Corte de Conti:
C. Conti Marche Sez. giurisdiz., Sent., 22-07-2013, n. 82
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
nella persona del Giudice Unico nella materia pensionistica, Cons. DE ROSA Giuseppe ha pronunciato, nella pubblica udienza del 16 luglio 2013 con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Tania Carbonari, la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso iscritto al n. 21509/PC del Registro di Segreteria, presentato il 5 novembre 2012 dal Sig. (Lpd) nato a (Omissis) e residente a (Omissis).
Avverso la determinazione n. (Lpd) del 3 ottobre 2007 dell'I.N.P.D.A.P. Sede di Ancona.
UDITO, nella pubblica udienza del giorno 16 luglio 2013, l'Avvocato Roberto Annovazzi per l'I.N.P.S. gestione ex I.N.P.D.A.P.; presente il ricorrente.
VISTI gli altri atti e documenti tutti di causa.
Svolgimento del processo
Con il ricorso all'esame il ricorrente - già docente della Scuola statale, cessato dal servizio per dimissioni in data 1 settembre 2003 - impugnava la determinazione n. (Lpd) del 3 ottobre 2007 dell'I.N.P.D.A.P. Sede di Ancona rigettante "la domanda per ottenere la pensione privilegiata diretta. pervenuta il 20 febbraio 2004", visto il giudizio espresso dalla C.M.V. di Ancona che lo dichiarava idoneo al servizio (verbale n. 660 del 28 giugno 2007); tanto si disponeva neppure interpellandosi il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in punto di dipendenza, dal servizio medesimo, dell'infermità denunziata nell'istanza pensionistica.
Nella sede giurisdizionale il ricorrente domandava la riforma del provvedimento impugnato con declaratoria del diritto all'invocato trattamento pensionistico privilegiato.
L'I.N.P.S. (succeduto all'I.N.P.D.A.P. nel rapporto), si costituiva con memoria depositata il 10 giugno 2013, eccependo: la prescrizione dei ratei eventualmente dovuti; l'infondatezza nel merito, anche a prescindere dalla recente abrogazione dell'Istituto della pensione privilegiata avvenuta per effetto dell'articolo 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. Il tutto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Nell'udienza del 16 luglio 2013, il rappresentante dell'I.N.P.S. insisteva in particolare per l'accoglimento dell'eccezione d'inammissibilità correlata alla soppressione dell'istituto della pensione privilegiata, con riferimento alla disciplina contenuta nella disposizione abrogativa.
Motivi della decisione
1. Va in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda dall'Istituto previdenziale formulata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, (c.d. Decreto Salva Italia) convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 2011.
Recita la disposizione: "1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data"..
Ordunque, posto che la disposizione fornisce chiara e puntuale regolamentazione del regime transitorio - con riferimento all'ultrattività dell'istituto della pensione privilegiata, altresì nei casi in cui la domanda veniva presentata in data precedente l'entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011 - nessun dubbio può porsi in ordine all'applicabilità della così soppressa normativa con riferimento ai procedimenti già definiti, alla predetta data, indipendentemente dall'esito degli stessi.
Al riguardo, basti considerare che laddove in questa sede dovesse essere accertata l'illegittimità del diniego frapposto dall'I.N.P.D.A.P. alla concessione del trattamento di privilegio, la data d'insorgenza del diritto sottostante risulterebbe del tutto antecedente all'entrata in vigore della norma abrogativa dell'istituto della pensione privilegiata il che, in applicazione del noto brocardo "tempus regit actum", giustificherebbe pienamente la concessione del trattamento pensionistico di che trattasi.
Ne consegue che l'eccezione all'esame, in quanto destituita di giuridico fondamento, deve essere rigettata.
3. Nel merito della questione ad oggetto del gravame, si rinvia a separata ordinanza istruttoria l'individuazione - unitamente all'indicazione dei relativi presupposti - degli adempimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 21509/PC del Registro di Segreteria, proposto dal Sig. (Lpd), nei sensi di cui in motivazione:
- RIGETTA l'eccezione d'inammissibilità del gravame formulata dall'Istituto previdenziale resistente;
- RINVIA a separata ordinanza l'individuazione degli adempimenti necessari per l'ulteriore trattazione nel merito della causa.
Spese al definitivo.
Così deciso ad Ancona, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2013.
Depositata in Segreteria il 22 luglio 2013.
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