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domenica 16 febbraio 2014

Corte dei Conti: sussistenza d'un indebito pensionistico ammontante ad Euro 6.981,57





C. Conti Marche Sez. giurisdiz., Sent., 22-07-2013, n. 84
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
nella persona del Giudice Unico nella materia pensionistica Cons. DE ROSA Giuseppe ha pronunciato, nella pubblica udienza del 16 luglio 2013 con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Tania Carbonari
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21499/PC del Registro di Segreteria, presentato il 6 settembre 2012 presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, dal Sig. P.M., nato a (Omissis) ed elettivamente domiciliato ad Ancona, in corso Matteotti n. 8 presso lo Studio dell'Avvocato Andrea Medici dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'Avvocato Luca Blasi del Foro di Pesaro.
Nei confronti dell'I.N.P.S. gestione ex I.N.P.D.A.P. e del Ministero dell'Interno, avverso la nota-provvedimento prot. n. 17574 del 22 settembre 2011 dell'I.N.P.D.A.P. Sede di Pesaro, concernente il recupero d'un indebito pensionistico.
UDITI, nella pubblica udienza del giorno 16 luglio 2013, l'Avvocato Luca Blasi, per il ricorrente, e l'Avvocato Roberto Annovazzi per l'I.N.P.S.; non comparso il Ministero dell'Interno.
VISTI gli altri atti e documenti tutti di causa.
Svolgimento del processo
Con ricorso all'esame, il ricorrente - ex Operatore amministrativo contabile del Corpo Nazionale dei VV.F., cessato dal servizio in data 3 agosto 1996 nonché riconosciuto assolutamente e permanentemente impossibilitato a qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della Legge n. 335 del 1995 a far data 5 settembre 1997 - impugnava la nota-provvedimento prot. n. 17574 del 22 settembre 2011 dell'I.N.P.D.A.P. Sede di Pesaro con la quale si partecipava all'interessato:
- la sussistenza d'un indebito pensionistico ammontante ad Euro 6.981,57 - determinatosi nel periodo dal 3 agosto 1996 al 31 ottobre 2011 - accertato sul conguaglio tra quanto attribuito al pensionato a mente del decreto n. del 29 dicembre 1999 di liquidazione della pensione d'inabilità ex articolo 2, comma 12, della Legge n. 335 del 1995 e quanto spettante sul medesimo titolo siccome liquidato con decreto ministeriale del 23 giugno 2011.
Con la predetta nota veniva altresì comunicata al pensionato l'applicazione della ritenuta cautelare di Euro 232,72 mensili, per il periodo dal 1 gennaio 2011 al 30 aprile 2014.
Nella sede giurisdizionale la difesa del ricorrente censurava quanto segue:
- l'illegittimità della richiesta di ripetizione dell'indebito per errata applicazione di norma di Legge; al riguardo, si affermava che dall'esame dei due provvedimenti di pensione si evinceva che l'indebito si formava: "essendo la pensione di inidoneità fisica ex articoli 129-130 del D.P.R. n. 3 del 1957 più bassa rispetto alla pensione d'inabilità di cui all'articolo 2, comma 12, della Legge n. 335 del 1995", nello specifico si sosteneva la spettanza ab origine della pensione ex articolo 2, comma 12, della Legge n. 335 del 1995 "essendo la domanda di inabilità assoluta, stata proposta nel giugno 1996 con dispensa dal servizio dal 3 agosto 1996" e dunque, dopo l'entrata in vigore nell'anno 1995 della precitata normativa: "Alcun indebito si è, pertanto, formato";
- dal confronto tra i due decreti ministeriali emergeva che dal 5 settembre 1997-1 ottobre 1997 il pensionato aveva percepito un trattamento inferiore a quello dovuto, non quindi superiore: "Infatti, nei primi due decreti sopra citati si rileva dal 1/7/1997 la pensione annua a suo tempo liquidata, in via provvisoria, ammontava a Lire 19.577.600, ovvero Euro 10.110,98, mentre l'Ente pensionistico avrebbe dovuto corrispondere dal 5/7/1997 Euro 10.653,53 (già Lire 20.628.110). Ne viene, pertanto, che il P. è a credito dell'Ente pensionistico e non a debito";
- il thema decidendum riguardava la ripetibilità delle somme erogate a titolo di pensione provvisoria, sulla base d'un provvedimento definitivo (il decreto ministeriale del 23 giugno 2011) emanato ben quindici anni dopo l'erogazione del trattamento provvisorio; nel merito, si affermava l'irripetibilità dell'indebito richiamandosi giurisprudenza favorevole ai pensionati (rif.: Corte dei conti, SS.RR. n. 7/2007/QM; Sezione Marche 13 aprile 2011, n. 97, 4 ottobre 2010, n. 162, 13 gennaio 2009, n. 8 ed ulteriori);
- l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dall'Istituto previdenziale, non potendosi in proposito recuperare i ratei di scadenza antecedente il trascorso decennio (ratei dall'agosto 1996 al settembre 2001) nonché osservandosi che dal 5 settembre 1997 l'Istituto previdenziale attribuiva una trattamento pensionistico inferiore allo spettante.
Il ricorso concludeva:
- in via principale, previo annullamento del gravato atto, per la dichiarazione dell'irripetibilità delle somme percepite a titolo di pensione provvisoria nel periodo dal 3 agosto 1996 al 31 ottobre 2011, con conseguente condanna dall'Istituto previdenziale alla restituzione di quanto già recuperato; il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali al saldo;
- in subordine, salvo gravame, per la dichiarazione dell'irripetibilità delle somme percepite a titolo di pensione provvisoria nel periodo dal 3 agosto 1996 al 31 ottobre 2011, con conseguente condanna dall'Istituto previdenziale alla restituzione di quanto già recuperato; il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali al saldo (n.d.r.: così nel ricorso);
- in via ulteriormente subordinata, salvo gravame, per la salvezza degli effetti dell'ordinaria prescrizione decennale, ex articolo 2946 del codice civile, con riferimento ai ratei corrisposti dal 3 agosto 1996 al settembre 2001 e per la condanna dell'Istituto previdenziale alla restituzione delle somme nelle more recuperate; il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali al saldo.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
Con memoria depositata il 22 febbraio 2013 si costituiva l'I.N.P.S. (succeduto all'I.N.P.D.A.P. nel rapporto), preliminarmente ricostruendo quanto segue:
- a seguito della nota prot. n. 164209 del 10 ottobre 1996 del Ministero dell'Interno, l'I.N.P.D.A.P. - in qualità di ordinatore secondario di spesa - poneva in pagamento la pensione provvisoria del P. con decorrenza 3 agosto 1996 ed importo annuo di Euro 5.833,08;
- successivamente, il Ministero dell'Interno attribuiva all'interessato la pensione d'inabilità ex articolo 2, comma 12, della Legge n. 335 del 1995 con decorrenza 3 agosto 1996 ed importo annuo di Euro 10.001,86 (decreto di pensione definitiva n. 1405 del 29 dicembre 1999), posto anch'esso in esecuzione dall'I.N.P.D.A.P. in qualità di ordinatore secondario di spesa;
- quindi, con decreto n. 763 del 2009 emesso dal Ministero dell'Interno "Visto il D.M. di rettifica del 29.12.1999 a favore del sig. P.M. non ammesso a registrazione", la pensione d'inabilità veniva liquidata in Euro 11.091,11 a decorrere dal 1 ottobre 1997 (primo giorno del mese successivo alla domanda) e con decreto del 23 giugno 2011, veniva riliquidata la pensione del ricorrente con il conferimento della pensione di inidoneità fisica dal 3 agosto 1986 (Euro 5.957,33) ed attribuzione della pensione ex articolo 2, comma 12, della Legge n. 335 del 1995 dal 1 ottobre 1997 (Euro 10.653,35);
- in esecuzione di detto ultimo provvedimento, veniva effettuato il conguaglio determinante l'indebito di Euro 6.981,57 per somme corrisposte in più rispetto lo spettante, relativamente al periodo dall'8 agosto 1996 al 31 ottobre 2011.
Nel merito, l'Istituto previdenziale eccepiva che:
- lo spirare dei termini procedimentali di settore per l'adozione del trattamento definitivo non privava, ex se, l'Amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio (rif.: Corte dei conti, SS.RR. n. 2/2012/QM); il recupero pertanto risultava pienamente legittimo ai sensi dell'articolo 162 del D.P.R. n. 1092 del 1973;
- infondata si configurava l'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata, avendo l'Istituto potuto coltivare i propri diritti non prima dell'emanazione del decreto ministeriale del 23 giugno 2011 (rif.: articolo 2935 del codice civile);
- sostanziale responsabile dell'indebito risultava il Ministero dell'Interno, avendo l'Istituto previdenziale assunto il ruolo di ordinatore secondario di spesa; al riguardo si domandava la condanna del precitato Ministero al pagamento delle somme.
La memoria dell'I.N.P.S. concludeva:
- in via principale, per il rigetto delle domande di ricorso siccome infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, per la condanna del Ministero dell'Interno a rifondere direttamente all'Istituto previdenziale l'importo corrispondente al trattamento indebitamente riconosciuto al pensionato.
Con memoria depositata il 26 febbraio 2013 si costituiva l'Amministrazione dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, segnatamente allegando quanto segue: "Il ricorrente ha presentato istanza per ottenere la pensione di inabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della Legge n. 335 del 1995. Con verbale del 15/10/1998, n. 837 la Commissione Medica di Perugia, ha accertato l'assoluta e permanente impossibilità dello stesso a svolgere qualsiasi attività lavorativa. A seguito di ciò, con provvedimento del 29/12/1999 questo Ufficio ha trasmesso alla Corte dei conti di Pesaro (n.d.r.: così nel testo), per il controllo di competenza, il provvedimento di pensione definitiva d'inabilità calcolando, erroneamente, il trattamento pensionistico d'inabilità dal 3/08/1996, data del collocamento a riposo, non tenendo conto che il ricorrente aveva presentato domanda di pensione di inabilità successivamente alla data di cessazione. In tale fattispecie, infatti, la circolare n. 57 del 24/06/1998 dell'allora Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, precisa che, nel caso sia già intervenuta la cessazione dal servizio, l'Amministrazione provvede alla riliquidazione del trattamento pensionistico già attribuito, avente decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di inabilità. A seguito di un rilievo da parte della Corte dei conti sul provvedimento di pensione definitiva del 29/12/1999 prima citato, questo Ufficio, accortosi dell'errore, in sede di riesame, ha trasmesso all'I.N.P.D.A.P. di Pesaro una nuova rideterminazione della pensione calcolando una pensione d'inidoneità fisica a decorrere dal 3/08/1996 e una pensione d'inabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della Legge n. 335 del 1995 a decorrere dal 1/10/1997, così come previsto dalla circolare sopra indicata. Tanto premesso, questa Amministrazione nell'accertare l'errore verificatosi con il provvedimento del 1999, consistente nell'avere calcolato la pensione di inabilità dal giorno del collocamento a riposo e non dal momento di presentazione della domanda, avvenuta successivamente al pensionamento, ha provveduto a correggere lo stesso esercitando il potere di autotutela che fa capo ad essa quando verifica di aver commesso un errore. Da ultimo si segnala che agli atti di questo Ufficio non risulta che l'interessato abbia presentato domanda di inabilità prima del collocamento a riposo come invece si evince dalla lettura del ricorso in esame"..
Nell'udienza del 28 febbraio 2013, il Giudice dava notizia dell'intervenuta costituzione del Ministero dell'Interno rappresentando le difese dispiegate dal medesimo.
L'Avvocato Daniela Blasi eccepiva la tardività della costituzione in giudizio delle resistenti e, richiamando il thema decidendum sosteneva la tesi dell'irripetibilità delle somme con riferimento sia allo stato soggettivo di buona fede del pensionato, sia del lungo decorso temporale tra le date di liquidazione del trattamento provvisorio e quello definitivo di pensione; tanto più che non risultava veritiera l'affermazione dell'insussistenza d'una domanda pensionistica presentata in corso di servizio.
L'Avvocato Annovazzi, a sua volta, ribadiva che l'Istituto previdenziale aveva svolto il ruolo di ordinatore secondario di spesa e insisteva, in particolare, per l'accoglimento della domanda subordinata di condanna del Ministero dell'Interno in caso di accoglimento del ricorso.
Con ordinanza n. 14 del 4 marzo 2013 di questa Sezione giurisdizionale, statuito sulle posizioni espresse dalle parti nonché tenuto conto del disposto degli articoli 2179 del codice civile e 215, n. 2 del codice di procedura civile, veniva disposta l'acquisizione di elementi di valutazione - direttamente nei confronti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro - con specifico riferimento alla circostanza dell'avvenuta presentazione in costanza di servizio, da parte dell'interessato, d'una istanza ex articolo 2, comma 12, della Legge n. 335 del 1995; contestualmente veniva fissata la nuova udienza di discussione della causa in data 16 luglio 2013.
Il Comando dei VV.F. precitato dava piena esecuzione all'ordinanza di questo Giudice depositando, il 15 maggio 2013, n. 18 (diciotto) documenti tra cui l'istanza di concessione della pensione d'inabilità ex articolo 2, comma 12, della Legge n. 335 del 1995 presentata dall'interessato in data 24 giugno 1996, con i relativi esiti:
- certificato della Commissione di medicina legale di primo livello dell'A.U.S.L. di Pesaro del 3 agosto 1996 (diagnosi: Sindrome psico-organica con modificazione disforiche di tipo depressivo in esiti di craniotomia per astrocitoma - Sindrome comiziale - Cecità occhio destro; giudizio medico-legale: "Inabile in maniera assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa");
- D.M. dell'11 agosto 1997 di dispensa dal servizio per inidoneità fisica a decorrere dal 3 agosto 1996, sulla base del precitato parere medico legale.
Nell'udienza del 16 luglio 2013, il Giudice rappresentava che a seguito dell'ordinanza istruttoria n. 14 del 2013 il Comando dei V.V.F. di Pesaro aveva depositato documentazione significativa ai fini del giudizio. L'Avvocato Luca Blasi insisteva per l'accoglimento del ricorso in particolare sostenendo irripetibili le somme pretese dall'Istituto previdenziale. L'Avvocato Roberto Annovazzi, per l'I.N.P.S., si riportava alla memoria di costituzione e insisteva per il rigetto del ricorso ovvero, in subordine, per l'accoglimento della domanda formulata nei confronti del Ministero dell'Interno.
Motivi della decisione
1. La domanda all'esame è stata azionata in termini di richiesta d'irripetibilità di somme costituenti un indebito pensionistico, avendo il ricorrente - già dipendente del Ministero dell'Interno, cessato dal servizio il 3 agosto 1996 con trattamento di inidoneità fisica e dal 1 ottobre 1997 in godimento della pensione d'inabilità ex articolo 2, comma 12, della Legge n. 335 del 1995 - impugnato la nota-provvedimento n. 17574 del 22 settembre 2011 dell'I.N.P.D.A.P. di Pesaro, disponente il recupero di Euro 6.981,57 relativi ad asserito indebito (relativo al periodo dal 3 agosto 1996 al 31 ottobre 2011).
Non di meno, nell'ambito del gravame si è affermata la spettanza della pensione ex articolo 2, comma 12, della Legge n. 335 del 1995 dalla data di cessazione del servizio, "essendo la domanda di inabilità assoluta, stata proposta nel giugno 1996 con dispensa dal servizio dal 3 agosto 1996" e dunque, dopo l'entrata in vigore nell'anno 1995 della precitata normativa, con la conseguenza che: "Alcun indebito si è, pertanto, formato".
Nel merito tale domanda, anche per i relativi e consequenziali effetti, appare fondata alla luce degli esiti dell'istruttoria disposta con ordinanza n. 14 del 4 marzo 2013 di questa Sezione giurisdizionale.
Risulta in proposito per tabulas, siccome allegato e depositato dal Comando dell'ultima sede di servizio del ricorrente, che - contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero dell'Interno - il dipendente presentava in data 24 giugno 1996 una domanda oggettivamente e soggettivamente integrante la richiesta della concessione della pensione d'inabilità ex articolo 2, comma 12, della Legge n. 335 del 1995.
Considerato quindi che sia l'istanza pensionistica, sia i più che tempestivi accertamenti medico-legali conseguenti (verbale in data 3 agosto 1996 della Commissione di medicina legale di primo livello dell'A.U.S.L. di Pesaro) avvenivano prima della regolamentazione del procedimento medesimo (rif.: decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187, pubblicato nella G.U. del n. 150 del 30 giugno 1997), appare più che presumibile che l'ulteriore istanza dall'interessato (presentata in data 5 settembre 1997) si rendeva necessaria:
- al fine della regolarizzazione di quella precedente presentata, poiché l'istanza doveva esclusivamente prodursi sulla base dei moduli allegati al precitato decreto ministeriale n. 187 del 1997;
- allo scopo di far pronunciare il Collegio medico competente (considerata l'ormai intervenuta cessazione dal servizio, alla data di ripresentazione dell'istanza pensionistica, la C.M.O. in luogo della Commissione presso l'A.U.S.L.).
Al riguardo, deve fondamentalmente constatarsi che:
- a mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto 8 maggio 1997, n. 187: "La domanda e il certificato vanno redatti secondo gli schemi allegati 1 e 2. E' fatta salva la possibilità di regolarizzazione della domanda e della documentazione ove incomplete o non conformi agli schemi allegati".;
- la circolare del Ministero del Tesoro n. 57 del 24 giugno 1998, peraltro richiamata anche nella memoria di costituzione del Ministero dell'Interno, sul punto espressamente precisava: "Per le domande presentate anteriormente al 30 giugno 1997 (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto n. 187/1997), incomplete o non conformi al citato Allegato 1 e/o sprovviste del certificato redatto in base all'Allegato 2, è fatta salva la possibilità di una regolarizzazione mediante la presentazione di una nuova istanza e/o documentazione, senza che venga in alcun modo pregiudicata la validità giuridica della domanda originariamente presentata".
Ne consegue che l'istanza pensionistica del settembre 1997, ai fini che qui rilevano, deve ritenersi avere integrato la mera regolarizzazione della domanda già presentata in costanza di servizio, considerato che le infermità riguardate nell'originaria domanda del 24 giugno 1996 venivano riportate sia nel verbale del 3 agosto 1996 della Commissione di medicina legale di primo livello dell'A.U.S.L. di Pesaro, sia nel certificato di cui all'"allegato 2" alla domanda del 5 settembre 1997 (rif.: 3, comma 3, del decreto 8 maggio 1997, n. 187), sia nel verbale n. 837 del 15 ottobre 1998 della C.M.O. di Perugia sulla cui base veniva concesso il trattamento pensionistico ex articolo 2, comma 12, della Legge n. 335, a far data dall'istanza dell'anno 1997 (1 ottobre 1997; primo giorno del mese successivo rispetto alla presentazione di detta).
Dovendosi pertanto riconoscere il diritto del ricorrente allo specifico trattamento pensionistico in argomento - più favorevole - a far data dalla cessazione del servizio, il ricorso deve essere accolto sull'accertamento della sussistenza di un diritto di credito del pensionato nei confronti dell'Amministrazione, risultando pertanto priva di giustificazione l'azione di recupero dell'Istituto previdenziale posta alla base del gravame giurisdizionale.
3. Sulle somme da riconoscersi al pensionato ex novo ovvero da restituirsi da parte dell'I.N.P.S., in quanto concernenti ratei di pensione in senso stretto, spettano i benefici accessori ex articolo 429, comma 3, del codice di procedura civile, nei termini più volte precisati dalla giurisprudenza di questa Corte dei conti (rif.: SS.RR. n. 10/2002/QM).
4. Non integrando la fattispecie di che trattasi indebito pensionistico alcuno, deve essere rigettata la domanda proposta dall'Istituto resistente allo scopo di ottenere la condanna del Ministero dell'Interno alla rifusione, in favore del medesimo, delle somme non recuperabili confronti del pensionato.
5. Si liquidano in via forfetaria in favore della parte ricorrente le spese del giudizio per diritti ed onorari in complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre a C.A.P. e I.V.A., che si pongono a carico del Ministero dell'Interno in applicazione del principio della soccombenza; compensate le ulteriori spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per le Marche con sede ad Ancona, in sede monocratica, definitivamente pronunciando nel merito:
- ACCOGLIE - nei sensi di cui in motivazione - il ricorso iscritto al numero n. 21499/PC del Registro di Segreteria, proposto dal Sig. P.M.; spettano al ricorrente gli interessi e la rivalutazione monetaria come in motivazione determinati;
- RIGETTA la domanda subordinatamente proposta dall'I.N.P.S. nei confronti del Ministero dell'Interno.
Si liquidano in favore della parte ricorrente le spese di lite nella misura di Euro 500,00 (cinquecento/00), da maggiorarsi per IVA e CAP, con onere che si pone a carico del Ministero dell'Interno; compensate le ulteriori tra le parti.
Così deciso ad Ancona, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2013.
Depositata in Segreteria il 22 luglio 2013.

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