia.

In particolare si sottolinea come le disposizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1334/2008, riguardante le condizioni d’uso degli aromi, fissano non solo le condizioni generali d’uso degli aromi, ma anche quelle degli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti per cui entrambi non devono presentare un rischio per la salute dei consumatori ed il loro uso non deve indurre in errore il consumatore.

Con tale disposizione il legislatore comunitario ha inteso ribadire quanto già deciso con il regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, per cui la responsabilità dell’immissione in commercio di un alimento ivi compreso di un aroma spetta all’operatore del settore alimentare. Quest’ultimo è in grado meglio di chiunque altro di elaborare sistemi sicuri per l’approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti.

Infine per quanto riguarda gli “Aromi destinati ad altri Paesi” e le “Sanzioni”, di cui rispettivamente agli articoli 10 e 14 del decreto legislativo n. 107/1992, si conferma che le disposizioni nazionali ove applicabili e non in contrasto con i regolamenti comunitari, restano vigenti. Il riferimento alle fattispecie sanzionabili si intende riferito ai medesimi obblighi previsti dai regolamenti comunitari sopracitati.

Ciò premesso si invitano le autorità sanitarie territorialmente competenti e le Associazioni di settore a dare la massima diffusione alla presente nota che verrà pubblicata anche sul portale del Ministero della salute nella sezione dedicata agli aromi alimentari ove, sono disponibili l’elenco della normativa e le relative informative.




Si ringrazia per la collaborazione.




Il Direttore generale

Dott. Silvio Borrello


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D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 107, art. 10
D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 107, art. 14
D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 107, All.
Dir. 22 giugno 1988, n. 88/388/CEE
Dir. 16 gennaio 1991, n. 91/71/CEE
Reg. (CE) 16 dicembre 2008, n. 1334/2008, art. 4
Reg. (CE) 11 novembre 2011, n. 1130/2011
Reg. (CE) 1 ottobre 2012, n. 872/2012

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